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REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa Margherita Bossi nella causa R.G. 1978/2017 promossa da Nikulesku Sergii e Errouzi Zoubida, rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso, dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri ed elettivamente domicilati presso gli stessi nello studio in Milano di viale Regina Margherita 30 -ricorrenti contro INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, di seguito INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall Avv. Alessandro Mineo che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti Rep. 80974 del 21 luglio 2015 del Not. Paolo Castellini in Roma, elettivamente domiciliato nell Avvocaura Distrettuale dell INPS in Genova, Piazza della Vittoria 6 r. -convenuti *** *** CONCLUSIONI: per l opponente: come da ricorso introduttivo per parte opposta: come da memoria di costituzione e difesa Pagina 1 ORDINANZA I ricorrenti, dopo aver adito inutilmente le vie amministrative, hanno convenuto in giudizio l INPS nelle forme dell azione civile contro la discriminazione ex artt. 44 d.lgs n.286/1998 e 28 d.lgs n. 150/2011 per ottenere il riconoscimento del diritto all assegno di natalità previsto dall art. 1, comma 125, della legge 190 del 2014. E pacifico e documentato in causa: -che il ricorrente Nikulesku, cittadino ucraino, è titolare dal 2013 di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (doc. 3 ric.); -che svolge dal 2012 attività lavorativa di operaio presso un impresa di pulizie (doc. 5 ric. );

-che dal 28 dicembre 2015 è padre di una secondogenita, Nikulesku Alexandra (doc. 6 ric.); -che l ISEE familiare del ricorrente per l anno 2016 è stato pari ad euro 7.052,44 (doc. 7 ric.); -che in data 3/3/2016 ha presentato domanda di assegno di natalità in ordine alla quale, alla data del deposito del ricorso non aveva emesso alcun provvedimento di rigetto, pur risultando la domanda, sulla schermata del sito INPS, Respinta. Quanto alla ricorrente Errouzi, cittadina marocchina, è altresì pacifico e documentale: -che la stessa è entrata in Italia nel 2012 per ricongiungimento familiare con il marito (titolare di permesso di soggiorno per motivi lavorativi) e che attualmente è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari (docc. 11 e 12 ric.); -che il 2/5/2016 le è nato un figlio (doc. 13); -che l ISEE familiare della ricorrente per l anno 2016 è stato pari ad euro 4.182,3 (doc.14); - che in data 25/8/2016 ha presentato domanda di assegno di natalità, domanda respinta dall INPS nello stesso giorno in quanto non risulta in possesso di utile permesso di soggiorno. L INPS ritualmente costituitosi in giudizio ha contestato le domande in quanto inammissibili e comunque infondate. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Pretese identiche a quelle formulate dai ricorrenti sono già state esaminate ed accolte ripetutamente da diversi giudici di merito che hanno vagliato e respinto, in analoghe situazioni di fatto, gli argomenti difensivi proposti dall INPS anche in questa sede. Si veda per immediato riferimento, solo per citare le piu recenti, le sentenze della Corte di Appello di Milano nn. 1.403/2017 e 1.003 /2017; della Corte di Appello di Brescia n. 4.217/2017, tutte depositate in sede di discussione dai ricorrenti, nonchè la sentenza n. 4.553 del Tribunale di Verona e quelle dei Tribunali di Alessandria (del 22/9/2017, in redazione Giuffrè 2017) e di Brescia (del 6/6/2017 sempre in redazione Giuffrè 2017). Ritiene questo giudice di far riferimento, in particolare alla sentenza da ultimo citata, resa in caso analogo, e che di seguito si riporta nelle parti rilevanti ai fini della presente decisione (sottolineature e grassetto dello scrivente): ( ) 3.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione formulata da parte convenuta. Infatti, avendo la domanda ad oggetto l'accertamento della discriminazione, la cessazione e la rimozione dei suoi effetti, il pagamento dei ratei dell'assegno di natalità costituisce solo una conseguenza della richiesta principale. Risulta quindi corretto l'esperimento dell'azione civile ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 e non di quella in materia di previdenza ed assistenza ex artt. 442 e ss. c.p.c. 3.2. Entrando nel merito, le ricorrenti ritengono discriminatorio il diniego da parte dell'inps dell'assegno di natalità di cui all'art. 1 co. 125 della l. 190/2014, ai sensi del quale Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno (...) é corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. (...). Pagina 2

