La Formazione professionale continua E scattato per gli avvocati l obbligo della formazione professionale continua, con la partecipazione (obbligatoria) ad eventi formativi per conseguire in un triennio almeno 90 crediti formativi anche se è, comunque, previsto per i primi tre anni un periodo transitorio soft. Va subito chiarito che per formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. L aggiornamento inteso non più come mantenimento di conoscenze già acquisite, bensì come processo culturale di crescita professionale. La finalità della formazione continua è quella di garantire all avvocato una migliore capacità professionale per assicurare ai clienti la qualità della prestazione; la formazione è svolta, quindi, nell interesse degli utenti ed a garanzia di tutela di un interesse pubblico. Soggetti obbligati alla formazione Obbligati alla formazione professionale continua sono: l avvocato iscritto all albo professionale; il praticante avvocato abilitato al patrocinio dopo il conseguimento dei certificato di compiuta pratica. A seguito del regolamento sulla formazione approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 13 luglio 2007, tutti gli avvocati e praticanti con patrocinio sono obbligati alla formazione professionale continua, con la partecipazione ad eventi promossi o organizzati o accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli dell ordine o dalla Cassa forense. Tale obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell iscrizione nell albo (o nel registro), a prescindere dall esercizio in atto dell attività professionale, ed anche se l attività professionale non è svolta oppure sia marginale, episodica o discontinua; ne consegue che anche chi non esercita la professione con carattere di continuità (requisito quest ultimo previsto per l iscrizione obbligatoria alla cassa forense) è tenuto a rispettare l obbligo formativo. Eventualmente l interruzione dell attività professionale può rilevare ai fini dell esenzione dell obbligo formativo sussistendo i presupposti indicati nel regolamento per l esenzione. I crediti formativi L unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo. Ciascun avvocato e ciascun praticante abilitato al patrocinio per ottenere il credito formativo deve curare la propria formazione con la partecipazione ad eventi formativi, al fine di conseguire nel triennio almeno 90 crediti formativi, di cui almeno 20 debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. La previsione di un periodo di valutazione triennale facilita l adempimento dell obbligo formativo, consentendo all avvocato di recuperare nel triennio eventuali debiti formativi, fermo restando l obbligo di acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti. Con il regolamento approvato nella seduta del 13 luglio 2007, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito le regole per la formazione professionale continua degli iscritti, formazione che si svolge attraverso la partecipazione ad eventi dettagliatamente individuati. Quanto alla durata e contenuto dell obbligo formativo occorre evidenziare che: l anno formativo è l unità di tempo minima di svolgimento dell attività di formazione e coincide con l anno solare; il credito formativo è l unità di misura della formazione continua; 1
il periodo di valutazione della formazione continua è l arco di tempo minimo rispetto al quale il Consiglio dell ordine effettua la verifica dell adempimento dell obbligo di formazione, ed ha durata triennale. Decorrenza formazione Il regolamento sulla formazione è entrato in vigore dall 1 settembre 2007, ma è scattato dal 1 gennaio 2008 l obbligo della formazione professionale continua. Il primo periodo di valutazione della formazione professionale continua decorre dal primo gennaio 2008; eventuali eventi formativi svoltisi dal settembre 2007 al dicembre 2007, previo accredito da parte del Consiglio dell ordine, possono comunque essere presi in considerazione ai fini dell attribuzione dei crediti formativi da valere per il triennio 2008 2010. L obbligo della formazione decorre dal primo gennaio dell anno solare successivo a quello di iscrizione all albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (l anno formativo coincide con quello solare). Nel caso di iscrizione all albo nel corso dell anno solare (o di rilascio del certificato di compiuta pratica nel corso dell anno), gli interessati hanno la facoltà di chiedere il riconoscimento dei crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all albo e l inizio dell obbligo formativo. È previsto un periodo transitorio soff per l entrata in vigore della formazione professionale. Infatti nel primo triennio di valutazione (2008 2010), i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 50 (dei quali almeno 6 nelle materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia), con un minimo di almeno 9 crediti per il primo anno formativo, di almeno 12 per il secondo e di almeno 18 per il terzo. Ulteriormente,s empre solo per il primo triennio, i crediti complessivi scendono a 20 per chi abbia compiuto entro il 1 settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1 settembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione all albo. In quest ultimo caso non è previsto un numero minimo di crediti da conseguire, ma