DETRAZIONI E RISPARMIO FISCALE PER ACQUISTO DI MONTASCALE Il contenuto della presente pubblicazione è basato sulle norme legislative relative al trattamento fiscale delle detrazioni d'imposta. Nel caso intervengano modifiche alla normativa vigente, si consiglia di accertarsi e verificare che non siano occorse variazioni nel trattamento fiscale. Suggeriamo comunque, al fine di verificare l'applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale. Introduzione L'acquisto di un montascale per l'utilizzo in abitazioni private, in quanto bene finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, gode di significativi benefici fiscali. In particolare dall'imposta lorda a carico del contribuente è possibile detrarre: l'importo pari al 19% della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall' art. 13-bis del DPR n 917 del 22/12/1986 e successive modifiche; l'importo pari al 36% della spesa sostenuta, ai sensi della legge 449/97 e successive modifiche. A partire dal 4 luglio 2006 è obbligatorio riportare separatamente il costo della manodopera in fattura. Chi ha diritto al contributo La detrazione del 19% è applicabile da contribuenti che rientrino nella categoria delle persone disabili che "presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Si tratta di una definizione piuttosto ampia che però limita gli aventi diritto a coloro che siano stati riconosciuti ufficialmente invalidi dalle ASL o da enti allo scopo preposti. L'invalidità come sopra definita, per poter dare diritto a detrarre il costo di un montascale deve comportare per il soggetto interessato il sussistere di "menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie". Ovviamente il soggetto, al reddito del quale viene applicata la detrazione, deve essere in grado di dimostrare con apposita documentazione medica, l'appartenenza alla definizione sopraccitata. Può avere diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap. La detrazione del 36% può essere invece applicata da qualsiasi contribuente, anche non residente in Italia e indipendentemente dal suo di salute, che si faccia carico della realizzazione di un montascale in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato), purchè situato in Italia. Pertanto, non è necessario che l'immobile nel quale viene realizzato il montascale coincida con l'abitazione nella quale si ha la residenza, né che sia occupata a titolo di proprietà; è possibile usufruire della detrazione anche da chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato o dal familiare convivente. Cosa occorre fare per fruire della detrazione del 19% Nel caso della detrazione del 19%, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L'avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l'importo in detrazione. La detrazione si applica interamente alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa.
Cosa occorre fare per fruire della detrazione del 36% Nel caso della detrazione del 36% la procedura è leggermente più complessa. Prima di procedere all'installazione va inviata, a mezzo raccomandata, una comunicazione redatta su apposito modulo (download dal sito www.agenziaentrate.gov.it) al Centro operativo di Pescara (Via Rio Sparta, 21 65100 Pescara). I pagamenti dovranno essere fatti con bonifico bancario, seguendo le procedure in essere, delle quali sono a conoscenza tutte le banche. Si dovrà indicare: la causale del pagamento: "montaggio di un montascale al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche" ; codice fiscale del beneficiario della detrazione (al quale devono essere intestate le fatture) ; il n di partita IVA del destinatario del bonifico, che nel caso di Stannah Montascale è 11452700153. L'importo pari al 36% della spesa (inclusa IVA) può essere portato in detrazione in parti uguali in 10 anni, ovvero in quote del 10% all'anno. C è la possibilità per i soggetti anziani di ripartire la detrazione in tre o cinque quote annuali (da 75 a 79 anni, detraibile in 5 anni; da 80 anni in su, detraibile in 3 anni). Modalità generali per l ottenimento della detrazione Nel caso in cui l'acquirente non sia solito presentare il mod. UNICO in quanto pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi, ricordiamo che, al fine di ottenere la detrazione, è comunque necessario provvedere alla presentazione del mod. 730 o mod. UNICO. Il mod. 730, che può essere presentato da tutti i lavoratori dipendenti e da tutte le categorie di pensionati, anche se sono presenti redditi da altre fonti (terreni, immobili, capitali etc), presenta un ulteriore vantaggio rispetto al mod. UNICO: infatti, nel caso il dichiarante, a seguito della detrazione d'imposta, risultasse in credito d' imposta, potrà ottenere l'immediato rimborso del credito con la liquidazione della pensione o stipendio del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Spese sostenute nell interesse di terzi Le spese per l'acquisto di un montascale sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto dal dichiarante nell' interesse delle persone fiscalmente a carico. GUIDA AI CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MONTASCALE La Legge 13 del 1989 ("disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"), come è noto ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. E' altrettanto noto che spesso tali contributi non sono stati erogati o lo sono stati solo parzialmente e con molto ritardo a causa di una certa discontinuità nel finanziamento del relativo fondo. Di seguito forniamo alcune indicazioni circa le condizioni e le modalità per poter accedere a questi contributi.
