STATUTO COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Documenti analoghi
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LA DANZA DELLE ORE

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

Statuto dell'associazione di promozione sociale GAS LODIGIANO-Gruppo di Acquisto Solidale

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON PERDIAMO LA TESTA

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto dell'associazione Camper Club Torre-Natisone

JOGP!TQPSUJOHDMVCUPSSFHVBDFUP JU

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Dislessia Discalculia Lodi

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

S T A T U T O APPROVATO il

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Diesse Firenze - Toscana (Centro per la formazione e l aggiornamento)

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FENIX

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Statuto)

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO FLORITERAPIA i fiori di Bach

STATUTO ART.1 (Costituzione, denominazione e sede) ART. 2 (Scopi e attività)

S T A T U T O. Articolo 1: DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

Statuto (conforme alle norme previste dal D.L.vo 460/97) ASSOCIAZIONE MALATI di CHERATOCONO - ONLUS

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

STATUTO DEL COMITATO GENITORI LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI DI BOLOGNA. Art.1 Costituzione

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI

Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

ATTO COSTITUTIVO ITALIANO SEMPLICEMENTE ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LUDOLAB. È costituita l associazione denominata LudoLab, una libera

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVImento è vita TITOLO I Denominazione sede Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

MOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita, ai sensi degli articoli 14 e

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

Popsophia associazione culturale

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato

Associazione ALICE NELLA CITTÀ. Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE APS MAYA SALUTE E BENESSERE ONLUS SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE DIABETE ZERO ONLUS

STATUTO della Associazione Culturale Scientifica Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina. Titolo I. Costituzione e Scopi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO. Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Transcript:

STATUTO COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE - Art. 1 - E costituita, ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un associazione culturale che assume la denominazione POP. L Associazione ha sede legale in Comune di Imola (Bo), Viale Dante n.10. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, sedi operative e/o amministrative, filiali, rappresentanze, uffici e in genere unità locali in tutta Italia e all estero. L eventuale variazione di sede all interno del Comune non comporta variazione allo Statuto. La durata dell Associazione è illimitata. FINALITÀ E ATTIVITÀ - Art. 2 - L Associazione non persegue fini di lucro ed è libera da qualsiasi vincolo politico e religioso; opera con finalità culturali, sociali, ricreative e di aggregazione. I contenuti e la struttura dell Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell Associazione stessa. L Associazione persegue i seguenti scopi: 1. promuovere, sviluppare, diffondere le arti visive, la cultura fotografica, cinematografica, musicale, poetica e letteraria, teatrale, della danza, artistica, enologica, culinaria in tutte le espressioni e manifestazioni; individuare e sostenere gli artisti e gli autori e i progetti in tutto il mondo valorizzandone l opera, l immagine e l ingegno in Italia e all estero; 2. valorizzare l ambiente naturale e urbano della Regione Emilia-Romagna, la storia, le tradizioni e la cultura. 3. diffondere, valorizzare e recuperare la cultura locale della ceramica e del cotto; 4. contribuire all educazione, alla conoscenza, alla salvaguardia, alla conservazione ed alla tutela del patrimonio culturale materiale ed immateriale, artistico, storico e naturale esistente in ambito locale, regionale e nazionale; 5. proporsi come centro di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l ideale dell educazione permanente; 6. collaborare con Associazioni Enti e Istituzioni con finalità simili e affini. L Associazione è un centro di vita associativa e di educazione permanente, intende rispondere, mediante le attività sociali, ai bisogni di socializzazione, di ricreazione e di svolgimento di attività ricreativo - culturali dell intera collettività. L Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell ambito degli scopi statutari nonché associarsi anche con altri organismi aventi scopo connesso, affine od analogo al proprio. L Associazione in particolare per l attuazione dell oggetto sociale potrà svolgere le seguenti attività: 1. organizzare mostre, festival, rassegne fotografiche, artistiche, letterarie, musicali, cinematografiche, teatrali, proiezioni di film e documentari, concerti, seminari di studio e gruppi di ricerca, ecc. anche per enti pubblici e privati; 2. organizzare e coordinare attività di informazione, formazione ed aggiornamento, attraverso la realizzazione di corsi, dibattiti, incontri, convegni, conferenze, pubblicazioni utili ad approfondire in generale la conoscenza delle arti plastiche e visive ed ogni altra iniziativa inerente le finalità statutarie; 3. organizzare e coordinare attività di divulgazione culturale, scientifica, storica, artistica, di sensibilizzazione e promozione di progetti e ricerche ed ogni altra iniziativa inerente le finalità statutarie; 4. creare, aprire, gestire spazi attrezzati per la lavorazione completa della ceramica, della scultura,della pittura e del disegno su qualsiasi tipo di supporto e/o di materiale; 5. creare, aprire e gestire spazi attrezzati per le riprese fotografiche, lo sviluppo e la stampa di fotografie da qualsiasi tipo di supporto; 6. utilizzare ambienti e luoghi in disuso o non valorizzati pubblici o privati; 7. favorire scambi culturali ed esperienze tecniche con artisti, artigiani o altre realtà associative e non, che condividano le finalità statutarie; 8. progettare e organizzare viaggi, itinerari, percorsi, escursioni, passeggiate e visite in luoghi selezionati a scopo di istruzione, di studio e formazione culturale e artistica; 1

