CONVENZIONE N. 1013021



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CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE E INVALIDITA PERMANENTE per ISCRITTI AL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA Il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA con sede in Piazza Paolo Ferrari, 0-202 MILANO - Partita IVA 97240054, in seguito denominato Contraente e FONDIARIA-SAI SPA con sede in Firenze, Piazza della Libertà 6, in seguito denominata Società, Premesso che:. Il predetto Fondo Pensione è autorizzato all esercizio dell attività ed è iscritto all albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 26 gennaio 2000, con il numero di 233; 2. La SOCIETA è autorizzata all esercizio dell attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti ISVAP ai sensi dell Art. 6, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 (di seguito definito decreto), e successive integrazioni e modificazioni; 3. il Fondo Pensione intende stipulare la presente Convenzione in conformità alle previsioni di cui all art. 6, comma 5, del citato decreto; convengono e stipulano quanto segue: CONVENZIONE N. 0302 Il rapporto assicurativo viene stipulato ed è regolato sulla base delle Condizioni di Assicurazione di cui al Fascicolo informativo mod. n..54.0s ed. 03/2009, per quanto non derogato dalla presente Convenzione e relativi allegati, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare. Art. - Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate. La presente Convenzione ha per oggetto l assicurazione delle prestazioni di cui all Art. delle Condizioni di Assicurazione da erogarsi in caso di morte o di invalidità permanente degli aderenti che il Contraente abbia inserito in assicurazione. 2. Sono assicurabili tutti gli iscritti del Contraente alla data del 0 gennaio 2009 e gli eventuali iscritti futuri, purché abbiano un età compresa tra i 8 ed i 65 anni, che abbiano fornito tramite il Contraente la documentazione prevista al successivo art. 4 e la Società abbia accettato il relativo rischio. 3. L invalidità dell Assicurato è determinata con le modalità di cui all art. 2 delle Condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo mod. n..54.0s ed. 03 2009. 4. Le prestazioni assicurate vengono stabilite in conformità a quanto previsto dallo Statuto del Fondo in vigore alla data di sottoscrizione della presente convenzione e sono inizialmente quelle riportate in allegato n. 2, alla presente convenzione salvo successivi incrementi, comunicati dal Contraente con le modalità di cui al successivo art. 4, entro il limite massimo del 3 % in ragione di anno. Eventuali successive modifiche o integrazioni del suddetto statuto che attengano agli aspetti assicurativi recepiti nella presente convenzione, acquisiranno efficacia solo se specificamente recepiti nel testo della convenzione stessa. Pagina Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)

