COMUNE DI CERETTO LOMELLINA Provincia di Pavia COPIA N. 19 Reg. Del. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI EX R.D. 639/1910 E TITOLO II DEL D.P.R. 602/1973. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE. L anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,30, nella solita sala delle adunanze del Civico Palazzo, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. RISULTANO: P. A. 1) PORATI Dr. ROBERTO Sindaco X 2) GARDINO BARBARA Vice Sindaco - Assessore X 3) GERLI Prof. MADDALENA Assessore X Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Maurizio Visco Il Sindaco, riconosciuta legale l adunanza, passa alla trattazione dell oggetto all ordine del giorno.
OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI EX R.D. 639/1910 E TITOLO II DEL D.P.R: 602/1973.. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 19.09.2014 questo Comune, così come previsto dall art. 52 del D. Lgs.15/12/1997 n. 446, ha manifestato l intenzione di procedere alla riscossione coattiva dei crediti comunali tramite rito speciale, ai sensi R.D. 14/04/1910 n. 639, attraverso la procedura dell ingiunzione fiscale, anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, laddove compatibili, ai sensi dell Art.4 comma 2 sexies e ss. della L. n. 265/2002 e dell Art.36 della L. n. 31/2008 e, dal 31/12/2012, in virtù dell art. 7 comma 2 lett.gg-quater) D.L. 70/2011 come convertito in L. n. 106/2011 e modificato dalla legge 214 del 2011; Ritenuto quindi necessario definire i costi da porre a carico dei debitori morosi per l espletamento da parte del Comune dell attività per la suddetta riscossione coattiva. Visti: gli ulteriori costi aggiunti che il Comune dovrà sostenere per procedere alla riscossione diretta delle proprie entrate, non potendosi più avvalere del concessionario di riscossione pubblico a partire dal 31/12/2014 secondo quanto disposto dalle prescrizioni normative suindicate, oltre che quelle di cui alla legge n. 64 del 6/6/2013 e 147 del 27.12.2013, ma potendo continuare ad utilizzare i medesimi strumenti di riscossione, laddove compatibili con la normativa ad oggi vigente, di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, al fine di garantire maggior efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione; il D. Lgs. 13/04/1999 n. 112 ed in particolare l art. 17, come modificato dall Art.32 del D.L.185/2008, che, ai commi 1-6 e 7 ter prevede che le spese per aggio, procedure esecutive e diritti di notifica siano posti a carico del debitore; le Tabelle allegati A e B al Decreto Ministero Finanze del 21/11/2000, di definizione delle tariffe relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione che, per equipollenza, le stesse disposizioni si applicano ai Comuni. Ritenuto pertanto, al fine di mantenere sia una equità di trattamento rispetto alle procedure precedentemente adottate di riscossione coattiva tramite ruolo affidato al Concessionario sia di considerare la copertura degli ulteriori costi che il Comune dovrà affrontare in relazione all'impossibilità di avvalersi, dal 30/06/2013, del concessionario di riscossione pubblico in virtù dell'art. 7 comma 2 lett. gg-quater) D.L. 70/2011 come convertito in L. 106/2011 e modificato dalla legge 214 del 2011 e dalla legge n. 64 del 6/6/2013 : - di stabilire che, per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante applicazione: o delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per
equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari o dei rimborsi per l attivazione e gestione del sistema e corrispondenti a: 4,50 % se il debitore effettuerà il pagamento entro la scadenza dell Ingiunzione Fiscale 9,00 % se il debitore effettuerà il pagamento dopo la scadenza dell Ingiunzione Fiscale - di utilizzare gli importi definiti all art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012 che definisce che l'ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria come riportato in tabella 1: tabella 1 tipo spedizione Lettera inviata con posta prioritaria (tariffe in vigore- valori per buste con peso max. 20 gr.) 0,70 notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (Raccomandata A/R - busta / cartolina di ritorno - bianca) notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e 14 L. n. 890/82 nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative 5,18 8,75 - di quantificare forfetariamente gli importi indicati in tabella2, alla luce delle attività da porre in essere da parte del Comune, quali importi di rimborso per spese amministrative dovute all ente da parte del debitore moroso per l emissione e gestione dei seguenti documenti/atti: tabella 2 documenti/atti Costo IVA compresa Preavviso di