IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO. d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse

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5.6.2.1.1 Regolamento d applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza 1 (del 22 maggio 1974) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la legge sull introduzione dei nuovi sistemi di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome nei settori di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità del 5 giugno 2001; 2 - vista la relativa modificazione del 5 giugno 2001 degli art. 6 e 7 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973; - visto l art. 22 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 (qui abbreviata: legge cantonale); 3 d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse Dipartimento competente Art. 1 4 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell applicazione della legge cantonale e dei relativi decreti e regolamento; esso si avvale della Divisione dell azione sociale e delle famiglie (di seguito Divisione) e dell Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (di seguito Ufficio). Sussidi a) per la costruzione, la ricostruzione, l ampliamento e l ammodernamento Art. 2 1I sussidi per la costruzione, la ricostruzione, l ampliamento l ammodernamento di colonie di vacanza (qui denominate colonie), l acquisto di terreni idonei, di attrezzature ed arredamento, sono concessi solo se le attività cui sono riferite rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e le opere proposte soddisfano le direttive tecniche emanate. 2In particolare per l acquisto di terreni e per la costruzione di nuove colonie devono essere osservate le norme seguenti: a) l ubicazione deve essere di regola discosta dai centri abitati e tenere conto delle condizioni climatiche; b) il terreno deve possibilmente avere una superficie di mq 35 per posto letto, una buona insolazione estiva e invernale, ed essere di facile accessibilità veicolare e pedonale. Possono essere concesse deroghe, purché la superficie delle aree libere circostanti e del terreno acquistato equivalga a quella del terreno indicata in 35 mq per posto letto; c) la costruzione deve essere architettonicamente sobria, aderente al contesto ambientale e ai criteri di economicità e razionalità; d) la capienza delle colonie non deve superare di regola i 200 posti letto. 3Il sussidio è limitato alle opere votate dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato e non può estendersi ad opere aggiuntive realizzate nel corso della costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di colonie. Può essere fatta eccezione per lavori suppletori di provata utilità riservato il consenso preliminare del Consiglio di Stato. b) per spese di esercizio 5 Art. 3 6 1Il contributo fisso versato dallo Stato è stabilito, dopo accertamento da parte dell Ufficio dei dati di preventivo e tenuto conto del risultato d esercizio precedente, in base a un punteggio commisurato al luogo e alle strutture logistiche, alla durata e al numero dei turni di 1 Titolo modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243. 2 Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76. 3 Ingresso modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 4 Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002, 424. 5 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459. 6 1994, 459; BU 1995, 114.

colonia riconosciuti, alla fascia d età preponderante e al numero degli ospiti del turno di colonia, e agli anni di riconoscimento della colonia. 2Il contributo è versato solo per le giornate di effettiva occupazione dei posti letto da parte dei minorenni domiciliati nel Cantone. aa) soggiorno per normodotati (art. 6 legge cantonale) 7 3Per i bambini bisognosi di cure accolti in colonie per bambini normodotati, il contributo fisso per giornata di presenza/ospite equivale all importo corrispondente al punteggio massimo possibile. 4Il Dipartimento emana tramite direttiva la ponderazione dei criteri di cui al cpv 1. bb) soggiorno di vacanza per minorenni bisognosi di cure (art. 7 legge cantonale) Art. 3a 8 1Il contributo fisso versato dallo Stato per i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di particolare cura è stabilito a preventivo tenuto conto del costo per giornata di presenza/ospite avuto dall ente nell anno precedente, calcolato sulla base dei dati di consuntivo. 2Il costo per giornata di presenza/ospite per i nuovi enti e per enti esistenti che hanno subito modifiche rilevanti, viene calcolato sulla base del preventivo d esercizio consegnato e concordemente a quanto stabilito per le colonie analoghe esistenti. 3Il contributo è versato solo per le giornate di effettiva occupazione dei posti letto da parte dei minorenni domiciliati nel Cantone. 4Per i bambini normodotati accolti in colonie per bambini bisognosi di cure, il contributo fisso per giornata di presenza/ospite equivale all importo corrispondente al punteggio massimo possibile ai sensi dell art. 3 di questo Regolamento. cc) versamento del contributo Art. 3b 9 1Il contributo fisso per giornata di presenza/ospite così come il numero massimo di giornate/ospiti sussidiato, sono decisi dall Ufficio sui dati di preventivo. 2Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle giornate di presenza effettive moltiplicate per il contributo fisso, tenuto conto del numero massimo di giornate/ospite stabilite a preventivo. L Ufficio può versare entro il 30 giugno di ogni anno un adeguato acconto del sussidio. 3Contro la decisione dell Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell art. 4 cpv. 3 della legge c) per soggiorni di vacanza Art. 4 10 1L Ufficio riconosce, quale canone locatizio massimo, i costi del capitale investito dedotti i sussidi ed altre spese pertinenti dell edificio messo a disposizione, calcolati in rapporto al periodo di occupazione. 2Contro la decisione dell Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell art. 4 cpv. 3 della legge Formazione e perfezionamento del personale 11 Art. 5 12 1L ente da cui dipende una colonia riconosciuta deve provvedere alla formazione del personale dirigente e dei monitori in collaborazione con l Ufficio o con associazioni da essa riconosciute. 2Il sussidio è deciso dall Ufficio. 3Contro la decisione dell Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell art. 4 cpv. 3 della legge Capitolo II Riconoscimento ed organizzazione interna delle colonie Riconoscimento Art. 6 13 1L erogazione dei sussidi è subordinata al riconoscimento della conformità delle colonie alle disposizioni della legge cantonale e di questo regolamento. 7 Nota marginale introdotta dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 8 Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 9 Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 10 11 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459. 12 13 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.

