REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

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REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA Il presente Regolamento disciplina l istituzione, il rinnovo, la gestione d il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Titolo I Istituzione Art. 1 1. I corsi di dottorato di ricerca dell Università degli Studi della Tuscia sono istituiti, per anno accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimento o di altre strutture di coordinamento della ricerca di cui allo Statuto di Ateneo, da presentare entro il 30 settembre dell anno precedente a quello della loro istituzione. 2. I corsi, di durata almeno triennale, possono essere istituiti dalla singola Università della Tuscia, dall Università della Tuscia in consorzio con altri Atenei oppure mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, di personale e di strutture ed attrezzature idonee nonché tramite accordi internazionali. 3. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative determinazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico disciplinare o di un aggregazione di più settori. 4. La proposta di attivazione dei corsi di dottorato da parte delle strutture di cui al precedente comma 1 deve documentare l esistenza dei requisiti di idoneità di cui all art. 2, co. 3 del D.M. 30.04.1999, n. 224, e deve essere accompagnata dal Regolamento del corso. La proposta deve indicare anche il periodo massimo di formazione fuori delle sedi concorrenti previsto per ciascun dottorando, che non può in alcun caso superare la metà della durata effettiva del corso, salvo deroga nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali. 5. L attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal Senato Accademico entro il 15 novembre e dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di idoneità sopra enunciati da parte del Nucleo di valutazione interno che si esprime entro il 31 ottobre. Il procedimento di istituzione si perfeziona con l emanazione del bando di concorso di cui al successivo art. 7, co. 6 mediante decreto rettorale da trasmettere entro 30 giorni dall adozione al Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica che ne curerà la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Art. 2 Rinnovo 1. I corsi di dottorato di ricerca già istituiti sono rinnovabili su proposta motivata delle strutture di ricerca interessate, da presentare al Senato Accademico entro il 30 settembre. La proposta deve documentare i requisiti di idoneità di cui all art. 1, co. 4 del presente Regolamento ed essere accompagnata dal Regolamento del corso se modificato. 2. Il Senato Accademico entro il 15 novembre ed il Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre per le rispettive competenze, subordinatamente alla valutazione della permanenza dei 1

2 Regolamento dell Università degli Studi della Tuscia requisiti di idoneità da parte del Nucleo di valutazione interno da esprimersi entro il 31 ottobre, deliberano circa i rinnovi dei corsi con sede amministrativa presso l Università della Tuscia e di quelli di cui l Ateneo è sede consorziata salvo diverse disposizioni da parte della sede amministrativa. Art. 3 Valutazione dei requisiti di idoneità 1. Ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità previsti dal citato D.M. 30.04.1999, n. 224, il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato avente sede amministrativa presso l Università della Tuscia trasmetterà, per il tramite del Coordinatore, una relazione annuale al Rettore e al Nucleo di valutazione interno entro il 30 settembre. 2. La relazione annuale del Nucleo di valutazione interno, di cui all art. 3 del D.M. 30.04.1999, n. 224, sui risultati dell attività di valutazione, da redigere entro il 31 ottobre, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa, è inviata entro il 31 dicembre dal Rettore al Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la trasmissione all Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Titolo II Funzionamento del corso di dottorato Art. 4 Regolamento del corso 1. Il regolamento di ciascun corso di dottorato deve indicare: a) il Dipartimento ove ha sede il corso di dottorato e le altre strutture interessate al corso, anche delle sedi universitarie consorziate; b) le aree e i settori scientifico-disciplinari di afferenza; c) gli spazi e le attrezzature a disposizione delle attività del corso di dottorato; d) gli obiettivi formativi del corso e la durata dello stesso; e) il percorso formativo con la previsione di periodi formativi all estero; f) il corpo docente di cui al successivo art. 5; g) le modalità e i tempi per la presentazione dei risultati dell attività dei dottorandi e della loro discussione, oggetto della tesi di dottorato, al Collegio dei docenti, nonché i criteri di valutazione dell attività di ricerca svolta e del curriculum dei dottorandi; h) le modalità di nomina degli organi del corso; i) le eventuali forme di attività didattica che possono essere affidate ai dottorandi, secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico con apposito Regolamento, su proposta dei Consigli di Facoltà. Art. 5 Organi del corso 1. Sono organi del corso il Coordinatore ed il Collegio dei docenti. 2. Il Collegio dei docenti è composto da professori di ruolo e fuori ruolo e da ricercatori afferenti alle strutture interessate al corso ed inquadrati nei settori scientifico-disciplinari delle aree cui il corso si riferisce. 3. Il Collegio dei docenti:

