CIRCOLARE N. 12/E. Direzione Centrale Accertamento Direzione Centrale Accertamento Roma, 23 marzo 2004

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1 CIRCOLARE N. 12/E Direzione Centrale Accertamento Direzione Centrale Accertamento Roma, 23 marzo 2004 Oggetto: Attività di accertamento nei confronti delle persone fisiche, esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo professionale in contabilità semplificata, sulla base dei parametri, previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo d imposta Premessa Con la circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004 sono state impartite le direttive con i primi indirizzi operativi programmatici per l azione amministrativa di prevenzione e contrasto all evasione da espletare nell anno Coerentemente con le predette direttive e in continuità con gli indirizzi operativi degli anni precedenti, sono state completate a livello centrale le attività propedeutiche per produrre le segnalazioni delle persone fisiche che risultano aver dichiarato, per il periodo d imposta 1999, ricavi o compensi di importo inferiore a quello derivante dall applicazione dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e che non si sono avvalsi degli istituti definitori previsti dalla legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni. Trattasi di posizioni soggettive nei cui confronti l attività di accertamento sarà effettuata da parte degli uffici locali, contestualmente per tutti i settori impositivi, attraverso il procedimento dell accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del A tal fine, a livello centrale sono state realizzate: specifiche elaborazioni volte ad individuare le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni in regime di contabilità semplificata, da sottoporre a controllo, per il periodo d imposta 1999, ai fini dell IRPEF, e relative addizionali, dell IVA e dell IRAP, nonché ai

2 2 fini contributivi, sussistendone i presupposti, sulla base dell applicazione dei predetti parametri; nuove procedure - in ambiente web nell ambito dell applicazione G.I.AD.A. (Gestione Inviti Adesioni Accertamenti) - a supporto delle attività degli uffici operativi per la gestione delle posizioni soggettive segnalate e dei relativi atti nelle varie fasi del procedimento di accertamento con adesione del reddito di impresa o di lavoro autonomo (inviti al contraddittorio, atti di adesione e avvisi di accertamento). Si forniscono di seguito indicazioni circa le modalità operative cui gli uffici dovranno attenersi nello svolgimento dell attività di accertamento in esame. 2. La disciplina dell accertamento sulla base dei parametri applicabile per il periodo d imposta 1999 Per una disamina completa della disciplina dell accertamento sulla base dell applicazione dei parametri si rinvia alla normativa e alla prassi di seguito riportate: Legge del 28 dicembre 1995, n. 549 art. 3, commi da 181 a 189; DPCM 29 gennaio 1996; Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 125 e 126; DPCM 27 marzo 1997; DPR del 31 maggio 1999, n. 195, art. 4; Legge del 21 novembre 2000, n. 342, art. 70; Circolare n. 117/E del 13 maggio 1996; Circolare n. 140/E del 16 maggio Si ricorda che, secondo quanto previsto dall art. 4 del DPR 31 maggio 1999, n. 195, i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività di impresa o arti e professioni per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero qualora operino condizioni di inapplicabilità degli studi approvati, non estensibili ai parametri.

3 3 In virtù del medesimo articolo 4 i parametri non si applicano ai soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall art. 10 della legge 8 maggio 1998, n Con riferimento agli effetti dell'adesione si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997 in relazione all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 218 del Relativamente alle condizioni ed ai limiti dell'ulteriore azione accertatrice esercitabile successivamente al perfezionamento dell'adesione, si rendono opportune puntuali precisazioni alla luce di una lettura sistematica delle disposizioni recate dalla legge n. 549 del 1995 (art. 3, comma 185) e di quelle successivamente introdotte in materia di accertamento con adesione dal decreto legislativo n. 218 del 1997 (art. 2, comma 4) e, da ultimo, dall articolo 70 della legge 21 nove mbre 2000, n. 342, nella specifica materia. Si evidenzia al riguardo che la definizione per adesione dell'accertamento basato sui parametri consente all'ufficio l'ulteriore attività accertatrice nei seguenti casi: a) accertamenti di redditi diversi da quelli di impresa o derivanti dall esercizio di arti o professioni oggetto di adesione: tenuto conto del disposto dell'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995, tali accertamenti sono effettuabili anche sulla base di elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'adesione; b) accertamenti relativi alle medesime categorie di reddito di impresa o di esercizio di arti o professioni che hanno formato oggetto di adesione: l articolo 70 della legge n. 342 citata, ha previsto che l intervenuta definizione ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 degli accertamenti basati sui parametri non esclude l esercizio dell ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,