9. attività editoriale, letteraria, cinematografica, fotografica, musicale ecc. con la pubblicazione e la diffusione di bollettini d informazione, materiale audiovisivo e libri nei settori d interesse, rivolti anche ai non Soci; 10. organizzare e coordinare esperienze di laboratorio per bambini, ragazzi in età scolare, anziani e persone in condizione di disagio; 11. raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza e autofinanziamento. L Associazione può operare mediante l azione diretta dei propri soci, ma a necessità potrà avvalersi della collaborazione di lavoratori autonomi e/o lavoratori dipendenti. L Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. L Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. SOCI - Art. 3 - Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all Associazione tutte le persone, uomini e donne che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, o persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro. L Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. - Art. 4 I Soci Fondatori, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il quale può nominare come Soci Onorari le persone che possono fornire un particolare contributo alla vita dell Associazione. Per essere ammessi come socio Ordinario è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo che si esprimerà entro trenta giorni. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci e non godono del diritto di voto in Assemblea. - Art. 5 I Soci sono tenuti: 1. ad osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; 2. al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività; 3. svolgere le attività preventivamente concordate; 4. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell Associazione. La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile. - Art.6 - I Soci hanno il diritto di: 1. partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall Associazione; 2. partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una); 3. conoscere i programmi con i quali l Associazione intende attuare gli scopi sociali; 4. dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; 5. proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; 6. discutere e approvare i rendiconti economici; 7. eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo ove ne ricorrano le condizioni 8. Il diritto di voto si acquisisce trascorsi tre mesi dall accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. - Art.7 -La qualifica di socio si perde per: 1. decesso; 2. decadenza per mancato pagamento della quota associativa; entro due mesi decorrenti dall inizio dell esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. 3. dimissioni, che devono essere inviate per iscritto al Consiglio Direttivo; 2

4. esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell Associazione. L esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE - Art. 8 Sono Organi dell Associazione: - l Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Segretario; - il Cassiere. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e dalla disciplina fiscale. LE ASSEMBLEE - Art.9 L Assemblea dei Soci è l organo sovrano dell Associazione. L Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta da inviare ai Soci anche tramite posta elettronica contenente la data e l ora di prima convocazione e l ordine del giorno. L Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all anno per l approvazione del Bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, del 25% dei Soci o di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo. - Art.10 - I compiti dell Assemblea ordinaria sono: 1. eleggere il Consiglio Direttivo; 2. deliberare circa l ammissione dei nuovi soci; 3. deliberare in merito all esclusione dei Soci; 4. deliberare in merito alle linee generali del programma di attività; 5. approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell anno precedente; 6. deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell anno sociale successivo; 7. ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d urgenza; 8. fissare l ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati; 9. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. L Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell Associazione. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee a disposizione dei soci per la libera consultazione. In prima convocazione, l Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci con diritto di voto o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti sulle questioni poste all ordine del giorno. - Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di soci compreso tra 3 (tre) (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 5 (cinque), eletti dall Assemblea dei Soci. Resta in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili. La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il Presidente, ed eventualmente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all attività svolta dall Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. 3

Il Consiglio viene convocato in via ordinaria dal Presidente mediante avviso verbale o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, contenente la data, i luogo e l ora di convocazione e l ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 3/5 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di svolgere, su indicazione dell Assemblea: 1. le attività esecutive relative all Associazione; 2. esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell Associazione; 3. formulare e redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall Assemblea; 4. predisporre tutti gli elementi utili all Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell anno sociale; 5. deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci; 6. decidere le modalità di partecipazione dell Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti; 7. alla stipulazione di contratti, convenzioni, all incasso ed erogazione di contributi; 8. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse; 9. presentare all Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull attività inerente il medesimo. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell Assemblea dei Soci. - Art. 12 IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE Il Presidente dell Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni. - Art.13 IL SEGRETARIO, IL TESORIERE Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, redige le proposte di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri la carica di Tesoriere verrà ricoperta in contemporanea dal Segretario. - Art. 14 IL PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio sociale dell Associazione è indivisibile ed è costituito da: 1. beni mobili e immobili di proprietà dell Associazione; 2. i beni di ogni specie acquistati dall Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; 3. contributi, erogazioni e lasciti diversi; 4. fondo di riserva. 4

Le entrate dell Associazione sono costituite da: 1. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; 2. proventi derivanti dal proprio patrimonio; 3. contributi di privati; 4. contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; 5. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 6. rimborsi derivanti da convenzioni; 7. proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzateal raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio spettacoli, attività ludiche, feste gite sottoscrizioni anche a premi; 9. ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate. - Art. 15 - IL BILANCIO L esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell esercizio. La previsione e la programmazione economica dell anno sociale successivo è deliberata dall Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell attività dell Associazione. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell Associazione. Sono previsti la costituzione e l incremento del fondo di riserva. L utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell Assemblea dei Soci. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. - Art. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività dell Associazione stessa.il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. - Art. 17- SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE La decisione motivata di scioglimento dell Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. L assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. E fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati. - Art. 18- DISPOSIZIONI FINALI Il Consiglio è autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l iscrizione dell Associazione ad Albi o registri pubblici. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni previste dal Codice Civile e leggi vigenti in materia Soci Fondatori SONIA MUGELLESI GABRIELE CALAMELLI CARLO FERRI 5