REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL USO DEL GONFALONE, DELLO STEMMA PROVINCIALE E DELLA BANDIERA NAZIONALE, DELL UNIONE EUROPEA E DELL ONU



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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL USO DEL GONFALONE, DELLO STEMMA PROVINCIALE E DELLA BANDIERA NAZIONALE, DELL UNIONE EUROPEA E DELL ONU Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 21.01.2009

I N D I C E Art. 1 Stemma Provinciale Art. 2 Uso dello stemma da parte della Provincia Art. 3 Uso dello stemma da parte di terzi Art. 4 Gonfalone provinciale Art. 5 Uso del Gonfalone nella sede provinciale Art. 6 Uso esterno del Gonfalone sul territorio provinciale Art. 7 Uso della bandiera della Repubblica Art. 8 Esposizione della bandiera sugli edifici pubblici Art. 9 Esposizione della bandiera in pubblica sala Art. 10 Esposizione congiunta ad altre bandiere Art. 11 Esposizione bandiera a lutto Art. 12 Disposizioni particolari Art. 13 Bandiera dell Unione Europea e dell ONU Art. 14 Disposizioni finali

Art. 1 Stemma Provinciale La Provincia ha come segno distintivo lo stemma concesso con Regio Decreto del 28 marzo 1938 e così blasonato: "Partito semitroncato: il primo fasciato di rosso e d'argento al braccio attraversante in palo, vestito di argento e di rosso, tenente con la mano una palla d'oro; il secondo troncato di rosso e di argento al destrocherio armato impugnante una spada d'acciaio fra due corna di cervo nell'atto di tagliare l'ultimo nodo del corno sinistro; il terzo d'azzurro alla porta di città aperta del campo, murata di pietre al naturale su campagna erbosa, merlata di due merli alla ghibellina. Capio del Littorio di rosso (porpora) al Fascio Littorio d oro circondato da due rami di quercia e di alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Provincia. Lo stemma provinciale non può essere modificato se non per motivi storici relativi alla vita e vicissitudini determinanti e qualificanti della comunità locale, se non aggiunte e con l'osservanza delle norme e procedure di cui al R.D. 7 giugno '43 n. 652. La riproduzione grafica della stemma della Provincia di Cremona di cui all allegato a) forma parte integrante del presente regolamento. Art. 2 Uso dello stemma da parte della Provincia Lo stemma provinciale può essere utilizzato solo dalla Provincia. Lo stemma deve essere riprodotto a fianco o sopra l'intestazione Provincia di Cremona": - nella carta intestata della Provincia utilizzata per corrispondenza; - nei manifesti pubblici ed ordinanze della Provincia, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali; - sugli automezzi provinciali per qualunque servizio utilizzati, salvo chi non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari superiori. La riproduzione dello stemma civico al di fuori dei casi di cui sopra è facoltativa. Art. 3 Uso dello stemma da parte di terzi Nessuna associazione, organismo, ente pubblico o privato, raggruppamento, ditte, imprese agenzie o nessun cittadino può per ragioni pubbliche o private far uso in qualunque modo dello stemma civico, né riprodurlo a qualunque titolo. I soggetti di cui al 1 comma non possono, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuta specifica autorizzazione provinciale, fare uso una tantum dello stemma provinciale. Nessuna autorizzazione a riprodurre od utilizzare lo stemma provinciale può essere rilasciata ove ciò: - non risponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportano lustro o prestigio per la Comunità Locale; - non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale della Provincia ed il soggetto richiedente. Al di fuori dei casi di cui sopra la Provincia pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l'uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico. Art. 4 Gonfalone provinciale La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone concesso con Regio Decreto del 1 giugno 1939 e così blasonato: Drappo di verde ornato sulla bordura da un fregio a scacchiera d argento e di rosso, caricato nel centro dello stemma della Provincia, sormontato dall iscrizione d oro PROVINCIA DI CREMONA, racchiusa in una cornice sormontata dall acqua romana circoscritta in una corona d alloro, il tutto d oro. Dalla cornice scendono due festoni d alloro laccati d oro. Sotto lo stemma due cornucopie dell abbondanza, con le spighe di grano d oro, il tutto legato con nastro pure d oro. L asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette dorate poste a

