CONTROLLO DA STUDI DI SETTORE Ipotesi di contraddittorio con il Fisco

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CONTROLLO DA STUDI DI SETTORE Ipotesi di contraddittorio con il Fisco a cura di Gianfranco Antico Per effetto delle modifiche da ultimo intervenute attraverso il D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, l art. 5 del D.Lgs. n. 218/97 prevede che l'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al co. 1-bis; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lett. c). Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il 15 giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In presenza di tale tipo di adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 2, co. 5, è ridotta alla metà (1/8). Invito tipo Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Invito al contraddittorio per la definizione dell'accertamento sulla base degli studi di settore per l'anno d'imposta Gentile contribuente, La informo che è stato effettuato, con procedure automatizzate, il controllo dei ricavi dichiarati per l'anno. dai contribuenti in contabilità semplificata, utilizzando gli studi di settore approvati con decreti ministeriali del 30 marzo 1999, pubblicati nei Supplementi Ordinari nn. 61 e 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999. L'applicazione degli studi di settore consente di determinare i ricavi fondatamente attribuibili ai singoli contribuenti tenendo conto delle 1

caratteristiche strutturali dell'attività svolta e dell'ambiente economico in cui il contribuente opera. Le modalità di elaborazione dello studio di settore applicabile in relazione alla attività da Lei svolta, sono reperibili nel sito internet dell'agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.it. Allo stesso indirizzo è possibile reperire la normativa e i chiarimenti ministeriali emanati in materia di studi di settore. L'applicazione dello studio di settore relativo all'attività da Lei esercitata determina ricavi maggiori di quelli da Lei dichiarati che rilevano ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dei contributi previdenziali. Nel presente invito sono riportati: i ricavi dichiarati, il totale dei ricavi presunti (pari al ricavo puntuale di riferimento) e i maggiori ricavi determinati; il reddito dichiarato e quello accertabile ai fini Irpef e la relativa maggiore imposta; la maggiore addizionale regionale all'irpef accertabile; i maggiori contributi previdenziali accertabili, se dovuti; la base imponibile dichiarata e quella accertabile ai fini Irap e la relativa maggiore imposta; la maggiore imposta sul valore aggiunto accertabile, calcolata applicando ai maggiori ricavi l'aliquota media; le sanzioni, gli interessi e il riepilogo contabile. Insieme al presente invito viene trasmesso un prospetto nel quale sono descritti analiticamente i dati che sono stati utilizzati per il calcolo dei ricavi presunti e dell imposta sul valore aggiunto dovuta, in base agli studi di settore, nonché eventuali altri motivi che hanno portato alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi, ad integrazione delle motivazioni già presenti. Il prospetto riporta in particolare: * tutti gli elementi extra-contabili e contabili necessari per il calcolo; * l esito del calcolo con la descrizione dei gruppi omogenei ai quali risulta attribuita l attività esercitata da codesta società; * l indicazione del ricavo puntuale di riferimento e dell aliquota media IVA applicabile. Maggiori dettagli in ordine alla individuazione dei gruppi omogenei sono reperibili nel sito internet dell Agenzia delle Entrate. Pertanto, si invita: - XXXXXXXXXX 2

