STATUTO. STATUTO Associazione di Promozione Sociale IL COMUNE DELLE IDEE. ART. 1 Denominazione e sede. ART. 2 - Finalità e Durata

Documenti analoghi
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO PER L ASSOCIAZIONE. Associazione Italia Patrimonio dell Umanità

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS

Associazione GIOCATORI IN SCATOLA

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSICO Associazione Società Italiana Condòmini STATUTO

sede in Venezia - Mestre, via Poerio n Opera nell ambito territoriale della Regione Veneto. 4. L associazione ha durata illimitata.

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

ACCADEMIA D'ARTE VITTORIO MARUSSO NUOVO STATUTO APS

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE deltau

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Statuto Associazione MondoDem

Statuto dell Associazione di promozione sociale LA SONDA SU MARTE ONLUS

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

Sottosezione del CAI di Verona. (Approvato nell assemblea del 27 Ottobre 2011)

STATUTO dell associazione di promozione sociale onlus denominata: Accanto al Prossimo ONLUS

Statuto dell Associazione Culturale di Promozione Sociale ARTEUGANEA.NET

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS CIRCOLO DI LEGAMBIENTE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO dell ASSOCIAZIONE MONTESSORI SCUOLA PUBBLICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Statuto)

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

STATUTO I CAMMINI DI FRANCESCO IN TOSCANA Associazione di promozione sociale Onlus. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTELVECCHIO E DEI CIVICI MUSEI CIVICI D ARTE DI VERONA

Statuto FACCIAMO CENTRO Associazione d iniziativa culturale e politica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO dell Associazione di Volontariato

Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O. Art.1 denominazione e sede

STATUTO ASSOCIAZIONE TREVISO SOTTERRANEA. ART. 1 (Denominazione e sede)

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

S T A T U T O APPROVATO il

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO dell ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO SANTA LUCIA

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO. Associazione di promozione sociale. Formando PerCorsi: Istruzione e Formazione

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

Anteas Statuto dell Associazione di Volontariato

Associazione Casa maternità Prima Luce

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

STATUTO. Titolo I - Denominazione, Sede e Finalità

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Associazione no profit Area Cani via Federico Turano. Statuto

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

2

STATUTO PROLOCO GRESSAN. (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO Associazione Quartiere ASPARETTO DI CEREA

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale ENERGIA DI VITA

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

Costituzione di comitato tecnico

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NUOVA SPERANZA PER CERVETERI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

Associazione C.r.a.l. CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI "Azienda Ospedaliera di Padova"

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

Associazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE THE ARTSBOX" TITOLO I. ART. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

Transcript:

STATUTO ART. 1 Denominazione e sede È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa di settore, l denominata: << >> con sede in Via delle Speranze n. 70 nel Comune di Ortona (CH). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ART. 2 - Finalità e Durata L associazione, organismo apartitico, si propone di svolgere la più ampia attività di studio, di ricerca, ed elaborazione nel campo culturale, sociale, politico ed economico al fine di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica dei singoli e della collettività. Le finalità che si propone sono in particolare: 1. stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della Città attraverso attività di carattere mediatico, culturale, editoriale, sociale, e ricreativo; 2. contribuire alla crescita politica, civile, culturale ed economica della comunità promuovendo la cultura del vivere sostenibile in tutte le sue espressioni: urbanistica, paesaggistica, ambientale, economica; 3. promuovere ogni attività culturale, politica, ricreativa e sociale tendente al coinvolgimento ed alla partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita culturale e amministrativa del territorio in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, meritocrazia e trasparenza; 4. partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale ed economica di una comunità, in cui ciascuna persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze; 5. ridare primato alla politica intesa come bene comune ripartendo dall impegno individuale, dal senso civico di appartenenza ad una comunità, dal coinvolgimento e dall attivazione di energie e risorse di pensiero ed esperienza presenti nel territorio per operare nell interesse dell intera collettività; 6. favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale, della comunità partendo dalle risorse presenti sul territorio e valorizzandole; promuovere la cooperazione con le realtà territoriali viciniori per dar luogo a sistemi organici in rete finalizzati alla ottimizzazione delle risposte amministrative ai bisogni dei cittadini. 7. proporsi come un punto di riferimento sul territorio, teso ad aggregare esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici, e a farsi portavoce di istanze ed iniziative di interesse collettivo che provengono dal tessuto sociale ed economico, da movimenti e semplici cittadini;

