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CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 29/02/2012 Oggetto: MOZIONE CONTRO L'ACCENTRAMENTO DELLA TESORERIA COMUNALE NELLA TESORERIA UNICA DELLO STATO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI: R.LAZZARIN, C.TESSARI, M. ARMELAO, F. ZAMENGO, E.PIAZZI, G.DA LIO, C. RUGGERI, D. ALFONSO, P. BARBIERO, A.BONAVENTURA, M.PENZO ZORZETTO, M. DI FLAVIA, G. GARBIN, F. FAGHERAZZI, L. PAROLARI, A. DAL MORO L anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 20: 5, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. del notificata nei termini, sono presenti CHECCHIN SILVANO D`ATRI LUCA BARBIERO PAOLO PAROLARI LUANA DITADI EMANUELE FAGHERAZZI FIORELLA GARBIN GIANNI DI FLAVIA MAURIZIO DAL MORO ANNA CONTE GIORGIO DELFINO ALFONSO Seduta Voto Seduta Voto BONAVENTURA ADRIANO ASSENTE ASSENTE ZORZETTO PENZO MARIO TESSARI CLAUDIO RUGGERI CARMELO SEBASTIANO ZAMENGO FRANCA LAZZARIN ROBERTO ARMELAO MAURO PIAZZI EDMONDO DA LIO GIOVANNI CURRELI PIETRO Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras SEGRETARIO GENERALE del Comune di Spinea. Il Sig.Emanuele Ditadi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: PAROLARI LUANA, FAGHERAZZI FIORELLA, ARMELAO MAURO invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nell ordine del giorno dell odierna adunanza. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Emanuele Ditadi IL SEGRETARIO GENERALE Guido Piras REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (artt. 124-125 D.Lgs.267/2000) Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all Albo Pretorio online del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 13/03/2012. IL MESSO Nicola Bovo CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio online del Comune in data, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in data. IL SEGRETARIO GENERALE

Con il decreto liberalizzazioni, il governo Monti ha mandato in soffitta per tre anni (fino al 31 dicembre 2014) il sistema di tesoreria mista, introdotto con il d.lgs n.279/1997 individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato, che riconosceva agli enti la piena disponibilità di quanto incassato a titolo di entrate tributarie ed extratributarie, canoni, indennizzi (ma anche dalla vendita di immobili), dirottando su un conto infruttifero tenuto dalla Banca d Italia i trasferimenti dallo Stato. Ora si è tornati all antico, ossia alla legge n.720/1984 istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici che accentrava tutto nelle mani di palazzo Koch, ossia nella sede ufficiale della Banca d Italia, a cui d ora in poi dovranno rivolgersi le pubbliche amministrazioni per ogni mandato di pagamento. Il cambiamento costringe comuni ed enti locali a versare il 50% dei depositi liquidi ed esigibili tenuti in banca, sulle rispettive contabilità speciali, sotto conto fruttifero, aperte presso la tesoreria unica. La restante parte dovrà essere riversata entro il 16 aprile. Tutti gli investimenti finanziari degli enti (che saranno dettagliati dal Ministero dell economia e delle finanze con decreto da emanare entro il 30 aprile), inoltre, dovranno essere smobilizzati entro il 30 giugno, a eccezione di quelli in titoli di stato italiani, e affluiranno sulle contabilità speciali presso la Banca d Italia. Premesso che: il regime di tesoreria unica, introdotto dalla legge n.720/1984, stabiliva che tutte le entrate degli enti locali dovessero essere versate in due diversi conti presso la Banca d Italia, dei quali uno infruttifero ove venivano depositate tutte le entrate provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato e uno fruttifero dove venivano invece versate tutte le altre entrate proprie degli enti; la disciplina della tesoreria unica, rivista nel corso degli anni e poi superata dal regime di tesoreria mista, prevedeva altresì che il tesoriere dell ente al momento dell effettuazione di un pagamento prelevasse in via prioritaria l importo necessario dal conto fruttifero detenuto presso la Banca d Italia, così che gli enti non potevano disporre di liquidità su cui potere percepire interessi giacché la propria liquidità era detenuta solo sul conto infruttifero; il comma 8 dell art.35 del decreto-legge n.1/2012 disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività modifica la attuale gestione delle tesorerie degli enti locali prevedendo in luogo della sospensione dell efficacia delle vigenti disposizioni il ripristino, fino al 2014, della tesoreria unica statale, e disponendo l obbligo per gli enti di riversare, per il 50% entro il 29 febbraio 2012 e per il 50% entro il 16 aprile 2012, le proprie disponibilità liquide esigibili e depositate presso le proprie tesorerie alla data di entrata in vigore del decreto, presso la tesoreria statale; Considerato che: il ripristino del regime di tesoreria unica supera pertanto il sistema di tesoreria mista, disciplinato dal D.Lgs. n.279/1997, con cui veniva stabilito che mentre le entrate degli enti locali derivanti da assegnazioni e contributi provenienti da trasferimenti dallo Stato dovessero essere versate nelle contabilità speciali infruttifere dello Stato e gestite dalla Banca d Italia, le altre entrate potevano rimanere presso i tesorieri dei singoli enti, stabilendo altresì come le disponibilità che non derivavano dallo Stato, ovvero le somme escluse dal versamento nella tesoreria statale e depositate presso il proprio tesoriere, dovessero essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti;