Ai fini della validità delle garanzie la Società si riserva in ogni momento il diritto di verificare la sussistenza dei predetti requisiti per l applicazione delle condizioni previste nella Convenzione. 5. Assicurati sono in ogni caso tutti i soggetti elencati nelle schede di polizza per i quali la Società ha accettato il rischio e il Contraente ha corrisposto il relativo premio con le modalità previste dalla presente convenzione 6. Il beneficio delle prestazioni assicurate è attribuito al Contraente. Art. 2 Esclusioni (vedi art. 3 delle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo mod. n..54.0s ed. 03/2009) Art. 3 - Premio di assicurazione. Per ciascun aderente inserito in assicurazione, il Contraente si impegna a pagare alla SOCIETA il premio che si determina moltiplicando la prestazione prevista di cui al precedente art. comma 4 per il coefficiente riportato nell Allegato Tabella Tassi in relazione al sesso di ciascun aderente e all età dello stesso calcolata al momento della decorrenza della copertura con le modalità previste nel predetto allegato. 2. in caso di decorrenza della copertura diversa dal ^ gennaio, il relativo premio sarà calcolato con il metodo del pro-rata temporis. 3. il premio relativo alle schede di polizza di cui al successivo art. 4 comma 2) lett. a) e c) deve essere corrisposto entro il 30 aprile di ciascun anno; il premio relativo alla scheda di polizza di cui al successivo art. 4 comma 2) lett. b) deve essere corrisposto entro il 30 ottobre di ciascun anno; 4. A fronte del pagamento di ciascun premio, la Compagnia, rilascerà una quietanza relativa al premio versato. Art. 4 - Obblighi di comunicazione ) Il FONDO PENSIONE si impegna a raccogliere le singole adesioni e a comunicarle alla Società a cadenza semestrale, su supporto informatico concordato, esclusivamente in relazione agli aderenti che hanno sottoscritto la documentazione di cui all allegato 3 ovvero il questionario sanitario di cui al mod..0890.7, fornendo contestualmente alla Società la copia della documentazione medesima. Di conseguenza il Fondo si impegna a trasmettere alla Società le seguenti comunicazioni: a) Entro il 5 dicembre di ciascun anno in relazione ai nuovi aderenti che hanno sottoscritto i sopraccitati moduli nel periodo dal ^ giugno al il 30 novembre precedente, con l indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale; b) Entro il 5 giugno di ciascun anno in relazione ai nuovi aderenti che hanno sottoscritto i sopraccitati moduli nel periodo dal ^ dicembre al il 3 maggio precedente, con l indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale; c) entro il 5 gennaio di ogni anno gli aderenti già inseriti in assicurazione nell anno precedente per i quali deve essere rinnovata la copertura, con l indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale, nonché le eventuali variazioni dei capitali da garantire nei limiti di cui al disposto dell art. comma 3 della presente Convenzione. 2) La Società emetterà per il Contraente: a) Entro il 28 febbraio di ciascun anno una scheda di polizza che formalizza le coperture per gli assicurati di cui al precedente punto ) comma a) Pagina 2 Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)

b) Entro il 3 agosto di ciascun anno una scheda di polizza che formalizza le coperture per gli assicurati di cui al precedente punto ) comma b) c) Entro il 28 febbraio di ciascun anno una scheda di polizza ad elenco che formalizza il rinnovo annuale delle coperture per gli assicurati di cui al precedente punto ) comma c) d) Per gli assicurati che non sono in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute ed abbiano presentato la relativa documentazione sanitaria richiesta, nel caso di accettazione del rischio da parte della Società, quest ultima si riserva la possibilità di emettere un ulteriore scheda di polizza per la formalizzazione delle coperture in aggiunta a quelle previste ai punti precedenti. I dati contenuti nelle schede di cui ai precedenti punti a), b), c), saranno comunicati al Contraente anche mediante supporto elettronico. 3) Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete; l inesatta indicazione dei dati forniti comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. 4) Il Contraente è tenuto a comunicare il verificarsi del decesso o dell invalidità dell Assicurato entro 60 giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, comunque il più rapidamente possibile e non oltre il periodo di cui all art. 0 delle Condizioni di assicurazione, nonché a presentare la documentazione di cui all Allegato A) alle Condizioni di Assicurazione, eventualmente resa anche per il tramite degli aventi diritto. Restano comunque fermi i termini di prescrizione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Art. 5 - Assunzione dei rischi In relazione alle posizioni comunicate dal Contraente di cui all art. 4 comma lett. a) e b) l assunzione dei rischi avviene a) previa sottoscrizione del modulo di cui all allegato 3 contenente l assenso all assicurazione e la dichiarazione di buono stato di salute b) Qualora l iscritto non sia in grado di sottoscrivere dichiarazione di buono stato di salute di cui al punto precedente dovrà fornire alla società per il tramite del Fondo, debitamente sottoscritto, il questionario sanitario di cui al mod..0890.7. In ogni caso la Società si riserva la facoltà di accettare o meno il rischio dandone comunicazione scritta. Sulla base della documentazione sanitaria ricevuta la Società si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari, e di accettare i rischi applicando eventuali soprapremi sanitari. I moduli di cui all allegato 3 saranno sottoscritti in duplice originale, uno dei quali trattenuto dal Contraente e l altro, unitamente all eventuale questionario sanitario, archiviato dalla Società. Art. 6 - Ingresso e permanenza nell assicurazione, entrata in vigore delle garanzie Il testo dell art. 6 delle Condizioni Contrattuali è integralmente sostituito dal seguente testo: All ingresso in assicurazione della posizione individuale, a condizione che la relativa scheda di polizza venga emessa dalla Società, e che venga pagato il relativo premio secondo le modalità previste dalla Convenzione, le garanzie entrano in vigore. per gli assicurati di cui all art. 4 comma 2 lett. a), dalle ore 24 del 3 dicembre successivo alla comunicazione del Contraente; 2. per gli assicurati di cui all art. 4 comma 2 lett. b), dalle ore 24 del 30 giugno successivo alla comunicazione del Contraente; 3. per gli assicurati di cui al precedente art. 5 let. b), in caso di richiesta di un soprapremio per la posizione individuale, previa accettazione scritta del Contraente, dalle ore 24 della data di ricevimento dell accettazione scritta del soprapremio stesso. L accettazione del soprapremio deve essere inviata, pena decadenza, entro 20 giorni dalla richiesta di soprapremio medesimo da parte della Società. Pagina 3 Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)

