S ommar io. Preambolo. T itolo I NORME GENERALI



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L.R. 26-0 7-1 9 9 7, n. 23 - Dis ciplina delle attività delle agenzie di viaggio S ommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Art.12, Art.13, Ar t.1 4, Art.15, Art.16, Art.17, Art.18, S ommar io Preambolo T itolo I NORME GENERALI Art. 1 - Finalità Art. 2 - Definizione e attività dis tintive delle agenz ie di viaggio e tur ismo Art. 3 - Attività acces s or ie delle agenz ie di viaggio e tur ismo Art. 4 - Competenze della Pr ovincia Art. 5 - Autorizzazione all'apertura e all'es er cizio delle agenzie di viaggio e tur is mo, ovvero di loro s uccur s ali e filiali Art. 6 - Contenuto dell'autor izzaz ione Art. 7 - Requis iti strutturali Art. 8 - Requis iti professionali Art. 9 - Elenco delle agenzie di viaggio e tur is mo T itolo I I T UT ELA DELL'UT ENT E DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Art. 10 - Depos ito cauzionale Art. 11 - Garanzia as s icurativa Art. 12 - Pacchetti turistici - Programmi di viaggio e opus coli informativi T itolo I II AT T I VI T A' DI ALTRI SOGGE TTI Art. 13 - Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale Art. 14 - Commercializzazione di singoli servizi turis tici T itolo I V S OS PENS I ONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - S ANZ I ONI AMMI NI S T RAT I VE Art. 15 - S ospensione e r evoca dell'autorizzazione Art. 16 - S anzioni amministrative T itolo V DI S POS I Z I ONI TRANSITORIE E FINALI Art. 17 - Norme trans itor ie Art. 18 - Abrogazione della legge r egionale n. 31 del 1984 P r eambolo I L CONSIGLIO R EGI ONALE Ha appr ovato I L PRESIDENTE DELLA GI UNT A REGI ONALE Promulga la s eguente legge:

T itolo I NORME GENERALI Ar t icolo 1 Finalità La pr es ente legge dis ciplina le agenzie di viaggio e tur is mo in attuazione dell ar t. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, del decreto legis lativo 23 novembre 1991, n. 392, del decreto legis lativo 17 marzo 1995, n. 111 e s ucces s ive integrazioni e modifiche. Ar t icolo 2 Definizione e attività d istintive delle agenz ie di viaggio e tur ismo 1. Sono agenzie di viaggio e tur is mo le impr es e che es er citano congiuntamente o disgiuntamente le s eguenti attività: a) produzione e or ganizzaz ione di viaggi e s oggior ni per singole per s one o per gruppi, senza vendita dir etta al pubblico; b) produzione, organizzazione e inter mediazione di viaggi e s oggior ni per singole per s one e per gruppi con vendita dir etta al pubblico o con vendita dir etta di viaggi e s oggior ni organizzati dall agenzia medes ima o da una delle impr es e di cui alla lett. a) o di altre agenz ie; e) vendita di viaggi e s oggior ni prodotti e or ganizzati, per singole per s one o gr uppi, dalle imprese di cui alle lett. a) e b). Ar t icolo 3 Attività acces s or ie delle agenz ie di viaggio e tur ismo 1. Le agenzie di viaggio e tur ismo possono s volger e in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche nor me di settore che le r egolano, oltre alle attività distintive di cui all art. 2, anche le seguenti attività accessorie: a) la pr enotaz ione, la vendita di biglietti per conto delle impr es e nazionali ed es ter e che esercitano tr as por ti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aer ei e altri tipi di trasporto; b) l accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivi di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l informazione e l assistenza ai propri clienti; c) la pr enotaz ione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altr i operatori nazionali ed es ter i; d) l attività di informazione e pubblicità di iniziative tur istiche nonché l attività di educazione al viaggio, di sensibilizzazione al rispetto della per s ona e dell ambiente natur ale anche attraverso la dis tr ibuz ione di appos iti materiali informativi; e) l assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; f) l inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell interesse dei propri clienti; g) la pr enotaz ione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto; h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altr i titoli di credito per i viaggiator i, di lettere di credito e cambio di valuta;

