LE MACCHINE AGRICOLE. Seminario interforze regione FVG. Maniago, Trieste, Udine Ottobre 2012



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LE MACCHINE AGRICOLE Seminario interforze regione FVG. Maniago, Trieste, Udine Ottobre 2012

Nozione di veicolo Titolo III Dei veicoli Capo I Dei veicoli in generale Art. 46. Nozione di veicolo 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle le strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento. 2

Definizione delle macchine Art. 57. Macchine 1. Le macchine sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende e e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì,, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio (Periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2-bis, 2 D.L. 23 ottobre 2008, n. 162). 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine si distinguono in: a) Semoventi: b) Trainate 3

Articolo 57. Macchine a) Semoventi: 1) trattrici : : macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare re parte integrante della trattrice agricola; 2) macchine operatrici a due o più assi: : macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni ; 3) macchine operatrici ad un asse: : macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente. 4

Articolo 57. Macchine b) Trainate 1) macchine operatrici: : macchine per l'esecuzione di operazioni e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, agrarie, trainabili dalle macchine semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi agricoli: : veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici ; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni ; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente. 5

Macchine semoventi. Le macchine semoventi sono azionate da un motore a scoppio e comprendono: Trattrici con 2 o più assi, con o senza piano di carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere, trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o semiportate e rimorchi impiegati nell attivit attività agricola 6

Macchine semoventi. Le trattrici possono essere allestite con piano di carico, anche movibile,nel rispetto delle prescrizioni seguenti: a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m: a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, l 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m; a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m; a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t; b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima a ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi 7

Macchine semoventi. Macchine operatrici a due o più assi Macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature arecchiature per l'esecuzione di operazioni, per esempio mietitrebbiatrici, raccoglipomodoro, raccoglibietole etc. 8

Macchine semoventi Macchine operatrici a 2 o più assi (Fig. 3), equipaggiate con motore proprio e destinate a particolari lavorazioni ;possono essere predisposte per l applicazione l di speciali apparecchiature per lavorazioni (es. mietitrebbiatrice con barre di taglio) 9

Macchine semoventi. I convogli formati da macchine semoventi e macchine trainate (Fig. 2) non possono superare la lunghezza di 16,50 m. (105, c.1, C.d.S.); le trattrici possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice (105, c.2 C.d.S.); alle trattrici con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente (105, c. 3 C.d.S.); 10

Macchine semoventi macchine operatrici ad 1 asse, guidate generalmente da un conducente a terra ed equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporto del solo conducente. La massa complessiva deve essere inferiore a 700 Kg., compreso il conducente (es. motocoltivatore e motofalciatore); 11

Macchine semoventi Moto a 2 assi, dotate di motore proprio ed atte al carico ed in possesso del certificato di idoneità tecnica di circolazione. Le macchine semoventi, se hanno almeno 2 assi possono trainare un rimorchio di qualsiasi peso, mentre quelle aventi 1 asse (motofalciatrici, motocoltivatori, ecc.) non possono trainare rimorchi. 12

Macchine trainate Le macchine trainate sono prive di motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, come per es. il motocoltivatore. Possono essere di tipo: a) portato (es. spargisementi,, spandiconcime centrifugo) se la loro massa poggia completamente sulla trattrice trainante; b) semiportato (es. atomizzatore) se la loro massa grava in parte sulla trattrice trainante ed in parte sulle ruote dell attrezzatura stessa trainata; 13

Macchina agricola trainata. Attrezzatura portata. La massa grava integralmente sulla macchina cui è applicata. 14

Macchina agricola trainata. Attrezzatura semiportata. La massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l attrezzatura stessa. 15

Macchine trainate c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice,, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. (Fig. 4).. I rimorchi agricoli che non superano la massa complessiva a pieno carico di 1,5 t., la lunghezza, compresi gli organi di attacco, di m. 4,00 e la larghezza di m. 2,00 sono considerati parte integrante della trattrice agricola (Fig. 5). 16

Macchine trainate Macchine operatrici, sono m Macchine operatrici, sono macchine per l'esecuzione di operazioni e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine semoventi ad eccezione di quelle ad un asse. 17

Utilizzi diversi È consentito l'uso delle macchine nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio trattasi di un periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162. E pertanto formalmente consentito l uso delle macchine nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. Tale impiego è possibile solo previa verifica della corretta installazione sul trattore agricolo del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e se, previa visita e prova per l accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le speciali attrezzature identificate, sia riportata sulla carta di circolazione del veicolo, ovvero sul relativo allegato tecnico, la seguente annotazione: Il trattore agricolo può circolare per i viaggi di trasferimento con le seguenti attrezzature ( ) per l impiego quale macchina operatrice: in tal caso è fatto divieto di usare carburante agevolato.