a) cura la predisposizione e lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca; b) predispone la relazione annuale sull attività svolta di cui all art. 3, co. 1 del presente Regolamento; c) delibera sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all estero ai soli fini dell ammissione al corso di dottorato; d) propone le modifiche al regolamento al corso; e) promuove l elezione dei rappresentanti dei dottorandi di cui al successivo comma 8; f) provvede all adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento. 4. Il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all anno per verificare il regolare svolgimento del corso. 5. Il Coordinatore del corso viene eletto tra i professori di prima e di seconda fascia e tra i ricercatori che fanno parte del Collegio dei docenti; esso dura in carica per un triennio, con possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta. Rappresenta il corso di dottorato, presiede il Collegio dei docenti e cura l esecuzione delle relative delibere. 6. Il Coordinatore e gli altri membri del Collegio dei docenti non possono svolgere le medesime funzioni in altro corso di dottorato di ricerca. 7. Il corpo docente è costituito da docenti ed esperti qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Ad esso il Collegio dei docenti può attingere per lo svolgimento delle attività didattiche formative e per l affidamento come tutor dell attività di ricerca dei singoli dottorandi. 8. I rappresentanti dei dottorandi, eletti annualmente in numero di due tra gli iscritti al corso di dottorato di ricerca afferente al Dipartimento o ad altra struttura di ricerca, vengono consultati dal Collegio dei docenti circa le questioni riguardanti l andamento generale del dottorato, i percorsi formativi e le modifiche del regolamento. Titolo III Obiettivi formativi e programmi di studio Art. 6 Piano di formazione 1. Il Collegio dei docenti stabilisce annualmente gli obiettivi formativi del corso di dottorato, definisce i contenuti essenziali del curriculum formativo richiesti ai dottorandi ed approva per ognuno di essi il piano di formazione finalizzato all acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. 2. Il piano, comprendente l utilizzo di nuove tecnologie applicabili alla ricerca, eventuali periodi di formazione all estero e stages presso soggetti pubblici e privati, deve prevedere l approfondimento e il completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando, sia mediante insegnamenti di base non contemplati nei precedenti percorsi formativi, sia mediante insegnamenti appositamente previsti per il corso o cicli di seminari organizzati dal Collegio dei docenti. 3. I piani di ricerca, proposti dai singoli dottorandi e concordati con i rispettivi tutor, sono approvati dal Collegio dei docenti previo accertamento della disponibilità di adeguati mezzi e attrezzature presso le strutture nelle quali il dottorando è destinato ad operare. 3

4. Il dottorando può svolgere parte della propria attività presso strutture qualificate, in Italia e all estero, previa autorizzazione preventiva del Coordinatore il quale è tenuto ad illustrarne i motivi al Collegio dei docenti. Per permanenze fuori sede superiori ai sei mesi, o per le eventuali proroghe, è prescritta l autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti. 5. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all art. 2915 del codice civile, soggetti di cui all art. 17 delle legge 5 ottobre1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione di agevolazioni di cui all art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni. Titolo IV Accesso al corso di dottorato Art.7 Requisiti di ammissione 1. Possono partecipare agli esami di ammissione ai corsi di dottorato con sede amministrativa presso l Università degli Studi della Tuscia, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all estero dichiarato equipollente, ai soli fini dell ammissione al dottorato, dal Collegio dei docenti del corso al quale intendono accedere, anche nell ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. 2. L esame di ammissione avviene mediante prova comparativa dei candidati e consiste in due prove, una scritta ed una orale, volte ad accertare l attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 3. La prova orale comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando di concorso. 4. L esame di ammissione può essere sostenuto anche in lingua straniera su richiesta dell interessato e previa autorizzazione del Collegio dei docenti. 5. Il bando di concorso per l ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è emanato con decreto del Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che dovrà avvenire entro il 31 marzo. 6. Il bando di concorso deve indicare: a) il numero complessivo dei laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato di ricerca; b) Il numero e l ammontare delle borse di studio nei termini precisati dal successivo art. 10; c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri nei termini precisati dal successivo art. 10; d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione. 4

