Legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"

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Legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consi Legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993) Articolo 1 Composizione del consiglio comunale. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. 1 / 22

Articolo 2 Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati. Articolo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e successivamente abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 3 Sottoscrizione delle liste. 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti; c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2 / 22

100.001 e 500.000 abitanti; d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti. 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. 4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della 3 / 22

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. 5. Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. 6. Abroga la lettera b), del primo comma, dell'art. 1, d.l. 3 maggio 1976, n. 161, conv. in l. 14 maggio 1976, n. 240 Articolo 4 Fissazione della data di svolgimento delle elezioni. 1. Sostituisce l'art. 3, l. 7 giugno 1991, n. 182. Articolo 5 4 / 22

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 6 Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 7 Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 5 / 22

Articolo modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e successivamente abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 7 bis Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Articolo aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e successivamente abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 8 Elezione del presidente della provincia. Articolo modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e successivamente abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. 6 / 22

Articolo 9 Elezione del consiglio provinciale. Articolo modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e successivamente abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 10 Elezione dei consigli circoscrizionali. 1. Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Modificava il comma 1 dell'art. 13, l. 8 giugno 1990, n. 142. 2. Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il comma 4 dell'art. 13, l. 8 giugno 1990, n. 142. 7 / 22

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Articolo 11 Durata delle operazioni di voto e di scrutinio. 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo. 2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede. Articolo 12 8 / 22

Sindaco e presidente della provincia. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Premette il comma 01 e sostituiva il comma 1 dell'art. 36, l. 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 13 Poteri del sindaco e del presidente della provincia. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il comma 5 e aggiungeva i commi 5-bis e 5-ter all'art. 36, l. 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 14 Convocazione del consiglio. 9 / 22

Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il comma 7 e aggiungeva il comma 7-bis all'art. 31, l. 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 15 Indirizzi per le nomine. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva la lettera n) del comma 2 dell'art. 32, l. 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 16 Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva l'art. 34, l. 8 giugno 1990, n. 142. 10 / 22

Articolo 17 Competenze delle giunte. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva l'art. 35, l. 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 18 Mozione di sfiducia. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva l'art. 37, l. 8 giugno 1990, n. 142. 11 / 22

Articolo 19 Attività ispettiva e commissioni di indagine. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 20 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiungeva l'art. 37-bis alla l. 8 giugno 1990, n. 142. 12 / 22

Articolo 21 Scioglimento dei consigli. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva il n. 1 della lett. b) del comma 1 e il comma 3 dell'art. 39, l. 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 22 Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 23 13 / 22

Composizione delle giunte. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva l'art. 33, l. 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 24 Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Modificava i commi 2 e 4 dell'art. 45, l. 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 25 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore. 14 / 22

Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 26 Divieto di incarichi e consulenze. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 27 Pari opportunità. Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. I 15 / 22

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE Articolo 28 Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva. Articolo abrogato dall'art. 20, l. 10 dicembre 1993, n. 515. I NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE Articolo 29 Propaganda elettorale. 1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. 2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1: 16 / 22

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati; b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale; c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali. 3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. 4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. 5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni. 6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. 7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale. 17 / 22

I NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE Articolo 30 Pubblicità delle spese elettorali. 1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. 2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste. V NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 31 Indennità degli amministratori locali. 18 / 22

Articolo abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. V NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 32 Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali. 1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge. V NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 33 Adeguamento degli statuti. 1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto. 19 / 22

V NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 34 Abrogazione di norme. 1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. 2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962. 3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. 4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali. 20 / 22

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400. V NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 35 Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione. V NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 36 Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 / 22

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