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CIRCOLARE N. 45/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti OGGETTO: Sisma maggio 2012 Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - Risposta a quesiti Sommario 1. Procedura per l accesso al finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012...3 2. Individuazione della residenza o sede legale o sede operativa...4 3. Accesso al finanziamento previsto dal decreto legge n. 174 del 2012 per le imprese aventi sede fuori dal cratere ma con una o più sedi operative dentro il cratere...4 4. Sospensione collegata alla residenza dell intermediario...5 5. Soci e associati di società o associazioni tassate per trasparenza e collaboratori di imprese familiari...6 6. Rilevanza del limite dei 250 mila euro ai fini della compensazione del credito d imposta da parte dei soggetti finanziatori...6 7. Compensazione del credito d imposta da parte dei soggetti finanziatori in presenza di ruoli...7 8. Modalità di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori...8 9. Data della perizia...9 10. Data di ripresa dei versamenti...9 Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Servizi all Utenza Ufficio Assistenza agli intermediari, Via C. Colombo, 426 c/d cap 00145 Roma 0650545192 0650769792 dc.sac.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it

2 Premessa L articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonchè dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122. Il successivo comma 7, stabilisce che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. L articolo 1, del decreto-legge del 16 novembre 2012 n. 194, dopo aver chiarito che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, dispone che il finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 può essere altresì chiesto: a) dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013; b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Con i provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate 22 e 31 ottobre 2012 e 19 novembre 2012, è stato approvato il modello di comunicazione dei dati per l accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria e sono stati individuati i tempi e le modalità di trasmissione del modello stesso. Ciò premesso, sentito il Ministero dell economia e delle finanze, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative sorte nella fase applicativa delle disposizioni indicate.

3 1. Procedura per l accesso al finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 D. Si chiede di conoscere quali siano gli adempimenti da porre in essere per accedere al finanziamento agevolato previsto dall articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012. R. Per quanto riguarda le modalità di accesso al finanziamento, si indica la procedura da seguire: 1) entro il 30 novembre, presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, del modello di comunicazione dei dati per l accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria. Il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, nell ultima versione è stato approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 31 ottobre 2012. Nel modello devono essere indicati i dati dei pagamenti sospesi e la previsione mensile degli importi correnti da pagare nel periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013; 2) entro il 30 novembre, presentazione alla banca, operante nei territori di cui all articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, e aderente alla specifica convenzione tra la Cassa depositi e Prestiti e l ABI, della copia del modello di comunicazione dei dati e della relativa ricevuta telematica di trasmissione all Agenzia delle entrate, unitamente ad un autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: o il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012; o la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai predetti contributi, sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo. Detta circostanza non deve essere dichiarata dai titolari di reddito da lavoro dipendente sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 194 del 2012; 3) per ciascuna scadenza di pagamento dal 17 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, presentazione alla banca con la quale è stato contratto il finanziamento, del modello di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi normalmente compilato. Ai sensi del d.p.c.m. 31 ottobre 2012, che ha differito per i soggetti che accedono al finanziamento agevolato le scadenze dal 1 al 16 dicembre 2012 al 17 dicembre 2012, la prima scadenza è il 17 dicembre 2012; 4) qualora il contribuenti rilevi un maggior fabbisogno per il pagamento dei tributi, contributi e premi rispetto a quello indicato nel modello di comunicazione dei dati

4 trasmesso all Agenzia delle entrate, può richiedere un integrazione del finanziamento inviando telematicamente un nuovo modello di comunicazione all Agenzia delle entrate, in sostituzione di quello precedentemente trasmesso. Copia del nuovo modello e della relativa ricevuta telematica di trasmissione all Agenzia delle entrate devono essere presentate alla medesima banca con la quale è stato contratto il finanziamento, entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie. 2. Individuazione della residenza o sede legale o sede operativa D. L articolo 1 del decreto 1 giugno 2012, prevede che nei confronti dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori del cratere del sisma del maggio 2012, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 (termine fissato al 30 novembre dal decreto 24 agosto 2012). Si chiede di conoscere cosa si intende per sede operativa. R. Ai fini della corretta individuazione dell ambito soggettivo di applicazione della sospensione dei termini degli adempimenti tributari si chiarisce che per sede operativa deve intendersi il luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriali o professionali situato nelle zone colpite dagli eventi sismici. In particolare, si ritiene che possa farsi riferimento alla circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, in merito al sisma che ha colpito le province di Campobasso e Foggia, con la quale è stato precisato che per sede operativa debba intendersi il luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriali o professionali, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni,. In altri termini, deve considerarsi sede operativa solo quella in cui viene svolta l attività di lavoro autonomo e di impresa. 3. Accesso al finanziamento previsto dal decreto legge n. 174 del 2012 per le imprese aventi sede fuori dal cratere ma con una o più sedi operative dentro il cratere D. Si chiede di conoscere se le imprese che hanno sedi operative sia dentro sia fuori dal cratere, che hanno riportato danni in quelle dentro il cratere possono anche accedere al finanziamento dei pagamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori dovuti dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