In caso di estinzione di una posizione individuale nel corso dell anno solare per perdita dei requisiti che consentono la partecipazione all assicurazione collettiva, la copertura assicurativa proseguirà fino alle ore 24 del 3/2 successivo, conseguentemente non sono previsti rimborsi di premio. Art. 7 - Accertamento dello stato di invalidità FATTO SALVO L ART 4 (vedi art. 0 delle condizioni di assicurazione) Art. 8 - Procedimento arbitrale volontario In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di invalidità potrà essere fatto ricorso ad un procedimento arbitrale come disciplinato all art. delle Condizioni di assicurazione. Art. 9 Modalità di pagamento delle prestazioni La Società provvederà al pagamento della prestazione previa comunicazione da parte del Contraente corredata dalla documentazione prevista e, a modifica del ^ capoverso dell art. 2 delle condizioni di assicurazione, tutti i pagamenti dovuti dalla Società saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario contro rilascio di regolare quietanza da parte del Contraente.. Art. 0 - Decorrenza e durata La Convenzione ha decorrenza dal 0/0/2009, ha durata triennale e si rinnova successivamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo Raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza; quanto precede si applica anche a ogni successiva scadenza annuale. Art. - Coassicurazione. L'assicurazione di cui alla presente Convenzione, viene assunta in coassicurazione tra le seguenti compagnie, esclusa ogni responsabilità solidale tra loro, secondo le quote indicate a fianco di ciascuna di esse: Compagnia Quota Ruolo FONDIARIA SAI S.p.A. 66 % Delegataria INA ASSICURAZIONI S.p.A. 34 % Coassicuratrice 2. Fondiaria Sai S.p.A. assume la qualifica di compagnia delegataria e provvede alla intera gestione e ad Essa spetterà ogni esecuzione contrattuale. Il Contraente compirà validamente comunicazioni inerenti l'assicurazione collettiva di cui si tratta, a Fondiaria Sai S.p.A. Art. 2 - Tasso massimo di interesse. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall ISVAP, ai sensi dell art. 23 del Decreto Legislativo n. 74/95 e successive modificazioni, ed utilizzato per la quantificazione dei tassi di premio di cui all allegato., sono applicate alla tariffa oggetto della presente Convenzione relativamente agli aderenti inseriti in Convenzione successivamente all entrata in vigore delle modifiche stesse. Art. 3 - Clausola finale. I tassi di premio fissati nella presente Convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell esperienza diretta; in tale ipotesi la Società si impegna a comunicare i nuovi tassi proposti entro il 30 giugno di ogni anno ed essi, in caso di accettazione da parte del Contraente, avranno effetto a decorrere dal gennaio immediatamente successivo. 2. Nell ipotesi di cui al comma, il Contraente ha comunque facoltà di recesso anticipato da esercitarsi mediante lettera raccomandata inviata entro 30 giorni dalla comunicazione della SOCIETA. In caso di recesso le coperture assicurative in vigore mantengono la loro validità sino alla data di scadenza del periodo Pagina 4 Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)

