(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private) det. n. 11/3 di data: 23 aprile 2015 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO (art.18 statuto Fondazione procura di data 24.10.2012) OGGETTO: Art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach, art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e articoli 13 e 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40 Leg, confronto concorrenziale nell ambito della trattativa privata tramite richiesta d offerta sulla piattaforma MERCURIO ME-PAT della Provincia Autonoma di Trento per l affidamento della fornitura in noleggio, mediante costo copia, di macchine multifunzione a servizio degli uffici della Fondazione Edmund Mach. CIG 6213880FFA. Individuazione, quale aggiudicataria definitiva, dell impresa MARCHETTO E TESSARO S.n.C. DI STEFANO MARCHETTO E MASSIMO TESSARO, con sede legale in Via Ludwig Von Comini, 8/9, 39100 BOLZANO (BZ), codice fiscale e partita IVA 01539830214, per un importo stimato contrattuale, per l intera sua durata massima quinquennale (3+1+1), pari ad Euro 40.066,40 (quarantamilasessantasei/40) al netto degli oneri fiscali, e di cui Euro 200,00 (duecento/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. 1
IL DIRIGENTE Vista la richiesta d offerta/gara telematica n. 26477 (lettera di invito protocollo n. 0002196/gg/ss di data 09/04/2015 (nove aprile duemilaquindici) contenente le norme per la partecipazione al confronto concorrenziale nell ambito della trattativa privata tramite richiesta d offerta sulla piattaforma MERCURIO ME-PAT della Provincia Autonoma di Trento per l affidamento della fornitura in noleggio, mediante costo copia, di macchine multifunzione a servizio degli uffici della Fondazione Edmund Mach (d ora innanzi FEM), inviata a 45 operatori economici abilitati alla pertinente categoria merceologica sul ME-PAT; preso atto che la FEM si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento (d ora innanzi SISTEMA); preso inoltre atto che l appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla lettera d invito, da tutta la documentazione ad essa allegata, dal Capitolato d Oneri, dalle Regole Generali di Gara Telematica pubblicate sul sito Mercurio, Sezione REGOLAMENTO DEL SISTEMA, dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento; rilevato che l appalto ha per oggetto l affidamento di un contratto di noleggio onnicomprensivo - all-in mediante solo costo copia (senza pertanto un canone di noleggio) di macchine multifunzione di rete a servizio degli uffici della FEM; constatato che il contratto di noleggio ha una durata di 3 anni con decorrenza dalla data di suo perfezionamento con possibilità di proroga di ulteriori 2 anni (1+1); constatato inoltre che l importo complessivo stimato dell appalto, per l intera sua durata massima quinquennale (3+1+1), è pari ad Euro 50.200,00 (cinquantamiladuecento/00), al netto degli oneri fiscali e di cui Euro 200,00 (duecento/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali; preso atto che l importo stimato del contratto di noleggio è stato stimato dalla FEM sulla base di una valutazione del fabbisogno di copie e/o stampe per il periodo di sua validità (3 anni + 1 + 1) e che lo stesso è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione del contratto di noleggio non discende alcun obbligo per la FEM di acquistare un quantitativo minimo di copie e/o stampe che sono invece determinate a consuntivo; rilevato che l affidamento della richiesta d offerta avviene tramite confronto concorrenziale di cui all art. 21 della L.P. 23/1990 e degli articoli 13 e 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, finalizzato alla selezione di un operatore economico a cui affidare le forniture e i servizi in oggetto; 2
constatato che il confronto concorrenziale viene aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi degli articoli 81, comma 1 e 82 del d.lgs. 163/2006; preso atto che con PEC di data 20/04/2015 l Impresa I.CO.GE. INFORMATICA S.R.L. ha comunicato alla FEM di non poter partecipare alla RDO in oggetto; constatato inoltre che entro il termine ultimo per la presentazione, scaduto alle ore 12:00 del giorno di mercoledì 22 aprile 2015, sono pervenute tramite SISTEMA n. 4 (quattro) offerte di altrettanti operatori economici invitati alla procedura di gara: RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE TECNOBIT S.R.L. 01719980227; 01719980227 VILLOTTI S.R.L. 00492710223; 00492710223 MARCHETTO E TESSARO SNC DI STEFANO MARCHETTO E MASSIMO 01539830214 TESSARO SEMPREBON LUX S.R.L. 01270420225; 01270420225 esaminato e ritenuto corretto lo svolgimento della prima ed unica seduta pubblica virtuale del seggio di gara svoltasi in data 22 aprile 2015 nel corso della quale il dott. Fabio Calliari, delegato a presiedere il seggio di gara, ha provveduto all apertura e alla verifica della documentazione amministrativa dei quattro operatori economici offerenti nonché all apertura delle rispettive offerte