Utilizzi diversi Ricordando la definizione dell articolo 57: 1. Le macchine sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende e forestali di prodotti ti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì,, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. E opportuno ricordare che le macchine non possono circolare su strada per il trasporto delle merci fatto salvo quanto prevede il primo comma. Qualora ciò non rientrasse si ipotizzerebbe l applicazione l delle norme della Legge 6 giugno 1974, n. 298 di Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Utilizzi diversi Articolo 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto) Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo. Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 omissis

Utilizzi diversi Articolo 46 (Trasporti abusivi) Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo. Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Trasporto di persone Le macchine possono trasportare, oltre al conducente, anche addetti alle lavorazioni se previsto dal documento di circolazione. Le trattrici e le macchine operatrici semoventi (ad esclusione di quelle ad un asse). possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente. Velocità max 30 o 40 km/h. Non può essere superata la massa complessiva del veicolo stesso. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine semoventi, devono essere omologati. Il trasporto di persone è subordinato all accertamento accertamento dell idoneit idoneità da parte dell ufficio provinciale della Direzione Generale della D.T.T. con annotazione sulla carta indicante il numero di persone ammesso. 22

Trasporto di persone Trasportare persone su macchine senza specifica annotazione sulla carta di circolazione: art. 82/8 e 10, da 80,00 a 318,00 + sospensione della carta di circolazione; Dotare la macchina agricola di attrezzature per il trasporto di persone senza preventiva visita e prova presso il DTT e quindi senza aggiornamento della carta di circolazione: art. 112/1 e 4, da 80,00 a 318,00 + sospensione della carta di circolazione; Violare le prescrizioni riportate sulla carta di circolazione relative alle attrezzature e alle modalità di trasporto delle persone: art. 110/7, da 80,00 a 318,00;

SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI Sono gli artt. 57, 104 e 105 del CdS che determinano le dimensioni e le masse ammissibili per le macchine anche se in taluni casi, vale la lettura combinata degli stessi con quelli degli art. 61 e 62 del CdS che determinano invece le dimensioni e le masse di tutti i veicoli a motore. 24

SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI SAGOMA LIMITE: MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI lunghezza 12,00m. larghezza 2,55m. H. 4,00m. (es.: trattrice; mietitrebbia; irroratrice) MACCHINE AGRICOLE TRAINATE (ad 1,2 o più assi) lunghezza 12,00m. Larghezza 2,55m. H. 4,00m. (es.: raccoglitrice o rotopressa per la raccolta di prodotti agricoli) CONVOGLI DI MACCHINE AGRICOLE lunghezza 16,50m. Larghezza 2,55m. H. 4,00m. (es.: trattrice+ raccoglitrice o rotopressa; mietitrebbia+carrello porta barra ) 25

Sagoma limite. < 2,55 > < 12,00 < 2,55 > < 12,00 > 26

Sagoma limite. La sagoma (lunghezza, larghezza, altezza) di ogni macchina agricola semovente e trainata (veicolo isolato) deve rispettare determinati parametri. Nel caso tali parametri dovessero essere superati il veicolo diventa eccezionale per sagoma e, agli effetti della circolazione su strada, deve rispettare gli obblighi relativi a tale tipologia di veicolo. Chiunque circola con una macchina agricola che supera le sagome fissate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 398 a 1.596 (104, c. 10). Sanzione accessoria (art. 10 c. 24 e 25 richiamati da 104, c. 13): sospensione della patente da 15 a 30 giorni; sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi. 27

Sagoma limite. Il venticinquesimo comma dell articolo 10 prevede che l'agente accertatore intimi al conducente di non proseguire il viaggio, fino f a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al a fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. rio. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 10, c. 25). La circolazione oltre il luogo di destinazione ovvero oltre il tempo necessario per raggiungerlo, configura l illecito l di guida con patente e carta di circolazione sospese (art. 217 con sequestro a fine confisca per carta e art. 218 fermo 3 mesi per patente. PMR P non ammessi). 28

SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI MASSA LIMITE: MACCHINE AGRICOLE SU RUOTE (es.: trattrice): 104, c. 2: ad 1 asse t. 5,00 a 2 assi t. 8,00 a 3 assi o più t. 10,00 Dette masse possono essere superate fino ad un massimo, rispettivamente, di 6t, 14t, 20t, purché il veicolo, semovente o trainato, sia munito di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall area area d impronta d sulla strada non sia superiore a 8daN/cmq (8kg/cm2) e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi la distanza tra due assi contigui non sia superiore a 1,20m (104, c. 3). MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE Massa complessiva t. 16,00 (104, c. 6) 29

SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI MASSA GRAVANTE SUGLI ASSI (104, c. 4): Sull asse più caricato t. 10,00 somma delle masse gravanti su assi contigui: (d = distanza in metri tra due assi contigui) - se d < 1,20 m. t. 11,00 - se d >= 1,20 m. t. 14,00 trattrice su cingoli macchina irroratrice raccoglitrici 30

Massa limite. La massa di ogni macchina agricola semovente e trainata che circola su strada deve rispettare i parametri visti. Nel caso tali parametri dovessero essere superati, la qual cosa si verifica, soprattutto, quando si abbini alla macchina una attrezzatura portata o semiportata, il veicolo diventa eccezionale per massa e deve rispettare gli obblighi relativi a tale tipologia di macchina. Chiunque circola con una macchina agricola che supera le masse fissate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 398 a 1.596 (104, c. 10). Sanzione accessoria (art. 10 c. 24 e 25 richiamati da 104, c. 13): sospensione della patente da 15 a 30 giorni; sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi. 31

Massa limite. Il venticinquesimo comma dell articolo 10 prevede che l'agente accertatore intimi al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al a fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 10, c. 25). La circolazione oltre il luogo di destinazione ovvero oltre il tempo t necessario per raggiungerlo, configura l illecito l di guida con patente e carta di circolazione sospese (art. 217 con sequestro a fine confisca per carta e art. 218 fermo 3 mesi per patente. PMR non ammessi) 32

Massa limite. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall asse di guida, in condizioni statiche, non deve essere inferiore al 20% della massa (M) della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine semicingolate (104, c.5). Il superamento di tali limiti non consente la circolazione su strada delle macchine. 80%M >20%M 33

Massa rimorchiabile e rapporto di rimorchiabilità La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare. Dipende principalmente da due fattori: la potenza del motore e la massa aderente alla macchina traente. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa della macchina agricola traente, in ordine di marcia, è limitato dal rapporto di rimorchiabilità ovvero dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente. 34

Superamento masse complessive veicoli. A prescindere dai limiti visti in precedenza, il cui superamento costituisce circolazione di veicolo eccezionale, i veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione (art. 167, c. 1). Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata i nella carta di circolazione(tolleranza non ammessa per trasporto merci pericolose), quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (167,c. 2): a) euro 39 (decurtazione 1), se l'eccedenza non supera 1 t; b) euro 80 (decurtazione 2), se l'eccedenza non supera le 2 t; c) euro 159 (decurtazione 3), se l'eccedenza non supera le 3 t; d) euro 398 (decurtazione 4), se l'eccedenza supera le 3 t. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 e le decurtazioni del d 126bis, sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. 35

Superamento masse complessive veicoli. Art. 167,c. 8: le masse complessive a pieno carico indicate nelle e carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. Art. 167,c. 9: Le sanzioni amministrative si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo (3( 3 verbali distinti, il proprietario è anche obbligato in solido per la violazione del conducente). Ai sensi articoli 2 e 7 del D.Lgs 286/2005, qualora si tratti di imprese, la sanzione si applica al caricatore, se persona diversa (sempre) e, ove ne sia provata il concorso di responsabilità,, al vettore, committente e proprietario merce. Art. 167, c.10: Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti (riportare l obbligo l sul verbale, l inosservanza l art. 650CP). 36