Codice fiscale: XXXXXXXXXXX Partita IVA: XXXXXXXXXXX - Attività: XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sede in: Provincia: Indirizzo: VIA, n. CAP:.. A) In caso di adesione ai contenuti del presente invito ai sensi dell art. 5, co. 1-bis del D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218 provvederà a versare le somme dovute e a darne comunicazione all ufficio entro il XX/XX/XXXX; B) In caso contrario, a presentarsi in Ufficio, piano stanza, il giorno XX/XX/XXXX, alle ore, personalmente o tramite persona munita di procura ai sensi dell art. 7, co. 1-bis, del D.Lgs n. 218/97, ai fini dell instaurazione del contraddittorio e dell eventuale definizione dell accertamento con adesione, ai sensi dell art. 5 del citato D. Lgs n. 218/97. In relazione al precedente punto B), in contraddittorio con l Ufficio, è possibile esporre e documentare: * l eventuale presenza di discordanze tra i dati esposti nel presente documento e nel prospetto ad esso allegato e quelli contenuti nella copia delle dichiarazioni in possesso di codesta società; * eventuali errori nella compilazione dei quadri relativi ai dati contabili e ai dati extra-contabili; * l eventuale non corrispondenza delle caratteristiche strutturali ed economiche individuate dal gruppo omogeneo al quale codesta società è stata assegnata rispetto a quelle concretamente desumibili dall attività svolta; * i fatti e le circostanze idonei a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli determinati sulla base dello studio di settore relativo all attività economica esercitata. Le comunico che il Funzionario responsabile del procedimento è il Dott.. Determinazione presuntiva dei ricavi espressi migliaia di lire Ricavi dichiarati XXXXXXXXXX Ricavi presunti XXXXXXXXXX Maggiori ricavi determinati XXXXX Segue determinazione delle imposte dichiarate ed accertabili. In base all'art.5, co. 1 bis, del D.Lgs. n. 218/97, le sanzioni si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge, tenuto conto della disposizione più favorevole ai sensi dell'art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 472/97. 3

Segue determinazione delle sanzioni e riepilogo contabile AVVERTENZE 1) Definizione agevolata dell invito La definizione del presente atto si perfeziona con il versamento, entro il XX/XX/XXXX, delle intere somme dovute, o della prima rata, in caso di rateazione, e la comunicazione all ufficio, entro la medesima data, di aver aderito ai contenuti dell invito. Per comunicare all ufficio l adesione deve essere utilizzato esclusivamente l apposito modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 133925 del 10.9. 2008. Il modello per la comunicazione di adesione è reperibile nel sito internet dell Agenzia delle Entrate all indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. La comunicazione dell adesione deve essere consegnata direttamente all ufficio ovvero spedita a mezzo raccomandata a.r., unitamente alla quietanza di versamento della prima o unica rata. Il soggetto che provvede alla comunicazione deve allegare anche la fotocopia del documento d identità. Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici rate se le somme definite superano l importo di euro 51.645,69, senza prestazione di alcuna garanzia. In caso di pagamento rateale, sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo a quello di versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, gli importi non versati saranno riscossi mediante iscrizione a ruolo; in tal caso si renderà altresì applicabile la sanzione amministrativa pari al 30% degli importi non versati, ai sensi dell art. 13, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997. L'invito definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini extratributari. Rileva, viceversa, per i contributi previdenziali e assistenziali, se dovuti, la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. E fatta salva l'ulteriore azione accertatrice ai sensi dell art. 2, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 218 del 1997, dell art. 70 della L. n. 342 del 2000 e dall art. 10 della L. n. 146 del 1998. Per il pagamento delle somme dovute, utilizzare il mod. F24 ed indicare il codice ufficio XXX ed il codice atto XXXXXXXXXXX. 4

2) Mancata comparizione Se non si definisce in via agevolata l invito, nei modi descritti al punto 1), resta confermata la data di comparizione indicata a pag. XX ai fini della partecipazione al contraddittorio del procedimento di accertamento con adesione. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio, si procederà alla notifica dell avviso di accertamento per l anno.., ai sensi dell art. 62 sexies del D.L. n. 331/93 e dell art. 10 della L. n. 146/1998, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, dell Irap e dell imposta sul valore aggiunto. Il presente atto si compone di numero XX pagine e reca in allegato: prospetto riportante i dati contabili ed extra contabili utilizzati per la determinazione dei ricavi presunti per pagine XX; prospetto MODALITA DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE mediante pagamento dell intero importo dovuto, per pagine XX; modello per la comunicazione dell adesione. DATA TIMBRO IL DIRETTORE OPZIONI PER IL CONTRIBUENTE L inserimento della nuova definizione degli inviti al contraddittorio nel corpo delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218/1997 ha ampliato il genus dell accertamento con adesione 1 del contribuente, istituto caratterizzato dalla anticipazione della conclusione del procedimento di controllo. In pratica, una volta ricevuto l invito da parte dell ufficio, il contribuente ha tre alternative: accettare integralmente la pretesa; non accettare e presentarsi al contraddittorio; non accettare e non presentarsi al contraddittorio. Caso pratico Analizziamo la seconda ipotesi: ricevuto l'invito, il contribuente si presenta nel giorno e luogo fissato dall'ufficio, e per avviare il dialogo e per aprire immediatamente il contraddittorio presenta una memoria nella quale rappresenta le seguenti circostanze, idonee a giustificare interamente lo scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall applicazione degli studi di settore: 1 Per un esame completo dell istituto sia consentito il rinvio ad ANTICO-CONIGLIARO-FUSCONI, Accertamento con adesione, Il Sole 24ore, II edizione, Milano, 2009. 5

