COMUNE DI FIORANO MODENESE Provincia di Modena Delibera Numero 40 del 13/04/2017 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto : NUOVI CRITERI E CONDIZIONI PER RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE SALME. L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 17:00, convocata con gli appositi avvisi si è riunita nella sala delle adunanze la GIUNTA COMUNALE. Fatto l'appello nominale risultano presenti: N Cognome e Nome Funzione Presenza 1 TOSI FRANCESCO SINDACO X 2 BIAGINI MARCO VICE SINDACO X 3 AMICI RICCARDO ASSESSORE X 4 PELLATI DAVIDE ASSESSORE X 5 SILINGARDI MORENA ASSESSORE X 6 PARENTI FIORELLA ASSESSORE X Totale Presenti n. 6 Totale Assenti n. 0 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Motolese. Il Signor Francesco Tosi Nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE Richiamate integralmente nel loro contenuto le seguenti Delibere di Giunta Comunale: - n. 107 del 25/06/2001 con la quale l Amministrazione Comunale ha deliberato di concedere un contributo per le spese di cremazione di cadaveri di cittadini residenti nel Comune nella misura del 50% del costo indicato in fattura; - n. 60 del 14/05/2009 ad oggetto integrazione alla Delibera di Giunta n. 107 del 25/6/2001 in materia di cremazione ; - n. 81 del 28/07/2016 integrazione alla deliberazione di giunta comunale 60 del 14/05/2009, con la quale è stata prevista la concessione del contributo anche nel caso di cadaveri di cittadini residenti nel Comune di Fiorano che al momento del decesso abbiano scelto la cremazione come pratica funeraria e le cui ceneri siano state oggetto di dispersione o affidamento personale ; Vista la Legge Regionale nr. 19 del 29/7/2004 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria che ha disciplinato la cremazione di salme, la dispersione e l affidamento delle ceneri, nonché la Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna nr 10/2005, quale direttiva in merito all applicazione dell art. 11 della legge regionale 29 luglio 2004, con la quale la Regione ha fornito chiarimenti e indicazioni per quanto attiene ai diversi momenti: a) dell autorizzazione alla cremazione; b) dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri; c) dell autorizzazione all affidamento personale delle ceneri. CONSIDERATO: - che la ratio delle Delibere richiamate in premessa consiste nella partecipazione del Comune di Fiorano Modenese alle spese di cremazione al fine di incentivare il processo di sviluppo di tale scelta contribuendo alle spese dell operazione strettamente crematoria; - i crescenti problemi connessi alla capienza dei propri cimiteri e all esigenza di nuovi spazi, l impossibilità e la difficoltà di ampliarli, nonché la salvaguardia dell ambiente nell utilizzo di suolo pubblico; - che la politica cimiteriale da attuare deve essere impostata su un attenta strategia di promozione di tipologie di sepoltura a ridotto immobilizzo, rispetto alle tumulazioni in loculo ed alle inumazioni di salme, incentivando la pratica della cremazione; RITENUTO pertanto di riconoscere un contributo di. 200,00 ampliando i requisiti necessari per la concessione dello stesso partecipando alle spese di cremazione: a) di salme di cittadini residenti nel Comune di Fiorano al momento del decesso, che abbiano scelto la cremazione come pratica funeraria, successivamente tumulate nei Cimiteri di Fiorano o Spezzano o in altri cimiteri, nonché le cui ceneri siano state disperse o affidate personalmente ; b) dei resti mortali di salme già tumulate nei Cimiteri di Fiorano e Spezzano; c) delle salme inumate nei cimiteri di Fiorano e Spezzano dopo l ordinario periodo (10 anni), ed i cui resti, non ancora completamente mineralizzati vengano avviati alla cremazione; d) nel caso di salme di cittadini cancellati dall anagrafe di Fiorano per emigrazione diretta (da Comune di Fiorano alla sede della Casa di riposo) in case di riposo presenti sul territorio di altri Comuni, e dove permanga la residenza la momento
del decesso, previa dichiarazione del beneficiario di non essere titolare di altro contributo erogato per fattispecie analoga; VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio 129 del 11/12/2008 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/02/2012 e 84 del 30/10/2014; RICHIAMATA integralmente nel suo contenuto l ordinanza del Sindaco nr. 184 del 29/7/2010 Ordinanza in materia di estumulazione ordinaria e straordinaria per avvio alla cremazione il cui contenuto di seguito si riporta relativamente alla parte dispositiva: Al fine di garantire le migliori condizioni di operatività, anche dal punto di vista igienico - sanitario, le cremazioni di cadaveri (entro i 20 anni dalla tumulazione) dovranno avvenire unitamente alla bara originaria senza provvedere all apertura della stessa. Si sottolinea, per tale evenienza, la necessità del rispetto delle procedure di cui all Art 79 del