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C O M U N E D I U D I N E Dipartimento Territorio e Ambiente/Servizio Patrimonio e Ambiente U.Org. Cimiteriale e Onoranze Funebri CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RELATIVO ALLLA FORNITURA DI COFANI MORTUARI E CASSE DI ZINCO PERIODO 2010/2013 Udine, 13.05.2010 IL Responsabile dell U.Org. Cimiteri e Onoranze Funebri dott. Andrea VISMARA

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d Appalto (di seguito CSA o Capitolato) l affidamento della fornitura di cofani in legno di varie essenze e misure e cofani in zinco e degli accessori piedini e viti, occorrenti all Unità Organizzativa Cimiteri e Onoranze Funebri del Comune di Udine per il triennio 2010/2013, da effettuarsi con le modalità indicate negli articoli seguenti. I beni oggetto dell appalto dovranno essere forniti presso i locali del Comune di Udine, siti in Udine, via Ciconi, c/o sede dell U.O. Onoranze Funebri. ART. 2 DURATA DELL APPALTO Il presente appalto avrà durata di anni tre e decorrerà presumibilmente dal 01/11/2010, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell appalto. Al termine del contratto lo stesso scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, né di preavviso. Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario all espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest ultimo periodo non potrà comunque superare gli otto mesi. Ove ne ricorrano le condizioni, potrà invocarsi l art. 125, comma 10 let. C) del D.Lgsl 163/2006. ART. 3 IMPORTO A BASE D APPALTO L importo triennale a base d appalto per l esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato ammonta ad Euro 796.525,00 I.V.A. esclusa, gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza, ammontano ad 0.L importo a base d appalto viene determinato con le quantità previste nell allegato 1) schema d offerta e con le caratteristiche tecniche dei cofani e degli zinchi previste nell allegato 3. L importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell appalto, ivi comprese le spese generali e l utile d impresa. Il valore convenzionale del contratto sarà corrispondente all entità dell offerta del soggetto aggiudicatario. Il numero dei beni da acquistare è indicativo e non è vincolante per l Amministrazione in sede di espletamento dell appalto Il corrispettivo dell appalto verrà quantificato in funzione dei beni effettivamente acquistati. ART. 4 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO Qualora, nel corso dell esecuzione dell appalto, le componenti essenziali di costo evidenziate all atto dell offerta subiscano una variazione in termini di aumento o diminuzione, l Amministrazione comunale e/o la ditta possono pretenderne la revisione. La revisione verrà operata sulla base di un istruttoria condotta dal responsabile del centro di costo nella cui competenza rientra la gestione del rapporto contrattuale di cui trattasi, il quale potrà utilizzare a tal fine, se disponibili, i dati di cui agli artt. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. ART. 5 CAMPIONATURA E SCHEDE TECNICHE Ai fini dell aggiudicazione definitiva della fornitura, l impresa risultata aggiudicataria provvisoria dovrà, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell aggiudicazione provvisoria: A) depositare CAMPIONI di tutte le tipologie previste nell allegato 3, che dovranno essere conformi a quanto previsto nello stesso; B) produrre le schede tecniche di tutte le tipologie depositate e presenti nell allegato 3, conformi a quanto previsto nell allegato 3, specificando le caratteristiche tecniche degli stessi; Ogni campione dovrà essere conforme alle schede tecniche prodotte. L amministrazione potrà disporre la decadenza dall aggiudicazione provvisoria se: le schede tecniche non saranno conformi alle prescrizioni dell allegato 3; 1

