ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO



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REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 6 del 22/01/2015, che ha esteso l applicazione di tali principi anche alle società controllate dal Comune di Venezia. 2. Il presente Regolamento si articola in tre Capi, ciascuno dedicato ad una specifica tipologia di spesa: CAPO I: CAPO II: conferimento di incarichi professionali; spese di sponsorizzazione; CAPO III: spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. CAPO I CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ART. 2 OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO I 1. Il presente Capo disciplina limiti, criteri e procedure per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni alla società, nella forma del contratto di lavoro autonomo (diverso da quello occasionale) o di collaborazione coordinata e continuativa. Sono pertanto esclusi dall ambito applicativo del presente Regolamento gli appalti di servizi. 2. Gli incarichi professionali a soggetti esterni non devono riguardare normali mansioni del personale in servizio presso la società, né comportano la possibilità di rappresentare la società e di agire in nome e per conto della stessa, nè ammettono responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. 3. Gli incarichi a soggetti esterni ed il relativo procedimento devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina relativa ad incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.

4. Rientrano nell ambito applicativo del presente Regolamento, salvo le eccezioni di cui al comma 5, anche le seguenti tipologie di incarico: a) gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di collaudo e di prestazioni accessorie, diversi da quelli relativi alla realizzazione di opere pubbliche; b) gli incarichi di nomina dei componenti delle commissioni di gara/concorso diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 163/2006; c) gli incarichi professionali di elaborazione di pareri legali e/o tecnici, aventi cioè ad oggetto una attività di studio avente natura tecnicogiuridica o di soluzione di questioni nell interesse della società; 5. Le disposizioni del presente Capo non si applicano ai seguenti incarichi: a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001; b) agli incarichi già disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, ove applicabile (quali ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di gara), o da altre specifiche normative di settore; c) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della società; d) agli incarichi professionali non comparabili, in quanto richiedenti specifiche ed esclusive competenze in capo al professionista incaricato, che devono essere motivate ed attestate nel provvedimento di conferimento dell incarico. 6. Qualora l incarico che si intende conferire sia relativo ad una controversia, anche potenziale, con il Comune di Venezia, prima dell affidamento deve essere obbligatoriamente ricercata una soluzione condivisa, secondo le modalità disciplinate da apposita deliberazione di Giunta Comunale. ART. 3 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio presso la società, possono essere conferiti incarichi professionali a soggetti esterni di cui all art. 2, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle attività svolte dalla Società e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con l'oggetto sociale; b) il responsabile delle Risorse Umane, o incarico equipollente, della società deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità di seguito specificate ai commi seguenti, l impossibilità oggettiva di utilizzare

le risorse umane disponibili all interno del Gruppo Città di Venezia (Comune di Venezia e società da esso controllate); c) deve essere preventivamente quantificato il compenso stimato per l incarico; d) non ricorrano le condizioni di esclusione di cui al comma 5 dell art. 2. 2. Il responsabile delle Risorse Umane della società accerta l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all interno del Gruppo Città di Venezia mediante una richiesta al Comune di Venezia Direzione Risorse Umane, indicante puntualmente l oggetto dell incarico che si intende conferire e il compenso stimato, al fine di verificare se tra il personale del Comune di Venezia, o presso le altre società controllate, siano presenti competenze in grado di svolgere l incarico. 3. La società potrà procedere a conferire l incarico a soggetti esterni secondo le procedure di cui agli artt. 4 e 5 solo dopo aver ricevuto risposta negativa da parte del Comune di Venezia o qualora non sia intervenuta alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla ricezione da parte dell ente della comunicazione con cui è stata richiesta la verifica. 4. Nel caso in cui il Comune di Venezia indicasse un dipendente proprio o di una società da esso controllata come idoneo allo svolgimento dell incarico, è riservata comunque alla società la valutazione finale sul conferimento dell incarico al dipendente indicato, fermo restando il divieto di ricorrere a soggetti esterni per il medesimo incarico. 5. Nel caso in cui da parte del Comune di Venezia venisse segnalata una pluralità di soggetti in grado di svolgere l incarico, la società potrà scegliere tra di essi il soggetto a cui conferirlo. 6. Con il Comune di Venezia, o con la società da esso controllata, ai cui dipendenti sia conferito l incarico, verrà stipulata apposita convenzione applicando quanto disposto dall art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997 con pagamento del compenso a carico della società nella misura indicata al predetto punti 1.c.. ART. 4 PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI 1. Gli incarichi a soggetti esterni sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.

2. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza ed oggettività, le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono: a) per incarichi di valore superiore a 40.000 euro: avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet della società e del Comune di Venezia per dieci giorni consecutivi; b) per gli altri incarichi: procedura negoziata fra almeno tre soggetti con invio, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, di una lettera di invito. 3. La selezione dei soggetti esterni avverrà in base alla valutazione in termini comparativi dei curricula professionali, delle offerte economiche e dell esito dell eventuale colloquio. 4. In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione. ART. 5 CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA 1. Fermo restando quanto previsto dall art. 3, gli incarichi possono essere conferiti in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell incarico: a) quando le procedure selettive di cui all art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall avviso di selezione; b) in caso di particolare e comprovata urgenza, non imputabile alla Società adeguatamente motivata, che non consente l utile effettuazione delle procedure di cui all art. 4; c) per incarichi di valore inferiore a 2.000 euro, purchè il loro cumulo nei confronti dello steso nominativo non superi i 5.000 euro annui. 2. In presenza dei presupposti per l affidamento diretto, l individuazione del soggetto da incaricare deve seguire un principio di rotazione. ART. 6 PUBBLICITA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Capo, compresi quelli di cui all art. 5, sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

CAPO II SPESE DI SPONSORIZZAZIONE ART. 7 OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO II 1. Il presente Capo disciplina i limiti in materia di spese di sponsorizzazione. 2. Ai fini del presente Capo, per rapporto di sponsorizzazione si intende il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell iniziativa, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo dell altra parte (sponsor). ART. 8 DIVIETO DI SPESE DI SPONSORIZZAZIONE 1. La Società non può sostenere spese per i contratti di sponsorizzazione di cui all art. 7. CAPO III SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA ART. 9 OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO III 1. Il presente Capo disciplina limiti ed adempimenti in materia di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. ART. 10 LIMITI ED ADEMPIMENTI RELATIVI A SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA 1. Alla Società è consentito di sostenere le spese di cui al presente Capo nel limite del budget annualmente approvato dal Comune di Venezia. 2. Per le spese di importo unitario superiore ad 1.000,00, almeno 7 giorni prima del sostenimento delle stesse, una comunicazione che indichi le ragioni di tale spesa dovrà essere inviata al Comune di Venezia Direzione Affari Istituzionali. 3. Le spese di cui al comma 1 dovranno essere oggetto di analitica rendicontazione al Comune al termine dell esercizio di riferimento.

ART. 11 NORME FINALI 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell Organo amministrativo della società e viene pubblicato sul sito Istituzionale della società.