Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

Documenti analoghi
Legge sui contributi di miglioria (del 24 aprile 1990)

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010)

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) 1)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Disegno di. Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica. Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE CANTONACCIO-MONTI DELLA GANNA (2 840 ml)

REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE Quartino-Orgnana Cavriana

COMUNE DI CADENAZZO. Regolamento d uso per la strada forestale Calmagnone-Pernisoli

Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso

Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica

REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE MONTE MONDINI

PATRIZIATO DI GORDUNO

Legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (LCCit) (dell 8 novembre 1994)

Bollettino ufficiale delle leggi

Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (del 20 giugno 2012)

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

REGOLAMENTO SUL DEMANIO PUBBLICO. (del 6 maggio 1993) IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA. decreta: CAPO I GENERALITÀ. Art. 1.

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta

Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (dell 8 novembre 1976)

PATRIZIATO DI GORDUNO

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Legge cantonale di applicazione della legge federale sull approvvigionamento elettrico (LA-LAEl) (del 30 novembre 2009)

Comune di Collina d Oro OM Regolamentazione parcheggi comunali

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

Legge sul demanio pubblico (del 18 marzo 1986)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE PEDONALI DEL CENTRO COMUNE. (del )

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

maggio 2009 ISTITUZIONI

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU. (del 12 giugno 2012)

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato

Legge cantonale sull esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (del 24 marzo 2004)

Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (del 13 marzo 2007)

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Legge di applicazione della legge federale sull acquisto di fondi da parte di persone all estero (LALAFE) 1 (del 21 marzo 1988)

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI MONTEGGIO

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Tabella indirizzi e modifiche per tema

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

Legge cantonale sull energia (dell 8 febbraio 1994)

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Ordinanza concernente gli esercizi pubblici

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011)

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico O R D I N A :

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (DEL 1 GENNAIO 2014)

REGOLAMENTO COMUNALE SUI BENI AMMINISTRATIVI

ORDINANZA SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (dell 8 novembre 1976)

ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI. Titolo II Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI. Il Municipio di Melide richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC e 42 ROC.

Legge sul rilancio dell occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) (del 13 ottobre 1997)

REGOLAMENTO ESERCIZI PUBBLICI

1.17 COMUNE DI MORCOTE REGOLAMENTO COMUNALE. dell Azienda Municipalizzata Autosili di Morcote

COMUNE DI ALTO MALCANTONE

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

ordina: Sono fatte salve le disposizioni edilizie applicabili ad ogni impianto che costituisce pure una costruzione.

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

COMUNE DI GAMBAROGNO COMUNE DI MONTECENERI. Regolamento d uso per la Strada del Montecenerino

Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (dell 8 novembre 1976)

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907)

Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907)

Transcript:

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) 9.1.3.2 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 giugno 1970 n. 1649 del Consiglio di Stato; richiamato l art. 99 della Legge di applicazione del Codice civile svizzero, d e c r e t a : Capitolo I Generalità Scopo della legge Art. 1 La presente Legge disciplina l accertamento e l utilizzazione delle acque sotterranee giusta l art. 99 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, ad esclusione delle sorgenti, disciplinate dall art. 704 del Codice civile svizzero. Capitolo II Catasto delle acque sotterranee Formazione; Dipartimento competente Art. 2 Il Dipartimento competente, detto in seguito Dipartimento, allestisce e aggiorna un catasto delle acque sotterranee per tutto il territorio del Cantone. Contenuto Art. 3 Il catasto consta: a) di una carta alla scala non inferiore all 1:25 000 nella quale sono segnate le zone in cui le acque sotterranee sono presenti in misura rilevante; b) di un registro dei diritti di captazione preesistenti alla entrata in vigore della presente legge, e di quelli di captazione concessi o autorizzati in virtù della stessa, esclusi quelli di cui all art. 28; c) dei documenti giustificativi. Delimitazione delle zone e accertamento dei diritti preesistenti a) Procedura preliminare Art. 4 1La carta di cui all art. 3, lett. a) è pubblicata per un periodo di tre mesi nei Comuni interessati, previo avviso pubblico. 2Gli interessati devono notificare, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al primo Capitoloverso, le captazioni di acque sotterranee esistenti e ogni altro diritto con la relativa descrizione riferentisi alle zone di presenza di acque sotterranee segnate sulla carta. b) Pubblicazione Art. 5 Il catasto è pubblicato per un periodo di tre mesi: a) presso il Dipartimento, per tutto il Cantone; b) presso gli Uffici dei registri e i Comuni interessati limitatamente alle rispettive giurisdizioni. Ricorsi