i) le oper azioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cos e tras por tate; l) la distr ibuzione e la vendita di pubblicaz ioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd-rom turistici; m) la pr enotaz ione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifes taz ioni; n) la pr enotaz ione e la vendita di biglietti per emigranti; o) l organizzazione di servizi relativi alle attività congr es s uali ed alle attività s volte in occas ione di manifestazioni fieristiche; p) ogni altra attività concer nente la pr es taz ione di servizi turistici. Ar t icolo 4 Competenze della Pr ovincia 1. Ai sensi dell art. 14, comma pr imo, lett. b) della legge r egionale 9 agosto 1993, n. 28, le Province es er citano le funz ioni amministrative r elative alle agenzie di viaggio e tur ismo. 2. La Pr ovincia ter r itor ialmente competente es er cita le funz ioni di vigilanza e contr ollo s ulle agenzie di viaggio e tur is mo e s ulle attività di cui all art. 13, compresa l applicaz ione delle sanzioni amministrative. 3. La Regione e le Pr ovince s ono tenute a for nir s i reciprocamente e a r ichies ta infor maz ioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo s volgimento delle r ispettive funzioni. Ar t icolo 5 Autorizzazione all aper tur a e all esercizio delle agenz ie di viaggio e tur ismo, ovvero di loro succursali e filiali 1. L apertura di agenzie di viaggio e tur ismo e l es er cizio delle r elative attività, nonch l apertura di agenzie s uccur s ali o filiali di agenzie pr incipali, sono s oggetti ad autor izzazione rilas ciata dalla Pr ovincia nel cui territorio ha s ede l agenzia. 2. Il rilascio o il diniego dell autor izzazione è dis pos to a s eguito dell is tr uttoria effettuata dalla Provincia s tes s a nei tempi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 sulla bas e della domanda presentata dal soggetto inter es s ato, corredata dalla r elativa documentazione compr ovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente ar ticolo nonch del progetto di utilizzazione dei locali, da una r elaz ione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentaz ione devono es s er e confor mi al modello e alle modalità s tabilite dalla Provincia competente con appos ito atto, qualora adottato. La domanda dovrà indicar e anche la denominazione pr es celta per la is tituenda agenzia. 3. Il rilascio della autor iz z az ione è s ubor dinato all accer tamento del possesso, mediante appos ita is tr uttoria, dei: a) requisiti strutturali e pr ofes s ionali di cui agli artt. 7 e 8; b) [1] c) requisiti di onorabilità e capacità finanz iar ia, sulla bas e di idonea documentaz ione, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto legis lativo 23 novembre 1991, n. 392. 4. Per il rilascio della autor iz z az ione a per s one fisiche o a per s one giur idiche s tranier e non appar tenenti a S tati membri della Unione Eur opea, sono fatte s alve le nor me pr evis te dall ar t. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 5. La Pr ovincia può r ilas ciar e autor izz azioni all apertura di agenzie di viaggio e tur ismo per periodi che non coprono l inter o ar co dell anno s olar e nelle località in cui la frequentaz ione turistica ha car attere s tagionale.

6. La Pr ovincia accer ta che la denominaz ione pr es celta non sia uguale o tale da confonder s i con altre già oper anti sul territorio naz ionale, fermo r es tando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominaz ione di Comuni e Regioni italiani. 7. Il titolare dell autor iz zazione all aper tur a della agenz ia di viaggio e tur ismo s oggetto al pagamento della tassa di concessione r egionale, nella mis ur a, nei tempi e nei modi previsti dalla nor mativa vigente. Note: 1 Lettera abrogata dall ar t. 92, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3. Ar t icolo 6 Contenuto dell autorizzazione 1. L autorizzazione deve indicar e es pr es s amente: a) la denominaz ione dell agenzia di viaggio e tur ismo; b) il titolare, persona fis ica o giur idica; per le s ocietà l autor iz z az ione deve indicar e espres samente l es atta denominaz ione e r agione s ociale e il legale r appr es entante della medes ima; c) l attività autor iz z ata, tra quelle di cui all art. 2; d) le altre attività che l agenz ia intende es er citar e, di cui all art. 3; e) la per s ona pr epos ta alla dir ez ione tecnica dell agenzia, precisando s e es s a diversa dal titolare o legale r appr es entante; f) l ubicazione dei locali dell esercizio; g) il carattere di agenzia pr incipale, ovvero di filiale e s uccur s ale. 2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le lett. e), f) e g), comporta il rilas cio di una nuova autor iz z az ione. 3. Ogni modifica pr evis ta al comma 1 lett. e), f) e g) comporta il solo aggior namento della autorizzazione. 4. In ogni caso la Pr ovincia pr ocede al rilascio della nuova autor iz z az ione o all aggior namento della autor izzazione medes ima, previa ver ifica dei presuppos ti previsti dalla pr es ente legge in relazione alla s ola modifica r ichies ta. Ar t icolo 7 Requisiti strutturali 1. Le agenzie di viaggio e tur ismo che s volgono attività di vendita ed inter mediaz ione devono possedere i seguenti requisiti strutturali: a) locali indipendenti ed es cludenti altre attività; b) insegne visibili dell attività dell impr es a; c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autor iz z ate. 2. E fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alle vendita dir etta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono contener e l indicazione del divieto di vendita dir etta al pubblico di viaggi e s oggior ni.

