Ufficio gestione personale docente. Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

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Regolamento sulla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010, n.240 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI SENATO ACCADEMICO 22.06.2017 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 3.07.2017; 28.07.2017 DECRETO RETTORALE 692/2017 dd 11.10.2017 UFFICIO COMPETENTE Ufficio gestione personale docente Data ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2017 a cura dell Ufficio Affari generali SOMMARIO Art. 1 Finalità e ambito di applicazione Art. 2 Costituzione della Commissione di valutazione Art. 3 Criteri di valutazione Art. 4 Procedura di valutazione Art. 5 Approvazione atti e reclami Art. 6 Attribuzione della classe stipendiale Art. 7 Disposizioni transitorie e finali Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 6 comma 14 legge 30 dicembre 2010 n. 240, le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, in regime d impegno a tempo pieno e a tempo definito, dell Università degli Studi Trieste, finalizzata all attribuzione della classe stipendiale triennale, di cui all articolo 8 della legge n. 240 del 2010. 2. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intendono i professori ordinari e associati e i ricercatori universitari, assunti a tempo indeterminato. 3. La valutazione dell impegno didattico, di ricerca e gestionale è svolta da una Commissione, designata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell articolo 2.

Art. 2 Costituzione della Commissione di valutazione 1. I componenti della Commissione di valutazione sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, tra una rosa di candidati proposta dal Rettore. 2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno professore di prima fascia, uno professore di seconda fascia e uno ricercatore universitario, tutti in regime di impegno a tempo pieno, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse, individuati uno per ciascuna area ERC, nel rispetto del principio di parità di genere. Sono designati anche tre membri supplenti, nel rispetto della medesima distinzione per ruoli. 3. La Commissione dura in carica un anno. 4. Non possono fare parte della Commissione docenti che maturino il diritto all attribuzione della classe stipendiale triennale nell anno di mandato. 5. Fungono da Presidente il professore di prima fascia e da Segretario il ricercatore universitario. 6. La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti effettivi o, in caso di legittimo e documentato impedimento di uno o più di essi, dei relativi membri supplenti. 7. La Commissione effettua la valutazione sulla base dei criteri di cui all articolo 3 del presente Regolamento. 8. Ai Componenti della Commissione non è corrisposta alcuna indennità di carica. Art. 3 Criteri di valutazione 1. Il diritto all attribuzione della classe stipendiale spetta al docente che risulti positivo in ciascuno dei tre ambiti oggetto di valutazione - didattica, ricerca, attività gestionale -, secondo i criteri di seguito precisati. 2. La valutazione dell attività didattica si considera positiva se, nei tre anni accademici precedenti a quello in cui matura la classe stipendiale, il docente ha assolto al compito didattico istituzionale previsto dal Regolamento di Ateneo relativo ai compiti didattici istituzionali, tenuto conto delle eventuali riduzioni concesse ai sensi della normativa vigente. In particolare, con riguardo ai professori di prima e di seconda fascia, verrà verificato che il numero delle ore di didattica frontale effettivamente svolte, così come dichiarate e certificate nel data base ESSE3 nel rispetto delle disposizioni interne di Ateneo, sia uguale o superiore al numero minimo di ore di didattica frontale previsto per essi dal Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali ovvero, se inferiore, all impegno didattico attribuito dal Dipartimento. Con riguardo ai ricercatori universitari, verrà verificato l assolvimento del compito didattico istituzionale, così come previsto dall articolo 6 comma 3 legge n. 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo sui compititi didattici istituzionali. Si considera assolto il carico didattico come definito ai capoversi precedenti anche qualora si verifichi uno scostamento del 2,5% in meno rispetto alla soglia di riferimento. 3. La valutazione dell attività di ricerca si considera positiva se, per ciascuno dei tre anni solari precedenti a quello in cui matura la classe stipendiale, il docente risulta: - per gli anni solari fino al 2016, qualificato ricercatore attivo, secondo la definizione CVR;