DPR 285/90 ed in particolare l obbligo di esibire il certificato medico che escluda il sospetto di morte dovuta a reato; Qualora si constatasse la non perfetta tenuta del feretro, questo deve essere posto, durante la fase di trasporto con mezzo idoneo, all interno di altro contenitore lavabile e sanificabile o avvolto da telo robusto ed impermeabile; In occasione di estumulazione ordinaria di resti mortali (dopo i venti anni dalla tumulazione), qualora questi siano completamente mineralizzati si provvederà a riduzione e deposizione nelle apposite cassettine per la successiva tumulazione in loculo, già avuto in concessione, o in cellette ossario. Qualora i resti non risultino mineralizzati e di conseguenza non riducibili, potranno essere avviati alla cremazione sostituendo la bara originaria con contenitore di materiale facilmente combustibile e biodegradabile; Per il trasporto all esterno del perimetro cimiteriale, qualora i resti presentino parti molli o comunque non completa mineralizzazione, il contenitore combustibile e biodegradabile verrà a sua volta posto in contenitore di materiale facilmente lavabile, sanificabile ed a chiusura ermetica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia; Pur non essendo prevista, ai sensi dell Art 12 della LR 19/2004, la presenza di operatori sanitari nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, qualora il personale addetto alle operazioni cimiteriali, adeguatamente formato, ravvisi situazioni peculiari critiche in occasione di esumazioni ed estumulazioni straordinarie, può chiedere parere agli operatori dell Azienda Unità Sanitaria Locale ; RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale 122 del 10/11/2016 ad oggetto deliberazioni in merito a tariffe e diritti di segreteria anno 2017 e ritenuto di procedere ad una integrazione di alcune voci che per errore materiale e formale non sono state inserite ed aggiornate; VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49 del T.U.E.L. del Responsabile del Settore II Servizi economici, finanziari ed istruzione, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; CON VOTI unanimi espressi in forma palese, DELIBERA 1) Di ridefinire come segue le modalità e le condizioni di erogazione di un contributo di. 200,00 relativo alla partecipazione alle spese di cremazione:
a) di salme di cittadini residenti nel Comune di Fiorano al momento del decesso, che abbiano scelto la cremazione come pratica funeraria, successivamente tumulate nei Cimiteri di Fiorano o Spezzano o in altri cimiteri, nonché le cui ceneri siano state disperse o affidate personalmente ; b) dei resti mortali di salme già tumulate nei Cimiteri di Fiorano e Spezzano; c) delle salme inumate nei cimiteri di Fiorano e Spezzano dopo l ordinario periodo (10 anni), ed i cui resti, non ancora completamente mineralizzati vengano avviati alla cremazione; d) nel caso di salme di cittadini cancellati dall anagrafe di Fiorano per emigrazione diretta (da Comune di Fiorano alla sede della Casa di riposo) in case di riposo presenti sul territorio di altri Comuni, e dove permanga la residenza la momento del decesso, previa dichiarazione del beneficiario di non essere titolare di altro contributo erogato per fattispecie analoga; Il richiedente dovrà, al tal fine, presentare richiesta di rimborso spese di cremazione al Servizio Economico Patrimoniale e consegnare copia della fattura nonché della ricevuta di pagamento della prestazione. Il rimborso, previa istruttoria e verifica delle spese sostenute, sarà concesso all intestatario della fattura relativa alla cremazione, o qualora la stessa sia intestata all Agenzia di Onoranze Funebri il contributo sarà concesso al familiare che ne farà richiesta; 2) Di procedere alla erogazione del rimborso spese con riferimento alle domande di estumulazione per successiva cremazione pervenute in data successiva rispetto all esecutività del presente atto; 3) Di non procedere all erogazione del contributo qualora l importo delle spese documentate sia inferiore al contributo stesso; 4) Di dare atto che le operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria per avvio alla cremazione dovranno rispettare quanto stabilito dall ordinanza del Sindaco nr. 184 del 29/7/2010 ad oggetto Ordinanza in materia di estumulazione ordinaria e straordinaria per avvio alla cremazione ; 5) Di approvare le integrazioni alle tariffe dei beni e servizi e diritti di segreteria anno 2017 come da prospetto allegato, fatte salve le tariffe e diritti di segreteria applicati e non inclusi nell elenco; 6) Di dichiarare, con separata votazione palese e unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 4 comma del Dlgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. Il Sindaco Francesco Tosi Atto sottoscritto digitalmente Il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Motolese Atto sottoscritto digitalmente