iscrizione d ipoteca (procedura immobiliare) 190,00 Preavviso di pignoramento mobiliare (procedura mobiliare) 23,00 Preavviso di pignoramento presso terzi (procedura presso terzi) 34,00 Intimazione di pagamento messa in mora avvisi di accertamento 4,00 Ingiunzione fiscale 20,00 Intimazioni al pagamento per rinnovo Ingiunzione Fiscale 20,00 Avvisi 2,00 Sollecito (disposto dalla Legge di stabilità 2013 n 228 del 24/12/2012) 3,00 Comunicazione di pre o post fermo amministrativo 3,00 Perfezionamento delle comunicazioni inesitate inviate con raccomandata A/R 9,00 Perfezionamento delle notifiche non andate a buon fine 15,00 Piani rateali 19,00 - di stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:
tabella 3 Visure immobiliari: Relazioni immobiliari ipotecarie Impianto a zero note (per esito sia positivo sia negativo) Costo IVA compresa 120,00 Aggiornamento visura impianto a zero note 13,00 Ogni formalità 12,00 Completamento catastale 107,00 Preventivi non autorizzati: Impianto a zero note 91,00 Visure camerali: Registro imprese: Ricerca anagrafica 2,00 Registro imprese: Scheda persona 18,00 Visura Ordinaria 21,00 Visura Storica 24,00 Ricerche mirate: Ricerca mirata base: persone fisiche datore di Lavoro e partecipazioni societarie aziende rapporti bancari Ricerca mirata estesa (comprende quella base): Persone fisiche rapporti bancari Aziende locazioni e/o cessioni 196,00 366,00 Ricerca eredi 75,00 Visti: - il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267/00; - il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 25/03/19999; Visti altresì: - i pareri espressi ai sensi dell art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei Servizi Finanziari; Con voti unanimi espressi mediante votazione palese. D E L I B E R A 1. Di dare atto che, per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante applicazione: o delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari
o dei rimborsi dei costi fissi per l attivazione e gestione del sistema e corrispondenti a: 4,50 % se il debitore effettuerà il pagamento entro la scadenza dell Ingiunzione Fiscale 9,00 % se il debitore effettuerà il pagamento dopo la scadenza dell Ingiunzione Fiscale 2. di utilizzare gli importi definiti all art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012 che definisce che l'ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria come riportato nella precedente tabella 1, con indicazione che eventuali variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane e/o adeguamenti normativi durante l attività coattiva, saranno automaticamente utilizzate in sostituzione di quanto sopra indicato 3. di quantificare forfetariamente gli importi indicati nella precedente tabella 2, alla luce delle attività da porre in essere da parte del Comune, quali importi di rimborso per spese amministrative dovute all ente da parte del debitore moroso per l emissione e gestione dei suddetti documenti/atti 4. di stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 3 sopra riportata; 5. di comunicare copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 6. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge.
Allegato alla delibera della G.C. n. 19 del 19.09.2014 Avente per oggetto : RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI EX R.D. 639/1910 E TITOLO II DEL D.P.R: 602/1973. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE. PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N.267 IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA - AMMINISTRATIVA SI ESPRIME Ceretto Lom.,li 19.09.2014 PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Pierangelo Villaraggia ******************************************************************** Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle proprie competenze ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi dell art.49 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000. Ceretto Lom.,li 19.09.2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Pierangelo Villaraggia
Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to Dott. Roberto Porati RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69 e viene inoltre contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall art.125 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267. Ceretto Lom.,li 20.09.2014 E copia conforme all originale Ceretto Lom.,li 20.09.2014 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta esecutiva il giorno per decorrenza del termine di cui all art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. Copia all originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell art.2 comma 3 del decreto legislativo n.39/1993. L originale è agli atti dell Ente.