4 4 indipendentemente dai limiti previsti dall art. 2, comma 4, lett. a) del citato decreto legislativo n c) accertamenti sintetici di cui all'art. 38, commi da 4 a 7, del DPR n. 600 del 1973: la preclusione prevista dall'art. 3, comma 185, della legge n. 549 del 1995 va raccordata con quanto successivamente disposto dall'art. 2, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 218 citato. Ne consegue, pertanto, che la specifica ulteriore azione accertatrice resta preclusa salvo che, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sia accertabile un maggior reddito complessivo sinteticamente determinabile superiore al 50 per cento del reddito complessivo definito e comunque non inferiore a 150 milioni di lire. 3. Segnalazioni Per l attività di controllo in argomento, come già evidenziato, sono oggetto di segnalazione i contribuenti persone fisiche che per il periodo d imposta 1999 risultano aver esercitato attività di impresa o arti e professioni in regime di contabilità semplificata e aver dichiarato ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall applicazione dei parametri. Le selezioni operate a livello centrale hanno escluso dal procedimento i soggetti che, dai dati in possesso del sistema informativo, risultano interessati per l anno 1999 da: processi verbali di verifica parziale o generale; segnalazioni derivanti da verifica a soggetti terzi; controlli ordinari effettuati dagli uffici ai fini delle imposte sui redditi ed IVA con esito positivo e già notificati; procedimento di adesione già attivato con l invio di un invito al contraddittorio;

5 5 definizione automatica (artt. 7 e 9 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni fonte banca dati Istituti definitori L. 289/2002 ). Con riferimento a ciascun contribuente selezionato, gli uffici potranno gestire gli inviti al contraddittorio predisposti centralmente, finalizzati all attivazione del procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n Attività degli uffici Si evidenzia preliminarmente che, diversamente dal passato, non vengono prodotte e fornite agli uffici le stampe degli elenchi dei soggetti segnalati e degli inviti al contraddittorio predisposti centralmente; questi potranno essere gestiti direttamente da ciascun ufficio utilizzando la nuova applicazione informatica G.I.AD.A. (Gestione Inviti Adesioni Accertamenti) realizzata in ambiente web, in corso di attivazione. a) Selezione delle posizioni Si ricorda che, nell ambito dell applicazione B.A.S.E. (cfr. comunicazione di servizio n. 81 del 11/11/2003), l ufficio visualizza automaticamente, nella sezione specifica, i soggetti di propria competenza segnalati a livello centrale. In relazione a ciascuna posizione soggettiva viene evidenziata l eventuale presenza di ulteriori diversi elementi fiscalmente rilevanti; sarà cura dell ufficio valutarne la rilevanza e la proficuità rispetto alle risultanze dell applicazione dei parametri, ai fini dell accertamento per il periodo d imposta Si evidenzia che dovranno, di massima, essere considerati i soli elementi di concreta e certa rilevanza e che pertanto, ai fini della selezione, potranno non assumere rilievo gli elementi di carattere meramente indiziario non suscettibili di immediata valutazione in termini di maggiori imponibili o di maggiori imposte accertabili.