Chi ha diritto al contributo? Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che determinino obiettive difficoltà alla mobilità; pertanto non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi, ma presentare una patologia tale da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale. Tale condizione può essere attestata da un certificato medico, in carta semplice, rilasciato da qualsiasi medico; è sufficiente che precisi da quali patologie dipende la limitazione del richiedente e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano. I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo. Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo Occorre innanzitutto precisare che le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili. I comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione. Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è quello del servoscala o della carrozzina montascale. Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su: - parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio); - immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento); Il contributo può essere erogato per: - una singola opera (es. realizzazione di una rampa); - un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante). Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo. Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi. Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità.
La domanda di contributo La domanda di contributo (richiedetene una copia al consulente commerciale Stannah) va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l immobile e nel quale il richiedente abbia stabile e abituale dimora". Il comune non interviene direttamente sulle scelte relative all erogazione dei fondi, in quanto questi sono stabiliti annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici, distribuiti alle regioni e da quest ultime, erogati ai comuni, sulla base delle domande complessivamente ricevute. La domanda deve essere sempre presentata dalla persona che ha le difficoltà di deambulazione o da chi ne esercita la tutela o la potestà. Nel caso il costo dell intervento sia a carico di una altro soggetto (familiare con a carico il soggetto richiedente, condominio, proprietario dell immobile), quest ultimo, per ottenere il diritto al contributo, dovrà sottoscrivere per adesione e consenso la domanda stessa. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore. Non possono invece presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli (ad esempio il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione. Ciò significa che quando un contributo viene richiesto da un condominio sarà il disabile a presentare la domanda, anche se il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente la spesa. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera. In sintesi: a presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore); il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa. Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora. Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell anno; la legge definisce che le domande relative ad un certo anno possano essere presentate entro il primo marzo, quelle presentate successivamente a tale termine saranno comunque prese in considerazione per l anno successivo. Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo. La documentazione da allegare Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 14,62 euro, vanno allegati: certificato medico in carta semplice attestante la menomazione funzionale e permanente; descrizione sommaria delle opere da realizzare (preventivo); autocertificazione del richiedente dal quale risultino l ubicazione dell immobile, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere non siano gia esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo (il consulente commerciale Stannah sarà lieto di fornirvi una copia del modulo di autocertificazione); nel caso di invalidi al 100%, va allegata fotocopia autenticata del certificato di invalidità.
Criteri per l'erogazione del contributo La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la mobilità. Nel definire la graduatoria di erogazione dei fondi vengono tenuti in considerazione due soli elementi: il diritto di precedenza concesso agli invalidi al 100% e l ordine cronologico di presentazione della domanda; pertanto non vengono tenuti in alcuna considerazione altri parametri come il reddito, l età, il tipo di opera e la spesa affrontata. Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescano ad essere soddisfatte nell anno di presentazione vengono automaticamente tenute valide per l anno successivo. Entità del contributo La legge n 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro; è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro. La tabella di cui sotto presenta alcuni esempi: SPESA CONTRIBUTO 2.582,28 2.582,28 5.164,57 3.227,86 7.746,85 3.873,42 10.329,13 4.518,99 15.493,70 5.293,68 Riepilogo documentazione necessaria per L.13/89 Domanda in carta da bollo da 14,62 euro; autocertificazione; certificato medico in carta libera con identificata la menomazione e la limitazione funzionale; codice fiscale del beneficiario del contributo; fotocopia carta d'identità; descrizione sommaria delle opere non che importo della spesa prevista comprensiva di I.V.A. (preventivo). In taluni casi si rendono necessari anche i seguenti documenti: certificato di invalidità rilasciato da ASL, in originale o in copia autenticata (invalidità al 100%); autorizzazione del Condominio risultante da deliberazione firmata dall'amministratore protempore; atto comprovante l'assenso del locatore (per opere interne all'alloggio in affittanza); atto di tutela, in originale o in copia autenticata (per minori o incapaci); la fattura di saldo viene fornita al termine dei lavori. Il procedimento amministrativo È utile ripercorre il procedimento amministrativo dalla presentazione della domanda all'erogazione del contributo.
1 - L'interessato presenta la domanda entro il 1 marzo di ciascun anno. 2 - L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare. 3 - Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e forma l'elenco che deve essere reso pubblico mediante affissione presso le casa comunale. 4 - Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse. 5 - La regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. 6 - Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni. 7 - Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza. 8 - I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. 9 - Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture. Normativa di riferimento Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati." (Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21) Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13."