N. 40 RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO IL CONSIGLIO COMUNALE

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Prop.n. 62277 N. 40 RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014. - - - Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Per gli interventi si richiama la precedente delibera di consiglio n.36 approvata in questa stessa seduta. IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 23/01/2014 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l anno 2014: - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,5%; - aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di categoria D pari allo 0,2%; - aliquota ridotta per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'agenzia sociale per l'affitto "affitto casa garantito - la casa nella rete" di cui all'accordo intercomunale pari allo 0,5%; - aliquota ridotta pari allo 0,76 % per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della Legge 431/1998 articolo 2 comma 3; - aliquota ridotta pari allo 0,76% per i fabbricati di categoria catastale C1 C3 D1 D7 e D8, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa; - aliquota pari allo 1,06% per gli alloggi e relative pertinenze a disposizione privi di residenze anagrafiche; - aliquota base pari allo 0,9 % per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati diversi da - aliquota pari allo 0,5 % per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di - aliquota ridotta pari a 0,5 per cento per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze; Vista la deliberazione di Consiglio n.8 del 23/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio 2014, del bilancio pluriennale per gli esercizi 2014/2016, del piano poliennale degli investimenti e della relazione revisionale e programmatica 2014/2016, Richiamata la normativa di riferimento dell IMU: Verbale N. del pag. 1

- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; - l'art. 13, comma 6, del Dl n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; - l'art. 13, comma 7, del Dl n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; - l art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l IMU non si applica al possesso dell abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. - l art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 2013 dispone che dall anno 2014 non si applica l IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - l art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall anno 2014 non è dovuta l IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. - l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, - l art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; Viste le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'imu approvato in questa stessa seduta con atto di Consiglio Comunale n. 36; Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. Considerato che un più attento esame della base imponibile IMU alla luce delle inagibilità da sisma, ha portato ad un abbassamento considerevole della stima riportata nel bilancio di previsione; Visto che per raggiungere l equilibrio di bilancio, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a 2.753.164,71 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale pari a euro 528.479,62. Verbale N. del pag. 2

Considerato opportuno ridefinire le aliquote d imposta, nell ottica dell equità fiscale, tenuto conto anche del particolare momento di crisi economica, tutelando le seguenti tipologie nel rispetto delle norme e del pareggio di bilancio: unità immobiliari abitative relative al progetto intercomunale Affitto casa garantito La casa nella rete, unità immobiliari locate ai sensi dell ordinanza n. 25/2012 del Presidente della Regione E.R. ai terremotati, unità immobiliari abitative locate come abitazione principale, con contratto concordato ai sensi della legge 431/98 art.2 comma 3. fabbricati utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento per l esercizio dell attività d impresa. Visto che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell Ente per raggiungere il pareggio di bilancio e garantire l erogazione dei servizi, può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote: - aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze; - aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l Agenzia Sociale per l Affitto - affitto casa garantito, La Casa nella Rete ; - aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell aliquota agevolata avrà decorrenza dall anno di presentazione della comunicazione; - aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1, C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l esercizio dell attività d impresa. Per poter beneficiare dell aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall anno di presentazione della comunicazione; - aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica; - aliquota pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di - aliquota pari allo 1,00 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricatidiversi da Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; Visto che con decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell Interno il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30 aprile 2014 e successivamente al 31 luglio 2014 con l'art.2 bis del D.L.16/2014 convertito nella Legge 68/2014; Verbale N. del pag. 3

Visto il T.U. sull ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000; Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Finanziari, nella seduta del 19 maggio 2014; Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, così come modificato dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, vigente; Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell art. 49 della Legge 267/2000; Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale; Con voti favorevoli 10 (Centro Sinistra con Novi), contrari 4 (Violi, Ferraresi, Fabbri, Diegoli), astenuti nessuno e quindi a maggioranza espressi nei modi e forme di legge DELIBERA di approvare per l'anno 2014 le aliquote IMU come risultano nel seguente quadro complessivo : - aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze; - aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l Agenzia Sociale per l Affitto - affitto casa garantito, La Casa nella Rete ; - aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all ente, tramite modulo predisposto dall Ufficio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L.431/98; la fruizione dell aliquota agevolata avrà decorrenza dall anno di presentazione della comunicazione; - aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1,D/7,D/8,C/1 e C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l esercizio dell attività d impresa. Per poter beneficiare dell aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all ente, tramite modulo predisposto dall Ufficio Tributi e avrà decorrenza dall anno di presentazione della comunicazione; - aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica; - aliquota pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno Verbale N. del pag. 4

inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di - aliquota pari allo 1,00 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2014 e sostituisce integralmente la deliberazione Consiliare n.5 del 23 gennaio 2014. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. Di rendere, con voti favorevoli 10 (Centro Sinistra con Novi), contrari 4 (Violi, Ferraresi, Fabbri, Diegoli), astenuti nessuno e quindi a maggioranza, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134 comma 4 del D.Lgs. T.U n.267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione. - - - Verbale N. del pag. 5