solamente l obbligo di conseguire almeno 20 crediti complessivi nell arco dell intero triennio. Obbligatorietà della formazione continua Lo formazione professionale continua è obbligatoria sia in base al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense che in base all art. 12 e 13 del codice deontologico, oltre che in base all art. 1176 cod. civ., che impone di mantenere sempre un livello dì perizia adeguato al caso che si affronta; la inosservanza dell obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata disciplinarmente. Ai Consigli dell ordine territoriali è delegato il compito di vigilare sull effettivo svolgimento dell attività formativa. A tal proposito il C.N.F. si cura di specificare che: Costituiscono illecito disciplinare i mancato adempimento dell obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.. Gli eventi formativi che attribuiscono i crediti formativi Gli eventi formativi alla cui partecipazione, effettiva e adeguatamente documentata, consegue l attribuzione dei crediti formativi sono: 2
a) - corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studiò e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione; condizione per l attribuzione del credito formativo è che tali eventi siano promossi o organizzati dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi semestrali o annuali, dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza ; b) - commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; c) - altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell ordine. La formazione professionale continua si consegue anche con lo svolgimento delle seguenti attività formative : - relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali: sono attribuiti dal Consiglio dell ordine crediti formativi, fino al limite massimo di n.12 crediti, in relazione alla natura dell attività svolta e dell impegno richiesto; - pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici: sono attribuiti dal Consiglio dell ordine crediti formativi, fino al limite massimo di n.12 crediti, in relazione alla natura dell attività svolta e dell impegno richiesto; - contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati: sono attribuiti dal Consiglio dell ordine crediti formativi, fino al limite massimo di n.24 crediti, in relazione alla natura dell attività svolta e dell impegno richiesto; - partecipazione alle commissioni per glii esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell esame: sono attribuiti dal Consiglio dell ordine crediti formativi, fino al limite massimo di 24 crediti, in relazione alla natura dell attività svolta e dell impegno richiesto; - il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell ambito della proprio organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell ordine competenti: sono attribuiti dal Consiglio dell ordine crediti formativi, fino al limite massimo di n.12 crediti, in relazione alla natura dell attività svolta e dell impegno richiesto. La elencazione degli eventi formativi sopra riportata è da ritenersi non tassativa potendo i soggetti interessati (Consiglio Nazionale Forense o Consigli dell ordine) considerare anche eventi non rientranti nella tipologia descritta ma che presentino lo stesso contenuto formativo e culturale dell evento tipizzato. La partecipazione a detti eventi formativi deve essere effettiva ed adeguatamente documentata (e quindi con una presenza continua agli eventi e non soltanto nel momento iniziale). Gli eventi formativi da frequentare Quanto agli eventi da frequentare per i crediti formativi, ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata; le attività formative e gli eventi formativi sono concetti diversi : mentre gli eventi formativi corrispondono ad occasioni di formazione culturale, le attività formative sono comportamenti valutati come idonei a surrogare la partecipazione agli eventi ai fini dell adempimento dell obbligo formativo. La libertà di scelta da parte dell iscritto, dell evento formativo è soggetta all unica condizione che l evento formativo scelto rientri tra quelli riconosciuti come attributivi di crediti formativi. Infatti tutte le 3
attività formative devono essere vagliate dal Consiglio dell ordine competente, il quale attribuisce i crediti formativi tenuto conto della natura e dell impegno che essa richiede. L iscritto può partecipare a qualsiasi evento formativo organizzato, o accreditato, da qualsiasi Consiglio dell ordine sull intero territorio nazionale (o anche all estero). Una limitazione alla scelta in questione è che almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da eventi formativi aventi ad oggetto l ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia; una parte della formazione deve essere, quindi, dedicata obbligatoriamente all ordinamento professionale e previdenziale ed alla deontologia, obbligo questo comune a tutti i professionisti senza distinzione, operando anche per chi è esentato dalla formazione, come professori universitari. Il controllo sulla formazione L adempimento dell obbligo formativo viene documentato dall avvocato con il deposito al Consiglio dell ordine al quale è iscritto, di una sintetica relazione che certifico il percorso formativo seguito nell anno precedente. indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. Il