Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer. Indietro Pubblicato il 01/09/2017

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2013, proposto da:


REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2017, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento,

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

N /2016 REG.RIC. file:///volumes/serverdati/datiserver/st_docs/cp007/c... log. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'accesso

LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU AREE DI PERTINENZA DELL ANAS

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Giunta Regionale della Campania

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

contro per l'annullamento

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di e con l'intervento di

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Transcript:

N. / REG.PROV.CAU. N. 00979/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 979 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Alfonso Carlo Antonio Tesorone, rappresentato e difeso dagli avvocati Demetrio Lagana', Antonella Virgara, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Terranova in Catanzaro, via Padula N. 9; contro Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'angela Marafioti, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto); nei confronti di Vittoria Lia, Saveria Rosaria De Leo, Cristina Filocamo non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento del decreto n 6114/16 emesso dal dirigente della regione calabria dipartimento n 8

con il quale e' stata approvata la graduatoria di merito unica definitiva del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche della regione calabria Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista l istanza con la quale parte ricorrente chiede, in relazione agli altri contro interessati, di essere autorizzato all integrazione del contraddittorio per pubblici proclami; Visti gli articoli 52, comma 2, del codice del processo amministrativo e 151 del codice di procedura civile; ritenuto, al riguardo, che la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato D.Pres. n.669/2014; TAR Lazio-Roma Sezione III-bis, ord. coll. n. 9506/2013; D.Pres. TAR Puglia-Lecce, Sez. II, n. 113/2014), ha ritenuto che la diffusione dell informatica e della telematica e il conseguente mutato quadro normativo, permette di individuare nuovi strumenti quali la pubblicazione sui Siti istituzionali delle amministrazioni che consentono la medesima conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l indubbio vantaggio di ovviare all eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea; ritenuto che tali forme alternative da attuare secondo le modalità di seguito specificate - garantiscono i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al

contraddittorio; ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per procedere all integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione dell avviso sul sito Web dell Amministrazione resistente; Ritenuto che, a questo fine, sia opportuno prescrivere le seguenti formalità, analogamente a quanto statuito nelle citate pronunce: A.- pubblicazione di un avviso sul sito Web istituzionale dell amministrazione resistente dal quale risulti: 1.- l autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome del ricorrente e l indicazione dell amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo e per motivi aggiunti; 4.- l indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni interessate dalla graduatoria impugnata; 5.- l indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l inserimento dell anno e del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione Ricerca ricorsi, rintracciabile all interno della sottosezione Calabria - Catanzaro della sezione T.A.R. ; 6.- l indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7.- il testo integrale dell atto da integrare nonché l elenco nominativo dei controinteressati. B.- In ordine alle prescritte modalità l amministrazione resistente ha l obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso introduttivo e per motivi

aggiunti, della presente ordinanza e dell elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l inserimento dell anno e del numero di registro generale del ricorso; Si prescrive, inoltre, che l amministrazione resistente: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto B); d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata atti di notifica ; in particolare, l attestazione di cui trattasi recherà, tra l altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato Atti di notifica, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, la presente ordinanza e l elenco nominativo dei controinteressati integrati dall avviso. Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento. In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere

fissare l importo, che parte ricorrente dovrà versare all Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in 100,00 (eurocento/00) per l attività di pubblicazione sul sito. Ritenuto che la domanda cautelare non può trovare accoglimento in quanto il Consiglio di Stato con ordinanza numero 1129 del 2017 ha accolto l appello cautelare, attribuendo efficacia agli atti impugnati al fine dell assegnazione delle sedi farmaceutiche nelle more dei giudizi in questione; rilevato che l udienza di merito è già stata fissata; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima): - dispone che l amministrazione resistente adempia all incombente istruttorio nei modi e termini di cui in motivazione; - dispone che la ricorrente proceda all integrazione del contradditorio nei modi e termini di cui in motivazione; - rigetta l istanza cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Francesco Tallaro, Referendario Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore L'ESTENSORE Raffaele Tuccillo IL PRESIDENTE Vincenzo Salamone IL SEGRETARIO