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ISTITUTO D ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE RINALDO D AQUINO C.F. 91010430642 Cod. Mecc. AVIS02100B e-mail avis02100b@istruzione.it P.E.C. avis02100b@pec.istruzione.it Segreteria: 0827 1949166 fax: 0827 1949162 - Dirigente Scolastico: 0827 1949161 Sito web: www.rinaldodaquino.it Liceo Scientifico Liceo delle scienze umane Liceo Musicale Via Scandone 83048 Montella (AV) Liceo Classico - Via Fontanelle, 1-83051 Nusco (AV) - 0827 64972 Istituto Professionale - settore industria e artigianato indirizzi: Produzioni industriali e artigianali (PIA) - Manutenzione e assistenza tecnica (MAT) - Via Verteglia 83048 Montella (AV) 0827 1949183 Istituto Tecnico - settore Tecnologico indirizzi: Chimica - materiali e biotecnologie - Elettronica ed elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni -Via Verteglia 83048 Montella (AV) Istituto Tecnico - settore Tecnologico - indirizzi: Meccanica, meccatronica ed energia - Via Tuoro 83043 Bagnoli Irpino (AV) - tel 0827 62268 Unità Didattica II livello rete territoriale CPIA (già corso serale SIRIO) -Via Tuoro 83043 Bagnoli Irpino (AV) - tel 0827 62268 Ai Docenti, Ai Responsabili di plesso, Al DSGA, Ai Collaboratori Scolastici Loro sedi Al SITO WEB - albo d istituto/ avvisi circolari Al SITO WEB - personale/area docenti/area ATA ATTI OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA Premessa Per chiarire al personale in indirizzo responsabilità e obblighi relativi alla vigilanza sui minori, si portano all attenzione delle SS.LL precise indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti, sui collaboratori scolastici e sui responsabili di plesso. NORME GENERALI Considerato che: " in base all art. 2047 del codice civile In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (e in questa definizione rientrano i minori di 14 anni), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto ; " in base all art. 2048 del codice civile il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato(su se stesso e sugli altri) dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (i docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto ; " l art. 2048, comma 3 del codice civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico della scuola in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto che l alunno ha compiuto su se stesso o su terzi; " in base a giurisprudenza consolidata, il personale insegnante delle scuole sia private che

pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori " di cui all art. 2048, comma 2 del codice civile; Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell art. 28 della Costituzione i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. " sulla scuola incombe un generale dovere di vigilanza sugli alunni che ha inizio dal momento iniziale dell affidamento e termina solo quando alla suddetta vigilanza si sostituisca quella dei genitori o di altri soggetti delegati (dai genitori) all accompagnamento al termine delle attività scolastiche nei modi previsti dalla normativa vigente; " in base al Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, il Dirigente Scolastico ha precisi obblighi organizzativi relativi all amministrazione e al controllo dell attività svolta degli operatori scolastici, da cui deriva una sua precisa responsabilità per l eventuale sinistro riportato dal minore a causa di carenze e pericoli che non abbia provveduto ad eliminare o a gestire in modo adeguato; " in base all art. 29, comma 5 del CCNL 2006-2009, i docenti sono tenuti all accoglienza e alla vigilanza dei propri alunni: a tale scopo devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell inizio delle lezioni e ad assistere all uscita degli alunni medesimi ; " il personale scolastico è tenuto, tra gli altri obblighi, ad accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all orario delle lezioni e durante la ricreazione; " la Corte di Cassazione sent. n.12424/98; n. 13125/97; Cass. n. 1623/94; n. 6937/93; n. 5424/86 ha chiarito quali debbano essere le modalità con le quali l istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli allievi ossia: l uso della opportuna diligenza e attenzione richiesta non solo dall età, ma anche dallo sviluppo psicofisico del minore: in altre parole la sorveglianza sugli allievi deve essere inversamente proporzionale all età ed al normale grado di maturazione, cosicché più si avvicini l età del pieno discernimento, meno occorrerà la continua presenza degli insegnanti; la necessità che la vigilanza parta dal primo momento in cui l allievo viene affidato alla scuola sino a quando ad essa si sostituisca quella dei genitori; Considerata inoltre: la Responsabilità dei docenti (a questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile) secondo cui: - l obbligo di vigilanza ha inizio con l affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di delegato). La responsabilità risulta tanto minore quanto maggiore è l età dell alunno; - la responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: risulta essere presente al momento dell evento; dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. l obbligo di vigilanza si estende all attività scolastica in genere (compresi l intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all attività didattica in senso stretto, ma riguarda l intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