Art. 8 Valutazione della Commissione Ogni Commissione giudicatrice, per la valutazione dei candidati, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove, scritta ed orale. 1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 42/60. 2. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 42/60. 3. Alla fine di ogni seduta la Commissione rende pubblici i risultati della prova orale con l indicazione dei voti riportati da ciascun candidato nella prova stessa. L elenco dei candidati esaminati, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all albo della Facoltà o del Dipartimento presso cui si è svolta la prova. 4. Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 5. I candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero nel limite della metà dei posti previsti dal bando di concorso per ciascun corso di dottorato, con arrotondamento all unità per eccesso. 6. I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore che provvede con decreto all approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni. 7. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/90. 8. I lavori della Commissione devono concludersi entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina e comunque non oltre il 20 settembre. 9. Decorso il termine di cui al precedente comma 9, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti. Art. 9 Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione 1. Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione sono composte di tre membri effettivi e di tre supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. La Commissione può essere integrata con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui la comma 5 dell art. 6. 2. I componenti di ogni Commissione sono nominati con Decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti interessato, entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario. 4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. 5

Titolo V Diritti e doveri dei dottorandi Art. 10 Borse di studio 1. Entro il 30 novembre il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico da esprimersi entro il 15 novembre, determina annualmente in conformità ai criteri di cui all art. 7 del D.M. 30.04.1999, n. 224: a) l ammontare dei contributi per l accesso e la frequenza ai corsi, da graduare secondo i criteri ed i parametri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997; b) l importo delle borse di studio, che non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell art. 1, co. 1, lett. a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni; c) il numero delle borse di studio, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro dell Università di cui all art. 4, co. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che non può sere inferiore alla metà dei dottorandi. 2. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro dell Università di cui all art.4, co. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l accesso e le frequenza dei corsi. 3. La durata dell erogazione della borsa di studio è pari all intera durata del corso. 4. La cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre. 5. L importo della borsa è aumentato per l eventuale periodo di soggiorno all estero nella misura non inferiore al 50 per cento. 6. I rimborsi delle spese di mobilità (viaggio, vitto, alloggio, pernottamento e quote di iscrizione) per periodi di formazione presso Università o Istituti di ricerca, italiani e stranieri, sostenute dai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ai quali l Università degli Studi della Tuscia partecipa come sede amministrativa o consorziata, graveranno sui fondi relativi ai progetti di ricerca (MIUR ex 40%, fondi di Ateneo ex quota 60%, CNR, etc.) nei quali i dottorandi risultino formalmente inseriti e sui fondi per il funzionamento del dottorato di ricerca." 7. I suddetti rimborsi sono autorizzati dal Direttore della struttura di ricerca cui fa riferimento il corso di dottorato e dal docente titolare del fondo di ricerca, su proposta del Collegio dei docenti del corso di dottorato stesso. Art. 11 Obblighi dei dottorandi 1. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività relative al piano di formazione approvato dal Collegio dei docenti e a presentare allo stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte, nonché alla fine del corso di dottorato, la tesi di dottorato con contributi originali. 2. A seguito della valutazione dell attività annuale svolta dal dottorando, il Collegio dei docenti può proporre al Rettore, con motivata deliberazione, l esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. 6