i campioni non saranno conformi alle schede tecniche prodotte; il termine dei 15 giorni non sarà rispettato Gli esemplari dovranno essere depositati presso la sede via T. Ciconi 19 Udine. Ai campioni presentati verrà apposta una targa con la scritta campione invendibile. Essi rimarranno depositati nel magazzino comunale per tutta la durata del contratto. Qualora si riscontrasse una mancata corrispondenza tra i campioni ed i cofani effettivamente forniti dalla ditta Aggiudicataria e tale variazione non fosse stata autorizzata o richiesta dalla Stazione Appaltante, la stessa avrà facoltà di esigere la sostituzione delle casse difformi e, in caso di diniego, potrà richiedere la risoluzione del contratto; ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione di un bando in base al criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006, fatto salvo il procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi dell art. 86, comma 1, del medesimo D.Lgs., se applicabile.; L offerta dovrà essere formulata sulla base dello schema di offerta allegato al presente Capitolato (allegato 1) e dovrà contenere il ribasso percentuale offerto per l esecuzione della fornitura ( sulla base del quale avverrà l aggiudicazione) e il costo unitario di ogni tipologia di fornitura. Ai sensi dell art. 87, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 se l offerta apparirà anormalmente bassa, l Amministrazione richiederà all offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l importo complessivo posto a base di gara, procedendo ai sensi dell articolo 88 del D. Lgs. 163/2006. Solo all esito dell ulteriore verifica, in contraddittorio, si potrà procedere all esclusione dell offerta Ai sensi dell art. 87 comma 2, D.Lgs. 163/2006, le giustificazioni possono, tra l altro, riguardare, a titolo esemplificativo: a) l economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l offerente per fornire i prodotti ; d) l originalità del progetto, delle forniture; e) l eventualità che l offerente ottenga un aiuto di Stato; f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Si ricorda, infine, che non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono ammesse offerte in aumento. All aggiudicazione si procederà anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida. Nel caso di parità tra i migliori ribassi percentuali si procederà all esperimento di miglioramento di cui all art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827, anche in presenza di uno solo dei pari offerenti; ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sarà presente, o i presenti non vorranno migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi sarà l'aggiudicatario. ART. 7 La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per turtta la durata del contratto, una sede operativa presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all affidamento, da comunicare all U.Org. Cimiteriale ed Onoranze Funebri. ART. 8 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA L appalto prevede l esecuzione delle seguenti prestazioni: 1) La fornitura di cofani in legno di varie essenze e misure e cofani in zinco occorrenti all Unità Organizzativa Cimiteri e Onoranze Funebri del Comune di Udine per il triennio 2010/2013, comprensivi di piedini della stessa tonalità del cofano e di viti metalliche brunite idonee al fissaggio, sia per i piedini stessi che per il coperchio, con le caratteristiche previste nell allegato A) 3 Tecnico. Le 2

dimensioni delle casse sono specificate nell allegato tecnico e potranno essere richieste casse cosiddette fuori misura allo stesso prezzo previsto per quelle di misura standard. 2) Il trasporto, il carico, lo scarico, l immagazzinaggio, l impilamento e tutte le prestazioni necessarie ai fini della consegna dei cofani; 3) L eventuale esecuzione presso gli Istituti autorizzati, a semplice richiesta dell Amministrazione, di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati ( è previsto un numero massimo di 12 prove nel corso del triennio); 4) Tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all appalto, nella misura prevista dalla legge; 5) L osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 6) L adozione di tutti i provvedimenti le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e l incolumità di tutto il personale utilizzato per l espletamento della fornitura e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare quanto stabilito dal D.Lgs n. 81/2008. ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE Adempimenti ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria: 1. Adempimenti successivi all aggiudicazione La Ditta aggiudicataria, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di affidamento dell appalto, deve far pervenire all Amministrazione Comunale le schede tecniche delle casse e degli zinchi e i campioni delle casse e degli zinchi. 2. Adempimenti preliminari all avvio dell appalto La Ditta appaltatrice della fornitura oggetto del presente capitolato è tenuta a: - stipulare o comunque dimostrare di essere in possesso, prima dell avvio dell appalto, anche della polizza per responsabilità civile di cui all art. 13; - costituire idonea cauzione definitiva per l importo e con le modalità di cui all art. 20 3. Adempimenti ed obblighi nel corso di esecuzione dell appalto. La Ditta aggiudicataria dell appalto provvede a: - assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione dell appalto, per quanto di competenza della Ditta, anche se non espressamente prevista dal presente Capitolato. ART. 10 VARIAZIONE DELL ENTITA DELL APPALTO Le prestazioni oggetto dell appalto potranno essere aumentate o ridotte da parte dell Amministrazione Comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923. ART. 11 MATERIALI D USO E ATTREZZATURE La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per l esecuzione dell appalto con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio. ART. 12 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO La Ditta appaltatrice assicura lo svolgimento della fornitura, di regola, mediante l instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti. In ogni caso il personale impiegato nell appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, 3

assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia. La Ditta appaltatrice si obbliga in particolare: - ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l esecuzione dell appalto; - ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare. La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo. La Ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell appalto. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17. ART. 13 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell espletamento dell appalto ed in conseguenza dello stesso potrà derivare all Amministrazione Comunale, agli utenti, a terzi e a cose. Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l esecuzione dell appalto, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare, prima della conclusione del contratto e comunque prima di iniziare l esecuzione dell appalto, una specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l Amministrazione Comunale, con riferimento all appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.000.000,00 e validità non inferiore alla durata dell appalto. In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l esistenza di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni. Copia conforme all originale della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l avvio dell appalto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l Amministrazione comunale potrà disporre la decadenza dell aggiudicazione, con la conseguenza dell incameramento della cauzione provvisoria di cui all art. 20 La polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia ART..14 CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA) Nel corso di svolgimento della fornitura verranno effettuati controlli periodici da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dall Amministrazione Comunale - Servizio Patrimonio e Ambiente U.Org. Cimiteri e Onoranze funebri; Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 16 e 17 in materia di penali e risoluzione del contratto. ART.15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 4

Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura, la quale dovrà: 1) essere intestata al Comune di Udine Via Lionello 1 33100 Udine (Servizio Patrimonio e Ambiente) C.F. / P.IVA 00168650307; 2) indicare la singola fornitura a cui si riferiscono, nonché tutti i dati relativi al pagamento ( numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale; 3) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell appalto (data e numero cronologico). Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui ai numeri 1) e 3), le fatture saranno restituite al mittente. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento all Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall Amministrazione, dopo aver sentito la Ditta stessa; la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo quanto precisato al precedente art. 12, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 4. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell esecuzione dell appalto. ART. 16 TEMPO UTILE PER L ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA -INADEMPIMENTI PENALI La fornitura, nell arco dei tre anni previsti, non avverrà in un unica soluzione, ma sarà assicurata con successive consegne periodiche, su ordinativo dell Amministrazione comunale, che individuerà di volta in volta il numero dei cofani, la loro tipologia ed il punto di consegna dei medesimi, ovvero presso la sede operativa del Servizio di via Teobaldo Ciconi (ex caserma dei Vigili del Fuoco) o da altra individuata dalla stessa Amministrazione, con i seguenti orari: 08.00 12.00 e ore 14.00-17.00. Ai fini dell effettuazione di ogni consegna sarà assegnato all aggiudicatario un tempo utile massimo di 15 giorni a partire dall ordine del Servizio competente. Nel caso in cui le prestazioni oggetto di appalto vengano svolte in maniera imprecisa, non accurata o a regola d arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato l Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che le prestazioni siano svolte con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l Amministrazione comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate: Ogni giorno di eventuale ritardo comporterà l applicazione di una penale con il seguente criterio: - 2.000,00 al giorno : per i primi due giorni di ritardo, indipendentemente dal numero di cofani non consegnati; - 3.000,00 al giorno per i successivi tre giorni di ritardo, indipendentemente dal numero dal numero dei cofani non consegnati; - In caso di difetti costruttivi o vizi dei materiali usati o di danneggiamenti in sede di carico, scarico e trasporto, la Ditta sarà tenuta alla sostituzione, nel termine stabilito dall Amministrazione, la quale provvederà altresì all applicazione delle penali già indicate, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta appaltatrice, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l incameramento della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa. 5