SI DISPONE QUANTO SEGUE: 1. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE I responsabili di plesso si accertano, con l aiuto del collaboratore scolastico, dell arrivo in tutte le classi dei colleghi. In caso di assenza o ritardo, provvedono alla vigilanza degli alunni con personale docente, preferendo l utilizzazione di insegnanti non impegnati in attività frontale, in mancanza, distribuiscono gli alunni tra le classi e, in caso di necessità (breve ritardo), affidano gli alunni al collaboratore scolastico, in attesa dell arrivo del docente. Tutti devono offrire al responsabile di plesso la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive di docente. L obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su tutte le esigenze. 2. VIGILANZA IN CASO DI ALLONTANAMENTO L'insegnante non può lasciare la classe, nemmeno temporaneamente, se non per motivi gravi e dopo aver affidato al collaboratore la vigilanza sugli alunni. L affidamento momentaneo della classe al collaboratore deve essere annotata sul registro elettronico. 3. VIGILANZA DURANTE L INTERVALLO L intervallo si svolge in ciascun plesso al termine della terza ora di lezione, in classe, ed ha la durata di 10 minuti. Durante l intervallo gli alunni dovranno comunque recarsi ai servizi uno alla volta. Per nessuna ragione, durante tutto l orario di apertura della scuola, è permesso l ingresso di cibi e bevande dall esterno e quindi l ingresso di estranei nell edificio e nelle pertinenze. Questo vale anche per gli alunni impegnati nelle attività pomeridiane (corsi di musica, attività di recupero, progetti ecc ). Gli stessi provvederanno al personale ristoro facendo riferimento a quanto portato da casa, o a quanto prelevato dai distributori o, se le attività didattiche pomeridiane non sono in continuità con quelle del mattino, potranno recarsi all esterno per poi rientrare. 4.VIGILANZA PER RECARSI AI SERVIZI E ALTRE TIPOLOGIE DI USCITE I docenti concedono agli alunni l uscita dalla classe al di fuori dell orario dell intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre e soltanto uno alla volta, controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero complessivo di uscite nella giornata. Trascorsi 10 minuti, si deve avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro. Il responsabile di plesso monitorerà eventuali uscite temporanee di alunni di classi diverse, per evitare che gli studenti si diano appuntamento nei bagni. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l attività svolta dagli alunni (anche in relazione all età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In caso di presenza di finestre apribili nei servizi igienici, i collaboratori scolastici vigileranno rigorosamente che queste, durante l uso dei servizi, non siano aperte dagli alunni per pericolo sporgenza e caduta. Vigileranno altresì anche sull utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e/o loro eventuale ostruzione. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici e didattici, deve essere evitato l allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo s invitano i docenti a non fare uscire dall aula gli alunni per incombenze legate all attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici. Non portare gli alunni fuori dalle pertinenze dell edificio scolastico, se non per attività programmate e deliberate dagli OO.CC. per le quali si è in possesso dell autorizzazione scritta del genitore. La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli ambienti (es. laboratori) e ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto ma, prima ancora, educativo. E'

importante comunicare tempestivamente ai Responsabili di plesso anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso. 5. VIGILANZA A SEGUITO DEL CAMBIO DELL ORA Il cambio dell ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. E evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente, solo se impegnato in altra classe, si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall aula, in attesa del docente dell ora successiva. I docenti, liberi nell ora successiva alla lezione, non abbandoneranno l aula, ma aspetteranno il cambio. 6. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle assemblee dovrà essere costantemente assicurata dai docenti in servizio e dai collaboratori scolastici. Ad essi si affiancheranno quattro allievi maggiorenni che compongono il servizio d ordine. Per questo punto si rimanda al Regolamento di Istituto, sez. servizio d ordine pubblicato sul Sito Web dell Istituzione scolastica. 7.VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÁ Particolare attenzione sarà rivolta all assistenza degli alunni con disabilità. In nessun caso gli alunni con disabilità vanno lasciati soli e senza vigilanza di una o più delle seguenti figure: docente curriculare, docente di sostegno, collaboratore scolastico di turno. Il docente di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico accolgono l alunno disabile all inizio delle lezioni e lo accompagnano all uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto delegato, secondo le modalità previste dalla norma vigente, e riconosciuto dai docenti. Lo vigileranno costantemente durante qualsiasi spostamento all interno dell edificio scolastico e nelle pertinenze compreso l ingresso/uscita a/da servizi igienici, palestra, laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di rischio e pericolo). I genitori degli alunni disabili che utilizzano scuolabus privati, devono produrre delega di ritiro dei propri figli ai responsabili del trasporto. Qualora si verifichino casi di alunni disabili che all uscita non siano presi in consegna da alcuno o qualora i servizi di trasporto ritardino, i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l alunno è trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) alla quale chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico. 8.VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE/ VISITE GUIDATE/VIAGGI D ISTRUZIONE La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Si rimanda per questo punto, al Regolamento Uscite didattiche/visite guidate e viaggi d istruzione pubblicato sul Sito Web dell Istituzione scolastica. 9.VIGILANZA IN ENTRATA E IN USCITA Ingresso: ai sensi dell art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 per assicurare l accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell inizio delle lezioni e ad assistere all uscita degli alunni medesimi. E il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. I collaboratori scolastici vigileranno sull ordinato ingresso man mano che gli alunni entrano.