annuale di copertura in relazione al quale il Contraente abbia corrisposto il relativo premio; successivamente alla data di scadenza del citato periodo di copertura, le posizioni individuali risultano definitivamente estinte. Firenze, 3 marzo 2009 IL CONTRAENTE FONDIARIA-SAI S.p.A. INA ASSICURAZIONI S.P.A. Pagina 5 Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE E INVALIDITA PERMANENTE per ISCRITTI AL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell informativa ricevuta, il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 96: acconsente al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice; al trasferimento degli stessi dati all estero (Paesi UE e Paesi extra UE); acconsente ( ) al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato; al trasferimento degli stessi all estero (Paesi UE e Paesi extraue) per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato. ( ) (ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola NON alla parola acconsento ). Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. data, / / IL CONTRAENTE Pagina 6 Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)

allegato n. TABELLA TASSI alla Convenzione n. 0302 CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE O INVALIDITA PERMANENTE per ISCRITTI AL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA TASSI RIFERITI A 000 DI CAPITALE GARANTITO Maschi Femmine Tasso Tasso Tasso Tasso Età Premio Età Premio Età Premio Età Premio 8 0,44 42,05 8 0,22 42 0,70 9 0,48 43,5 9 0,24 43 0,78 20 0,52 44,29 20 0,25 44 0,89 2 0,55 45,44 2 0,25 45,00 22 0,56 46,59 22 0,26 46,4 23 0,57 47,8 23 0,26 47,28 24 0,58 48 2,00 24 0,26 48,42 25 0,57 49 2,22 25 0,26 49,60 26 0,57 50 2,47 26 0,26 50,78 27 0,56 5 2,79 27 0,27 5 2,02 28 0,55 52 3,2 28 0,27 52 2,28 29 0,55 53 3,64 29 0,28 53 2,65 30 0,55 54 3,92 30 0,29 54 2,90 3 0,55 55 4,33 3 0,30 55 3,24 32 0,57 56 4,87 32 0,3 56 3,64 33 0,6 57 5,62 33 0,33 57 4,4 34 0,64 58 6,28 34 0,36 58 4,59 35 0,66 59 7,23 35 0,39 59 5,25 36 0,70 60 7,92 36 0,4 60 5,76 37 0,7 6 8,58 37 0,44 6 6,6 38 0,76 62 9,29 38 0,48 62 6,69 39 0,82 63 9,96 39 0,52 63 7,5 40 0,88 64 0,93 40 0,56 64 7,87 4 0,95 65 2,06 4 0,62 65 8,78 N.B. L età degli assicurati si calcola in anni interi al giorno natalizio più vicino alla data di riferimento del calcolo Pagina 7 Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)

Allegato n. 2 alla convenzione n. 0302 CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE O INVALIDITA PERMANENTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA PRESTAZIONI INIZIALMENTE GARANTITE E RELATIVO COSTO ANNUO IN FUNZIONE DELL ETA E DEL SESSO DELL ADERENTE FACOLTATIVA - MORTE + IP FACOLTATIVA - MORTE + IP MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE Età Capitale Premio Premio Età Capitale Premio Premio 8 50.000 22,00,00 56 80.000 389,60 29,20 9 50.000 24,00 2,00 57 70.000 393,40 289,80 20 50.000 26,00 2,50 58 70.000 439,60 32,30 2 50.000 27,50 2,50 59 60.000 433,80 35,00 22 50.000 28,00 3,00 60 60.000 475,20 345,60 23 50.000 28,50 3,00 6 50.000 429,00 308,00 24 50.000 29,00 3,00 62 50.000 464,50 334,50 25 60.000 34,20 5,60 63 40.000 398,40 286,00 26 60.000 34,20 5,60 64 40.000 437,20 34,80 27 60.000 33,60 6,20 65 40.000 482,40 35,20 28 60.000 33,00 6,20 29 80.000 44,00 22,40 30 80.000 44,00 23,20 3 80.000 44,00 24,00 32 90.000 5,30 27,90 33 90.000 54,90 29,70 34 90.000 57,60 32,40 35 00.000 66,00 39,00 36 00.000 70,00 4,00 37 00.000 7,00 44,00 38 00.000 76,00 48,00 39 00.000 82,00 52,00 40 20.000 05,60 67,20 4 20.000 4,00 74,40 42 20.000 26,00 84,00 43 20.000 38,00 93,60 44 20.000 54,80 06,80 45 20.000 72,80 20,00 46 20.000 90,80 36,80 47 20.000 27,20 53,60 48 0.000 220,00 56,20 49 0.000 244,20 76,00 50 00.000 247,00 78,00 5 00.000 279,00 202,00 52 00.000 32,00 228,00 53 90.000 327,60 238,50 54 90.000 352,80 26,00 55 80.000 346,40 259,20 Pagina 8 Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)