Ar t icolo 8 Requisiti professionali 1. La persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 o dall'aver superato apposito esame di idoneità tecnica. 3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalità e i termini per l'effettuazione degli esami di idoneità e per il rilascio dei relativi attestati. 4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale. 5. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione. 6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possiede le caratteristiche professionali di cui al comma 2, o nel caso di filiali o succursali, la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria attività all'interno dell'impresa con carattere di continuità ed esclusività. Ar t icolo 9 Elenco delle agenzie di viaggio e tur ismo 1. L elenco delle agenzie di viaggio e tur is mo autor izzat pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gaz z etta Ufficiale della Repubblica I taliana. 2. Ai fini di cui sopra la Pr ovincia invia tempes tivamente alla Regione copia delle autor izz azioni rilas ciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione o r evoca delle autorizzazioni stesse. 3. La Regione dà comunicaz ione all or gano gover nativo competente delle nuove denominazi oni delle agenz ie di viaggio autor izzate e tras mette annualmente all or gano s tes s o l aggior namento dei dati delle agenz ie di viaggio oper anti in Regione ai fini della pubblicazione nella Gaz z etta Ufficiale. T itolo I I T UT ELA DELL UT ENT E DELLE AGENZIE DI VI AGGI O E TURISMO

Ar t icolo 10 Deposito cauzionale 1. Entro tr enta gior ni dalla data di comunicazione del rilascio dell autorizzazione all es er cizio o entro la data di effettivo inizio dell attività qualor a l aper tur a avvenga in data s ucces s iva alla comunicazione, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e tur is mo deve ver s ar e alla Provincia, pena decadenza dalla autor iz z az ione s tessa, un deposito cauz ionale nella mis ur a di: a) lire quattrocento milioni per le agenzie di viaggio che s volgano le attività di cui all art. 2, lett. a); b) lire duecentocinquanta milioni per le agenz ie di viaggio che s volgano le attività di cui all art. 2, lett. b); c) lire centocinquanta milioni per le agenzie di viaggio che s volgano le attività di cui all art. 2, lett. c). 2. Il deposito cauz ionale, purch sia gar antita s enza alcuna limitaz ione l immediata disponibilità delle s omme, può essere cos tituito anche da fidej ussione bancar ia irrevocabile o polizza fidej us s or ia as s icur ativa o ogni altra idonea gar anzia pr eventivamente appr ovata dalla Provincia. 3. Il deposito cauz ional is tituito a gar anz ia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e tur is mo e a gar anz ia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell attività dell agenzia. 4. Il deposito cauz ional vincolato per tutto il periodo di esercizio dell agenzia. Lo s vincolo della cauzione, su domanda dell inter essato, disposto dalla Pr ovincia non prima di centottanta gior ni dalla data di cessazione della attività, previa ver ifica effettuata pr es s o la Cancelleria del Tribunale, la Ques tura e la Guar dia di Finanza competenti, per accertare la inesistenza nei confronti del titolare dell autorizzazione di agenzia di viaggio che ha ces s ato l attività di pendenze in corso, che possano compor tar e r ivals a s ulla cauzione a s uo tempo cos tituita dalla agenzia s tes s a. 5. nel caso in cui il deposito cauz ionale s ia r idotto r is petto alla s ua cons is tenza or iginar ia per effetto dell applicaz ione del comma 3, esso deve es s er e r eintegr ato nella mis ur a di cui al comma 1 entro il termine di sessanta gior ni dal ricevimento della diffida ad adempier vi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla autor izzazione. Ar t icolo 11 Garanzia as s icur ativa 1. Le agenz ie di viaggio e tur ismo s ono tenute a s tipular e, a pena di revoca dell autorizzazione, polizze as s icur ative di responsabilità civile a coper tura dei rischi derivanti alle per s one dalla partecipazione ai programmi di viaggio e s oggior no nonch a gar anzia dell es atto adempimento degli obblighi verso l utente dei servizi turistici, nella os s er vanza delle dispos izioni previste in materia dalla Convenzione I nter nazionale r elativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonch dalla dir ettiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti "tutto compr es o" così come r ecepita dal decreto legis lativo 17 marzo 1995, n. 111. 2. Copia della poliz z a di assicurazione di cui al comma 1 deve es s er e depos itata pr es s o la Provincia competente.

Ar t icolo 12 Pacchetti turistici - Programmi di viaggio e opus coli informativi 1. I programmi, gli opuscoli, gli annunci, i manifesti e ogni altro mezz o infor mativo concernenti viaggi, crociere, gite ed es cur s ioni, con o s enz a pr es taz ioni relative al soggior no, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e tur is mo, sia per l interno che per l estero, ai fini della lor o pubblicaz ione e diffus ione devono es s er e r edatti in modo da for nir e all utente un infor mazione corretta e completa. 2. Per i "pacchetti turistici" si applica la s pecifica dis ciplina s tabilita dal decreto legis lativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente " Attuaz ione della dir ettiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compr es o". 3. I programmi, ed opus coli relativi all offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove pr evisti, dovranno contenere gli elementi pertinenti allo s pecifico s er vizio offerto indicati nella Convenz ione I nter nazionale s ui contratti di viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 e s uccessive integr azioni e modifiche. 4. Il programma di viaggio cos tituis ce par te integr ante dell eventuale documento di viaggio. Qualora il documento di viaggio non sia pr evis to, il programma cos tituis ce l elemento di riferimento della pr omes s a di servizi a fini dell accer tamento dell es atto adempimento. 5. I l programma di viaggio deve indicar e gli organismi ai quali il turista può r ivolger s i in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l assistenza (c.d. numero ver de), che può essere pr edis pos to s ia dall or ganiz z az ione del viaggio ovvero anche dagli organismi di tutela del turista. 6. Le agenzie pr oduttrici ed or ganizz atrici di viaggi e s oggior ni trasmettono alla Pr ovincia territorialmente competente copia delle pubblicazioni o di altro mater iale infor mativo relativo ai programmi di viaggio. T itolo I II AT T I VI T A DI ALTRI SOGGE TTI Ar t icolo 13 Attività di organizzazione di viaggi in fo rma non professionale 1. Le dis pos izioni della pr es ente legge non si applicano alle as s ociazioni senza s copo di lucro di cui al comma 1 dell art. 10 della legge n. 217 del 1983. Le medes ime associazioni sono comunque tenute alla applicazione delle dispos izioni di cui al decreto legis lativo 17 marzo 1995 n. 111 ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo decr eto legis lativo. 2. Le as s ociazioni e i sodalizi che oper ano a livello regionale o locale agli stessi fini di cui al comma pr ecedente, ovvero per finalità politiche o s por tive, qualora non svolgano le attività di cui all art. 2 nelle for me e con le modalità pr evis te dalla pr es ente legge, possono comunque promuovere e pubblicizzar e, all interno degli organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le ades ioni e le quote di partecipazione. Possono altr es ì organizzare in I talia per i propri associati vacanze s ociali presso s tr utture o complessi ricettivi propri o convenzionati. 3. Le as s ociazioni e s odalizi di cui al comma pr ecedente pos s ono altr es ì organizzare ed effettuare gite occas ionali in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze r is er vate esclus ivamente a pr opr i associati o appar tenenti. Di tali iniziative deve es s er e data comunicazione pr eventiva alla Pr ovincia in cui ha s ede il sodalizio o l as s ociaz ione, indicando la data di svolgimento, l itinerario della gita e il numero pr es unto dei partecipanti. 4. E esclusa infine dalla dis ciplina della pr es ente legge la or ganizzazione di viaggi da par te di Enti o or ganis mi pubblici nell ambito dello s volgimento di proprie attività istituz ionali.

