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Transcript:

Progetto personalizzato La legge delega 33/2017 prevede, al comma 2, lettera f) che i progetti personalizzati siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi: per l'impiego; la formazione; le politiche abitative; la tutela della salute; l'istruzione. secondo princìpi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura unica di contrasto alla povertà; sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi; un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale.

Termini temporali previsti per la sottoscrizione del progetto (comma 1) In esito alla valutazione multidimensionale, inclusiva del quadro di analisi approfondito, è definito un progetto personalizzato, che deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l analisi preliminare. Entro il medesimo termine di venti giorni, gli ambiti territoriali comunicano all INPS, ai fini dell erogazione del beneficio economico del ReI, la sottoscrizione: del progetto; o eventualmente del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva dell occupazione (forme di cui all articolo 5, comma 5). In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di avvio del ReI: Fase transitoria: Per il 2018, è infatti prevista una deroga, in quanto l INPS potrà disporre il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione, il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione dell avvenuta sottoscrizione (v. articolo 25, comma 2).

Struttura del progetto personalizzato: obiettivi e risultati Il progetto personalizzato individua, sulla base dei bisogni del nucleo familiare come emersi nell ambito della valutazione multidimensionale: a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere; Gli obiettivi generali e i risultati specifici devono essere definiti all interno del progetto personalizzato e devono: esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati; costituire l esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte; essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione; recare l indicazione dei tempi attesi di realizzazione..

Struttura del progetto personalizzato: i sostegni. I sostegni: 1. Si sostanziano in specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita. 2. Includono: 1. gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà (di cui all articolo 7); 2. nonché gli interventi afferenti alle politiche: a. del lavoro; b. della formazione; c. sanitarie e socio-sanitarie; d. educative; e. abitative; f. delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. 3. Sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all assegno di ricollocazione, di cui all articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Struttura del progetto personalizzato: gli impegni Gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. Gli impegni a svolgere specifiche attività sono dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree: a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell ufficio; b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il progetto personalizzato rimanda al: patto di servizio stipulato ai sensi dell articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ove già stipulato; programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e, in casosi rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l impiego; c) frequenza e impegno scolastico; d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.

Struttura del progetto personalizzato: metodologie di monitoraggio e revisione Nel progetto vengono definite le metodologie: di monitoraggio; verifica periodica; eventuale revisione tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare Nel caso il componente del nucleo familiare sia già stata valutato dai competenti servizi territoriali e disponga, a seguito di precedente presa in carico, di un progetto per finalità diverse da quelle di contrasto alla povertà: la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi sopra elencati Al fine di assicurare omogeneità e appropriatezza nell individuazione: degli obiettivi e dei risultati; dei sostegni (interventi e servizi); degli impegni a svolgere specifiche attività; dovranno essere approvate: Linee guida emanate con decreto del MLPS, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e d intesa con la Conferenza Unificata (comma 12), per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.

Raccordo con il Terzo settore e enti attivi nella distribuzione alimentare Ai sensi del comma 6, i servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore attivi nel contrasto alla povertà (di cui alla legge 106/2016). Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.

Durata del progetto personalizzato Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di: 1. proporzionalità; 2. appropriatezza; 3. non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo. La durata del progetto può prescindere dalla durata del beneficio economico Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze, con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione

Figura di riferimento All interno del progetto personalizzato viene individuata una figura di riferimento che ne cura: 1. la realizzazione, attraverso il coordinamento e l attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. 2. il monitoraggio La figura di riferimento viene individuata in base al bisogno prevalente risultante dai sostegni definiti nel progetto (interventi e servizi sociali) di cui si ritiene necessiti il nucleo familiare.

Articolo 12 - Sanzioni, sospensione e decadenza L articolo disciplina le sanzioni per i beneficiari del ReI, distinte in : - decurtazione o decadenza del beneficio a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato; - sanzioni o decadenza del beneficio a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE.