8. considerare un diritto/dovere del cittadino interessarsi della res pubblica per promuovere, indirizzare, supportare, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socioculturale ed economico della collettività; porre in essere tutte le azioni necessarie per mantenere sempre saldo il legame con i propri soci, ed in particolare, con tutti coloro che vorranno sostenere le azioni, i principi e le finalità dell Associazione anche attraverso la partecipazione diretta alla vita politica ed istituzionale; 9. di promuovere la consapevolezza civica e la responsabilità individuale in merito alla comparazione dei diritti con i doveri; 10. di porre in essere attività finalizzate alla difesa e alla valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue potenzialità; 11. di promuovere, tutelare e far conoscere il patrimonio artistico-culturale, storico, religioso, architettonico e ambientale del ns territorio nonché gli usi, i costumi e le tradizioni locali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l Associazione potrà porre in essere attività di studio, ricerca e confronto, essere promotrice di iniziative editoriali, di formazione e di aggiornamento culturale, organizzare eventi ricreativi ed aggregativi, costituire e gestire siti internet ed utilizzare ogni altro mezzo utile al raggiungimento degli scopi dell Associazione. L Associazione potrà cooperare con altre Associazioni o Circoli aventi scopi analoghi. L Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell Assemblea. ART. 3 Soci Sono ammesse all Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto, il Regolamento allo Statuto e le regole interne deliberate dall Organo di Direzione. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità e impegnarsi a versare la quota associativa. In ossequio alle disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Ci sono quattro categorie di soci: fondatori: hanno partecipato alla fondazione dell Associazione con la sottoscrizione dell atto costitutivo e restano impegnati a perseguire gli scopi e le finalità dell Associazione; ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall Assemblea e si impegnano a perseguire gli scopi e le finalità dell Associazione; sostenitori: assumono gli stessi impegni dei Soci ordinari ma oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; benemeriti: persone riconosciute tali dall Assemblea per particolari meriti acquisiti in campo lavorativo, professionale, sociale ovvero a favore dell Associazione. L ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. Sono previste agevolazioni economiche per particolari categorie di Soci.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell Associazione e ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell attività prestata. I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente Statuto, il Regolamento allo Statuto e le regole interne deliberate dall Organo di Direzione. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione della disponibilità e capacità personale. ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio Il socio può recedere dall Associazione mediante comunicazione formale al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dagli atti di disciplina interna può essere sottoposto a provvedimento disciplinare ed essere espulso dall Associazione. L espulsione è deliberata dall Organo Direttivo ed è inappellabile. ART. 6 - Organi sociali Gli organi dell Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. ART. 7 - Assemblea L Assemblea è l organo sovrano dell Associazione ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale È convocata almeno una volta all anno dal Presidente dell Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da affiggersi nella sede sociale almeno cinque giorni prima e nelle altre forme stabilite dal Regolamento allo Statuto. L Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per l approvazione o modifica dello Statuto, del Regolamento allo Statuto, del Codice Etico e per lo scioglimento dell Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell Assemblea L assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; fissare l importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; approvare lo Statuto, il Regolamento allo Statuto ed il Codice Etico; l Assemblea elegge il Consiglio Direttivo per quanto di spettanza, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri; delibera su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; scioglie l Associazione e ne devolve il patrimonio. All atto della costituzione dell Associazione i Soci fondatori possono eleggere il Presidente, i due Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. ART. 9 - Validità Assemblea 1. L Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando il numero dei soci presenti e rappresentati per delega è pari almeno ad un quinto degli iscritti. 2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Nell elezione degli organi sociali non sono ammesse le deleghe. 3. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono assunte con voto palese tranne quelle riguardanti le persone, la qualità delle persone, l elezione degli Organi collegiali o quando l assemblea lo ritenga opportuno. 4. L Assemblea straordinaria approva lo Statuto, il Regolamento allo Statuto, il Codice etico e loro varianti con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. L Assemblea straordinaria, a maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento dell Associazione. ART. 10 - Verbalizzazione 1. Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. ART. 11 - Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 11 (undici) membri effettivi e n. 3 supplenti; 9 membri ordinari e 3 supplenti sono eletti dall assemblea i restanti due nominati dal Presidente; 2. Il Consiglio Direttivo al suo interno eleggerà il Presidente nella persona del Consigliere più votato dall Assemblea, i due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere alle Relazioni.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente; 4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all Assemblea; redige e presenta all Assemblea il rapporto annuale sull attività dell Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il primo triennio dura dalla data di costituzione dell associazione al 31/12/2018. 6. Il Regolamento allo Statuto disciplinerà la gestione delle dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo e le modalità di reintegro ART. 12 - Presidente 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l Assemblea; convoca l Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. 2. Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso, nell adunanza immediatamente successiva, la ratifica dei provvedimenti adottati. ART. 13 - Collegio dei Probiviri 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri titolari e due supplenti nominati dall Assemblea tra i Soci in possesso di doti etico-comportamentali, cultura ed esperienza adeguati alla delicatezza della funzione. 2. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie o regolamentari compiute da singoli soci o dagli Organi dell Associazione proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo. 3. Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell Associazione, tra Organi e Soci o tra Soci. ART. 14 - Collegio dei Revisori 1. È composto da tre Soci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra i Soci in possesso di cultura ed esperienza nella gestione finanziaria 2. Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. 3. Il Collegio dei Revisori controlla l operato del Consiglio direttivo sotto l aspetto economico-finanziario per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine

di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. ART. 15 - Risorse economiche Le risorse economiche dell Associazione sono costituite da: 1. quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'unione europea e di Organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, gite ed eventi ludico-ricreativi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. 4. L Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. ART. 16- Rendiconto economico-finanziario 1. Il rendiconto economico-finanziario dell Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Per il primo anno decorre dalla data di costituzione dell Associazione al 31 dicembre dello stesso anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; è depositato presso la sede dell Associazione almeno cinque giorni prima dell Assemblea e può essere consultato da ogni associato. 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale. ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio 1. L eventuale scioglimento dell Associazione sarà deciso soltanto dall Assemblea con le modalità di cui all art. 9.

2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 18 - Disposizioni finali Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia. Il presente Statuto è adottato in variazione ed aggiornamento del precedente approvato in data 29/08/2016 ed assume efficacia dalla data di approvazione da parte dell Assemblea dei Soci.