Ar t icolo 14 Commercializzazione di singoli servizi turistici 1. Non sono s oggette alla s pecifica dis ciplina della pr es ente legge le impr es e for nitrici di singoli servizi turistici, la cui attività s ia dis ciplinata dalle r elative nor mative di settore. 2. I fornitori di un singolo s er vizio tur is tico attinente a viaggi e s oggior ni, con particolare riguardo al trasporto e alla r icettività, possono es er citar e le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio pr odotto: a) direttamente, attraverso la pr opr ia or ganizzazione s trutturale; b) mediante affidamento della ges tione delle s uddette attività ad un organismo as s ociativo o cons ortile o cooper ativo o s ocietar io, costituito dall aggr egaz ione di fornitori del singolo medes imo s er vizio tur is tico; c) mediante affidamento della ges tione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medes imo s er vizio, con appos ito contr atto di concessione ad impr enditori abilitati allo svolgimento di tali attività nell ambito degli elenchi merceologici previsti nella r elativa licenz a d i esercizio commerciale. 3. Per i soggetti indicati al comma 2 spressamente es clus o l es er cizio delle attività pr opr ie di agenzia di viaggio indicate all art. 2, con qualsivoglia modalità, sia che venga ges tito da s ingoli fornitori o da for nitor i associati tra lor o in qualsiasi forma e modo o da conces s ionar i, salvo che tali soggetti non vengano dotati della pr es cr itta autor iz z az ione pr ovinciale all es er cizio di attività di agenzia di viaggi. 4. La attività di informazione ed accoglienza attualmente s vo lte s ulla bas e della legge r egionale dai Comuni, possono es s er e affidate dai Comuni stessi, in concessione ai soggetti che s volgano attività di prenotazione e commer cializz azione di singoli servizi turistici, di cui alla lett. b) del comma 2 alle s eguenti condizioni: a) venga gar antito il diritto di adesione al servizio da par te di qualunque for nitor e locale e venga pr evis to un sistema di controllo della impar z ialità assicurata dal Comune mediante mezzi telematici o in modo automatico nello s volgimento del servizio autor izz ato dal Comune; b) venga es pr es s amente pr evisto nel disciplinare di concessione che la coper tura finanz iar ia di tutte le s pes e connes s e all attività di commercializzazione di servizi turistici, sia assicurata senza oner i a car ico dell Ente pubblico. T itolo I V S OS PENS I ONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE - S ANZ I ONI AMMI NI S T RAT I VE Ar t icolo 15 S ospensione e r evoca dell autor iz z az ione 1. La Pr ovincia dis pone la s os pens ione dell autorizzazione all aper tur a e all es er cizio delle agenzie di viaggio e tur is mo per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi: a) qualora vengano es ercitate attività diffor mi da quelle autor izz ate; b) qualora non vengano ris pettati i termini temporali per le licenz e a car attere s tagionale di cui al comma 5 dell art. 5; c) qualora vengano accer tate irregolarità amministrative, ovvero gr avi e r ipetut e violazioni alle norme pr eviste dalla dir ettiva n. 90/314/CEE recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 e dalla dir ettiva 93/13/CEE recepita con l art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; d) qualora l agenzia non provveda al reintegro del deposito cauz ionale nei termini previsti;

e) qualora l agenzia non comunichi alla Pr ovincia entr o 5 giorni dalla ces s az ione per qualsiasi caus a della attività del direttore tecnico indicato nell autorizzazione pr ovinciale, ovvero qualor a non provveda alla s os tituzione del direttore tecnico s tesso entr o il termine as s egnato dalla Provincia; f) qualora venga accer tato che l attività dell agenz ia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l immagine dell offer ta tur istica r egionale in conseguenza di gravi inadempimenti che inves tono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale. 2. La Pr ovincia dis pone la r evoca dell autor izzazione: a) qualora, trascorso il periodo mas s imo di sospensione pr evis to al comma 1, l agenzia non provveda all eliminazione delle irregolarità che hanno dato caus a o non ottemperi alle disposizioni della Pr ovincia, entro l ulter ior e ter mine as s egnato dalla Pr ovincia s tes s a a pena di revoca dell autor iz z az ione; b) nel caso di condanna per reati connessi all esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turis mo. 3. La Pr ovincia dis pone, altresì, la s os pens ione o la r evoca della autor izzazione nel caso previsto dal comma 3 dell art. 16. 