ARTICOLO DI PUNTOSICURO Anno 6 - numero 943 di giovedì 19 febbraio 2004 Pronto soccorso aziendale (1/2) Approfondimento a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano. 1.OBBLIGHI GENERALI L'articolo 15 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 prevede che "il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati". Appare evidente dalla formulazione letterale della norma sull'obbligo del datore di lavoro d i predisporre i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso aziendale e di assistenza medica di emergenza deve tener conto non solo dei lavoratori presenti in azienda, ma anche delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro (clienti, appaltatori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque presenti sul luogo di lavoro), conformemente al principio della sicurezza in sè del luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile e dell'art. 32 della costituzione, ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità. Le Linee guida regionali, sottolineando l'esigenza posta dal D. Lgs. n. 626/94 di "modulare la natura ed il grado dell'assistenza medica di emergenza in rapporto alle caratteristiche dell'azienda, in ordine a numero di lavoratori occupati, natura dell'attività, fattori di rischio presenti", afferma che non occorre prevedere "rigidamente l'istituzione, dovunque e comunque, di un servizio di pronto soccorso interno, ma che guardi all'assistenza sanitaria di emergenza come ad una "funzione" che l'azienda deve garantire ai lavoratori, nei modi e nei tempi di volta in volta più idonei, dalla formazione dei lavoratori, all'utilizzo dei presidi sanitari contenuti nella cassetta di pronto soccorso, all'apprendimento di rapidi ed efficaci sistemi di comunicazione con la struttura pubblica, fino all'organizzazione di una struttura interna di soccorso" [Linee Guida Regionali, Documento n. 4 - Linee guida su titolo I - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso (a cura del Coordinamento Tecnico Per La Prevenzione Degli Assessorati Alla Sanità Delle Regioni E Province Autonome Di Trento E Bolzano, versione definitiva approvata il 16/07/1996)]. E' un obbligo prioritario e inderogabile a carico del datore di lavoro quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di pronto soccorso (art. 4 comma 5 lett. a D. Lgs. n. 626/94). 2.ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE 2. 1. STRUTTURE DEL PRONTO SOCCORSO L'allegato II del Decreto Legislativo n. 626/94 individua alcuni aspetti strutturali relativi all'organizzazione del pronto (in realtà primo) soccorso azienda. L'allegato prevede che "qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso". Tali locali "devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle" e "devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente". Inoltre "il materiale di pronto soccorso deve essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano", "deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile". L'individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità, prevista dall'articolo 15 comma 3 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, si è verificata con la predisposizione di uno specifico Decreto interministeriale in materia di pronto soccorso in azienda. Il Decreto interministeriale del Ministero della Salute (e di quelli del Lavoro, della Funzione Pubblica, e delle Attività produttive) 15 luglio 2003, n.388, avente ad oggetto il " Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in Pronto soccorso aziendale (1/2) 1/7
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni". La pubblicazione è infine giunta, dopo diversi anni dalla sua predisposizione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio-2004, e ai sensi dell'articolo 6 del D.M. citato entrerà in vigore sei mesi dopo tale pubblicazione, e quindi a decorrere dal 3 agosto 2004. 2.1.1 CLASSIFICAZIONE AZIENDE L'articolo 1 classifica le aziende o unità produttive, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi: Gruppo A: I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. A carico del datore di lavoro, che deve preventivamente sentire il medico competente (ove previsto), deve identificare la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, lo comunica all'azienda unità sanitaria locale competente sul territorio in cui svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato (art. 1 D.M. 15/7/2003 n. 388). 