2Le colonie possono essere riconosciute per delega della Divisione alle condizioni indicate all art. 2 della legge cantonale e dal presente regolamento. 14 3Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta entro il 31 marzo corredata dei seguenti documenti: a) statuto e l elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta; b) bilanci patrimoniali e conti d esercizio dell anno precedente; c) relazione sull organizzazione della colonia indicando il genere, il numero e l età degli ospiti, il luogo, il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà della colonia; d) elenco del personale per l anno in corso e della relativa qualificazione; e) proposta per la determinazione della retta. Requisiti generali Art. 6a 15 1Ai fini del sussidiamento possono essere riconosciute le colonie di vacanza che, oltre a quelli posti dalla legge cantonale, adempiono i seguenti requisiti: a) una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 20 unità; b) una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 10 unità per adolescenti a partire dai 12 anni; c) una durata residenziale di almeno 8 giorni con un minimo di 3 pernottamenti in località diverse e un numero di partecipanti di almeno 10 unità, indipendentemente dall età. 2La Divisione, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente riconoscere anche colonie che non soddisfano i requisiti prescritti al capoverso precedente, e segnatamente colonie speciali. Requisiti per il personale Art. 7 16 Le colonie devono disporre, secondo le disposizioni dipartimentali, di personale dirigente, educativo e assistenziale in numero sufficiente e con requisiti professionali richiesti dall attività svolta dalla colonia. Requisiti per le strutture logistiche e le attrezzature Art. 8 Le colonie devono adeguare i locali e le attrezzature in base alle direttive tecniche del Dipartimento. Capitolo III Procedura per la richiesta di sussidi Istanza di sussidio: 1) di acquisto del terreno Art. 9 Prima di avviare la procedura di acquisto di terreno dev essere trasmessa al Dipartimento una proposta preliminare con la relazione sulla necessità e sul tipo di colonia che si intende realizzare, corredata dai seguenti documenti: a) estratto del Registro fondiario; b) costo presumibile del sedime; c) piano presumibile di finanziamento dell acquisto; d) copia dello statuto oppure indicazioni sulla forma giuridica che si intende dare all ente promotore. 2) costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento Art. 10 1Prima della elaborazione dei progetti definitivi deve essere trasmessa al Dipartimento una domanda preliminare con una relazione indicante il tipo di colonia che si intende realizzare, il numero dei posti letto previsti, il genere e l età degli ospiti, i turni e il programma annuo di occupazione. 2Ottenuta dal Dipartimento l autorizzazione preliminare l amministrazione dell ente che intende ottenere i sussidi previsti agli art. 4 e 5 della legge cantonale deve presentare una domanda corredata dai seguenti atti, in triplice copia: a) piano di situazione in scala 1:1000; b) progetto di massima in scala 1:100; c) preventivi dettagliati di spesa; d) programma di realizzazione dell opera; e) relazione sulla situazione finanziaria dell ente promotore. 14 Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243. 15 Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002, 424. 16 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.