Allegato n. 3 alla Convenzione n. 03020 CONTRAENTE: FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL TIMBRO DEL CONTRAENTE GRUPPO BANCARIO INTESA MODULO DI ADESIONE ( si raccomanda all assicurato di leggere le avvertenze, compilare integralmente e verificare l esattezza delle dichiarazioni) Io sottoscritto nato il / / a (Prov. ) Cod.Fiscale dichiaro di conoscere le condizioni di cui alla Convenzione vita n. 0302 stipulata tra FONDIARIA-SAI S.p.A. e il Contraente sopra citato, in qualità di dipendente di società del Gruppo Bancario Intesa iscritto al Fondo contraente, nonché di aver ricevuto le relative Condizioni regolanti l Assicurazione. acconsento a norma del disposto dell'articolo 99 del Codice Civile all'assicurazione medesima; prendo atto che il beneficio dell assicurazione medesima è attribuito in Convenzione al Contraente stesso. Dichiaro di aver preso visione delle seguenti avvertenze: Durata della copertura La garanzia a favore di ciascun Assicurato cessa automaticamente alle ore 24 del 3 Dicembre dell anno in cui l assicurato stesso perde la qualifica di dipendente di società del Gruppo Bancario Intesa iscritto al Fondo contraente. Prestazioni In caso di morte o invalidità permanente dell assicurato la Società garantisce la liquidazione del capitale assicurato ai Beneficiari individuati dalla Convenzione. Restano ferme le esclusioni e le limitazioni delle garanzie previste dalle Condizioni di Assicurazione allegate alla Convenzione. Valutazione del rischio Ai fini di non pregiudicare il diritto alle prestazioni assicurative, è interesse dell assicurato non tacere elementi rilevanti per l esatta valutazione, da parte della Società del rischio relativo alla presente assicurazione anche ai fini degli articoli 892 e 893 del Codice Civile. L Assicurando Dichiarazione di Buono stato di salute Dichiaro di non essere titolare di pensione d invalidità e di non avere in corso pratiche per il riconoscimento dell invalidità presso l Ente di previdenza obbligatoria di appartenenza o presso private o enti di previdenza o assistenza facoltativi. Dichiaro inoltre di essere esente da gravi e/o croniche patologie in atto. L Assicurando N.B. Nel caso in cui l assicurando non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute sopra riportata, sarà necessaria la compilazione di apposito questionario sanitario su modello fornito dalla società CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 96: acconsento al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; al trasferimento degli stessi dati all estero (Paesi UE e Paesi extra UE); acconsento ( ) al trattamento, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato; al trasferimento degli stessi all estero (Paesi UE e Paesi extraue) per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato. ( ) (ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola NON alla parola acconsento ). Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Pagina 9 Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)

L Assicurando Data Pagina 0 Tel. (+39) 055.4794 Fax (+39) Capitale Sociale 73.4.3,00 int. vers. al Registro delle Imprese di Firenze: 008857002 (art. 65 R.D.L. 29-4-923 n. 966)