2.2 ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO L'Articolo 2 del D.M. 15/7/2003 n. 388 regola l'organizzazione del primo soccorso in funzione del gruppo di appartenenza: 1. nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale c) inoltre, sentito il medico competente, è tenuto a garantire in accordo con l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, anche mediante la costituzione di consorzi fra aziende, l'integrazione tra il sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale, anche nel caso di emergenze specifiche; Il Decreto dunque lascia la porta aperta a possibili specifiche convenzioni tra i datori di lavoro e le Asl per l'organizzazione di specifici interventi di assistenza sanitaria di emergenza. 2) nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, integrabile sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza e il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il servizio di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione è aggiornato con decreto dei ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Occorre ricordare che nella versione di Decreto predisposta dal Ministero anni or sono era presente una ulteriore disposizione, Pronto soccorso aziendale (1/2) 2/7
che aveva visto il contrasto tra il Ministero dell'allora sanità e alcune parti sociali che desideravano fosse cancellata dal decreto (come in effetti è avvenuto). Detta norma così disponeva: "nelle aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C, ubicate in zone non attualmente raggiungibili da parte dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in accordo con la programmazione regionale, è tenuta ad adottare idonee modalità per l'organizzazione delle prestazioni dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza in modo da garantire gli interventi di emergenza in tali zone nei tempi previsti dalle direttive nazionali in materia entro un anno dall'emanazione del presente decreto". 2.2 ATTREZZATURE MINIME PER GLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO La disponibilità in azienda di attrezzature di pronto soccorso è regolata dagli articoli 27-31 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 che, a seconda delle caratteristiche aziendali (numero degli occupati, ubicazione, natura dei rischi presenti), impone gli obblighi differenziati del pacchetto di medicazione, della cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione, il cui contenuto è stato inizialmente definito dal DM 2 luglio 1958, ora esplicitamente abrogato dall'art. 5 e integralmente sostituito dagli allegati 1 e 2 del D.M. 15/7/2003 n. 388 (ma, si noti bene, l'abrogazione sarà operativa solo a partire dal 3 agosto 2004, quindi finoa tale data restano vigenti nle norme del decreto del 1958). L'articolo 4 del decreto interministeriale n. 388/2003 prevede che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente (ove previsto), sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento e al pronto soccorso, che "devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile". Gli allegati del D.M. n. 388/2003 contengono le nuove indicazioni in materia di cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione e corsi di formazione. Allegato 1 - Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Allegato 2 - Contenuto minimo del pacchetto di medicazione Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Pronto soccorso aziendale (1/2) 3/7
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 2.2.1. PACCHETTO DI MEDICAZIONE Sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche di legge e le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività in esse svolte presentano rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento. L'obbligo é previsto anche per le aziende: a) industriali che occupano fino a 5 dipendenti. quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto, pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; b) industriali che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono rischi considerati alla lettera a); c) industriali che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; d) industriali che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate, che non presentino i rischi particolari sopra indicati; e) nonché per le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti (art. 28 D.P.R. n. 303/56).. Il materiale di pronto soccorso deve essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano, deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile (allegato II al D. Lgs. n. 626/94). L'art. 6 del DM 28 luglio 1958, ora abrogato dall'art. 5 del D.M. n. 388/2003,. prevedeva la possibilità di integrazioni e modificazioni al contenuto delle attrezzature di pronto soccorso ad opera degli organi di vigilanza, e in tal senso i Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende Usl della Provincia di Bologna (Linee guida su titolo V del coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 16 luglio 1996, Azienda USL Ravenna, pagg. 163) avevano proposto per l'applicazione un elenco aggiornato dei presidi