Art. 6 1I ricorsi contro il catasto possono essere proposti al Dipartimento entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione. 2I ricorsi contro la decisione del Dipartimento devono essere presentati entro 30 giorni al Consiglio di Stato. 1 3La procedura di ricorso è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 2 4È riservato l art. 8. Decadenza Art. 7 1I diritti che non sono fatti valere nel termine di ricorso decadono. 2L avviso di pubblicazione del catasto deve avvertire gli interessati delle conseguenze della decorrenza infruttuosa dei termini. Diritti acquisiti e privati; contestazioni; perenzione Art. 8 1Per le contestazioni sull esistenza o l ampiezza dei diritti privati o acquisiti l Autorità amministrativa assegna agli interessati un termine di almeno tre mesi per far valere le loro ragioni davanti al giudice civile. 2È perenta l azione che non sia proposta nel termine assegnato. Modificazioni Art. 9 Le norme degli articoli da 4 a 8 sono pure applicabili per le modificazioni dei limiti delle zone di presenza delle acque sotterranee. Mancata iscrizione, effetti Art. 10 L omissione dal catasto di un bacino o di un corso d acqua sotterraneo non ne esclude la natura pubblica. Capitolo III Concessione e autorizzazione In generale Art. 11 1Le captazioni di acque sotterranee sono soggette a concessione o a autorizzazione giusta le norme degli articoli 12 e seguenti, riservate le disposizioni di leggi speciali, in particolare di quelle di polizia edilizia e sanitaria. 2I diritti acquisiti non sono soggetti a procedura di concessione. A. Concessione Oggetto Art. 12 1Sono soggette a concessione le captazioni di acque sotterranee in misura superiore a cinquanta litri il minuto. 2Sono riservati i casi speciali di cui all art. 28. Domanda a) Contenuto Art. 13 1La domanda dev essere presentata al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento corredata dei documenti stabiliti dal regolamento d applicazione. 2Della presentazione della domanda è dato avviso nel Foglio ufficiale e all albo dei Comuni b) Pubblicazione 3Gli atti sono deposti per il periodo di un mese presso il Dipartimento e le cancellerie dei Comuni 1 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37. 2 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

c) Reiezione senza pubblicazione Art. 14 Quando vi siano evidenti ragioni d interesse pubblico il Consiglio di Stato può respingere la domanda senza la pubblicazione di cui all art. 13. d) Opposizione Art. 15 Eventuali opposizioni devono essere presentate al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione. L opposizione può essere formulata: a) per un previsto o verosimile sfruttamento delle acque da parte di enti pubblici o di privati per scopi di utilità pubblica; b) per il pregiudizio che la concessione richiesta comportasse per il funzionamento di captazioni preesistenti, oppure per il regime delle acque sotterranee o la vegetazione di una determinata zona; c) per altri interessi collettivi preminenti o altri diritti preesistenti. e) Decisione Art. 16 1Le opposizioni sono intimate al richiedente, con l assegnazione di un termine perentorio per le osservazioni. 2Il Consiglio di Stato decide sulla domanda e sulle eventuali opposizioni tenendo conto della migliore utilizzazione dell acqua nell interesse della collettività. 3 3Le contestazioni di natura civile sono rinviate al giudice civile. 4Se la concessione comporta un espropriazione, è applicabile la legge cantonale relativa. 5La concessione è data con la riserva dei diritti dei terzi. Contenuto della concessione Art. 17 1L atto di concessione fissa le condizioni di utilizzazione: esso indica particolarmente i modi e i tempi di captazione dell acqua, i quantitativi e gli scopi della utilizzazione. 2La concessione ha una durata massima di venti anni, tenuto conto degli interessi della collettività, dell importanza e dell ampiezza degli impianti. 3Se l acqua è utilizzata a scopi di pubblica utilità da parte di un ente pubblico la concessione può avere una durata massima di trent anni. 4La concessione è personale: non è trasferibile senza il consenso del Consiglio di Stato. 5La durata massima della concessione è di quarant anni quando l acqua sia utilizzata a scopi di pubblica utilità e mediante grandi impianti da un consorzio di comuni. Decadenza Art. 18 1La concessione decade se entro due anni dal suo rilascio il concessionario non provvede all utilizzazione dell acqua. 2Se si rende necessaria un espropriazione per l esercizio della concessione, o per altri motivi importanti, il Consiglio di Stato può prorogare il termine di cui al primo Capitoloverso. Modifica o revoca a) casi straordinari Art. 19 In periodi di grave penuria di acqua il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente le quantità di acqua concessionate. b) Interesse pubblico; conseguimento fraudolento; inadempienze Art. 20 1La concessione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Dipartimento, per motivi di interesse pubblico. 2Essa è pure revocata quando sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando il concessionario non rispetti le condizioni. 3È riservata l azione penale. 3 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

