Testo originale 0.142.112.681.1 Protocollo all Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all Unione europea Concluso il 27 maggio 2008 Approvato dall Assemblea federale il 13 giugno 2008 1 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1 giugno 2009 (Stato 1 giugno 2009) La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «la Svizzera», da una parte, e la Comunità europea, rappresentata dal Consiglio dell Unione europea, e il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, l Irlanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di seguito denominati gli «Stati membri», anch essi rappresentati dal Consiglio dell Unione europea, dall altra, di seguito denominati «parti contraenti», visto l Accordo del 21 giugno 1999 2 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «Accordo»), entrato in vigore il 1 giugno 2002; RU 2009 2421; FF 2008 1823 1 Art. 2 cpv. 1 del DF del 13 giu. 2009 (RU 2009 2411). 2 RS 0.142.112.681 1
0.142.112.681.1 Cittadinanza. Domicilio e dimora visto il Protocollo del 26 ottobre 2004 3 all Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all Unione europea (di seguito denominato «il Protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1 aprile 2006; vista l adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») all Unione europea in data 1 gennaio 2007; considerando che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell Accordo; considerando che l atto di adesione riconosce al Consiglio dell Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli Stati membri dell Unione europea, un protocollo sull adesione dei nuovi Stati membri all Accordo, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell Accordo. 2. A decorrere dall entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni dell Accordo sono vincolanti per i nuovi Stati membri come per le attuali parti contraenti dell Accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente Protocollo. Art. 2 Il corpo e l allegato I dell Accordo 4 sono adattati come segue: a) L elenco delle parti contraenti è sostituito dal seguente: b) All articolo 10 dell Accordo, sono rispettivamente inseriti i seguenti paragrafi 1b, 2b, 3b, 4c e 5b alla fine dei paragrafi corrispondenti 1a, 2a, 3a, 4b e 5a: c) All articolo 27, paragrafo 2, dell allegato I dell Accordo, il riferimento all «articolo 10, paragrafi 2, 2a, 4a e 4b» è sostituito con il riferimento all «articolo 10, paragrafi 2, 2a, 2b, 4a, 4b e 4c». Art. 3 In deroga all articolo 25 dell allegato I dell Accordo, si applicano i periodi transitori di cui all allegato 1 del presente Protocollo. 3 RU 2006 995 4 Le modifiche qui appresso sono inserite nell Acc. menzionato. 2
Libera circolazione delle persone. Partecipazione della Bulgaria e della Romania. Prot. all'acc. con la CE 0.142.112.681.1 Art. 4 1. L allegato II dell Accordo è modificato conformemente all allegato 2 del presente Protocollo. 2. L allegato III dell Accordo è adattato dalla decisione del Comitato misto istituito dall articolo 14 dell Accordo. Art. 5 1. Gli allegati 1 e 2 al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. 2. Il presente Protocollo, insieme al Protocollo del 2004, costituisce parte integrante dell Accordo. Art. 6 1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Svizzera, secondo le rispettive procedure. 2. Il Consiglio dell Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente l avvenuto espletamento di tali procedure. Art. 7 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell ultima notifica di ratificazione o di approvazione. Art. 8 Il presente Protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell Accordo. Art. 9 1. Il presente Protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 2. Le versioni in lingua bulgara e rumena dell Accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall articolo 14 dell Accordo approva le versioni facenti fede dell Accordo nelle nuove lingue. 3
0.142.112.681.1 Cittadinanza. Domicilio e dimora Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto. Per la Confederazione Svizzera: Eveline Widmer-Schlumpf Per gli Stati membri: Matjaž Šinkovec Per la Comunità europea: Matjaž Šinkovec 4
Libera circolazione delle persone. Partecipazione della Bulgaria e della Romania. Prot. all'acc. con la CE 0.142.112.681.1 Allegato 1 Misure transitorie relative all acquisto di terreni e di residenze secondarie 1. La Repubblica di Bulgaria La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo relative all acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Bulgaria e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini bulgari. La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo sull acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente Protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un Paese terzo. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica di Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari. Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine. 2. Romania La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo relative all acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Romania né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza. I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini rumeni. 5
0.142.112.681.1 Cittadinanza. Domicilio e dimora La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo sull acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente Protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un Paese terzo. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni. Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine. 6
Libera circolazione delle persone. Partecipazione della Bulgaria e della Romania. Prot. all'acc. con la CE 0.142.112.681.1 Allegato 2 L allegato II dell Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue: 1. Sotto il titolo «Ai fini dell Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:», il punto 1 della sezione A dell allegato II dell Accordo è modificato come segue: a) alla lettera i), riguardante l allegato III, parte A, è aggiunto il seguente testo dopo l ultima voce «Slovacchia Svizzera»: (b) Alla lettera j), riguardante l allegato III, parte B, è aggiunto il seguente testo dopo l ultima voce «Slovacchia Svizzera»: 2. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004»: 3. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004»: 4. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione B: Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto», ai punti «4.18. 383 D 0117: Decisione n. 117», «4.27. 388 D 64: Decisione n. 136», «4.37. 393 D 825: Decisione n. 150», dopo «12003 TN 02/02 A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,», e al punto «4.77: Decisione n. 192»: 5. Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del Protocollo all allegato II si applicano fino alla fine del settimo anno dall entrata in vigore del presente Protocollo. Dichiarazione comune sull adattamento dell allegato III all Accordo Le parti contraenti dichiarano che, al fine di assicurare la corretta attuazione dell Accordo, l allegato III deve essere adattato quanto prima per integrarvi, tra l altro, la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2006/100/CE, e le nuove voci svizzere. 7
0.142.112.681.1 Cittadinanza. Domicilio e dimora Dichiarazione della Svizzera relativa a misure autonome a decorrere dalla data della firma La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente Protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell articolo 10, paragrafo 1 dell Accordo, a favore dei cittadini dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della firma del presente Protocollo. I contingenti riguarderanno 282 permessi a lungo termine e 1 006 permessi a breve termine all anno. Inoltre, saranno ammessi 2 011 lavoratori a breve termine all anno per un soggiorno inferiore a quattro mesi. 8