sanitari da inserire nel pacchetto di medicazione, che era quasi coincidente con le seguenti prescrizioni ora rese obbligatorie dal D.M. n. 388/2003: Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. Questi presidi costituiscono una base minima, e dovranno eventualmente essere l'integrati con altri più specifici "quando la tipologia infortunistica presente in azienda, così come emerge dalla "valutazione dei rischi", ne evidenzi la necessità. Appare chiaro in questa fase il ruolo primario del medico competente. Il tutto è esplicitamente previsto dall'art. 4 del D,M. 388/2003. I presidi che eventualmente saranno aggiunti a quelli di base in caso di rischi reali di particolare gravità (ad esempio cannula di Guedel, pallone di Ambu, apribocca elicoidale, pompa per aspirazione di secrezioni, barelle "speciali"), non potranno che essere utilizzati da personale particolarmente addestrato e sempre presente in azienda. In definitiva, la gradualizzazione, più sopra discussa, della "funzione" di pronto soccorso in azienda, dovrà realizzarsi in tutti i suoi aspetti: uomini, attrezzature, formazione" (op. cit. p. 164). Pronto soccorso aziendale (1/2) 4/7
Sono previste le sanzioni dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da? 516 a? 2582 per la violazione delle prescrizioni in materia di pacchetto di medicazione (art. 58 D.P.R. n. 303/1956 come modificato dall'art. 26 c. 16 lettera a) D. Lgs. n. 758/94). 2.2.2. CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO La legge (art. 29 D.P.R. n. 303/56) impone l'obbligo della cassetta di pronto soccorso alle seguenti aziende: a) industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto, pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; b) industriali che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono rischi considerati alla lettera a); c) industriali che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; d) industriali che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate, che non presentino i rischi particolari sopra indicati. Se a giudizio della ASL sussistono particolari condizioni di rischio o di ubicazione, le aziende in luogo della cassetta di pronto soccorso sono obbligate ad allestire la camera di medicazione. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano, deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile (allegato II al D. Lgs. n. 626/94). L'art. 6 del DM 28 luglio 1958, ora abrogato dall'art. 5 del D.M. n. 388/2003,. prevedeva la possibilità di integrazioni e modificazioni al contenuto delle attrezzature di pronto soccorso ad opera degli organi di vigilanza, e in tal senso i Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende Usl della Provincia di Bologna (Linee guida su titolo V del coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 16 luglio 1996, Azienda USL Ravenna, pagg. 163) avevano proposto per l'applicazione un elenco aggiornato dei presidi sanitari da inserire nel la cassetta di pronto soccorso, che era quasi coincidente con le seguenti prescrizioni ora rese obbligatorie dal D.M. n. 388/2003: Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Sono previste le sanzioni dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da? 516 a? 2064per la violazione delle prescrizioni in materia di cassetta di pronto soccorso (art. 58 D.P.R. n. 303/1956 come modificato dall'art. 26 c. 16 lettera a) D. Lgs. n. 626/94). 2.2.3 CAMERA DI MEDICAZIONE L'obbligo di tenere la camera di medicazione (art. 30 D.P.R. n. 303/1956) vige per le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche di legge e le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti, qualora siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività in esse svolte presentano rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento. Se a giudizio della ASL sussistono particolari condizioni di rischio o di ubicazione, le aziende in luogo della cassetta di pronto soccorso sono obbligate ad allestire la camera di medicazione. Più in generale, per quanto attiene i locali adibiti al pronto soccorso, l'allegato II al D. Lgs. n. 626/94 prevede che qualora Pronto soccorso aziendale (1/2) 5/7