Art. 12 Sospensione dal corso 1. E' consentita, su domanda debitamente documentata, la sospensione dell iscrizione al corso di dottorato, per la durata massima di un anno accademico, per i seguenti motivi: - maternità o paternità; - grave malattia; - gravi e comprovati motivi di famiglia; - iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo (TFA). 2. A prescindere dalla sospensione, la gestante ha diritto di svolgere, su indicazione del Coordinatore e sentito il Tutor, attività formative alternative a quelle ordinarie quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro. 3. Ai fini della tutela della sicurezza della salute l interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al Coordinatore del corso di dottorato, al Direttore della struttura presso cui svolge la propria attività, al Servizio Prevenzione e Protezione e all Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi 4. La sospensione dell iscrizione al dottorato per la frequenza del TFA dovrà essere autorizzata dal Coordinatore del corso, sentito il Tutor. 5. I periodi di sospensione dell iscrizione al dottorato dovranno essere recuperati con l autorizzazione del Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti. 6. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, l erogazione della borsa di studio viene sospesa. 7. Durante l anno di sospensione il dottorando non è tenuto al versamento delle tasse universitarie e non può effettuare alcun atto di carriera. 8. La domanda di sospensione dell iscrizione al dottorato dovrà essere presentata all Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi. Per riprendere gli studi dopo il periodo di sospensione, il dottorando dovrà contattare il predetto Ufficio ed eseguire il versamento della tasse di iscrizione previste. Titolo VI Esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca Art. 13 Presentazione della tesi 1. Al termine del corso di studi il Collegio dei docenti esprime il giudizio sull attività complessiva di ogni dottorando e sul grado di formazione raggiunta dal candidato redigendo una relazione sul lavoro svolto che sarà oggetto di valutazione definitiva insieme alle tesi da parte della Commissione giudicatrice. Un eventuale giudizio negativo del Collegio non comporta l esclusione del candidato dall esame finale. 2. La tesi deve avere una intitolazione e deve essere firmata dal candidato, dal Coordinatore e del tutor del dottorando. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei docenti. 7

8 Regolamento dell Università degli Studi della Tuscia Art. 14 Istanza di proroga 1. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, previa istanza di proroga dell esame finale da parte del dottorando interessato entro il 30 settembre antecedente la conclusione del corso, ammette il candidato all esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede universitaria. 2. Nell ipotesi di differimento dei termini per la discussione della tesi finale, il dottorando cessa di percepire la borsa di studio alla fine del triennio del ciclo di studi. Art. 15 Esame finale 1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all atto del superamento dell esame finale. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per oggetto l argomento trattato nella sua tesi. Successivamente al rilascio del titolo l Università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. 2. Entro il 31 ottobre dell ultimo anno di corso i candidati all esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca dovranno presentare apposita istanza in carta legale al Rettore. 3. I candidati dovranno altresì inoltrare al Rettore, entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente al giudizio del Collegio dei docenti: a) tre copie della tesi finale, una per ciascun membro della Commissione esaminatrice; b) tre copie della tesi finale di cui l Università, successivamente al rilascio del titolo, curerà il deposito presso le biblioteche delle Facoltà interessate e presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. 4. La data e il luogo dell esame verranno comunicati direttamente ai dottorandi ed affissi all albo dell Università e delle strutture di ricerca interessate. 5. In caso di mancato superamento l esame può essere ripetuto per una sola volta. Art. 16 Commissioni giudicatrici per l esame finale 1. La nomina delle Commissioni giudicatrici è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, entro il 30 novembre di ogni anno. 2. La Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca è composta di tre membri effettivi e di tre supplenti, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere ad altre Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. 3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. 4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario. 5. Ove il Collegio dei docenti ne ravvisi la necessità, potrà proporre la costituzione di più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

6. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere i lavori entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorsi i suddetti termini la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti. 7. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo. Art. 17 Spese per missioni per componenti Commissioni 1. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici di cui al presente regolamento verrà erogato il rimborso delle spese di missione secondo le norme legislative e le disposizioni regolamentari vigenti presso questo Ateneo, da imputare sui fondi di bilancio dell Università della Tuscia. Art. 18 Norma transitoria 1. Per l undicesimo e il dodicesimo ciclo si confermano le scadenze fissate con il D.R. n. 465/98 del 16.06.1998 (Regolamento interno per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi e per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca) per la presentazione dell istanza per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e per il deposito delle copie della tesi finale da parte dei candidati. 2. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il regolamento interno per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi e per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca emanato con D.R. n. 465/98 del 16.06.1998. 9