5 R. L articolo 1 del decreto 1 giugno 2012, prevede che nei confronti dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori del cratere del sisma del maggio 2012, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari. L articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha introdotto la possibilità di accedere ad un finanziamento per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per le altre somme dovute dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il finanziamento è previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dal decreto legge n. 194 del 2012, in favore dei titolari di reddito d impresa, degli esercenti attività agricole, arti e professioni e, limitatamente ai tributi, dei lavoratori dipendenti. L accesso al finanziamento è limitato ai soggetti che possiedono i requisiti previsti dall articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012. L articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede che le imprese aventi sede o unità produttive nei territori colpiti dal sisma hanno i titoli per l acceso ai contributi previsti dal decreto legge stesso. Pertanto si ritiene che i soggetti aventi sede fuori dal cratere ma con una o più sedi operative dentro il cratere possano accedere ai finanziamenti agevolati, limitatamente alle somme sospese e a quelle correnti dovute dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 4. Sospensione collegata alla residenza dell intermediario D. Si chiede di conoscere se la sospensione prevista per gli intermediari all articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 74 del 2012 si estende anche alle imprese assistite. R. L articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, prevede che sono prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. Al riguardo si chiarisce che la suddetta sospensione, disposta a favore degli intermediari (ad esempio, professionisti, Caf), si estende anche agli adempimenti a carico di aziende e clienti non operanti nel territorio qualora le aziende e i clienti abbiano le scritture contabili o abbiano consegnato i documenti per la predisposizione della dichiarazione dei redditi ovvero sia in corso un rapporto di assistenza negli adempimenti fiscali, presso professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.

6 Al fine di individuare i soggetti interessati dalla sospensione, nelle dichiarazioni relative al periodo d imposta 2011, nella casella Eventi eccezionali deve essere indicato il codice 4. 5. Soci e associati di società o associazioni tassate per trasparenza e collaboratori di imprese familiari D. Si chiede di conoscere se i soci di società trasparenti e i collaboratori di imprese familiari possono accedere al finanziamento agevolato previsto dall articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, qualora i requisiti per la richiesta dei contributi di cui all articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero dall articolo 3-bis del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, siano in capo alla società o all imprenditore. R. L articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dispone che il finanziamento agevolato ivi previsto possa essere richiesto dai titolari di reddito d impresa. L articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2012, inoltre, ha esteso la possibilità di richiedere il finanziamento ai titolari di reddito di lavoro autonomo nonché agli esercenti attività agricole di cui all articolo 4 del d.p.r. n. 633 del 1972. Si ritiene che anche i soci e gli associati persone fisiche di società o associazioni tassate per trasparenza e i collaboratori di imprese familiari possono accedere al previsto finanziamento in quanto titolari della stessa tipologia di reddito prodotta dalle società o associazioni o imprese cui partecipano o collaborano. 6. Rilevanza del limite dei 250 mila euro ai fini della compensazione del credito d imposta da parte dei soggetti finanziatori D. Si chiede di conoscere se, ai fini della compensazione del credito d imposta previsto dall articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, rilevi o meno il limite annuo di utilizzo dei 250 mila euro per la compensazione di cui all articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. R. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha introdotto nuove regole per l utilizzo in compensazione dei crediti d imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi In particolare, il comma 53 dell articolo 1 della citata legge stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, l importo dei crediti utilizzabile in compensazione dal contribuente non può superare il limite annuale di 250.000 euro.

7 La stessa norma prevede alcune deroghe espresse per quanto riguarda il credito d imposta di cui all articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (credito d imposta per le spese di ricerca e sviluppo) e il credito d imposta di cui all articolo 1, comma 271, della stessa legge n. 296 del 2006 (credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate). Con riferimento al limite per la compensazione dei crediti d imposta, la risoluzione n. 9, del 3 aprile 2008, del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze, ha chiarito che il limite trova applicazione ai crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese. Successivamente, l articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ha previsto che il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio. Ciò premesso, si rileva che l articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevede una nuova forma agevolativa per i soggetti che hanno subito danni per effetto del sisma del maggio 2012, in particolare, prevede per talune tipologie di contribuenti che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero dall articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, la possibilità di accedere al finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria sospesi e di quelli dovuti fino al 30 giugno 2013. Il comma 10 del predetto articolo 11, stabilisce che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Da quanto esposto, emerge che il credito d imposta in questione non costituisce una agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il rimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi. Pertanto, si ritiene che il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non trovi applicazione al credito d imposta di cui all articolo 11, comma 11, del decretolegge n. 174 del 2012. 7. Compensazione del credito d imposta da parte dei soggetti finanziatori in presenza di ruoli D. Si chiede di conoscere se, ai fini della compensazione del credito d imposta previsto dall articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, rilevi o meno la disciplina prevista dall articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010.

8 R. L articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto un divieto alla compensazione di cui articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. La circolare n. 13 del 2011 ha chiarito che, ai fini dell individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d imposta, anche se vengono indicati nella sezione erario del modello F24. Ne deriva che devono ritenersi esclusi dall ambito applicativo del citato articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 anche il credito d imposta di cui all articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012. Ciò in quanto il predetto credito non costituisce un rimborso di imposte ma una restituzione da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti previsti dallo stesso articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012. 8. Modalità di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori D. Si chiede di conoscere se è obbligatorio l utilizzo della delega di versamento cartacea. R. Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 19 novembre 2012, stabilisce che i soggetti che richiedono il finanziamento devono comunque presentare, alle rispettive scadenze dei pagamenti, i modelli di versamento compilati secondo le ordinarie modalità, alla banca con la quale è stato stipulato il contratto di finanziamento. In base al predetto provvedimento, i modelli di pagamento devono essere presentati esclusivamente in formato cartaceo. Ciò tenuto conto della particolare procedura di pagamento e al fine di consentirne una tempestiva attuazione. Inoltre, l utilizzo del formato cartaceo in considerazione che il conto corrente che accoglie la provvista, in base alla convenzione Cassa Depositi e Prestiti con ABI, è vincolato garantisce l assistenza diretta ai contribuenti nella fase del pagamento assicurando il buon esito dell operazione in quanto evita gli errori nell imputazione del conto corrente che potrebbero essere commessi dal contribuente nella fase dell invio telematico. Tuttavia, qualora la banca, mediante l utilizzo dei propri sistemi informatici, sia in grado di assicurare la tempestiva e corretta imputazione al conto corrente vincolato, non si ravvede alcun motivo per limitare la presentazione dei pagamenti alla sola modalità cartacea.

9 9. Data della perizia D. In relazione alla circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici sono comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, si chiede di conoscere se le predette perizie possono essere redatte anche successivamente alla presentazione dell autodichiarazione necessaria per l accesso al finanziamento ai sensi dell articolo 11, comma 9, del decreto-legge n 174 del 2012. R. Al riguardo, l articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012, prevede che, per accedere al finanziamento agevolato i contribuenti presentano alla banca, tra l altro, una autodichiarazione, ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesti: 1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decretolegge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012; 2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi, sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa. Dalla formulazione della norma che fa riferimento alle perizie occorrenti (e non occorse ), si ritiene che la perizia possa essere redatta anche successivamente alla presentazione dell autodichiarazione, nei tempi coerenti per la richiesta dei contributi in questione. 10. Data di ripresa dei versamenti D. In base al d.p.c.m. 31 ottobre 2012, le imprese che hanno subito dei danni a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che accedono al finanziamento garantito dallo Stato hanno la possibilità di differire al 17 dicembre 2012, senza alcuna maggiorazione, tutti i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente previsti nel periodo tra il 1 e il 16 dicembre 2012. Quanto disposto dal dpcm citato sembra in contrasto con la previsione dell articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012, che prevede per tutti i contribuenti la ripresa di versamenti sospesi il 16 dicembre 2012. R. Al riguardo si fa presente che la disposizione primaria (articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012) prevede per tutti i contribuenti che hanno fruito della sospensione del pagamento dei tributi prevista dai decreti 1 giugno e 24 agosto 2012, nonché dal decreto-legge n. 74 del 2012, fino al 30 novembre 2012, che la ripresa dei

10 versamenti sia effettuata il giorno 16 dicembre 2012 (spostato al 17 dicembre in quanto il 16 è domenica). La disposizione non si occupa dei versamenti correnti che possono scadere a partire dal 1 dicembre (data in cui la sospensione cessa di operare), i quali devono essere quindi versati alle rispettive scadenze. Il d.p.c.m. 31 ottobre 2012, nel prevedere che i soli soggetti che accedono al finanziamento garantito dallo Stato hanno la possibilità di differire al 17 dicembre 2012 i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente previsti nel periodo tra il 1 e il 16 dicembre 2012, consente ai soggetti coinvolti nella procedura di finanziamento di adottare, nella fase di avvio, i necessari atti amministrativi ed adeguare le relative procedure di gestione. Detti contribuenti hanno così a disposizione più tempo anche per inviare la richiesta di finanziamento alle banche e il modello di comunicazione all Agenzia delle Entrate (30 novembre 2012). Le Direzioni Regionali avranno cura di vigilare sull operato degli uffici per il rispetto delle disposizioni contenute nella presente circolare. IL DIRETTORE DELL AGENZIA