6 6 Al fine di agevolare l attività di riscontro degli uffici si fa presente, nuovamente, che sono stati esclusi dal procedimento i soggetti che al sistema informativo risultano interessati dalle fattispecie evidenziate nel paragrafo 3. Ne consegue, pertanto, che la specifica attività degli uffici sarà di fatto incentrata sulla valutazione degli elementi confluiti in B.A.S.E. con gli ordinari aggiornamenti ovvero mediante le acquisizioni dirette, nonché quelli relativi all utilizzo degli istituti definitori desunti dalla banca dati Istituti definitori L.289/2002. In particolare, in presenza di elementi rispondenti ai predetti criteri e di informazioni relative al mancato ricorso ai predetti istituti definitori, gli uffici dovranno operare una valutazione della rilevanza fiscale comparativa, adottando il procedimento accertativo che risulti di maggiore proficuità. Pertanto, una volta esaminati tutti gli elementi a carico dei soggetti segnalati, presenti nella predetta banca dati (B.A.S.E.), verranno ivi selezionati i soggetti da sottoporre a controllo sulla base dell applicazione dei parametri per l anno 1999, che confluiranno nel Piano di programma dei controlli sostanziali. Nei confronti di tali ultimi soggetti sarà attivato il procedimento di accertamento con adesione, per la cui gestione sarà utilizzata l applicazione G.I.AD.A.. b) Attività preliminari alla notifica degli inviti al contraddittorio Gli uffici avranno cura prioritariamente di verificare: in relazione, in particolare, agli inviti che evidenziano maggiori ricavi o maggiori compensi superiori a 50 milioni di lire, la coerenza di tutti i dati contabili risultanti dai quadri RG e RE del modello Unico 2000 al fine di intercettare eventuali errori materiali commessi dai contribuenti in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ovvero verificatisi nella fase di trasmissione telematica o di acquisizione dei dati della dichiarazione (ad esempio importi con arrotondamenti errati) che possano aver inficiato le elaborazioni centralizzate. Conseguentemente,

7 7 prima della notifica dell invito al contraddittorio, sarà opportuno richiedere al contribuente la copia del modello Unico 2000; l opportunità di archiviare, dandone circostanziata motivazione in atti, le posizioni soggettive che risultano, sulla base di elementi probanti certi e sussistendone i presupposti, aver fatto ricorso agli istituti previsti dagli articoli 7 e 9 della legge n. 289 del 2002, non individuate sulla base delle elaborazioni effettuate a livello centrale, con riflessi sul periodo d imposta 1999 per tutti i settori impositivi; ciò al fine di non vanificare l utilizzo delle risorse nella gestione di attività di accertamento prive di effetti per l intervenuto perfezionamento della definizione automatica. Si precisa che la procedura informatica di ausilio all attività degli uffici, anche prima della notifica dell invito al contribuente, consente di modificare: i dati relativi all indirizzo del contribuente, se diverso da quello conosciuto dal sistema informativo, ai fini della corretta notifica dell invito stesso; gli elementi rilevanti per il calcolo dei maggiori ricavi o dei maggiori compensi accertabili e gli elementi rilevanti per il calcolo dell aliquota media ai fini dell IVA; il codice azienda INPS ai fini del calcolo dei maggiori contributi previdenziali per gli esercenti attività di impresa; al riguardo si richiama quanto precisato nel successivo paragrafo 6. c) Stampa degli inviti al contraddittorio Gli uffici, una volta selezionati i soggetti nei cui confronti attivare il procedimento dell accertamento con adesione, dovranno stampare direttamente gli inviti al contraddittorio da notificare. Negli inviti sono riportati:

8 8 gli elementi rilevanti per il calcolo dei maggiori ricavi o dei maggiori compensi accertabili e gli elementi rilevanti per il calcolo dell aliquota media ai fini dell IVA; i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente, il totale dei ricavi o dei compensi presunti ed i maggiori ricavi o maggiori compensi determinati; il reddito dichiarato e quello accertabile ai fini IRPEF e la relativa maggiore imposta; la maggiore addizionale regionale all IRPEF, se dovuta; la maggiore addizionale comunale all IRPEF, se dovuta; i maggiori contributi previdenziali accertabili per gli esercenti attività di impresa, se dovuti; la base imponibile dichiarata e quella accertabile ai fini dell IRAP e la relativa maggiore imposta; la maggiore imposta sul valore aggiunto accertabile, calcolata applicando l aliquota media ai maggiori ricavi o ai maggiori compensi determinati. Al fine di consentire l attività in argomento, per ciascun ufficio locale è stata implementata l applicazione G.I.AD.A. con la sezione PARAMETRI contenente le segnalazioni relative ai soggetti aventi il domicilio fiscale per il periodo d imposta 1999 nell ambito territoriale di propria competenza. Per ciascuna posizione segnalata, gli uffici potranno quindi interattivamente predisporre e gestire gli inviti al contraddittorio, gli atti di adesione ovvero di accertamento.