spirale e cimata della così detta Vittoria di Calvatone. Le parti in metallo, i cordoni, i fiocchi e le frange saranno dorati. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d oro. La Giunta cura che il Gonfalone sia sempre in decoroso stato di conservazione ed il Presidente della Giunta vigila perché lo stesso sia conservato e custodito in luogo idoneo nella sede provinciale. La riproduzione grafica del gonfalone della Provincia di Cremona di cui all allegato b) forma parte integrante del presente regolamento. Art. 5 Uso del Gonfalone nella sede provinciale La Provincia fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono nelle sedi provinciali. L'uso del gonfalone deve essere sempre accompagnato dalla bandiera nazionale, che dovrà sempre avere il posto di onore, a destra o in alto in farsa di quanto disposto dall'art. 4 della legge 24/12/1925 n. 2264 che ha convertito in legge il R.D.L. 24/09/1923 n. 2072. Art. 6 Uso esterno del Gonfalone sul territorio provinciale Fuori dalla sede provinciale e sul territorio della Provincia il gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di avvenimenti di solennità civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità Locale. Il gonfalone non può essere utilizzato fuori dalla sede provinciale se non previo decreto del Presidente della Giunta che dispone in tal senso e con il quale verrà disposto il personale addetto all accompagno. Non è necessario alcun decreto del Presidente perché l'amministrazione Provinciale presenzi con il gonfalone alle seguenti cerimonie religiose e ricorrenze: - 25 aprile; - 4 novembre; - 2 giugno; - 13 novembre (festa del Santo patrono); - Inaugurazione di opere pubbliche realizzate dalla Provincia; - Casi di lutto cittadino o regionale o nazionale; - Cerimonie di gemellaggio; - Cerimonie ufficiali di altri Enti cui la Provincia sia ufficialmente invitata a presenziare; - Corpus Domini; - 15 agosto (Solennità dell Assunta). In tali circostanze il gonfalone dovrà essere portato dal corpo di Polizia Provinciale secondo le disposizioni del Comandante Art. 7 Uso della bandiera della Repubblica L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale. La bandiera viene altresì esposta: a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni; b) all'esterno delle sedi del Consiglio Provinciali, in occasione della riunione dello stesso; c) all'esterno degli edifici scolastici. La bandiera viene esposta comunque negli uffici pubblici provinciale nei seguenti giorni: - 11 febbraio Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede (solennità civile); - 25 aprile Anniversario della Liberazione; - 1 maggio Festa del Lavoro; - 1^domenica giugno Data di fondazione della Repubblica (Festa nazionale); - 28 settembre;

- 4 ottobre Solennità civile in onere dei santi patroni speciali d'italia San Francesco D'Assisi e Santa Caterina da Siena; - 1^domenica nov. Giorno dell'unità Nazionale. Art. 8 Esposizione della bandiera sugli edifici pubblici L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto previsto al comma 2, lettera b) e c), dell'art. 2, dalle ore 8 al tramonto. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio dei ministeri può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata. Art. 9 Esposizione della bandiera in pubblica sala Quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza. La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde. Art. 10 Esposizione congiunta ad altre bandiere Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, destra, o, qualora le bandiere siano più di una, al centro. La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima e ammainata per ultima. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana. Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana. Art. 11 Esposizione bandiera a lutto Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 12 Disposizioni particolari La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso, né su di essa, né sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo. Art. 13 Bandiera dell Unione Europea e dell ONU La bandiera dell Unione Europea e dell ONU vanno esposte nei casi e con le modalità indicati dalla Legge o disposti dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14 Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia emanata dallo Stato, Regioni, Province e Comuni per i rispettivi stemmi, gonfaloni e bandiere.

Allegato a)

Allegato b)