Traino macchine Una macchina agricola semovente e una macchina agricola trainata costituiscono un convoglio, la cui lunghezza non può superare 16,50 m. La trattrice è la macchina agricola cui solitamente è affidata la funzione di trainare rimorchi e macchine operatrici. La trattrice può trainare (art. 105): un solo rimorchio. Se la trattrice agricola è munita di attrezzi portati anteriormente il rimorchio deve essere provvisto di dispositivo di frenatura anche se considerato parte integrante del veicolo traente; una macchina operatrice agricola; due macchine operatrici se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice. 37

Traino macchine Per l inosservanza l si applica la sanzione amministrativa da 159 a 639. Nessuna sanzione accessoria o decurtazione di punti. Ad esempio: per traino di 2 o più rimorchi; per traino di rimorchio sprovvisto di freno in presenza di trattrice che porta attrezzatura anteriore; per lunghezza del convoglio superiore a 16,50 m. per traino di oltre 2 macchine operatrici; per traino di 2 operatrici se sono sprovviste di freni comandati dalla trattrice; per traino di operatrice sprovvista di freno in presenza di trattrice che porta attrezzatura anteriore 38

Traino macchine OCCHIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE Come per gli organi di traino, le macchine rimorchiate devono essere dotate di occhioni di tipo approvato applicati al timone. I diversi tipi di occhioni sono indicati nell'art. 285 del Regolamento del C.d.S. e si devono abbinare alle categorie ganci previsti dalla normativa CUNA. Categoria Punzonatura della macchina agricola trainata Massa massima Kg Carico verticale sul gancio Kg E 6t V0 6.000 0 E1 3t V0,25 3.000 250 E2 6t V0,5 6.000 500 E3 6t V1,5 6.000 1.500 F 12t V0 12.000 0 F1 20t V0 20.000 0 F2 14t V2 14.000 2.000 F3 20t V2,5 20.000 2.500 Ogni gancio di traino viene contrassegnato con punzonatura riportato sulla carta di circolazione DGM GA(gancio agricolo) nr omologazione, anno fabbricazione, categoria. Parimenti per gli occhioni (RA al posto di GA). 39

ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE L art. 57 oltre a fornire la definizione di macchina agricola e sue distinzioni, stabilisce che a queste possono essere agganciate attrezzature, sia portate che semiportate, per la realizzazione di lavori agricoli o forestali. Queste attrezzature, che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante della macchina a cui sono agganciate, possono essere montate su macchine operatrici semoventi a due o più assi oppure su rimorchi agricoli. Le condizioni di impiego e di ammissibilità ai fini della circolazione stradale variano a seconda del tipo di macchina agricola a cui gli attrezzi sono agganciati. 40

SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE Macchine equipaggiate con attrezzature portate o semiportate Sono le trattrici che solitamente circolano su strada con attrezzature portate o semiportate collegate agli appositi attacchi previsti dal costruttore. Se il complesso non rientra in alcuni parametri diventa eccezionale per sagoma o massa. In tal caso, occorre richiedere le specifiche autorizzazioni. Con l espressione l appositi attacchi sono da intendersi: l attacco a due o tre punti posto in posizione posteriore o anteriore della macchina. La sua presenza deve essere rilevata in sede di omologazione e riportata sulla carta di circolazione; gli appositi fori o ancoraggi predisposti dal costruttore sul telaio della macchina. Devono essere rilevati in sede di omologazione o risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore. 41

SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE Macchine equipaggiate con attrezzature portate o semiportate I parametri (art. 104, c. 7) da rispettare sono i seguenti: a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata; 42

SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE < 0,6 L > < L > Dove lo sbalzo anteriore viene misurato dall asse asse del pneumatico anteriore della trattrice e la massima sporgenza dell attrezzatura semiportata, mentre L è la lunghezza fuoritutto della trattrice. 43

SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE < L > < 0,9 L > Dove lo sbalzo posteriore viene misurato dall asse asse del pneumatico posteriore della trattrice e la massima sporgenza dell attrezzatura portata, mentre L è la lunghezza fuoritutto della trattrice. 44

SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE Macchine equipaggiate con attrezzature portate o semiportate I parametri (art. 104, c. 7) da rispettare sono i seguenti: c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due d sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il i doppio di quella della trattrice non zavorrata; < 2 L > < L > 45

SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE: bloccaggio tridimensionale 46

Macchine eccezionali Articolo 104, comma 12 Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sés l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; ; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria 47

Macchine eccezionali Articolo 104, c. 8: 8. Le macchine che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato,, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale. 48

Segnalazione delle macchine L'art. 265 del Regolamento CdS prescrive che: 1 le macchine che eccedono le dimensioni di cui all'art. 104 del CdS,, quindi eccezionali, e; 2 le macchine equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo devono essere segnalate con i pannelli 49

Segnalazione delle macchine L'art. 266 del Regolamento CdS prevede, parimenti, che le macchine semoventi di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 104 CdS,, cioè le eccezionali o quelle con attrezzature portate o semiportate, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luci lampeggianti gialle od arancioni. 50

Dispositivi di segnalazione dei complessi eccezionali Su tutte le macchine, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, gli ingombri devono essere segnalati con pannelli (a strisce alterne gialle e rosse) le cui caratteristiche e modalità di installazione sono stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 51

Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali Sulla parte posteriore deve essere montato un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m (a strisce alterne bianche e rosse) per segnalare che la macchina ha dimensioni eccezionali. 52

Pannelli di segnalazione Il D.M. 19 giugno 1992, n. 391, per quanto concerne i pannelli delle attrezzature portate o semiportate ovvero degli ingombri a sbalzo che eccedano la sagoma prevede che i pannelli che segnalino longitudinalmente e/o trasversalmente siano: Fissi o amovibili purché l'installazione sia stabile e sicura; Avere almeno 4 fori, uno per angolo; 53

Pannelli di segnalazione I pannelli per la segnalazione anteriore e/o posteriore devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare all'asse della trattrice e, per quanto possibile, posti al limite estremo degli ingombri a sbalzo; I pannelli per le segnalazioni laterali devono essere applicati parallelamente al piano longitudinale mediano del complesso 54

Pannelli di segnalazione In entrambi i casi altezza max dal suolo del bordo superiore dei pannelli 2,20 m; Non possono sporgere dalla sagoma del complesso ovvero costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte su cui sono applicati 55

Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali COLORI: Rosso fluorescente Giallo retroriflettente TOLLERANZE: Larghezza strisce ± 2,5 mm Inclinazione strisce ± 5 Altre quote ± 2,5 mm Misure in mm 56

Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali I pannelli possono essere amovibili purché la loro installazione sia stabile e sicura. Per la segnalazione anteriore e posteriore i pannelli vanno applicati su un piano verticale, mentre per le segnalazioni laterali debbono essere applicati parallelamente al piano longitudinale mediano del complesso senza superare 2,20 m. Quando l ingombro l laterale a sbalzo supera l ingombro l in larghezza della trattrice occorre utilizzare i pannelli rettangolari (282x564) ponendoli ai quattro angoli (diagonali NE-SO, figura sx,, sul lato sx). Se l ingombro l ha una larghezza inferiore a 1,20 m. è sufficiente il pannello quadrato (423x423). Il sollevatore idraulico a riposo non ha bisogno di alcun cartello. 57

DM 391/1992 58

59

Parti a sbalzo pericolose Se le parti a sbalzo sono costituite da attrezzature che presentano superfici taglienti od appuntite, devono essere protette con cuffie atte ad attenuarne la pericolosità oltre all'apposizione dei pannelli ex art. 6 DM 391/1992 e prevista dalla lettera h dei dispositivi di equipaggiamento ex art. 106. Sanzione 112, c. 4, 80 e ritiro carta circolazione. 60

Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali Debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata. Il dispositivo deve essere montato, di norma, nella parte più alta del corpo della macchina (H min. 2,00mt e comunque più alto degli indicatori di direzione) e può essere amovibile. Campo ottico su un 360,, min. 10 verso l alto l e verso il basso, sono ammesse zone di mascheramento dovuti agli attrezzi, non superiori a 60. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l uso l dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, quindi, anche di giorno (art 266 reg. CdS). 61

Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali Art. 104: c. 11: Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui c al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10 (sanzione( amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi). 62

Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi non eccezionali Le macchine, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che non eccedono la sagoma del veicolo devono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione (art. 266 Reg. CdS). Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente, di norma, nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l uso l dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, quindi, anche di giorno. 63

Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali Chiunque circola su strada con una macchina agricola in violazione delle norme sui dispositivi di segnalazione visiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da 159 a 639. Sanzioni accessorie: sospensione della patente da 15 a 30 giorni; sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi. (104, c. 11 e 13) e l intimazione l a non proseguire il viaggio ex art. 10, comma 25. 64

Dispositivi di equipaggiamento a) Dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione: luci di posizione anteriore di colore bianco, luci di posizione posteriore di colore rosso, catadiottri posteriori a luce riflessa rossa, proiettori anteriori anabbaglianti a luce bianca o gialla, indicatori di direzione a luce lampeggiante arancione, luci di arresto posteriori di colore rosso, luci di ingombro anteriori bianche e posteriori rosse (solo per le macchine eccezionali) luce di illuminazione della targa (per i veicoli che ne sono dotati); 65

Dispositivi di equipaggiamento b) Dispositivi per la frenatura; c) Dispositivi di sterzo; d) Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore; e) Dispositivo per la segnalazione acustica; 66

Dispositivi di equipaggiamento f) Dispositivo retrovisore: può essere sia esterno che interno. Se esterno, è sufficiente la presenza di quello di sinistra (per macchine ante 07.05.1997 non obbligatori se non presenti, circolare 909/4811 dd 03.06.1999); g) Ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; h) Dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose; 67

Dispositivi di equipaggiamento i) Dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino; j) Superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza. 68

Dispositivi di equipaggiamento Le macchine semoventi operatrici ad un asse devono essere munite solo dei dispositivi di cui alle precedenti lettere: a) Sistema di illuminazione, le luci possono essere anche amovibili; b) Sistema frenante ma ne possono essere sprovviste se la loro massa è inferiore a 0,3 t; c) sterzo; d) silenziatore; e) Dispositivi per la protezione parti pericolose; f) Ruote o cingoli 69

Dispositivi di equipaggiamento Le macchine trainate, operatrici e rimorchi, devono essere munite dei dispositivi di cui alle precedenti lettere: a) Sistema di illuminazione, catadiottri a luce riflessa bianca anteriori e catadiottri a luce riflessa rossa posteriori, luci di posizione posteriori di colore rosso, indicatori di direzione a luce lampeggiante arancione, luci di arresto posteriori di colore rosso, luce di illuminazione della targa per i veicoli che ne sono provvisti, luci di ingombro posteriori di colore rosso per i rimorchi eccezionali. Tutti questi dispositivi devono essere fissi nei rimorchi, ma possono essere amovibili sulle altre macchine; b) possono essere prive di freni le macchine operatrici trainate qualora di massa complessiva uguale o inferiore a quella rimorchiabile della trattrice ma deve essere equipaggiato con calzatoie per il bloccaggio del veicolo isolato nel corso attività operativa e c è il divieto di sgancio durante la circolazione stradale (110, c.7, 80 ); 70

Dispositivi di equipaggiamento L art- 283 del regolamento prevede l obbligo l dei sovrapattini metallici con eventuali elementi di gomma per la marcia su strada delle macchine cingolate. Su ciascun elemento deve essere impresso il marchio di fabbrica ed il carico max in kg. La mancanza dei sovrapattini su strada comporta l applicazione dell art. 112, quarto comma, 80 e ritiro carta circolazione oltre, se ricorre, il 15, primo comma, lett. a) ed obbligo ripristino dei luoghi per il danneggiamento del manto stradale. 71

Dispositivi di equipaggiamento. Sistema frenante rimorchi I rimorchi appendice (fino a 1,5 t di massa complessiva a pieno carico, larghezza fino a 2 metri e lunghezza fino a 4 metri compresi gli organi di agganciamento) possono essere privi di sistema di frenatura. 72

Dispositivi di equipaggiamento. Sistema frenante rimorchi Rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere dotato di un dispositivo di frenatura di servizio. Tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare richiesto per azionarlo non può essere superiore a 30 dan. Rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere dotato di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse. Tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e può agire anche sul solo asse anteriore. 73

Dispositivi di equipaggiamento. Sistema frenante rimorchi Rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t deve essere dotato di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio. Tale dispositivo deve agire contemporaneamente su tutte le ruote. Rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento. Può essere comandato da una persona a terra, ma lo sforzo sulla leva di comando non può essere superiore a 60 dan. 74

Dispositivi protezione conducente L'art. 271 del regolamento obbliga le sole trattrici a ruote (escludendo quelle a cingoli), indipendentemente dalla velocità sviluppata su strada dalle stesse, ad essere equipaggiate con il dispositivo di protezione del conducente in caso di ribaltamento del veicolo. In realtà, per tale dispositivo occorre fare riferimento alle norme comunitarie, in forza delle quali il dispositivo è diventato obbligatorio per tutti i tipi di trattori. 75

Dispositivi protezione conducente I primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente del trattore attraverso l installazione di telai di protezione risalgono al 1973 allorquando furono emanate le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26.01.73 e n. 209 del 29.09.73. Negli anni che seguirono il legislatore ha provveduto a recepire una serie di direttive che andavano a completare il quadro legislativo di riferimento relativo alle prove da effettuarsi sui telai di protezione da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella precedente legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE e 87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE). 76

Dispositivi protezione conducente Le Direttive di interesse ai fini della omologazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori sono le seguenti: direttiva 77/536/CEE; Direttive 87/354/CEE e 89/680/CEE e adeguata al progresso tecnico con direttiva 1999/55/CE; La direttiva 79/622/CEE che è stata modificata dalla direttiva 87/354/CEE e adeguata al progresso tecnico dalle direttive 82/953/CEE, 88/413/CEE e 1999/40/CE; direttiva 86/298/CEE che è stata modificata dalla Direttiva 89/682/CEE e adeguata al progresso tecnico dalla direttiva 2000/19/CE; direttiva 87/402/CEE che è stata modificata dalla Direttiva 89/681/CEE e adeguata al progresso tecnico dalla Direttiva 2000/22/CE; direttiva 2003/37/CE; direttiva 2009/57/CE 77

Dispositivi protezione conducente Il D.Lgs. n. 359/99 dà attuazione alla direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva n. 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Con tale decreto il legislatore modifica e integra il titolo III Uso delle attrezzature di lavoro del D.Lgs. n. 626/1994. Il punto 2.4 della parte II dell allegato V al D. Lgs. n. 81/08, richiama la norma della 626 che ha reso obbligatorio in Italia l'adeguamento dei trattori già in uso, attraverso il montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, sia per i datori di lavoro come anche per i lavoratori autonomi (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 11/2005) 78

Dispositivi protezione conducente Con circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e in particolare dalla Circolare n. 3 del 28 febbraio 2007 approvate le linee guida che si compongono di due sezioni: l installazione dei sistemi di ritenzione del conducente e l installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento. 79

Dispositivi protezione conducente Per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, si evidenzia quanto segue: - a seguito dell installazione della struttura di protezione contro il rischio di ribaltamento, non è richiesto l aggiornamento della carta di circolazione del trattore se, unitamente ad essa, l utente conserva un certificato di conformità, rilasciato dal costruttore della struttura di protezione, che ne attesti la rispondenza alle indicazioni tecniche riportate nella linea guida nazionale ISPESL L installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali e una dichiarazione di corretta installazione della struttura di protezione redatta dal soggetto che ha effettuato l intervento; 80

Dispositivi protezione conducente Dal 74 le trattrici prevedono la cabina con struttura in acciaio a 4 montanti. Da metà anni 80 per i vigneti vennero previsti le strutture a due montanti. Oggi con i ROPS c èc un dispositivo elettromeccanico automatico che si attiva con il superamento di un determinato angolo di inclinazione similare ai rollbar a scomparsa di molti spider. 81

Sistema di ritenzione Nel 2005 sono state pubblicate Linee Guida specifiche che, analogamente alle Linee Guida per la realizzazione del telaio di protezione, sono state realizzate dall Ispesl. In questo documento vengono specificate le cinture di sicurezza idonee per l applicazione sui trattori agricoli e forestali sia a ruote, del tipo standard che a carreggiata stretta, sia a cingoli. Per l applicazione di questo dispositivo di sicurezza bisogna, però, verificare se il sedile, fisso o mobile che sia, è predisposto con i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza. Se questi punti di ancoraggio sono presenti, si deve procedere con l applicazione di idonee cinture di sicurezza. Nel caso di sedile mobile sprovvisto di punti di ancoraggio delle cinture, si deve sostituire lo stesso con un altro ritenuto idoneo dal costruttore dei sedili ed applicare le cinture di sicurezza. Nel caso di sedile fisso non predisposto con i punti di ancoraggio, si deve verificare se è possibile fissare le cinture di sicurezza a parti fisse del trattore (escluso il telaio di protezione) oppure sostituire il sedile con altro idoneo come nel caso precedente. 82