9 9 5. Notifica degli inviti al contraddittorio Si ricorda che la notifica degli inviti ai contribuenti potrà essere eseguita sia a norma dell art. 60 del DPR n. 600 del 1973, sia tramite servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall art. 20 della legge 8 maggio 1998, n Contraddittorio con il contribuente Nel procedimento di accertamento basato sui parametri assume particolare rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che consente all amministrazione di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell attività esercitata. In tale fase il contribuente può, infatti, rappresentare le ragioni in base alle quali l ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati, inferiore a quello presunto in base ai parametri, può ritenersi in tutto o in parte giustificato. Il contraddittorio con il contribuente consente, pertanto, una più fondata e ragionevole misurazione del presupposto impositivo che tiene conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, soprattutto nell ambito dell attività di accertamento sulla base dei parametri in cui la metodologia presuntiva di accertamento può non aver colto le peculiarità dell attività concretamente svolta dal contribuente. Sulla base degli elementi di valutazione forniti dal contribuente, gli uffici avranno cura di adeguare il risultato della applicazione dei parametri alla concreta particolare situazione dell attività esercitata; le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio dovranno quindi essere attentamente valutate, così come dovranno essere motivati adeguatamente sia l accoglimento che il rigetto delle stesse. Al riguardo si richiama quanto precisato nel paragrafo 4.1 della circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, in particolare in merito alla circostanziata

10 10 motivazione sia dell atto di adesione sia dell eventuale avviso di accertamento nei quali devono essere puntualmente indicati: - gli elementi di valutazione addotti dal contribuente ed i relativi documenti prodotti; - i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione dell originaria pretesa; - i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile, in stretta connessione con gli elementi che, a seguito del contraddittorio svolto, hanno a tal fine assunto rilevanza. Si ricorda che nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996 è stata fornita un elencazione, peraltro non tassativa, dei motivi che potrebbero essere validamente addotti dai contribuenti in contraddittorio. Nei predetti inviti predisposti a livello centrale sono, inoltre, previste le seguenti circostanze, la cui evidenziazione da parte del contribuente può comportare la rideterminazione contabile dei maggiori imponibili, o delle maggiori imposte e contributi accertabili: - eventuale discordanza tra i dati esposti nell invito e quelli contenuti nelle dichiarazioni dei redditi in possesso del contribuente; - ulteriori elementi utili al calcolo dell aliquota media ai fini dell IVA (ad esempio operazioni non soggette ad IVA, operazioni non soggette a registrazione IVA). Si fa, inoltre, presente che, con riferimento al calcolo dei maggiori contributi previdenziali, dovuti dagli esercenti attività di impresa, si possono presentare le seguenti circostanze: a) la determinazione di una base imponibile accertabile maggiore di ; b) la mancanza o l errata indicazione del codice azienda INPS nel quadro RR del modello Unico 2000.