Articolo 12 - Sanzioni, sospensione e decadenza Il comma 1 chiarisce in prima istanza che i componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato. Convocazioni per i componenti in età attiva del nucleo beneficiario per contatti con i servizi competenti previsti nel progetto personalizzato, la cui frequenza è di norma mensile; per incontri ulteriori nei giorni feriali con un preavviso compreso tra le 24 e le 72 ore, secondo le modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato (comma 2). La RT al provvedimento precisa che le attività sanzionatorie di cui all articolo in esame, sono già previste a legislazione vigente: in particolare per le sanzioni a seguito di violazione degli impegni sottoscritti nel progetto sono analoghe a quelle previste; dall art. 21, comma 8, del D.Lgs. 150/2015, con riferimento all'assegno di disoccupazione (ASDI) ; dal regime SIA e irrogate nelle medesime modalità; dall art. 38, comma 3, del decreto legge 78/2010 con riferimento alle dichiarazioni mendaci si rinvia a quanto già previsto a legislazione vigente per la fruizione illegittima di prestazioni sociali agevolate ai sensi

Mancata presentazione ai contatti con i servizi sociali previsti dal progetto personalizzato Il comma 3 specifica che in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni, riferite alla componente economica del beneficio: a) la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione; b) la decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione; c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Mancata presentazione/partecipazione alle iniziative di orientamento Il comma 5 specifica che: la mancata partecipazione (in assenza di un giustificato motivo) ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, o di altre iniziative di politica attiva o di attivazione; ovvero la mancata accettazione di un offerta di lavoro congrua (sempre in assenza di un giustificato motivo), da parte di un solo componente del nucleo familiare, comporta la decadenza del beneficio, e (per gli interessati) dello stato di disoccupazione.

Mancato rispetto degli impegni In caso di mancato rispetto: degli impegni relativi alla frequenza e agli obblighi scolastici; nonché dei comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute (specifiche attività di cui all articolo 6, comma 5, lettere c) e d); ovvero di altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare la figura di riferimento responsabile del progetto richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi. Nel caso in cui il richiamo non produca l adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi da rispettare, a pena di sospensione dal beneficio. In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio.

Dichiarazione mendace Nel caso in cui il nucleo abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all articolo 38, comma 3, del decreto legge 78/2010. L art. 38 del decreto legge 78/2010 introduce e disciplina, in materia ISE/ISEE, uno scambio di informazioni tra INPS, Agenzia delle entrate ed Enti erogatori, volto, da un lato, ad evidenziare i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate e, dall altro, a comminare una sanzione (da 500 a 5000 euro) per coloro i quali, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva o della discordanza tra il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. Resta intesa la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata

Dichiarazione mendace Si applicano invece le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di una mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro; b) la decurtazione di due mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro; c) la decadenza dal beneficio, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.

Dichiarazione mendace Nel caso in cui il beneficio del ReI sia stato fruito illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione dell indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all articolo 38, comma 3, del decreto legge 78/2010, si applica nei seguenti ammontari: a) nella misura minima, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro; b) nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro; c) nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro; d) nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore; e) la sanzione è comunque applicata nella misura massima nel caso in cui i valori dell ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertate, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all articolo 3, comma 1, lettera b) pari a 6.000 euro per l ISEE e a 3.000 euro per l ISRE.

Variazione composizione familiare In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata, a pena delle sanzioni relative alle dichiarazioni mendaci.

Compiti dell INPS L irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonché il recupero dell indebito, avviene ad opera di INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall INPS all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà. L INPS dispone, ove prevista: la decadenza dal beneficio; e la disattivazione della Carta ReI. I servizi competenti comunicano all INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni sopra illustrate (con modalità stabilite dal medesimo Istituto) entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilità successiva. L INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

Responsabilità disciplinare e contabile dei funzionari che omettono comunicazioni La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell articolo 1 della legge 20/1994. SI tratta di una particolare fattispecie di responsabilità sanzionatoria, e segnatamente, una fattispecie di responsabilità amministrativa sanzionatoria per omessa comunicazione, che rientra sicuramente nella giurisdizione della Corte dei conti. Ciò è a dire che, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa non occorre, da parte del giudice, verificare la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile, non essendo, appunto, una forma di responsabilità per danno, ma è necessario che si accerti la mera violazione del precetto previsto dalla legge.

Decadenza del beneficio e nuova richiesta In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il ReI può essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza.