Prescrizione debiti tributari Studiolegale on line Buonasera, Vorrei alcune delucidazioni in merito alla prescrizione dei debiti tributari che so essere Trascorsi 10 anni dall'ultimo avviso di notifica: Un fermo amministrativo od il pignoramento del quinto dello stipendio fanno si che da tale data riparta da zero il termine ( cioè se oggi mi applicano il fermo al mezzo devono passare 10 anni da oggi perché il debito vada in prescrizione? Cosa che immagino sia diversa per il pignoramento dello stipendio che avviene ogni mese per cui il termine dei 10 anni si "azzera" ogni mese...) inoltre se nell arco dei citati 10 anni il postino mi lascia avvisi di giacenza di cartelle equitalia sulla cassetta che io regolarmente non vado a ritirare alle poste, passati i 10 anni posso considerare prescritto il debito o anche se non ho ritirato le raccomandate ogni cartella inviata fa ripartire da zero il termine? Spero di essere stato sufficientemente chiaro... Un saluto RISPOSTA
Sei stato chiarissimo. Dobbiamo fare riferimento agli articoli 2943, 2944 e 2945 del codice civile, in materia di interruzione della prescrizione. La prescrizione decennale è interrotta ( e comincia nuovamente a decorrere) da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore ovvero da ogni domanda introduttiva di un procedimento esecutivo o di un ordinario processo di cognizione. In concreto anche soltanto una lettera di diffida, inviata dall ufficiale della riscossione, interrompe il termine di prescrizione decennale, non necessariamente una cartella esattoriale. Potrebbe servire a qualcosa evitare di ritirare dalla posta, le cartelle esattoriali Equitalia, disinteressandosi dell avviso di giacenza lasciato nella buca dal postino??? Assolutamente no. Ai sensi di legge, la cartella esattoriale Equitalia si considererebbe comunque notificata per compiuta giacenza. Mi riferisco all articolo 8, secondo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Articolo 8 della legge 890 del 1982. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato». La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione. La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso. Rifiutare la posta di Equitalia ovvero disinteressarsi dell avviso di giacenza lasciato nella buca dal postino, non recandosi presso gli uffici postali per ritirare la cartella esattoriale, comporta un doppio svantaggio per il contribuente. La notifica s intende effettuata per compiuta giacenza, quindi la prescrizione decennale è da considerare interrotta. Il contribuente, non avendo letto il contenuto della comunicazione di Equitalia, non è in grado di difendersi e di presentare ricorso in commissione tributaria. Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti. Sezione III Dell'interruzione della prescrizione Art. 2943 del codice civile. Interruzione da parte del titolare. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Art. 2944 del codice civile. Interruzione per effetto di riconoscimento. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Art. 2945 del codice civile. Effetti e durata dell'interruzione. Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.