11 11 In merito alla circostanza di cui al punto a) si fa presente che ai fini della determinazione della base imponibile accertabile l importo del massimale è sempre stato considerato pari a , cioè al massimale previsto per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti alla gestione assicurativa a decorrere dal 1 gennaio I contribuenti eventualmente, potranno dimostrare, in sede di contraddittorio, che non rientrano nella suddetta categoria di lavoratori e che pertanto il massimale loro applicabile è pari a In merito alla circostanza di cui al punto b) si evidenzia che nelle elaborazioni centralizzate l iscrizione del soggetto alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti, ai fini dell applicazione delle relative aliquote alla base imponibile, è stata desunta dal codice azienda INPS indicato dal contribuente nel quadro RR. Nei casi in cui il codice azienda non sia stato indicato dal contribuente o sia stato indicato in maniera errata, ai fini delle elaborazioni informatiche è stata utilizzata l aliquota applicata dal contribuente in dichiarazione, se l imponibile dichiarato dal soggetto è compreso tra e ; negli altri casi, non potendosi determinare puntualmente l aliquota applicata dal contribuente nel quadro RR, ai fini delle elaborazioni centralizzate, sono state utilizzate le aliquote previste per la Gestione Commercianti. Pertanto, i contribuenti potranno, in sede di contraddittorio, rappresentare l eventuale inesattezza dell aliquota applicata riportata negli inviti, ai fini della determinazione dei maggiori contributi previdenziali dovuti. Si evidenzia inoltre che i contribuenti, al fine di giustificare, in tutto o in parte, la legittimità dello scostamento dei ricavi o dei compensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri, possono validamente addurre in contraddittorio le risultanze dello studio di settore approvato con riferimento alla propria attività in anni successivi al 1999, anche se ne sia stata prevista un applicazione sperimentale.

12 12 In tali casi, gli uffici procederanno a rideterminare i ricavi o i compensi attribuibili al soggetto sulla base dello studio di settore con il prodotto informatico Ge.Ri.Co., utilizzando i dati contabili e i dati strutturali del contribuente relativi al periodo d imposta 1999, tenendo conto delle indicazioni già fornite con la circolare n. 25/E del 2001 e con la circolare n. 58/E del 2002, par. 12.1, alle quali si fa rinvio per i necessari approfondimenti. In fase di contraddittorio il contribuente può altresì documentare di aver fatto validamente ricorso agli istituti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del In particolare, i contribuenti che si sono avvalsi per l anno 1999 dell istituto previsto dall articolo 8 (dichiarazione integrativa degli imponibili), qualora intendano imputare, in tutto o in parte, i maggiori imponibili dichiarati ai maggiori ricavi o ai maggiori compensi determinati sulla base dei parametri, potranno far valere tale circostanza in sede di contraddittorio. Gli uffici formalizzeranno nel verbale del contraddittorio tale circostanza e, dopo aver riscontrato la validità e il perfezionamento della dichiarazione integrativa presentata, valuteranno se sussistono o meno i presupposti per proseguire nell attività di accertamento sulla base dei parametri, tenendo conto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 8. Gli uffici potranno, in via generale, dopo il riscontro dell avvenuto perfezionamento delle definizioni agevolate e della sussistenza delle condizioni per la preclusione dell accertamento sulla base dei parametri per l anno 1999, archiviare - anche informaticamente - l invito al contraddittorio che ha attivato il procedimento di accertamento con adesione, come specificato nel paragrafo successivo. Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dall articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 1997, come modificato dall articolo 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nel procedimento di accertamento con adesione il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura

13 13 speciale, nelle forme previste dall articolo 63 del DPR n. 600 del 1973, ovvero da un funzionario di un centro di assistenza fiscale munito di procura autenticata dal responsabile del predetto centro. 7. Esito del procedimento di accertamento A seguito della regolare notifica dell invito e dei successivi sviluppi del contraddittorio, l esame delle posizioni si concluderà con uno dei seguenti provvedimenti: archiviazione, atto di adesione o avviso di accertamento. Al riguardo si precisa quanto segue: a) Archiviazione L ufficio procederà all archiviazione delle posizioni, dandone circostanziata motivazione in atti, ove in particolare dallo svolgimento del contraddittorio con il contribuente emerga l insussistenza delle condizioni per procedere all accertamento sulla base dei parametri. Tale ipotesi ricorre quando il contribuente dimostri: - l esistenza di cause di esclusione per legge dallo specifico procedimento di accertamento (ad es. soggetti esercenti arti o professioni in contabilità ordinaria a seguito di opzione non reperita al sistema informativo A.T.); - la totale giustificazione dello scostamento dei ricavi o dei compensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri; - l erroneità degli elementi contabili riportati nell invito, dalla cui rielaborazione non scaturiscono maggiori imposte accertabili; - il valido perfezionamento della definizione automatica (art. 7 o art. 9 legge n. 289 del 2002) o dell integrazione degli imponibili (art. 8 legge n. 289 del 2002) nel rispetto della normativa vigente.

