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Transcript:

News per i Clienti dello studio N.2 del 20 Gennaio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Codici tributo, contributi ed interessi: attenzione alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con l apertura del nuovo anno diventano operative le soppressioni dei codici tributo definite nel corso del 2016 da parte della risoluzione n. 13/E del 17.03.2016. Tra le più rilevanti si segnala, in particolare, la soppressione dal 01.01.2017 del codice 1004 per le ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente (confluito nel codice tributo 1001 ) e del codice 1038 per le ritenute sulle provvigioni (confluito nel codice tributo 1040 ). Essendo la novità applicabile sin dallo scorso 01.01.2017, le modifiche operano sin dai versamenti in scadenza il prossimo 16.01.2017 (a prescindere dal fatto che i versamenti siano riconducibili al periodo di riferimento 2016). Sul fronte contributivo, invece, si segnala che per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016), le aliquote contributive per i versamenti in gestione separata INPS sono state fissate al: i) 32,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche; ii) al 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria; iii) al 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA privi di altra cassa previdenziale o non pensionati (in assenza di modifiche, l aliquota sarebbe stata in questo caso del 27,72%). Con riferimento agli interessi legali, con la circolare INPS n. 231 del 30.12.2016 è stata annunciata la fissazione del saggio di interesse al 0,1% a partire dal 01.01.2017: detta variazione avrà riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 1

Premessa Con l apertura del nuovo anno si devono segnalare alcune novità in materia di versamenti, contributi e interessi. In particolare, la soppressione dei codici tributo per il versamento delle ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente ( 1004 ) e sulle provvigioni ( 1038 ): a partire dal 01.01.2017 i versamenti (compresi quelli in scadenza il 16.01.2017) dovranno essere effettuati con i codici tributo indicati dalla risoluzione n.13/e/2016. In materia di contributi, invece, si rileva la modifica all aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata. Come ogni anno, inoltre, è stato modificato, a decorrere dal 01.01.2017, il saggio di interesse applicabile anche agli omessi ed ai ritardati versamenti. Codici tributo e versamenti Come anticipato, con la risoluzione del 13/E/2016 l Agenzia delle Entrate ha annunciato la soppressione e l accorpamento di numerosi codici tributo, in particolare, tra i principali: Codice tributo 1004, che confluisce nel codice tributo 1001 Codice tributo 1038 che confluisce nel codice tributo 1040 Per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati nel mese di dicembre 2016, da disporre tramite modello F24 il 16 gennaio 2017, dovranno dunque essere utilizzati i nuovi codici tributo. Analogo principio si applicherà per il versamento tardivo di ritenute operate nel corso del 2016 (es. ritenuta operata ad un agente a Luglio 2016), quando versate dopo il 01.01.2017 (per esempio versamento effettuato con ravvedimento operoso a ottobre 2017 con riduzione delle sanzioni a 1/7): anche in tale caso, si deve utilizzare il codice tributo 1040 in sostituzione del codice tributo 1038, in quanto a tale data il codice tributo 1038 risulta soppresso. CODICI TRIBUTO E VERSAMENTI Causale Vecchio codice Nuovo codice Ritenute sui redditi assimilati al lavoro dipendente 1004 1001 Ritenute sulle provvigioni 1038 1040 ATTENZIONE! Si ribadisce che i nuovi codici dovranno essere utilizzati anche per i versamenti in scadenza il prossimo 16.01.2017 2

Con riferimento a tutte le altre ipotesi di accorpamento dei codici tributo (a decorrere dal 01.01.2017), rinviamo alla seguente tabella: CODICI TRIBUTO ACCORPATI DAL 2017 Fino al 31.12.2016 1004 1013 1033 1685 1686 1059 1693 1694 1054 1613 1687 1688 1055 1689 1690 1913 1056 1691 1692 Codice RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO - ART. 33, C.2, DEL DL 78/2010 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REG.-A.33,C.2,DL 78/10 Dal 01.01.2017 1001 1301 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE 1301 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 1601 MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPET. D. REGIONE SICILIA RIALL.U.SOLUZ. ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D IMPOSTA SU MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO 1901 RATEALE REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI SARDEGNA MATURATI IN VALLE D'AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 1920 REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA 1920 SOLUZIONE Codice RITENUTE SU TRASFERTE MENSILITA' CONGUAGLIO CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE SICILIA SARDEGNA VALLE D AOSTA 3

1916 1038 3815 111E 122E RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA 1040 3802 100E 192E VALLE D AOSTA RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI ADDIZIONALE REGIONALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D IMPOSTA RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI RITENUTE OPERATE SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, MATURATE IN VALLE D AOSTA E VERSATE FUORI DALLA REGIONE STESSA Aliquote Gestione separata INPS Con riferimento alle aliquote applicabili agli iscritti alla Gestione Separata INPS a decorrere dal 01.01.2017 si segnalano le seguenti modifiche: innalzamento dell aliquota a carico di collaboratori ed altri soggetti equiparati; riduzione dell aliquota a carico degli iscritti lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Complessivamente, le aliquote applicabili a decorrere dallo scorso 01.01.2017, sono le seguenti: GESTIONE SEPARATA INPS 2017 Soggetti iscritti nel 2017 Aliquota Professionisti titolari di partita IVA Non assicurati ad altre forme 25,72% (25% IVS e 0,72% a titolo di contribuzione minore) pensionistiche Collaboratori ed altri soggetti assimilati 32,72% (di cui 32% IVS e 0,72% a titolo di contribuzione minore) Pensionati o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria Tutti 24% 4

Tasso di interesse legale Con la circolare n. 231 del 30.12.2016, l INPS ha annunciato la nuova misura del tasso di interesse legale applicabile a partire dal 01.01.2017 (sulla base di quanto previsto dal decreto MEF 07.12.2016). A decorrere dalla predetta data il saggio di interesse applicabile sarà pari al 0,1%, applicabile anche al calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi. TASSO DI INTERESSE Tasso di interesse applicabile al 01.01.2017 0,1% Anni precedenti Fino al 15.12.1990 5% 16.12.1990 31.12.1996 10% 01.01.1997 31.12.1998 5% 01.01.1999 31.12.2000 2,5 % 01.01.2001 31.12.2001 3,5 % 01.01.2002 31.12.2003 3 % 01.01.2004 31.12.2007 2,5 % 01.01.2008 31.12.2009 3 % 01.01.2010 31.12.2010 1 % 01.01.2011 31.12.2011 1,5 % 01.01.2012 31.12.2013 2,5 % 01.01.2014 31.12.2014 1 % 01.01.2015 31.12.2015 0,5 % 01.01.2016 31.12.2016 0,2 % 01.01.2017 0,1 % Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 5