l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso. I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle, e devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano, e deve essere oggetto di una segnaletica conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 e appropriata. Inoltre il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano, deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile. L'art. 3 del D. M. 28 luglio 1958 indica come dotazione minima della camera di medicazione quanto segue: 1) una bottiglia da gr. 1000 di alcool denaturato; 2) una boccetta da gr. 50 di tintura di iodio; 3) una bottiglia da gr. 200 di acqua ossigenata; ovvero dieci dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose di gr. 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; 4) una bottiglia da gr. 250 di miscela di etere etilico e benzina rettificata; 5) dieci dosi per un litro ciascuna di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrell-Dakin; 6) un astuccio contenente gr. 30 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere; 7) un preparato antiustione; 8) tre fialette da cc. 2 di ammoniaca; 9) una boccetta contagocce da gr. 10 di laudano liquido; 10) una boccetta contagocce di analetticocardiotonico liquido; 11) una boccetta con contagocce di collirio alla cocaina; 12) dieci dosi di preparato antinevralgico in compresse o cachets; 13) quattro fialette di canfora; due di sparteina; quattro di caffeina; due di lobelina; due di morfina; due di novocaina; due di adrenalina; 14) quattro fiale di un preparato emostatico; 15) due fiale di siero antitetanico; 16) quattro rotoli di cerotto adesivo da metri 5 x cm. 5; 17) sei bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5; sei da m. 5 x cm. 10; quattro da m. 5 x cm. 15; 18) due bende di cotone Cambric da m. 5 x x cm. 10; 19) dieci buste da 25 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10; dieci buste da 5 compresse da cm. 18 x 40; 20) dieci pacchetti da gr. 50 e due da gr. 250 di cotone idrofilo; 21) quattro tele di garza idrofila da m. 1 x x m. 1; 22) quattro triangoli di tela; 23) dieci spille di sicurezza; 24) un paio di forbici, due pinze di medicazione, una pinza Kocker, una pinza Péan, un bisturi retto, uno specillo, una sonda scanalata, una pinza portaghi con quattro aghi assortiti per sutura, dieci bustine di filo di seta e catgut sterilizzati di numerazioni diverse, un apribocca, un abbassalingua, una pinza tiralingua; 25) un rasoio; 26) due paia di guanti di gomma; 27) due lacci emostatici di gomma; 28) quattro siringhe per iniezioni, due da cc. 2, una da cc. 5 e una da cc. 10, con dodici aghi di numerazioni diverse; 29) un termometro clinico; 30) un apparecchio per sterilizzare mediante l'ebollizione, i ferri, le siringhe e gli altri presidî chirurgici; 31) un fornellino ad alcool; 32) quattro cateteri Nélaton di diverso calibro, contenuti in astuccio; 33) una sonda esofagea contenuta in astuccio; 34) due catinelle e due bacinelle (di cui una reniforme) disinfettabili; 35) un irrigatore di vetro con tubo di gomma; 36) quattro paia di stecche, di diversa forma e lunghezza, per fratture; 37) un tavolo porta-medicazione; 38) un cestello e un portacestello per materiale sterile; 39) una apparecchiatura per ipodermoclisi e per trasfusioni, con almeno un fialone da cc. 500 di soluzione isotonica per ipodermoclisi e due fialoni da cc. 250 di succedaneo del plasma sanguigno; 40) una bombola di ossigeno per inalazione, con relative apparecchiature d'uso; 41) un lettino di medicazione rivestito di tela impermeabile; 42) una barella. Pronto soccorso aziendale (1/2) 6/7
I presidi del pacchetto di medicazione e della cassetta di pronto soccorso sono obbligatori per legge e costituiscono la base minima dell'attrezzatura di pronto soccorso nell'unità produttiva, e tuttavia andrà integrata con altri maggiormente adeguati ai tipici rischi aziendali, qualora la valutazione dei rischi effettuata ne evidenzi la necessità, anche a seguito di apposito parere del medico competente. I presidi che eventualmente dovranno essere aggiunti a quelli fondamentali sono quindi quelli richiesti "in caso di rischi reali di particolare gravità (ad esempio cannula di Guedel, pallone di Ambu, apribocca elicoidale, pompa per aspirazione di secrezioni, barelle "speciali")", che però "non potranno che essere utilizzati da personale particolarmente addestrato e sempre presente in azienda". Qualora all'interno di un'azienda o di un reparto (fisicamente separato dagli altri) operi occasionalmente o stabilmente un solo lavoratore, per il quale un infortunio potrebbe portare, se ed in quanto non rilevato immediatamente dai colleghi, a conseguenze di maggiore entità di quelle già prodotte dall'evento in sè (si pensi ad esempio alle emorragie), dovranno essere adottati sistemi grazie ai quali l'infortunio di un lavoratore possa essere rilevato dai colleghi (ad esempio attraverso un allarme attivato automaticamente dall'evento traumatico o azionato attraverso un congegno indossato dal lavoratore) o, nel caso di lavoratore solo in azienda, dalle strutture esterne di pronto soccorso (quali il "telesoccorso"). [...continua] [La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata nei prossimi numeri di PuntoSicuro]. Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano. Pronto soccorso aziendale (1/2) 7/7