- per gli anni solari successivi al 2016, avere soddisfatto l indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR. 4. La valutazione delle attività gestionali si considera positiva al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: - nei tre anni accademici precedenti a quello in cui matura la classe stipendiale, l interessato ha ricoperto, per almeno il 50% del tempo, una o più delle seguenti cariche: Rettore, Prorettore, Collaboratore o Delegato del Rettore, Componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Direttore o Direttore Vicario di Dipartimento, Coordinatore di un Corso di studio di primo e secondo livello, Coordinatore di un Dottorato di ricerca o Direttore/Coordinatore di una Scuola di specializzazione, Coordinatore di un Centro interdipartimentale, membro del Nucleo di valutazione o della Commissione per la Valutazione della Ricerca o del Presidio della Qualità o del Comitato Pari Opportunità o del Comitato per il Mobbing o del Comitato Unico di Garanzia o del Comitato Etico o del Collegio di Disciplina o dell Organismo per il Benessere degli Animali o delle Commissioni paritetiche docenti-studenti. Ai fini della valorizzazione dell attività gestionale nell ambito del procedimento di valutazione, i decreti o i provvedimenti di conferimento delle suddette cariche dovranno risultare reperibili nell applicativo gestionale di Ateneo. In caso di assenze dal servizio dovute a legittimo impedimento, per cause rilevabili dal sistema gestionale di Ateneo (CSA), la quota d impegno gestionale viene riferita al 50% del periodo di effettivo servizio; - nei tre anni accademici precedenti a quelli in cui matura la classe stipendiale, l interessato ha presenziato ad almeno il 50% più una delle sedute del Consiglio del Dipartimento di afferenza. A tal fine, si considerano valorizzabili esclusivamente le presenze effettive, certificate dai Dipartimenti, nonché le assenze dovute a legittimo impedimento, per cause rilevabili dal sistema gestionale di Ateneo (CSA). 5. La Commissione non procede alla valutazione dell interessato: - nei casi in cui l effettivo servizio nel triennio di riferimento sia inferiore a 12 mesi; - nell ipotesi di fruizione di aspettativa senza assegni, nel caso in cui l effettivo servizio nel triennio di riferimento sia inferiore a 24 mesi; - nei casi in cui, nel corso del triennio di riferimento, sia stata irrogata all interessato una sanzione disciplinare. 6. I professori e i ricercatori che conseguono una valutazione negativa o che, ai sensi del comma 5, risultano non valutabili dalla Commissione, possono formalizzare una nuova richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, trascorso almeno un anno dalla data della precedente maturazione. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la somma corrispondente allo scatto non attribuito è conferita al Fondo di Ateneo per la primalità dei professori e dei ricercatori, di cui all articolo 9 legge n. 240 del 2010. Art. 4 Procedura di valutazione 1. Il processo di valutazione è avviato con cadenza semestrale, con la pubblicazione sul portale web dell Ateneo di apposito Avviso contente l elenco dei soggetti che hanno concluso il triennio utile ai fini dell attribuzione della classe stipendiale, nonché le modalità e le tempistiche per la presentazione della richiesta. I docenti interessati riceveranno alla propria casella di posta elettronica istituzionale una comunicazione dell avvenuta pubblicazione dell Avviso. 2. I professori e i ricercatori interessati presentano la domanda di attribuzione della classe stipendiale, completa della relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e

gestionali svolte nel triennio precedente, utilizzando l apposita procedura informatizzata predisposta dall Ateneo, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione dell Avviso di cui al comma 1. 3. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente valida quanto dichiarato nella relazione triennale entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Acquisita la validazione, il materiale viene rimesso alla Commissione. 4. La Commissione procede, entro 30 giorni, alla valutazione dei soggetti legittimati secondo quanto previso dall articolo 3. 5. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull attribuzione della classe stipendiale (positivo/negativo/non valutabile), redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all Ufficio competente. 6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Art. 5 Approvazione atti e istanza di revisione 1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura di valutazione entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale da parte della Commissione. 2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo. La pubblicazione on line ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli interessati. 3. Avverso il predetto decreto ciascun interessato può rivolgere al Rettore motivata istanza di revisione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Sull istanza il Rettore decide entro i successivi 10 giorni con provvedimento motivato. Art. 6 Attribuzione della classe stipendiale 1. Il Rettore, decorsi i termini previsti dall articolo 5, dispone, con proprio decreto, l attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto. 2. Gli effetti giuridici dell attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto. Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono rivolte: - ai professori nominati ai sensi degli articoli 18 e 24, comma 6, legge n. 240 del 2010, al compimento del primo triennio di effettivo servizio, fermo restando quanto previsto dall art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n. 122; - ai professori e ai ricercatori già in servizio all entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, al compimento del triennio di effettivo servizio, individuato in base all annualità della classe triennale che, a seguito di transizione, si va ad occupare secondo le tabella di corrispondenza di cui all allegato 1, al D.P.R. n. 232 del 2011;

- ai soggetti che sono entrati nel sistema universitario in base a chiamate dirette ai sensi della legge n. 230 del 2005, con procedure successive all entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, al compimento del primo triennio di effettivo servizio, fermo restando quanto previsto dall art. 9, comma 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n. 122. 2. Con riferimento alla valutazione dell attività didattica di cui all articolo 3 comma 2: - con riguardo agli anni accademici precedenti all a.a. 2016/2017, l assolvimento del compito didattico viene valutato in relazione ai compiti didattici affidati dal/i Dipartimento/i; - con riguardo agli anni accademici precedenti all a.a. 2017/2018, l attribuzione del compito didattico e il relativo assolvimento vengono certificati dal Direttore del Dipartimento, in base alla documentazione in suo possesso; - nell ambito delle Scuole mediche di specializzazione, dei Pre-corsi e dei Dottorati di ricerca, in particolare quelli in convenzione, nonché dei Corsi di Studio inter-ateneo, quando siano in sede amministrativa diversa dall Università di Trieste, qualora non risulti applicabile la disciplina di cui all articolo 3 comma 2, le ore di didattica frontale formalmente affidate dal Dipartimento dovranno risultare certificate a mezzo di registri cartacei depositati presso il Dipartimento di afferenza del docente. 3. In caso di conflitto di interessi, virtuale o reale, in capo al Rettore, i compiti e le attività di cui gli articoli 2, comma 1, e 5 del presente Regolamento, competono al Pro-Rettore Vicario. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia. 5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.