1. inadeguatezza dello studio di settore a rappresentare l attività esercitata, in considerazione della peculiarità della stessa (l attività oggetto di invito al contraddittorio riguarda riparazioni impianti refrigeranti, codice attività 29232); 2. inadeguatezza dello studio di settore a rappresentare la realtà territoriale in cui l azienda insiste, considerato che il contribuente opera in un piccolo Comune di provincia (...) avente il bacino di utenza piuttosto contenuto; 3. errata indicazione del valore attribuito ai beni strumentali che, alla luce delle indicazioni contenute nella circ. n. 58/2001 oggi potrebbe essere quantificato in euro 1.000,00, con ciò rendendo congruo il risultato dello studio ricalcolato. Sulla base delle predette considerazioni, il contribuente chiede l archiviazione dell accertamento basato sugli studi di settore. L Ufficio, nel prendere atto delle giustificazioni esposte dal contribuente, fa preliminarmente osservare che esse non costituiscono causa di esclusione dall applicazione degli studi di settore: tuttavia, esse possono condurre ad una mitigazione delle sue risultanze, in ragione delle circostanze sopra evidenziate. Non può trascurarsi l imprecisione della localizzazione dell azienda da parte del cluster territoriale, trattandosi di elemento non colto in via automatica dallo studio, ma lasciato all apprezzamento degli uffici, come pure l influenza sui ricavi emergenti dallo studio del valore attribuito ai beni strumentali. Infine, non può trascurarsi l esistenza di tutti e tre gli indicatori di coerenza a valenza positiva, con ciò indirettamente confermando una certa regolarità nello svolgimento dell attività. Tanto premesso, tenuto conto: che nelle ipotesi di accertamento caratterizzati da metodologie induttive (parametri e studi di settore), non essendo ovviamente possibile quantificare una percentuale assoluta di abbattimento dei ricavi emergenti dall applicazione dello studio, sarà compito dell Ufficio rideterminare, caso per caso, i ricavi, in contraddittorio con la parte, tenuto conto della validità e persuasività delle argomentazioni addotte da quest ultima, al fine di concretamente adeguare le risultanze dell elaborazione statistica all effettiva realtà aziendale, come raccomandato da tutte le istruzioni ministeriali emanate in materia; nell intento di ricondurre ad equità il prelievo fiscale in ragione delle circostanze che hanno influito sulla capacità di produrre ricavi ed evitare l instaurazione della lite fiscale, di esito incerto per entrambe le parti del rapporto tributario; 6

l Ufficio propone di determinare i maggiori ricavi utilizzando il ricavo minimo ammissibile piuttosto che il puntuale, al fine di valorizzare le circostanze documentate dal contribuente e in quanto più aderente alla realtà economicosociale del territorio in cui è ubicata l attività ed alle altre considerazioni emerse in occasione del contraddittorio. La parte valuta favorevolmente la proposta dell ufficio e, pertanto si provvede all emissione dell atto di adesione che il contribuente si impegna a rendere efficace con il pagamento, effettuato nei modi e nei termini di legge. Gianfranco Antico 15 Luglio 2009 7