I responsabili di plesso e i collaboratori scolastici non consentiranno che persone non autorizzate entrino nelle pertinenze dell edificio durante l ingresso, l uscita e durante le ore di lezione. Uscita: l uscita deve avvenire ordinatamente, evitando di sovrapporre le classi e, per i plessi con più piani, lasciando defluire prima le classi del piano terra e, a seguire quelle degli altri piani. Gli alunni minori di 14 anni devono essere accompagnati fino all uscita (cancello perimetrale dell edificio) e consegnati al genitore o altro soggetto da questi delegato, salvo diverse successive indicazioni. Si ricorda che l alunno/a sarà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del genitore o del delegato o per conoscenza personale del genitore o del delegato da parte del personale. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l ingresso/uscita degli alunni. 10.OBBLIGHI DI VIGILANZA RELATIVI AI COLLABORATORI SCOLASTICI Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. Si ricorda ai collaboratori di vigilare su: divieto di accesso agli estranei nell edificio durante le lezioni e sul divieto di introdurre genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti; classi lasciate dal docente allontanatosi per gravi e comprovati motivi dal posto di lavoro dandone immediata comunicazione all ufficio di segreteria; divieto di introdurre cibi e bevande dall esterno nell edificio e nelle pertinenze durante le ore di lezione e nell intervallo. cambio dell ora, intervallo, mensa; porta d ingresso principale, porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate anche se temporanee degli allievi durante le lezioni; accesso ai servizi igienici e permanenza negli stessi, assicurandosi che sia rispettato il divieto di fumo (lì dove ci sia il rischio); accesso di figure esterne (siano essi genitori, esperti, venditori e figure istituzionali che non abbiano concordato la visita con il dirigente scolastico o con un suo delegato) DISPOSIZIONI FINALI E LORO DIFFUSIONE - I Responsabili di plesso si accerteranno che i docenti e il collaboratore scolastico si attengano alle disposizioni impartite. Il DSGA e i collaboratori di dirigenza ne avranno la supervisione. - Si richiama l attenzione dei collaboratori di dirigenza, dei responsabili di plesso e del DSGA non solo al rispetto delle presenti disposizioni, ma anche alla partecipazione del presente documento al personale neo-immesso e al personale supplente che si avvicenderà nel corso dell anno scolastico. - Si precisa inoltre che con il termine pertinenze si intendono tutti gli spazi interni ed esterni dell edificio scolastico, a partire dal cancello di ingresso. - Le deleghe devono essere protocollate e conservate agli atti a cura dei responsabili di plesso. I modelli di delega sono reperibili sul sito web dell istituto. - I docenti devono, altresì, vigilare con attenzione sulle attività degli alunni nei laboratori, nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e i regolamenti. -Durante il tragitto tra le aule, le palestre, i laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario, pertanto ciascun docente deve prelevare gli alunni, secondo l orario di servizio in vigore, e riaccompagnarli nella loro stessa aula al termine dell attività; quindi è necessario sospendere la lezione qualche minuto prima del suono della campanella successiva per fare in modo che gli alunni si preparino per il ritorno in aula in tempo utile per la lezione successiva. Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito web della scuola e attraverso il sito notificate ai destinatari. I responsabili di plesso, i docenti e i collaboratori s impegneranno a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni e a condividerle con alunni e genitori. Le presenti direttive integrano, completano e chiariscono quanto previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza. Sono un richiamo a norme già esistenti, che è sempre bene rammentare, anche per

sensibilizzare tutta la comunità alla consapevolezza del rispetto delle regole. Agli alunni e alle persone in indirizzo, si raccomanda di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla sicurezza, al benessere di ciascun componente della comunità scolastica. Si confida nella consueta fattiva collaborazione, da parte di tutti, per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva. Il Dirigente Scolastico Emilia Strollo (firma autografa omessa ai sensi dell art.3 D.Lgs. 39/1993)