Sistema di ritenzione Per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, il datore di lavoro deve conservare nella carta di circolazione: - la dichiarazione rilasciata dal costruttore del sedile di rispondenza dello stesso per quel tipo di trattore; - la dichiarazione dell installatore che il sedile è stato installato correttamente. 83

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione su strada delle macchine Per essere immesse in circolazione le macchine, ad eccezione di alcune macchine operatrici trainate (erpici, aratri e seminatrici), devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione, ovvero di una carta di circolazione. Per ottenere tali documenti le macchine devono essere preventivamente sottoposte (solitamente dal costruttore) all accertamento accertamento dei requisiti di idoneità previsti per legge. L accertamento è effettuato mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (D.G. della M.C.T.C.), dei dati di identificazione, della potenza del motore, quando ricorre, e della la corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Sono al momento escluse dall accertamento: accertamento: gli aratri, le seminatrici e gli erpici. 84

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione su strada delle macchine I documenti di circolazione per le macchine sono rappresentati dalla carta di circolazione e dal certificato di idoneità tecnica alla circolazione. Entrambi vengono rilasciati dal competente Ufficio Provinciale del DTT sulla base: Del certificato di origine della macchina agricola, qualora si tratti di un esemplare non prodotto in serie. E rilasciato dalla fabbrica costruttrice; Del certificato di conformità della macchina agricola attestante la conformità al tipo omologato, qualora si tratti di un esemplare prodotto in serie. E' rilasciato dal costruttore. 85

Immatricolazione macchine Per le trattrici, macchine operatrici semoventi i a due o più assi, rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t, e per i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza è necessaria la carta di circolazione e immatricolazione. La carta di circolazione è rilasciata dall ufficio provinciale della D.T.T. nella cui circoscrizione si trova l azienda l agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine. Il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 159 a 639 (art. 110, c. 6). Il 110 non ha accessoria ma si applica il 93, c. 7, sequestro a fine di confisca. 86

Immatricolazione macchine L ufficio della D.T.T. competente per territorio immatricola la macchina agricola a nome di colui che: dichiari di esserne proprietario; sia in possesso della dichiarazione di titolarità che era può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione con il quale il titolare o rappresentante dell impresa agricola, impresa che effettua lavorazioni meccanico agrarie o presidente di enti, anche pubblici, e consorzi dichiara di svolgere attività agricola, forestale o di manutenzione di parchi e giardini, indicando denominazione, sede, iscrizione alla CCIA o dichiarazione sostitutiva di esenzione all iscrizione CCIA, numero partita IVA. Se sulla macchina è installato un serbatoio per liquame agricolo, oltre alla dichiarazione CE di conformità della macchina deve essere allegato il certificato di approvazione del serbatoio. Chiunque circola con una trattrice agricola, una macchina agricola operatrice semovente a due o più assi, un rimorchio agricolo senza targa è soggetto alla sanzione amministrativa da 80 a 318 (art. 113, c. 5). Dalla violazione descritta deriva la sanzione accessoria della confisca c del veicolo ex 93, c. 7, per veicolo non immatricolato senza carta circolazione. c 87

Immatricolazione macchine Trasferimento di proprietà Deve essere comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, all ufficio provinciale della D.T.T.... dal nuovo proprietario che deve trasmettere: - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione. Trasferimento di sede e trasferimento di residenza Devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, all ufficio provinciale del D.T.T. dall intestatario della carta di circolazione che deve trasmettere: - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione. 88

Immatricolazione macchine Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà,, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 39 a 159 (art. 110, c. 8). Dalla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione. La dichiarazione di titolarità attesta che il richiedente è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie agrarie o esercita la locazione di macchine ed è rilasciata dal competente Assessorato delle Regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano 89

Immatricolazione macchine Macchine operatrici semoventi ad un asse, rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza e le macchine operatrici trainate (escluse le seminatrici, gli g aratri, gli erpici) hanno, quale documento di circolazione il Certificato di idoneità tecnica alla circolazione. Il certificato di circolazione è rilasciato dall ufficio provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione si trova l azienda l agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 159 a 639 (art. 110, c. 6). 90