Consiglio dell ordine verifica l effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti, anche a campione; per lo svolgimento di tale attività di controllo, il Consiglio dell ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio (in questo caso il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata). Sanzioni per inadempimento all obbligo formativo Il mancato adempimento dell obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito, costituiscono illecito disciplinare attesa la obbligatorietà della formazione professionale continua. Del resto l art. 13 del codice deontologico forense prevede espressamente che è dovere dell avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l attività. L avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. E dovere deontologico dell avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale Forense e del Consiglio dell ordine di appartenenza concernenti gli obblighi ed i programmi formativi. Gli esoneri dall obbligo formativo Sono espressamente previsti casi di esonero dagli obblighi formativi per i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché per i ricercatori con incarico di insegnamento, relativamente alle materie di insegnamento, ma con l obbligo però di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale. 4
Altri casi di esonero dallo svolgimento dell attività formativa - anche per periodi limitati - possono essere accordati dal Consiglio dell ordine, su domanda dell interessato, nei seguenti casi: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell attività professionale o trasferimento di questa all estero; d) altre ipotesi indicate dal Consiglio dell ordine; e) iscritto all albo professionale che abbia superata i 40 anni di iscrizione all albo e che ne faccia domanda al Consiglio dell ordine. All esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. Per le ipotesi di cui alle lettere a)-e) l esonero non è automatico presupponendo la domanda dell interessato e la valutazione del Consiglio dell ordine, che può dispensare totalmente o solo parzialmente dall obbligo formativo. Il Regolamento per la formazione continua, approvato dal Consiglio Nazionale forense il 13 luglio 2007, e la successiva Relazione del 20 settembre 2007 di accompagnamento al Regolamento per la formazione continua, sono consultabili sul sito www.consiglionazionaleforense.it. 5
I programmi formativi Gli eventi formativi idonei a fare conseguire i crediti formativi sono solo quelli promossi od organizzati dai Consigli dell ordine o dal Consiglio nazionale forense, oppure se organizzati da altri soggetti, siano stati preventivamente accreditati. Gli elementi che qualificano l evento formativo sono, quindi, la qualità soggettiva dell organizzatore o, in alternativa, il suo accreditamento. Ne consegue che chiunque (enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici o privati, operanti o no nel settore professionale), senza distinzioni, può organizzare un evento formativo; l evento formativo per produrre credito formativo necessità però dell accredito preventivo da parte del Consiglio dell ordine o del Consiglio nazionale forense. In ordine ai programmi formativi è previsto espressamente che i Consigli dell ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno l offerta formativa che intendono proporre nel corso dell anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento (nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto a materia deontologica, previdenziale e l ordinamento professionale). Tale offerta formativa deve essere comunicata - sempre entro il 31 ottobre - al Consiglio nazionale forense, con indicati i soggetti attuatori, i costi per i partecipanti, i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma formativo. E previsto, poi, espressamente che i Consigli dell ordine, in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, possono organizzare altri eventi formativi (rispetto a quelli già programmati) attribuendo i crediti formativi e dandone, comunque, comunicazione al Consiglio Nazionale Forense. In caso di eventi formativi non predisposti dal Consiglio dell ordine ma da enti od associazioni forensi, tali soggetti per ottenere l accreditamento preventivo degli eventi formativi da loro organizzati, devono presentare al Consiglio dell ordine locale (l accreditamento è dato dal Consiglio dell ordine nel cui territorio si svolge l evento) ovvero al Consiglio Nazionale Forense (quando si tratta di eventi da svolgersi all estero o seriali, destinati cioè ad essere replicati più volte nello stesso modo in più circondari o distretti), una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell evento. In caso di silenzio protratto oltre il 15 giorno l accreditamento si intende concesso. Al fine di agevolare la programmazione di eventi formativi ed accrescere l offerta agli iscritti, il Consiglio Nazionale Forense può stipulare con la Cassa forense e con le Associazioni forensi maggiormente riconosciute a livello nazionale, specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori. Il Consiglio Nazionale Forense cura la pubblicazione nel suo sito internet di tutti gli eventi formativi segnalati ed accreditati, per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da tutti i Consigli dell ordine. 6