economiche; preso atto che in detta seduta la il responsabile del procedimento giudicatrice, avendo riscontrato degli errori nel calcolo dell importo complessivo offerto dall impresa TECNOBIT S.r.L., ha effettuato le necessarie correzioni tenendo per validi e immutabili gli importi unitari offerti in conformità a quanto previsto dalla lettera di invito; preso inoltre atto che il responsabile del procedimento in detta seduta: 1. ha ritenuto regolare la documentazione amministrativa prodotta dai quattro operatori economici offerenti e ha pertanto disposto la loro ammissione; 2. ha ritenuto regolari le offerte economiche presentate e ne ha così sintetizzato i risultati individuando quale aggiudicataria provvisoria l impresa MARCHETTO E TESSARO S.n.C. DI STEFANO MARCHETTO E MASSIMO TESSARO: RAGIONE SOCIALE MARCHETTO E TESSARO S.n.C. DI STEFANO MARCHETTO E MASSIMO TESSARO IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, SU 5 ANNI, AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI E DEI COSTI PER LA SICUREZZA In cifre ( ) 3 39.866,40 TECNOBIT S.r.L. 44.648,04 SEMPREBON LUX S.r.L. 49.857,52 VILLOTTI S.r.L. 49.995,32 constatato che il responsabile del procedimento, direttamente in seduta pubblica, ha effettuato la verifica dei conteggi risultanti dall offerta economica presentata dall impresa
MARCHETTO E TESSARO S.n.C. DI STEFANO MARCHETTO E MASSIMO TESSARO non riscontrando alcuna errore di calcolo nella sua formulazione; considerata la piena rispondenza alle esigenze della FEM dell offerta presentata dall impresa MARCHETTO E TESSARO S.n.C. DI STEFANO MARCHETTO E MASSIMO TESSARO e ritenuto l offerta stessa affidabile e tale da garantire una corretta esecuzione del contratto; ritenuto di individuare quale contraente l impresa MARCHETTO E TESSARO S.n.C. DI STEFANO MARCHETTO E MASSIMO TESSARO, con sede legale in Via Ludwig Von Comini, 8/9, 39100 BOLZANO (BZ), codice fiscale e partita IVA 01539830214, per un importo stimato contrattuale, per l intera sua durata massima quinquennale (3+1+1), pari ad Euro 40.066,40 (quarantamilasessantasei/40) al netto degli oneri fiscali, e di cui Euro 200,00 (duecento/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali; ritenuta inoltre conveniente e congrua l offerta presentata da MARCHETTO E TESSARO S.n.C. DI STEFANO MARCHETTO E MASSIMO TESSARO non ravvisandovi alcun elemento su cui basare un sospetto di non affidabilità e serietà di tale offerta; dato atto che dei suddetti risultati sarà fornita comunicazione agli interessati secondo quanto previsto nella lettera di invito e dalla normativa vigente; dato altresì atto che in capo alla aggiudicataria saranno verificati i requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara e che solo ad ultimata e positiva verifica la presente aggiudicazione diverrà efficace; preso atto che ai sensi dell art. 11, comma 10 bis del d.lgs. 163/2006, per la stipulazione del contratto d appalto, non si applica il termine dilatorio di cui all art. 11, comma 10 del medesimo d.lgs. 163/2006. considerato che per indifferibili urgenze (scadenza di parte dei contratti in essere) la FEM ha la necessità di acquisire nel più breve tempo possibile una parte delle macchine multifunzione oggetto del contratto d appalto. Tutto ciò premesso: - visto l art. 18 Statuto; - vista la procura del 24 ottobre 2012; - vista la L.P. 23/1990 e il DPGP 10-40/Leg.; - visto il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013; - visti gli atti citati in premessa: d e t e r m i n a 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, le operazioni di gara come risultanti dal verbale di seduta pubblica virtuale del seggio di gara di data 22 aprile 2015; 4
2) di individuare in via definitiva quale contraente l impresa MARCHETTO E TESSARO S.n.C. DI STEFANO MARCHETTO E MASSIMO TESSARO, con sede legale in Via Ludwig Von Comini, 8/9, 39100 BOLZANO (BZ), codice fiscale e partita IVA 01539830214, per un importo stimato contrattuale, per l intera sua durata massima quinquennale (3+1+1), pari ad Euro 40.066,40 (quarantamilasessantasei/40) al netto degli oneri fiscali, e di cui Euro 200,00 (duecento/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali; 3) di dare atto che avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento è esperibile ricorso al TRGA di Trento entro 30 giorni dall avvenuta comunicazione dell aggiudicazione definitiva; 4) di subordinare l efficacia dell individuazione di cui al punto 2) alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; 5) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa (scadenza di parte dei contratti in essere), la stipulazione del contratto d appalto condizionandone l efficacia alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; 6) di dare atto che gli oneri d investimento derivanti dalla procedura di gara verranno posti di volta in volta a carico del Budget di competenza. FC/f.to Fabio Calliari GG/f.to Giuseppe Gubert === o 0 o === IL DIRETTORE GENERALE - dott. Mauro Fezzi f.to Fezzi 5