In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto dell appalto la Stazione Appaltante potrà provvedervi d ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. L esecuzione d ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata A.R., o telegramma, o fax. Qualora la Ditta non faccia pervenire all Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell Amministrazione Comunale, quest ultima potrà procedere all immediato incameramento della cauzione definitiva ed all esecuzione d ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente. Qualora nel corso di esecuzione dell appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 17, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. ART. 17 RISOLUZIONE Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. nei seguenti casi: a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta appaltatrice delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore; c) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell esecuzione dell appalto; d) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall Amministrazione Comunale; e) mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall art. 22; In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La risoluzione del contratto avverrà automaticamente anche qualora, per cause non dipendenti dall Amministrazione ( modifiche legislative, ecc.), né dall aggiudicatario, l attività di onoranze funebri non potrà essere più svolta; in tali casi la cauzione definitiva non sarà incamerata. ART. 18 DECADENZA DALL AGGIUDICAZIONE L Amministrazione potrà disporre la decadenza dall aggiudicazione qualora, prima dell avvio dell appalto, l aggiudicatario non si ponga in regola con l adempimento stabilito nell art. 13 Relativamente alla polizza RCVT, riservandosi in tal caso l Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. ART. 19 ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE L Amministrazione Comunale provvederà direttamente a: a) comunicare alla Ditta le notizie relative ai locali in cui depositare i prodotti; b) fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali comunali in cui gli operatori sono destinati ad operare; c) mantenere i rapporti ufficiali con i terzi (comunicati ufficiali agli utenti, eventuali comunicati stampa, ecc.). ART. 20 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA A garanzia dell adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata ai sensi dell art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all art. 75 comma 3 del D. Lgsl 163/2006 o versamento presso la Tesoreria o equivalente) pari al 2%, arrotondato per difetto, dell importo a base d appalto. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria, dovrà prevedere espressamente pena esclusione dalla gara la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 c.c., l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 6

presentazione dell offerta. L offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l offerente risultasse affidatario. Si precisa che, ai sensi dell art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l importo della garanzia è pari all 1% dell importo netto a base d appalto, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalla legge. La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell importo contrattuale (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all importo stabilito con le modalità dettate dall art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal successivo contratto. Anche per la garanzia definitiva si applica l art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all art. 113 c. 3 del D.Lgsl. 163/2006. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di raggruppamento di imprese la garanzia dovrà indicare tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. ART. 21 COLLAUDO Le operazioni di collaudo, da parte di personale dell amministrazione Comunale, saranno effettuate a partire dalla prima consegna della fornitura e per tutte le consegne successive. La Ditta aggiudicataria potrà farsi rappresentare alle operazioni di collaudo da propri incaricati, in assenza dei quali i rilievi emersi nel corso del collaudo saranno automaticamente considerati come accettati da parte dell aggiudicataria, che ne riceverà tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata. Qualora fosse riscontrata la non conformità dei prodotti consegnati con quelli depositati quali campioni dopo l aggiudicazione provvisoria dell appalto secondo quanto previsto dall art. 5, o comunque, con i requisiti tecnici e di conformità indicati nel presente CSA, e nell allegato tecnico 3 l impresa aggiudicataria sarà tenuta a sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi con altri aventi le caratteristiche offerte entro 10 giorni lavorativi dalla contestazione. I beni saranno presi in carico dall Amministrazione a seguito del rilascio del certificato di collaudo che verrà emesso dopo l accertamento della loro corrispondenza ai requisiti richiesti dall Allegato Tecnico 3 e posseduti dai campioni consegnati dopo l aggiudicazione provvisoria secondo quanto previsto dall art. 5 e alle normative di sicurezza in vigore. Il certificato di collaudo sarà tempestivamente trasmesso in copia all impresa aggiudicataria. ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL ESECUTORE DEL CONTRATTO Per tutta la durata dell appalto è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità. Si applica l art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l esecutore del contratto. ART. 23 SUBAPPALTO E vietato il subappalto totale dell appalto. 7

L eventuale affidamento in subappalto di parte dell appalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all art. 118 del D.Lgs. 163/2006, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal succitato articolo, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%. La Ditta aggiudicataria resta in ogni caso responsabile, unitamente alla Ditta subappaltatrice, nei confronti dell Amministrazione Comunale per l esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle opere subappaltate. Il pagamento al subappaltatore avverrà tramite la ditta appaltatrice. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La Ditta è altresì obbligata a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto. ART. 24 CONTENZIOSO Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. ART. 25 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore. 8