CITTÀ DI SETTIMO TORINESE



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CITTÀ DI SETTIMO TORINESE Regione Piemonte Provincia di Torino Settore Ambiente e Territorio Servizio Ambiente e Sicurezza * * * * ORDINANZA N 333 del 19/10/2005 OGGETTO: Provvedimenti di limitazione del traffico per i veicoli non ecologici circolazione a targhe alterne per i veicoli catalizzati ed Eco-diesel nelle giornate di mercoledì e giovedì per il periodo dal 19 ottobre 2005 al 26 gennaio 2006. Sostituzione e revoca della precedente Ordinanza n. 330 del 17 ottobre 2005. IL SINDACO Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali; Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione. Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all art. 3 affida alla Provincia, nell ambito della definizione dei piani d azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la valutazione della qualità dell aria ambiente prevista dall art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351. 1

Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province. Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1320-413881 dell 11/10/2005 con la quale si approva il nuovo Piano d Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera e i provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione veicolare da adottarsi nel periodo ottobre 2005 gennaio 2006. Preso atto che la situazione dell inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di rilevamento della qualità dell aria gestito dal Dipartimento di Torino dell ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull area metropolitana torinese presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n 60. Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti. Visto l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3; Visto l art. 30 dello Statuto Comunale; INVITA Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti. ORDINA Che siano adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare. 1) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NON ECOLOGICI nelle giornate di Mercoledì 19 ottobre 2005 Giovedì 20 ottobre 2005 Mercoledì 26 ottobre 2005 Giovedì 27 ottobre 2005 Mercoledì 9 novembre 2005 Giovedì 10 novembre 2005 Mercoledì 16 novembre 2005 Giovedì 17 novembre 2005 Mercoledì 23 novembre 2005 Giovedì 24 novembre 2005 Mercoledì 30 novembre 2005 Giovedì 1 dicembre 2005 Mercoledì 14 dicembre 2005 Giovedì 15 dicembre 2005 Mercoledì 11 gennaio 2006 Giovedì 12 gennaio 2006 Mercoledì 18 gennaio 2006 Giovedì 19 gennaio 2006 2

Mercoledì 25 gennaio 2006 Giovedì 26 gennaio 2006 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 è interdetta la circolazione di tutti i veicoli non ecologici. Per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 18:00. Per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; In tali date ed orari è pertanto vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione): a) veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE); b) veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive); c) veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE); d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE; e) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi delle direttive 91/542/CE, 93/59/CE e successive; f) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive; 2) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A TARGHE ALTERNE Nei giorni di: OTTOBRE 2005 NOVEMBRE 2005 DICEMBRE 2005 GENNAIO 2006 Giovedì 20 Giovedì 10 Mercoledì 14 Giovedì 12 Mercoledì 26 Mercoledì 16 Mercoledì 18 Giovedì 24 Giovedì 26 Mercoledì 30 è interdetta la circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:00, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari (circolano le pari); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 18:00; per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; Nei giorni di, OTTOBRE 2005 NOVEMBRE 2005 DICEMBRE 2005 GENNAIO 2006 Mercoledì 19 Mercoledì 9 Giovedì 1 Mercoledì 11 3

Giovedì 27 Giovedì 17 Giovedì 15 Giovedì 19 Mercoledì 23 Mercoledì 25 è interdetta la circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:00, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è pari (circolano le dispari); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 18:00; per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; 3) TERRITORIO INTERESSATO. Il presente provvedimento si applica su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le autostrade, le tangenziali, la ex SS. n. 11 Padana Superiore e relativi svincoli e via Brescia. Si precisa che i veicoli provenienti, oppure diretti verso le suddette arterie, possono percorrere i tratti di strada che consentono di raggiungere e/o lasciare i parcheggi di attestamento più prossimi agli ingressi del centro abitato. Potranno inoltre essere raggiunti la Stazione Ferroviaria e i Capolinea dei bus. Le aree di sosta accessibili sono le seguenti: Direzione Torino/Via Torino Parcheggio antistante Campo Sportivo a lato dello Stabilimento Pirelli; Direzione A4 TO-MI, Tangenziale e A5 TO-AO, Leinì, Volpiano (nuovo cavalcavia TO-MI) Area di parcheggio c/o centro commerciale di Corso Piemonte/Via Cascina Nuova, area parcheggio c/o centro commerciale di Via Fantina e area di parcheggio c/o ASL 7 di Via Leinì, Via Monviso e parcheggio attestamentovia Schiapparelli; Direzione Brandizzo-Chivasso Parcheggio di attestamento di Via Milano antistante il cimitero e area parcheggio adiacente alla Chiesa di San Vincenzo de Paoli; Direzione ex SS 11 Torino/Chivasso e Castiglione Aree parcheggio limitrofe al piazzale del mercato Via Castiglione e Via Ariosto, Piazza Vittorio, Piazza Donatori di Sangue e P.zza Volontari; Direzione San Mauro - Aree parcheggio Piazza Vittorio, Piazza Donatori di Sangue e P.zza Volontari; 4) VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI. In deroga alle limitazioni di cui ai punti precedenti, possono circolare i seguenti veicoli: a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; b) veicoli a metano e a Gpl; c) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi; d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE; e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli; f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente; 4

g) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico limitatamente agli interventi urgenti ed indifferibili; h) veicoli con targa estera. Ulteriori esenzioni: In deroga alle limitazioni di cui ai punti precedenti, possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione : a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione c) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; d) veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell'ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso; e) veicoli utilizzati da imprese per: - interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza; - il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie; - il trasporto di medicinali; con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l attività dell azienda. L intervento deve essere documentato con certificazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l orario dell intervento o del trasporto. f) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici; g) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno); h) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.; i) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2); 5

j) veicoli o mezzi d'opera di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'ente per cui lavorano; k) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio; l) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; m) veicoli o mezzi d opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti; n) veicoli con targa "Prova" e veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario; o) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all art 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI. Veicoli esentati esclusivamente dal provvedimento di limitazione a targhe alterne: a) veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell Ordine professionale;veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell orario del blocco; veicoli di infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione; veicoli di farmacisti; veicoli di magistrati; b) veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell Ordine professionale; c) agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa; d) veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città; e) veicoli utilizzati dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio con tesserino di riconoscimento e lettera di incarico da cui risultino in servizio negli orari di blocco; f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); g) veicoli del servizio car sharing o a noleggio senza conducente; h) veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente, per tutto il tragitto (carpooling); i) veicoli utilizzati dalle autoscuole in attività di esercitazione o esami di guida e da esaminatori che si recano sui luoghi di esame; j) veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; k) veicoli utilizzati pei il trasporto di merci deperibili; l) veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 3 (conformi alla Direttive 98/69/CE, 99/69/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2002/80/CE) o immatricolati dopo l 1/01/2001; m) veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo l 1/01/2001; 6

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero. AVVERTE Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e dell art. 483 del Codice Penale. AVVISA Che a norma dell art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Il presente atto sostituisce integralmente le disposizioni di cui alla precedente Ordinanza n. 330 del 17/10/2005, aventi pari oggetto, che si intende revocata a tutti gli effetti. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo Pretorio del Comune. Potrà essere sospeso temporaneamente nel caso in cui le condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale dispersione degli inquinanti. Settimo Torinese, IL SINDACO Aldo CORGIAT LOIA 7