4. La Pr ovincia dis pone la decadenza dall autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge. Ar t icolo 16 S anzioni amministrative 1. Fatte s alve le s anz ioni previste dal codice penale ove il fatto cos tituis ca r eato, soggetto all applicazione della s anzione amministrativa pecuniar ia nella mis ur a da L. 3.000.000 a L. 18.000.000: a) chiunque intr apr enda e s volga in forma continuativa od occas ionale, le attività di cui all art. 2 senza aver ottenuto la pr eventiva autor izzazione; b) chiunque s volga attività diver s e da quelle autor izz ate; c) le as s ociaz ioni di cui all art. 13 che effettuino attività in modo difforme da quelle pr evista dalla pr es ente legge, e a favor e di non associati. 2. Sono s oggetti all applicazione della s anzione da L. 1.500.000 a L. 3.000.000: a) chiunque pubblica o diffonde pr ogr ammi di viaggio in contrasto con le nor me contenute nella pr es ente legge o non rispetta i contenuti dei propri programmi nell esecuzione dei contratti di viaggio; b) i fornitori o lor o rappr es entanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opus coli o s ottoscrivano contr atti in violazione delle dispos izioni di cui alla dir ettiva 93/13/CEE del Consiglio r ecepita ed attuata con legge 6 febbr aio 1996, n. 52, concernente le claus ole abus ive nei contratti stipulati con i consumatori. 3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 lett. b) e al comma 2, la autor iz z az ione provinciale può es s er e s os pes a per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un mass imo di 6 mes i e s ucces s ivamente r evocata. 4. Ogni rappor to di accer tata violaz ione delle nor me della pr es ente legge r egional presentato alla Pr ovincia competente per territorio, alla quale s ono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Pr ovincia s tessa er ogate. T itolo V DI S POS I Z I ONI TRANSITORIE E FINALI

Ar t icolo 17 Norme trans itor ie 1. Le misur e dei depositi cauzionali previste dall ar t. 10 sono ridotte di due ter z i per le agenzie di viaggio e tur ismo r egolar mente oper ati, sulla bas e di quanto r is ulta agli atti delle Pr ovince competenti, da cinque anni alla data di entrata in vigore della pr es ente legge. 2. Le agenzie di viaggio e tur ismo di cui al comma pr ecedente, dovranno adeguar e il deposito cauzionale s econdo i nuovi massimali dovuti ai sensi dalla pr es ente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della s tes s a, pena la r evoca dell autor izzazione s tes s a. 3. La r iduzione pr evista al comma 1 si applica anche alle nuove agenzie di viaggio e tur ismo autorizzate s uccessivamente alla entr ata in vigore della pr es ente legge ed a quelle oper anti da meno di 5 anni, al compimento di 5 anni di regolare attività, sulla bas e di quanto r is ulta agli atti delle Pr ovince competenti. 4. In sede di prima applicazione della legge, allo s copo di garantire la qualità dei nuovi accessi e di monitorare la fas e di avvio del processo di liberalizzazione, le autor izz azioni per l apertura di nuove agenzie di viaggio e tur is mo, di cui all art. 2, lett. b) e lett. c), nel territorio complessivamente cons ider ato di ciascuna Pr ovincia non potranno s uper ar e, rispetto al numero di agenzie pr eviste dai piani provinciali approvati al 31 dicembre 1996, l incremento annuo del 15% sino al 31 dicembre 1999. 5. Ai fini dell applicazione del comma 3 per il triennio 1997/1999, le Pr ovince annualmente stabiliranno e pubblicizzer anno i criteri di priorità e le s cadenze per il rilascio delle nuove concessioni, con particolare r iguar do alle s pecifiche es igenz e attinenti ad una migliore redistribuzione ter r itor iale dei servizi delle agenz ie di viaggio e tur ismo e alle localizzazioni in comuni attualmente pr ivi di agenzie di viaggio e tur ismo. Ar t icolo 18 Abrogazione della legge r egionale n. 31 del 1984 1. La legge r egionale 14 giugno 1984, n. 31 abrogata. La pr es ente legge r egionale s ar à pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque s petti di osservarla e far la os s er var e come legge della Regione Emilia-Romagna.