Pagina 3 L'Inps ha ritenuto di non riconoscere tale prestazione alle ricorrenti per mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo ed è pacifico che le ricorrenti non siano in possesso del medesimo. 3.3. Tuttavia l'articolo 12 della Direttiva 2011/98/UE stabilisce che I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne (...) e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004; (...), e richiama l'articolo 3, secondo il quale la direttiva si rivolge: b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro ai fini lavorativi a norma del diritto dell'unione o nazionale. 3.4. Quanto all'applicabilità della Direttiva 2011/98/UE alla fattispecie in esame, essendo l'articolo 12 finalizzato a garantire la parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi ovvero a fini diversi ai quali è consentito lavorare e i lavoratori cittadini dello stato membro in cui soggiornano, si ritiene, per ciò che attiene al profilo soggettivo, che le ricorrenti siano ricomprese tra i destinatari individuati dalla norma. Infatti Li. Ja. è stata ammessa nel territorio italiano con permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, poi convertito in permesso di lavoro subordinato e Ma. Ja. con permesso di lavoro subordinato. Sotto il profilo oggettivo, si osserva che la prestazione richiesta, ossia l'assegno di natalità, rientra nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, in quanto costituisce una forma di contributo pubblico diretto a tutelare economicamente la maternità e la paternità, corrisposto in modo continuativo per i primi tre anni di vita del figlio e sulla base di requisiti predeterminati dalla legge. Ed invero, l'articolo 3 del regolamento CE 883/2004, richiamato dalla direttiva 2011/98/UE, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche le prestazioni familiari, identificate dall'art. 1 dello stesso in tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I. E, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, esse sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendovi partecipare la collettività. 3.5. È pur vero che secondo l'art 12 paragrafo 2 della direttiva gli Stati membri hanno la possibilità di apportare una deroga al principio di parità di trattamento limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;(...) ma lo Stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva con D. Lgs. 40/2014, non si è avvalso di tale facoltà, omettendo di operare una scelta espressa in tal senso nel rispetto dei canoni previsti dalla direttiva stessa, il cui termine di recepimento è peraltro scaduto il 25 dicembre 2015. 3.6. Tutto ciò premesso, per ciò che concerne l'attribuibilità all'inps di una condotta discriminatoria per aver escluso le ricorrenti dalla prestazione in oggetto, si ritiene che

l'art. 1 co. 125 l. 190/2014 sia in contrasto con l'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE, poiché, richiedendo ai cittadini extraeuropei il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo ai fini del riconoscimento dell'assegno di natalità, viola la parità di trattamento, riconosciuta dall'articolo 12 senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno, tra lavoratori nel settore della sicurezza sociale. Per tale motivo, in virtù dei principi in tema di gerarchia delle fonti, la prima norma va disapplicata. Ed invero, sebbene il D. Lgs. 40/2014, con cui lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2011/98/UE, nulla ha previsto in tema di parità di trattamento e non ha recepito il dettato dell'articolo, non vi è dubbio che tale norma, stante la chiarezza del precetto e l'assenza di attività da parte dello Stato ai fini della sua applicazione, sia dotata di efficacia diretta e che trovi quindi ingresso nell'ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento. Come risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. Dunque l'inps, nel caso di specie, aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna e così, rigettando la domanda delle ricorrenti, ha tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria, a prescindere dal relativo intento e dalla soggettiva convinzione dell Amministrazione di agire legittimamente nell applicazione di un norma di legge. Correttamente è stata dunque esperita l azione ex art. 44 D.lgs 1998/286 nelle forme di cui all art. 28 d.lgs 2011 n.150. L eccezione di inammissibilità formulata dall INPS è pertanto infondata. Deve infine aggiungersi, sotto il profilo soggettivo, che i ricorrenti rientrano nel campo applicativo della direttiva, trattandosi di persone ammesse nel territorio dello Stato per motivi diversi da quelli lavorativi ma ai quali è consentito lavorare essendo titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari (nel caso del sig. Nikulesku il permesso per motivi familiari è stato convertito in uno per motivi di lavoro). Le domande attoree -che sotto il profilo del quantum non sono state contestate- sono pertanto da accogliersi. In merito alla richiesta formulata dall INPS in sede di discussione di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea relativamente al quesito se l assegno di natalità di cui all art. 1, commi 125 e ss, della legge 190/2014 costituisca assegno speciale di nascita o adozione ai sensi dell art. 1 lettera z) del Regolamento 883/2004 e se la sua mancata inclusione nell Allegato 1 al Regolamento costituisca circostanza idonea a considerare l assegno stesso quale prestazione di sicurezza sociale, il Tribunale osserva che non sono state esposte le ragioni per le quali l assegno di cui all art. 1 comma 125 citato possa essere considerato assegno speciale di nascita o di adozione ai sensi dell art. 1 lettera z) del Regolamnento 883/2014, non essendo a tanto sufficienti i riferimenti, assolutamente generici, contenuti nella memoria difensiva (v. pag. 7, punti 24 e 25), ove si deducono previsioni asseritamente analoghe proprie di legislazioni di altri paesi (Francia, Spagna, Belgio). In assenza di elementi di giudizio specifici relativamente alle caratteristiche di tali provvidenze asseritamente escluse dal principio della parità di trattamento (quali, requisiti previsti per l erogazione di detti benefici; modalità di erogazione degli stessi ed altro) questo Giudice non ha ragione di porsi il dubbio rappresentato dal quesito formulato dall Istituto, atteso che le caratteristche del c.d. assegno bebè in Italia sono tali da poterlo inquadrare tra gli assegni di natalità o di adozione (erogazioe per la durata di tre anni in assenza di alcuna valutazione discrezionale ove ricorrano i presupposti reddituali di legge). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM 1) in accoglimento del ricorso, dichiara il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'inps e, per l'effetto, ordina al medesimo di cessare la condotta Pagina 4

discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo al ricorrente Nikulesku Sergii la somma di euro 1.520,00 e alla ricorrente Errouzi Zoubida la somma di euro 1.760,00 a titolo di assegno di natalità, nonché, per entrambi, le ulteriori quote mensili, fino a che permangono le condizioni, con interessi legali dalle scadenze al saldo; 2) condanna l'inps a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Genova, 13/11/2017 Il Giudice Margherita Bossi Pagina 5