14 14 b) Atto di adesione Qualora il contribuente intenda definire la propria posizione avvalendosi dell istituto dell adesione, sarà osservato il procedimento previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 218 del In particolare, sono delineabili le seguenti fattispecie: 1) esito del contraddittorio non modificativo delle maggiori imposte risultanti dall invito. Si tratta dei casi in cui l ufficio non ha ritenuto gli elementi addotti dal contribuente idonei a giustificare, neanche in parte, lo scostamento dei ricavi o dei compensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri; pertanto l adesione del contribuente sarà riferita agli importi determinati nell invito. 2) esito del contraddittorio comportante il ricalcolo delle maggiori imposte accertabili. Sono riconducibili a tale ipotesi: la parziale giustificazione dello scostamento dei ricavi o dei compensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri a seguito degli elementi e delle circostanze evidenziate dal contribuente nella fase del contraddittorio; la modifica dei dati contabili riportati nell invito, dei quali sia stata dimostrata l erroneità ovvero l incompletezza. In tale ipotesi l atto di adesione sarà predisposto a seguito della nuova quantificazione da parte dell ufficio degli importi accertabili. Come già precisato, negli atti di adesione dovrà essere menzionata la concreta incidenza dei fatti e delle circostanze rappresentate dai contribuenti sulla capacità di produrre ricavi o compensi, nonché gli eventuali elementi contabili modificati.

15 15 c) Avviso di accertamento L Ufficio procederà alla notifica dell avviso di accertamento per le posizioni soggettive per le quali non ha proceduto all archiviazione, qualora il contribuente: - non si sia presentato al contraddittorio con l ufficio, nonostante la notifica dell invito sia stata ritualmente eseguita; - a seguito del contraddittorio svolto non abbia definito l accertamento con adesione; - non abbia perfezionato ai sensi dell art. 9 del citato decreto legislativo n.218 del 1997 l adesione sottoscritta. Gli uffici dovranno provvedere alla motivazione circostanziata degli avvisi di accertamento, facendo riferimento alle risultanze del contraddittorio, qualora svolto, come già precisato. 8. Procedura informatica di ausilio all attività degli uffici Gli uffici locali per lo svolgimento della complessiva attività si avvarranno dell apposita applicazione informatica G.I.AD.A. - PARAMETRI realizzata in ambiente web, in corso di attivazione, che sarà illustrata con specifiche successive istruzioni operative. Tale applicazione consente a ciascun ufficio, relativamente ai soggetti aventi il domicilio fiscale nell ambito territoriale di propria competenza per il periodo d imposta 1999, di gestire: - l elenco dei soggetti segnalati recante, per ciascuno di essi, il numero dell invito al contraddittorio, il codice fiscale, il codice dell attività esercitata, i maggiori ricavi o i maggiori compensi determinati presuntivamente; - gli inviti al contraddittorio predisposti centralmente;

16 16 - il procedimento dell adesione ai fini delle imposte dirette, dell IVA e dell IRAP, nonché ai fini contributivi per gli esercenti attività di impresa, in relazione alle risultanze contabili scaturite dal contraddittorio svolto; - la predisposizione di avvisi di accertamento unificato ai fini delle imposte dirette e dell IVA, dell IRAP, nonché ai fini contributivi per gli esercenti attività di impresa. 9. Consuntivazione Ai fini della consuntivazione, l attività in argomento sarà valorizzata secondo quanto indicato nella tabella I della circolare n. 42/E del 24 luglio 2003, in attesa che vengano eventualmente ridefiniti gli specifici criteri per l anno Le Direzioni regionali, tenuto anche conto delle direttive impartite con la circolare n. 65/E del 2001, vigileranno sulla complessiva gestione del procedimento di adesione da parte dei dipendenti uffici, adottando idonee iniziative anche di tipo organizzativo.

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