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Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio Dipartimento: Direzione: UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO DIREZIONE Area: DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale) N. A00084 del 24/07/2017 Proposta n. 84 del 21/07/2017 Oggetto: Autorizzazione alla delocalizzazione temporanea dell'attività FARMACIA MAURO s.a.s di MASSIMILIANO MAURO Proponente: Estensore BARBANERA ROBERTO firma elettronica Responsabile del procedimento FERMANTE STEFANO firma elettronica Responsabile dell' Area Direttore S.FERMANTE firma digitale Pagina 1 / 14 Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

IL DIRETTORE DELL UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO Oggetto: Autorizzazione alla delocalizzazione temporanea dell attività FARMACIA MAURO s.a.s di MASSIMILIANO MAURO VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ; VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; VISTO l articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari nonché l articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 ; VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell articolo 30 del D.lgs. 267/2000; VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 22.11.2016 concernente: Convalida atti e conferimento incarico di Direttore dell Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. ; VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n V00003 del 22 marzo 2017 concernente: individuazione del Dott. STEFANO FERMANTE Direttore Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 quale soggetto delegato al rilascio delle autorizzazioni e dei contributi ai sensi dell articolo 12 comma 4 del Decreto legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 ; Premesso che: - l articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell ordinamento giuridico e delle norme sull ordinamento europeo; - l articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall articolo 6; 1 Pagina 2 / 14

- l articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili ; - con l ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 il Commissario straordinario, in considerazione dell esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive ha disciplinato non solo l iter procedimentale per l avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea di cui all articolo 5 comma 2 lettera d) del Decreto Legge 189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento; CONSIDERATO CHE: - in conformità a quanto previsto dall articolo 1, comma 2 lettera c) dell Ordinanza 9 il rappresentante della società indicata in oggetto ha presentato, con nota prot. 59681 del 06/02/2017, richiesta di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea all interno di una struttura unitaria all uopo predisposta i attuazione di quanto previsto dall art.3 dell OCDPC n.408 del 15 novembre 2016; - il Comune di Amatrice con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 24 aprile 2017 ha approvato l elenco dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea la propria attività produttiva nell area denominata COTRAL, tra i quali è ricompresa l attività produttiva di cui trattasi; - nel citato provvedimento viene precisato altresì che, a seguito di istruttoria, è stato accertato in capo ai soggetti elencati il possesso dei requisiti così come individuati dall art.3 comma 1, dell Ordinanza del commissario Straordinario per la Ricostruzione n.9/2016; - il Comune di Amatrice, con Decreto Sindacale n.13 del 19 maggio 2017, rettificato con Decreto n 15 del 06.07.2017, ha assegnato gli spazi ai soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività produttive Area 7 (COTRAL) Area 9 (TRIANGOLO) ai sensi della citata Ordinanza 9, attribuendo alla società in oggetto, come da planimetria allegata al medesimo provvedimento, la disponibilità di un locale di superficie pari a mq. 105; - pertanto, rispetto ai soggetti legittimati così come declinati nel provvedimento del Comune di Amatrice, risulta necessario, ai fini del contributo erogabile, esperire le sole verifiche inerenti la valutazione dei beni strumentali, delle scorte e degli impianti di base, con le modalità individuate dalla citata Ordinanza n.9, non essendo necessario, peraltro, per gli edifici danneggiati ubicati in aree classificate come zone rosse la classificazione AeDES ai sensi del comma 15 dell art. 5 della medesima Ordinanza; - per lo svolgimento dell attività istruttoria, l Ufficio ha richiesto le necessarie integrazioni documentali con nota n 293629 del 09.06.2017 sono stati trasmessi il dettaglio di stima del danno e la perizia asseverata; con nota n 339997 del 04.07.2017, è stato inviato l atto costitutivo delle Società ed il processo verbale conclusivo di perizia di assicurazione PRESO ATTO CHE: Alla data del 24 agosto 2016, la Farmacia Mauro Massimiliano P.IVA 01421460435, operava presso la sede sita in Via Roma 31/33 ad Amatrice (RI); Che con Atto del 27.12.2016 Repertorio 119751, Raccolta 9283, viene costituita la Società in accomandita semplice denominata Farmacia Mauro sas del Dr. Massimiliano Mauro e C. P.IVA 01157110576 con conferimento da parte del Dr. Massimiliano Mauro dell attività in conto capitale dell Con il citato Decreto n 13 del 19.05.2017 il Comune assegna, ai soggetti legittimati, gli spazi all interno delle aree commerciali destinati alla delocalizzazione delle attività, tra cui La FARMACIA MAURO MASSIMILIANO,, PARTITA IVA 01421460435, con sede legale in Amatrice (RI), Via Roma 31-33, già provvisoriamente operante presso la struttura PASS in Viale Padre Minnozi snc, avente titolo a richiedere l autorizzazione alla delocalizzazione temporanea per le motivazioni in precedenza descritte; 2 Pagina 3 / 14

Con Decreto n 15 del 06.07.2017, viene rettificata l assegnazione dello spazio commerciale all interno dell Area Cotral alla Farmacia Mauro indicando la corretta Partita Iva (01157110576) e la corretta denominazione sociale (FARMACIA MAURO s.a.s di MASSIMILIANO MAURO) Dall istruttoria, svolta nel rispetto delle norme contenute nel Capo II della legge 241/2000, i cui esiti sono riportati nella relazione dell istruttore incaricato che viene allegata al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dall Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e l ammissibilità della richiesta di delocalizzazione temporanea; Il danno stimato, come dichiarato in perizia asseverata, è interamente coperto da polizza assicurativa n 739821388 Allianz S.p.a. e da polizza assicurativa in convenzione n. MH131397.3 Swiss RE, stipulata dalla Federfarma, associazione di cui la farmacia del Dott. Mauro fa parte e che assicura il contenuto delle farmacie aderenti. Sulla base di quanto sopra esposto, ed in considerazione del fatto che non è stato richiesto contributo come indennizzo per i danni conseguenti l evento sismico, è stato determinato pari a 0,00 (zero/00) il contributo ammissibile proposto dal responsabile dell istruttoria. DECRETA 1) di autorizzare la delocalizzazione temporanea dell attività FARMACIA MAURO s.a.s di MASSIMILIANO MAURO, PARTITA IVA 01157110576 all interno della struttura unitaria predisposta dalla Regione Lazio all interno dell area denominata COTRAL, sita nel Comune di Amatrice; 2) che non sarà liquidato nessuno importo quale contributo per l indennizzo dei danni subiti poiché Il danno stimato è interamente coperto da polizza assicurativa n 739821388 Allianz S.p.a., somma assicurata 505.000,00, così come risulta dalla perizia asseverata del tecnico incaricato. Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Amatrice, al soggetto interessato ed all istituto bancario da questi individuato ai fini dell attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. Il Direttore dell Ufficio speciale ricostruzione Lazio F.to Stefano FERMANTE 3 Pagina 4 / 14

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