3L inizio dei lavori è subordinato all autorizzazione del Consiglio di Stato. 3) attrezzature ed arredamento Art. 11 1L istanza per ottenere i sussidi previsti agli art. 4 e 5 della legge cantonale dev essere presentata prima dell acquisto delle attrezzature e dell arredamento e deve contenere: a) una relazione sulla necessità degli acquisti previsti; b) il preventivo di spesa; c) il piano di finanziamento. 2L acquisto è subordinato all autorizzazione del Consiglio di Stato. 4) esercizio Art. 12 17 1L istanza per ottenere i sussidi previsti dagli art. 6 e 7 della legge cantonale, deve essere presentata ogni anno entro la fine del mese di marzo all Ufficio e deve essere corredata dai seguenti atti: a) statuto e elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta; b) bilanci patrimoniali e conti di esercizio dell anno precedente; c) relazione sull organizzazione della colonia indicando il genere, il numero e l età degli ospiti, il luogo, il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà della colonia; d) elenco del personale per l anno in corso e della relativa qualificazione; e) preventivo d esercizio e proposta per la determinazione della retta. 18 2Entro la metà del mese di ottobre all Ufficio vanno presentati i seguenti documenti: a) bilancio patrimoniale dell anno in corso; b) elenco del numero, del periodo e del luogo dei turni di colonia riconosciuti; c) l elenco nominativo, il domicilio, l anno di nascita ed i rispettivi giorni di presenza effettiva dei minorenni ospitati; d) le generalità del proprietario della casa in cui si é svolto il turno di colonia; e) conto di esercizio economico di consuntivo; 3L Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo. 5) soggiorni di vacanza Art. 13 19 1Prima dell organizzazione del soggiorno di vacanza l ente che promuove per la prima volta una colonia sottopone all Ufficio una relazione dalla quale si possa desumere: a) il genere e l età degli ospiti; b) l indicazione del luogo e dello stabile nel quale si svolge il soggiorno di vacanza; c) il numero e la qualificazione del personale; d) il preventivo di spesa e il canone di locazione; e) le modalità di organizzazione del soggiorno di vacanza. 2La concessione del sussidio è subordinata all autorizzazione dell Ufficio. 6) formazione del personale Art. 14 20 Prima dell inizio del corso di formazione deve essere chiesta l autorizzazione all Ufficio, indicando il periodo e il programma di formazione che si intende seguire e il relativo preventivo di spesa. Capitolo IV Commissione consultiva Composizione Art. 15 21 La Commissione consultiva (qui abbreviata commissione) è composta dai rappresentanti dei Dipartimenti della sanità e della socialità, dell educazione, cultura e sport e di enti, servizi e istituti che si occupano di colonie di vacanza. Competenze Art. 16 La commissione esprime il proprio parere: a) sulle istanze di costruzione; b) sulle modalità di concessione del sussidio ricorrente annuale; 17 18 Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243. 19 20 21 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedente modifica: BU 1993, 391.

c) su ogni proposta di modificazione della legge cantonale e del relativo regolamento di applicazione. Convocazione Art. 17 La commissione è convocata dal presidente o ad istanza di almeno tre membri. Il presidente in via eccezionale ha la facoltà di consultare la commissione mediante la circolazione degli atti. Votazione Art. 18 1Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 2Il presidente vota per ultimo. 3In caso di parità di voti, il presidente decide. Indennità Art. 19 I membri della commissione ricevono le indennità riconosciute dalle commissioni nominate dal Consiglio di Stato. Norma transitoria Art. 20 1Per il 2003, il contributo fisso accordato agli enti sulla base degli art. 3 e 3a del presente Regolamento, verrà calcolato tenuto conto della necessità di evitare un eventuale consistente calo delle risorse rispetto all anno 2002. 22 2Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta corredata dai documenti indicati dall art. 6, cpv. 2, entro il 30 settembre 1974. Entrata in vigore Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore 23 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1974, 175. 22 Cpv. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424. 23 Entrata in vigore: 7 giugno 1974 - BU 1974, 175.