Indennità Art. 21 1Nessuna indennità è dovuta al concessionario alla scadenza della concessione. 2Al concessionario è dovuta una indennità, da stabilire in conformità delle norme previste per il riscatto delle aziende di interesse pubblico della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici: a) quando la concessione sia revocata per motivi di interesse pubblico; b) quando lo Stato chieda che gli impianti e i fondi del concessionario passino in suo uso e proprietà. Rinnovo Art. 22 Per il rinnovo della concessione sono applicabili gli art. 11 e seguenti. B. Autorizzazione Oggetto Art. 23 Sono soggette ad autorizzazione le captazioni di acqua sotterranea fino a cinquanta litri il minuto o fino a duecentocinquanta litri il minuto se destinate all irrigazione di fondi agricoli. Domanda a) contenuto Art. 24 La domanda dev essere presentata al Dipartimento corredata dei documenti stabiliti dal regolamento d applicazione. b) decisione e ricorso Art. 25 1Il Dipartimento decide sentito l avviso dei Comuni e dei Consorzi di Comuni 2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. 4 3L autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi. Contenuto dell autorizzazione Art. 26 1L autorizzazione stabilisce le condizioni d utilizzazione e la durata e in particolare i modi e i tempi di captazione dell acqua, i quantitativi e gli scopi dell utilizzazione. 2L autorizzazione può avere durata massima di cinque anni. 3L autorizzazione è personale; non è trasferibile senza il consenso del Dipartimento. Modifica o revoca Art. 27 1L autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo quando ciò sia imposto da un interesse pubblico; la modifica o la revoca sono precedute, di regola, da un congruo termine di preavviso. 2L autorizzazione è pure revocabile quando il titolare non ne rispetti le condizioni o quando essa sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere; è riservata l azione penale. C. Captazioni provvisorie Captazioni provvisorie Art. 28 Le captazioni provvisorie superiori ai cinquanta litri il minuto determinate da circostanze d emergenza (come siccità, rottura di impianti di distribuzione e simili) sono autorizzate direttamente dal Dipartimento e possono essere date per la durata massima di due mesi. D. Tasse 4 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478; precedente modifica: BU 2009, 37.

Principio Art. 29 1Le concessioni, le autorizzazioni e le captazioni provvisorie sono soggette alle tasse fissate dal regolamento di applicazione, giusta i criteri seguenti. 2Le tasse per le concessioni e le autorizzazioni saranno fissate in proporzione alla quantità di acqua di cui è permesso il prelievo e non supereranno, per anno, fr. 0,50 per litro minuto; sarà tenuto conto dello scopo del prelievo. 3Le tasse per le captazioni provvisorie non supereranno fr. 500.--; potranno essere previste esenzioni per casi eccezionali. Esenzioni Art. 30 Gli enti di diritto pubblico sono esenti da tasse. Capitolo IV Disposizioni varie, penalità Sondaggi, trivellazioni, scavi importanti Art. 31 1I sondaggi, le trivellazioni o gli scavi in genere nelle zone di presenza delle acque sotterranee devono essere autorizzati dal Dipartimento; sono riservate le norme della legge federale contro l inquinamento delle acque e le relative norme cantonali di applicazione. 2L autorizzazione è esente da tasse. Vigilanza; ricorso Art. 32 1Il Dipartimento vigila sull osservanza della presente legge. 2In particolare esso può ispezionare, in ogni tempo, gli impianti di captazione privati e pubblici, verificare il funzionamento o ordinare le misure del caso. 3Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. 5 Penalità Art. 33 1I contravventori alle norme della presente legge sono punibili con multa fino a fr. 20'000.-- secondo le norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, dal Dipartimento competente. 6 2Le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento di multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l infrazione nell esercizio aziendale. Capitolo V Norme finali Entrata in vigore Art. 34 Decorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato ne fissa l entrata in vigore. Messa in vigore a contare dal 1 aprile 1979. Pubblicata nel BU 1979, 53. 5 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478; precedente modifica: BU 2009, 37. 6 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.