così come finalizzato, il regime di tesoreria mista consentiva agli enti di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato le entrate proprie, rendendo, di fatto, i comuni più autonomi e consentendo loro di poter realizzare, sulle proprie disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera; la revisione della norma è stata fortemente criticata dai Sindaci, dai Presidenti di Provincia e dai Presidenti di Regione, oltre che da tutti i rappresentanti degli enti locali anche nel corso della conferenza unificata degli enti locali tenutasi nei primi giorni di febbraio; e appare di dubbia legittimità dal punto di vista costituzionale, in quanto lesiva e in evidente contrasto con l art.119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria riconosciuto agli Enti Locali, nonché contrastante con il principio di sussidiarietà, disciplinato dall art.118 della Costituzione; la decisione assunta dal Governo produrrà secondo la relazione tecnica annessa al provvedimento legislativo e sulla base della media delle risorse detenute a fine mese presso i diversi istituti bancari tra i mesi di gennaio e novembre 2011 da Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni ed altri enti un afflusso verso la tesoreria statale di quasi 9 miliardi di euro, e comporterà anche lo smobilizzo di tutti gli investimenti finanziari, a eccezione di quelli in titoli di stato italiani, effettuati dagli enti locali entro il 30 giugno 2012 e che dovranno affluire verso la contabilità della Banca d Italia; con il ritorno della tesoreria unica, il tesoriere dell ente locale verrà privato della possibilità di poter gestire pienamente la liquidità dell ente amministrato e l unico compito che egli dovrà assolvere sarà quello di determinare i pagamenti privando così, di fatto, gli enti di quell autonomia finanziaria che negli anni aveva apportato numerosi benefici, e costringendo gli enti stessi a rinunciare a quelle maggiori entrate che i comuni erano riusciti a ottenere grazie alle vantaggiose procedure di gara instaurate con i diversi istituti di credito per l affidamento del servizio di tesoreria e che ora dovranno obbligatoriamente essere gestite a livello centrale con un tasso fisso dell 1% previsto per il conto fruttifero aperto presso la Banca d Italia per ciascun ente; le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall applicazione della norma come disciplinata ora saranno evidenziabili sia con un minore introito a favore dell ente, in ragione dei minori tassi di interesse applicati dalla Banca d Italia, sia con un prevedibile rallentamento in termini di pagamenti a favore dei fornitori; la perdita di liquidità per l'istituto bancario tesoriere può motivare anche la rescissione del contratto di tesoreria e quindi, da un lato il rischio di maggiori costi di anticipazione da parte dell'ente locale che dovrà finanziarsi ai tassi di mercato (dal 4,5% in su) anziché al tasso concordato (normalmente inferiore al 2%) dall'altro addirittura la possibilità di non avere accesso ai finanziamenti per gli enti locali con rating peggiore; la maggiorazione degli adempimenti burocratici per i funzionari degli enti comunali conseguente la scelta di ripristinare la tesoreria unica oltre a non accordarsi con la finalità di liberalizzazione economica annunciata anche dal titolo del provvedimento stesso, rappresenta altresì un indubbio rallentamento del processo di revisione federalista che era stato avviato negli ultimi anni nella finanza pubblica la cui finalità, contrariamente a quanto definito dall art.35 del decreto-legge n.1/2012, è di attribuire una maggiore autonomia finanziaria agli enti locali e rappresenta anche, al contempo, l ennesimo aggravio per la finanza locale dei comuni, ulteriormente gravata dalla disposizione governativa che prevede la devoluzione allo Stato del 50% del gettito derivante dall applicazione dell imposta municipale unica (IMU) sugli immobili diversi dalla prima abitazione;

infine la perdita di liquidità di circa 9 miliardi di euro l'anno per il sistema delle banche territoriali non può non tradursi in una ulteriore restrizione nell'accesso al credito da parte di famiglie e imprese, con ovvie e negative conseguenze sull'economia privata e pubblica; Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito: PRESENTI 20 ASSENTI 1 VOTANTI 19 FAVOREVOLI 19 CONTRARI 0 ASTENUTI 1 Curreli il Consiglio Comunale: esprime la propria contrarietà alla sospensione del regime di tesoreria mista, e al conseguente trasferimento delle disponibilità liquide del Comune di Spinea alla tesoreria unica dello stato; chiede l eliminazione dell obbligo di versamento alla tesoreria unica statale come disposto dall art.35 del decreto-legge n.1/2012; sostiene con forza la necessità di applicare i principi di autonomia e sussidiarietà che la Costituzione riconosce a favore degli enti locali; si impegna a trasmettere la presente mozione al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica.