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A tutti i CRP e gli Sportelli Circolare 5 Roma lì 08/05/2010 Prot. n. 226/2010 Attività finanziarie e non, investimenti e immobili detenuti all estero: obbligo di segnalazione in dichiarazione dei Redditi Quadri RW modello Unico. Sintesi: Obbligo di dichiarare le seconde case o le multiproprietà all estero, i conti correnti aperti all estero e gli altri investimenti di natura finanziaria e le relative movimentazioni. Tutti abbiamo sentito parlare di Scudo fiscale quell operazione di sanatoria delle ricchezze estere mai dichiarate al fisco italiano dagli evasori delle imposte e sulla cui equità morale e fiscale si è molto dibattuto. L operazione scudo fiscale ha anche inciso sulle informazioni che i contribuenti debbono comunicare all Erario in relazione a ciò possiedono all estero. Quest obbligo riguarda anche chi presenta il modello 730: indipendentemente dalla presentazione del modello 730 o Unico il fatto di avere all estero dei beni o di aver trasferito all estero (o dall estero) dei beni obbliga alla compilazione di un modello Unico con la redazione del frontespizio e del quadro RW. Non si pagano imposte: la compilazione del quadro RW ha l unico fine di consentire all Amministrazione finanziaria di contrastare l evasione fiscale: è un quadro puramente informativo. Le sanzioni per omessa indicazione sono salatissime: fino alla confisca del non dichiarato! La compilazione del quadro RW, anche per chi presenta il modello 730 è molto semplice. Come tra poco ora si potrà verificare. Pertanto, da quest'anno, non vanno indicati nel quadro solo ed esclusivamente gli investimenti all'estero produttivi di redditi imponibili in Italia, ma anche tutti quelli capaci di produrre reddito anche se solo in forma astratta e potenziale. Inoltre, il tetto degli investimenti all'estero fissato a euro 10 mila, al di sotto del quale il modulo RW non va compilato dal contribuente, non deve essere considerato con riferimento alla singola attività estera, ma va riferito al totale degli investimenti e delle attività finanziarie possedute all'estero. Caf Confsal S.r.l. - Sede Legale e Direzione Amministrativa: Via Angelo Bargoni, 8-00153 Roma Tel. 06.58.1.591 Fax 06.58.16.703 www.cafconfsal.it e-mail: info@cafconfsal.it N. Iscr.Albo dei Caf: 22 Capitale Sociale Int.Vers. 100.000 - Cod.Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Roma n. 008761007 1

- Chi è tenuto a presentare il quadro RW Sono tenute a compilare il quadro le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che al termine del periodo d imposta detengono investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000 - Cosa si deve dichiarare Sezione I - I trasferimenti dall estero verso l Italia e dall Italia verso l estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli (azioni, obbligazioni ecc ecc), effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all estero o dall estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati (in quanto devono essere dichiarati in Dogana); Esempio: Contribuente che ha trasferito all estero 30.000 euro non tramite il canale bancario (ad esempio ha trasferito a più riprese contanti) ovvero tramite società specializzata nel trasferimento dei fondi (western union ecc. ecc.). Il caso tipico è quello dei contribuenti extracomunitari che risiedono in Italia, lavorano in Italia e trasferiscono all estero (al di fuori del canale bancario) determinate somme, non a fini di investimento ma per aiutare la propria famiglia. Sezione II - Le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all estero al termine del periodo di imposta. Segnatamente: A decorrere da Unico 2010 (e fatta eccezione per gli immobili scudati) devono infatti trovare spazio in RW immobili e terreni, ma anche gioielli e preziosi, opere d'arte e yatchs che, pur non avendo effettivamente prodotto redditi di fonte estera durante il periodo d'imposta, sono tuttavia potenzialmente suscettibili di utilizzazione economica e quindi di generare reddito imponibile. La ragione di questo cambiamento di rotta è individuata dalla stessa Agenzia nella esigenza di rendere più incisiva l'azione di controllo all'estero. Case e terreni Guardando agli immobili, per effetto di questa nuova interpretazione, anche il contribuente che abbia un Caf Confsal S.r.l. - Sede Legale e Direzione Amministrativa: Via Angelo Bargoni, 8-00153 Roma Tel. 06.58.1.591 Fax 06.58.16.703 www.cafconfsal.it e-mail: info@cafconfsal.it N. Iscr.Albo dei Caf: 22 Capitale Sociale Int.Vers. 100.000 - Cod.Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Roma n. 008761007 2

immobile a disposizione in uno Stato estero, precedentemente non soggetto a obblighi dichiarativi perché non produttivo di reddito (si pensi alla casa in Francia non locata), a partire da Unico 2010 sarà dunque obbligato a darne evidenza in RW indipendentemente dalla effettiva produzione di un reddito di fonte estera. Ne consegue che nell'rw vanno indicati tutti gli immobili posseduti all'estero, a meno che non siano stati oggetto di scudo con le modalità del rimpatrio giuridico (cioè lo scudo fiscale) e con affidamento dell'amministrazione del bene a una fiduciaria italiana. Sezione III - trasferimenti dall estero verso l Italia, dall Italia verso l estero e dall estero sull estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II. In tal caso vanno utilizzati i codici della Tabella codici investimenti all estero e attività estere di natura finanziaria corrispondenti agli investimenti e alle attività cui si riferiscono. - La data di riferimento Per gli investimenti è quella al 31 dicembre 2009. - Importi non in euro Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2009, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate e riportati in Appendice alla presente circolare. Il Responsabile dell Assistenza Fiscale Dott. Carmine Ippoliti Caf Confsal S.r.l. - Sede Legale e Direzione Amministrativa: Via Angelo Bargoni, 8-00153 Roma Tel. 06.58.1.591 Fax 06.58.16.703 www.cafconfsal.it e-mail: info@cafconfsal.it N. Iscr.Albo dei Caf: 22 Capitale Sociale Int.Vers. 100.000 - Cod.Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Roma n. 008761007 3

Approfondimento: perché il modello RW? Lo scudo fiscale, le nuove istruzioni in materia di monitoraggio in RW e la possibilità di chiusura delle violazioni per i lavoratori all'estero comportano per gli utilizzatori del 730 l'obbligo di osservare con particolare attenzione il quadro RW. Pur se da sempre collegato al modello 730, questo quadro è stato solitamente affrontato con superficialità per diversi motivi, quali tra l'altro l'estraneità al modello 730 sul piano del visto di conformità, il non impatto in termini di liquidazione delle imposte dovute e la falsa convinzione che per i contribuenti che non hanno nulla da nascondere essendo di norma estranei all'evasione, di fatto, il quadro RW non rappresentava un pericolo in termini sanzionatori. E invece proprio da quest'ultimo aspetto deve partirsi, osservando da un lato l'incremento delle sanzioni per le inosservanze relative alle sezioni II (consistenze) e III (flussi relativi alle consistenze) del quadro RW, che dal 2008 sono aumentate al 10% oltre alla previsione, per la sezione II (unitamente alle violazioni della sezione I), della confisca per equivalente, e dall'altro il raddoppio dei termini per l'irrogazione di dette sanzioni, avvenuto a opera del dl 19 del 2009, convertito in legge 25/2010, con operatività, si presume, procedurale e dunque riguardante tutte le annualità ancora non chiuse alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del dl), pertanto coinvolgendo gli anni dal 200 in poi. Se a questo si aggiunge che proprio la falsa convinzione di essere immuni dalle sanzioni di RW, unitamente alla non commissione di evasione, ha fatto tranquillamente utilizzare a tali soggetti i canali istituzionali per l'invio delle proprie risorse all'estero per ivi realizzare le diverse attività, si ottiene anche il massimo grado di esposizione alla tracciabilità delle movimentazioni, con l'evidente conseguenza di essere tra i soggetti più facilmente individuabili nel caso di omissioni del quadro RW. A questo punto si pone forte il problema delle soluzioni da intraprendere. In primo luogo, serve analizzare la tipologia di disponibilità all'estero e il momento in cui la stessa si è realizzata. Per quanto riguarda i soggetti che utilizzano il 730, di solito si è in presenza di conti correnti bancari o postali, per esempio anche aperti per la frequenza dei figli in università straniere, di titoli, investimenti o stock options (si veda in merito la risposta 2.2 della circolare 9 del 2009), di adesione a fondi pensione esteri, di immobili (terreni, abitazioni e multiproprietà), nonché di imbarcazioni. Orbene, questi beni, nella stragrande maggioranza, andavano (e dovranno essere) tutti indicati in RW. Poche le eccezioni, come ad esempio la casistica degli immobili, per i quali, fino a tutto il 2008, la compilazione del quadro RW era obbligatoria soltanto se nel paese di localizzazione lo stesso immobile era in grado di produrre reddito, anche solo catastale. Ma dal 2009 (e dunque Unico 2010) non si pone più questo problema, in quanto gli immobili, a prescindere dal reddito eventualmente prodotto all'estero, come precisato dalla circolare n. 3 del 2009, devono essere indicati in RW. Così come per le imbarcazioni, laddove la risposta positiva è stata fornita dalla risoluzione n. Caf Confsal S.r.l. - Sede Legale e Direzione Amministrativa: Via Angelo Bargoni, 8-00153 Roma Tel. 06.58.1.591 Fax 06.58.16.703 www.cafconfsal.it e-mail: info@cafconfsal.it N. Iscr.Albo dei Caf: 22 Capitale Sociale Int.Vers. 100.000 - Cod.Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Roma n. 008761007

172 del 2009. Attenzione alle date: i contribuenti che si sono avvalsi dello scudo nel 2009 (quindi coloro che lo hanno perfezionato entro lo scorso 15 dicembre) sono esonerati dalla compilazione del quadro RW del modello Unico 2010, mentre i soggetti che si avvalgono dello scudo nel 2010 (hanno avuto tempo sino al 30 aprile) saranno esonerati dalla compilazione del quadro RW sia del modello Unico 2010 che del modello Unico 2011. I soggetti che hanno fruito dello scudo torneranno quindi a compilare il quadro RW in Unico 2011 (se hanno scudato nel 2009) o in Unico 2012 (se hanno scudato nel 2010). Accanto a queste novità temporanee, ci sono poi significative novità in tema di obblighi a regime circa la compilazione del quadro RW (recepite nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico 2010). A decorrere da Unico 2010 (e fatta eccezione per gli immobili scudati) devono infatti trovare spazio in RW immobili e terreni, ma anche gioielli e preziosi, opere d'arte e yatchs che, pur non avendo effettivamente prodotto redditi di fonte estera durante il periodo d'imposta, sono tuttavia potenzialmente suscettibili di utilizzazione economica e quindi di generare reddito imponibile. Caf Confsal S.r.l. - Sede Legale e Direzione Amministrativa: Via Angelo Bargoni, 8-00153 Roma Tel. 06.58.1.591 Fax 06.58.16.703 www.cafconfsal.it e-mail: info@cafconfsal.it N. Iscr.Albo dei Caf: 22 Capitale Sociale Int.Vers. 100.000 - Cod.Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Roma n. 008761007 5

2. MODULO RW INVESTIMENTI ALL ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL ESTERO L obbligo di compilazione del modulo RW, ai sensi dell art. del decreto legge n. 167 del 1990, convertito dalla L. agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, sussiste per le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che al termine del periodo d imposta detengono investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000 attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. In particolare, devono essere sempre indicate nella sezione II del modulo RW le attività estere di natura finanziaria in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia. A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione le seguenti attività finanziarie: attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, ad esempio, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, i titoli pubblici italiani emessi all estero, depositi e conti correnti ban- 29

cari costituiti all estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreche il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano; contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio dello Stato, anche attraverso l intervento di intermediari, in mercati regolamentati; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all estero; atti di disposizione patrimoniale in favore di trust, fondazioni ed organizzazioni similari; forme di previdenza complementare individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero; altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari della medesima natura. Vanno, inoltre, indicate nella medesima Sezione II le attività finanziarie italiane detenute all estero ossia, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle stesse ha realizzato plusvalenze imponibili. Si ricorda che gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l intervento degli intermediari stessi. Detto esonero sussiste anche nel caso di mancato esercizio delle opzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 61. Con riferimento, agli investimenti all estero di natura non finanziaria, a partire dalla presente dichiarazione dei redditi, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW detti investimenti, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d arte anche se non produttivi di redditi. Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le per indicare anche: i trasferimenti da e verso l estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all estero e dalle attività estere di natura finanziaria, se l ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 10.000. Nell ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l estero che quelli dall estero; i trasferimenti da, verso e sull estero che nel corso dell anno hanno interessato gli investimenti e le attività indicati nella sezione II, se l ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Quest obbligo sussiste anche se al termine del periodo d imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l estinzione dei rapporti finanziari. Tipo di attività detenuta all estero Obbligo di compilazione del quadro RW Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici italiani emessi all estero) Immobili all estero in ogni caso in ogni caso Beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (preziosi, opere d arte, yacht) in ogni caso Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare compresi titoli degli enti e organismi internazionali plusvalenze imponibili in base all articolo 67, equiparati ai titoli di stato) comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR Polizza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti qualora il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate attraverso un intermediario italiano Le sezioni II e III vanno compilate anche se gli investimenti e le attività derivano da eredità o donazioni e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). L obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, lo stesso modulo RW deve essere presentato con riferimento all intero anno solare. 30

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate in corso di approvazione. Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite. A riguardo si ricorda che l art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione (barrando l apposita casella posta nella Sezione II colonna ) non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d imposta. Se le attività e gli investimenti sono detenuti all estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza. Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2010 Persone fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2010, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2010 Persone fisiche debitamente compilato. Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente. Il presente modulo si compone di tre sezioni: nella Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall estero verso l Italia e dall Italia verso l estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all estero o dall estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione; nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all estero al termine del periodo di imposta; nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall estero verso l Italia, dall Italia verso l estero e dall estero sull estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II. In tal caso vanno utilizzati i codici della Tabella codici investimenti all estero e attività estere di natura finanziaria corrispondenti agli investimenti e alle attività cui si riferiscono I contribuenti che si sono avvalsi della normativa sullo scudo fiscale (art. 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione, sono esonerati dall obbligo di indicare le medesime attività nel modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 30 aprile 2010. Pertanto, per le attività oggetto di emersione la cui dichiarazione riservata è stata presentata all intermediario nel corso del 2009 non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l anno 2009, mentre con riferimento alle attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è presentata nel corso del 2010 (tra il 1 gennaio 2010 e il 30 aprile 2010), non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l anno 2009 né quello relativo alla dichiarazione dei redditi per l anno 2010. Con particolare riferimento alle attività patrimoniali oggetto di rimpatrio, l esonero dagli obblighi di monitoraggio sussiste a condizione che le predette attività siano amministrate da un intermediario finanziario italiano che ne segue i relativi flussi. Per le attività oggetto di regolarizzazione l esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo in quanto, permanendo all estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale. SEZIONE I TRASFERIMENTI DA O VERSO L ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI ATTRAVERSO NON RESIDENTI, PER CAUSE DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA Nella Sezione I indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati: nelle colonne 1 e 2, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l operazione; nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in APPENDICE al FASCICOLO 1; nella colonna, la tipologia dell operazione, indicando il codice: 1 se l operazione ha comportato un trasferimento dall estero verso l Italia; 2 se l operazione ha comportato un trasferimento dall Italia verso l estero; nella colonna 5, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in AP- PENDICE al FASCICOLO 1; nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l effettuazione dell operazione indicando il codice: 1 se denaro; 2 se altro mezzo; nella colonna 7, il codice della causale dell operazione, rilevato dalla Tabella codici investimenti all estero e attività estera di natura finanziaria posta in APPENDICE; nella colonna 8, la data dell operazione; nella colonna 9, l importo dell operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2009, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione. 31

SEZIONE II INVESTIMENTI ALL ESTERO OVVERO ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA AL 31/12/2009 SEZIONE III TRASFERIMENTI DA, VERSO E SULL ESTERO CHE HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI ALL ESTERO OVVERO LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2009 Nella Sezione II indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare: nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in AP- PENDICE al FASCICOLO 1; nella colonna 2, il codice della causale dell operazione, rilevato dalla Tabella codici investimenti all estero e attività estera di natura finanziaria posta in APPENDICE; nella colonna 3, l importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I; inoltre la valorizzazione degli investimenti e delle attività detenute all estero dovrà essere effettuata secondo il cambio del paese dove tali investimenti sono detenuti, prescindendo dalla valuta dello Stato di emissione delle attività; nella colonna, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d imposta. Nella Sezione III indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull estero, i seguenti dati: nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in AP- PENDICE al FASCICOLO 1; nella colonna 2, la tipologia dell operazione indicando il codice: 1 per i trasferimenti dall estero verso l Italia; 2 per i trasferimenti dall Italia verso l estero; 3 per i trasferimenti dall estero sull estero; nella colonna 3, il codice dell operazione, rilevato dalla Tabella codici investimenti all estero e attività estera di natura finanziaria posta in APPENDICE; nella colonna, gli estremi di identificazione della banca; nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato; nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l operazione; nella colonna 8, l importo dell operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I. Per le operazioni da e verso l Italia, indicare gli estremi dell intermediario italiano; nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all intermediario che per primo è intervenuto nell operazione di trasferimento verso l estero e per ultimo nell operazione di trasferimento verso l Italia. Nel caso di operazioni estero su estero indicare gli estremi del conto di destinazione. Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall estero verso l Italia, dall Italia verso l estero e dall estero sull estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall estero (codice 1), dall Italia (codice 2) e sull estero (codice 3), indicandone l importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3. Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 2009 PERSONE FISICHE 2010 genzia ntrate MODULO RW Investimenti all estero e/o trasferimenti da, per e sull estero Mod. N. Sez. I - Trasferimenti da o verso l estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria RW1 Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento 1 cognome o denominazione Codice Stato estero del trasferimento 5 2 nome 3 Codice mezzo di pagamento Codice operazione Data Importo 6 7 8 giorno mese anno 9 Codice Stato estero di residenza 1 2 3 Tipo trasferimento RW2 MODELLO GRATUITO RW3 RW 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 RW5 5 6 7 8 9 1 2 3 RW6 5 6 7 8 9 Sez. II - Investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2009 RW7 Codice Stato estero 1 Codice operazione 2 Importo 3 Vedere istruzioni RW8 1 2 3 RW9 1 2 3 Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull estero che hanno interessato gli investimenti all estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2009 1 2 3 RW10 Codice Stato Tipo Codice operazione Codice ABI/CAB estero trasferimento Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 1 2 3 5 RW11 Numero del conto corrente Data Importo 6 7 giorno mese anno 8 1 2 3 5 RW12 6 7 8 1 2 3 5 RW13 6 7 8

N. 2010/2903 Accertamento per l anno 2009 del cambio in euro delle valute estere, previsto dall art., comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1990, n. 227 IL DIRETTORE DELL AGENZIA presente atto In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del Dispone Ai sensi dell articolo, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1990 n. 227, dell art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997 n. 33, dei decreti legislativi 2 giugno 1998, n. 213, 26 agosto 1998 n. 319, 15 giugno 1999, n. 206, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 09, il controvalore euro degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall articolo dello stesso decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, è determinato, per l anno 2009, come indicato nell allegato al presente provvedimento. Motivazioni: L articolo, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1990 n. 227, prevede che viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle Finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall art. dello stesso decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.

La Banca D Italia con nota del 21 gennaio 2010, protocollo n. 005079/10, ha comunicato la media dei cambi (espressi, per effetto della conversione, in euro) riferiti all anno 2009. Si riportano i riferimenti normativi dell atto Attribuzione del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62). Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti, il 29 dicembre 2000 al foglio finanze n. 278. Disciplina normativa di riferimento. Articolo, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1990 n. 227 Legge 17 dicembre 1997, 33, (art. 1, comma 1). Decreto legislativo 2 giugno 1998 n. 213. Decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319. Decreto legislativo 15 giugno 1999, n, 206. Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 09. Roma, 19 febbraio 2010 Attilio Befera Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI ABU DHABI... 238 AFGHANISTAN... 002 AJMAN... 239 ALBANIA... 087 ALGERIA... 003 AMERICAN SAMOA...18 ANDORRA... 00 ANGOLA... 133 ANGUILLA... 209 ANTARTIDE... 180 ANTIGUA E BARBUDA... 197 ANTILLE OLANDESI... 251 ARABIA SAUDITA... 005 ARGENTINA... 006 ARMENIA... 266 ARUBA... 212 ASCENSION... 227 AUSTRALIA... 007 AUSTRIA... 008 AZERBAIGIAN... 268 AZZORRE ISOLE... 23 BAHAMAS... 160 BAHRAIN... 169 BANGLADESH... 130 BARBADOS... 118 BELGIO... 009 BELIZE... 198 BENIN... 158 BERMUDA... 207 BHUTAN... 097 BIELORUSSIA... 26 BOLIVIA... 010 BOSNIA-ERZEGOVINA... 27 BOTSWANA... 098 BOUVET ISLAND... 280 BRASILE... 011 BRUNEI DARUSSALAM... 125 BULGARIA... 012 BURKINA FASO... 12 BURUNDI... 025 CAMBOGIA... 135 CAMERUN... 119 CAMPIONE D'ITALIA... 139 CANADA... 013 CANARIE ISOLE... 100 CAPO VERDE... 188 CAROLINE ISOLE... 256 CAYMAN (ISOLE)... 211 CECA (REPUBBLICA)... 275 CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)... 13 CEUTA... 26 CHAFARINAS... 230 CHAGOS ISOLE... 255 CHRISTMAS ISLAND... 282 CIAD... 1 CILE... 015 CINA REP. POP.... 016 CIPRO... 101 CITTÀ DEL VATICANO... 093 CLIPPERTON... 223 COCOS (KEELING) ISLAND... 281 COLOMBIA... 017 COMORE, ISOLE... 176 CONGO... 15 CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)... 018 COOK ISOLE... 237 COREA DEL NORD... 07 COREA DEL SUD... 08 COSTA D'AVORIO... 16 COSTA RICA... 019 CROAZIA... 261 CUBA... 020 DANIMARCA... 021 DOMINICA... 192 DOMINICANA (REPUBBLICA)... 063 DUBAI... 20 ECUADOR... 02 EGITTO... 023 ERITREA... 277 ESTONIA... 257 ETIOPIA... 026 FAEROER (ISOLE)... 20 FALKLAND (ISOLE)... 190 FIJI, ISOLE... 161 FILIPPINE... 027 FINLANDIA... 028 FRANCIA... 029 FUIJAYRAH... 21 GABON... 157 GAMBIA... 16 GEORGIA... 267 GERMANIA... 09 GHANA... 112 GIAMAICA... 082 GIAPPONE... 088 GIBILTERRA... 102 GIBUTI... 113 GIORDANIA... 122 GOUGH... 228 GRECIA... 032 GRENADA... 156 GROENLANDIA... 200 GUADALUPA... 21 GUAM... 15 GUATEMALA... 033 GUAYANA FRANCESE... 123 GUERNSEY.... 201 GUINEA... 137 GUINEA BISSAU... 185 GUINEA EQUATORIALE... 167 GUYANA... 159 HAITI... 03 HEARD AND MCDONALD ISLAND... 28 HONDURAS... 035 HONG KONG... 103 INDIA... 11 INDONESIA... 129 IRAN... 039 IRAQ... 038 IRLANDA... 00 ISLANDA... 01 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO... 252 ISRAELE... 182 JERSEY C.I.... 202 KAZAKISTAN... 269 KENYA... 116 KIRGHIZISTAN... 270 KIRIBATI... 19 KOSOVO... 291 KUWAIT... 126 LAOS... 136 LESOTHO... 089 LETTONIA... 258 LIBANO... 095 LIBERIA... 0 LIBIA... 05 LIECHTENSTEIN... 090 LITUANIA... 259 LUSSEMBURGO... 092 MACAO... 059 MACEDONIA... 278 MADAGASCAR... 10 MADEIRA... 235 MALAWI... 056 MALAYSIA... 106 MALDIVE... 127 MALI... 19 MALTA... 105 MAN ISOLA... 203 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)... 219 MAROCCO... 107 MARSHALL (ISOLE)... 217 MARTINICA... 213 MAURITANIA... 11 MAURITIUS... 128 MAYOTTE... 226 MELILLA... 231 MESSICO... 06 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)... 215 MIDWAY ISOLE... 177 MOLDOVIA... 265 MONGOLIA... 110 MONTENEGRO... 290 MONTSERRAT... 208 MOZAMBICO... 13 MYANMAR... 083 NAMIBIA... 206 NAURU... 109 NEPAL... 115 NICARAGUA... 07 NIGER... 150 NIGERIA... 117 NIUE... 205 NORFOLK ISLAND... 285 NORVEGIA... 08 NUOVA CALEDONIA... 253 NUOVA ZELANDA... 09 OMAN... 163 PAESI BASSI... 050 PAESI NON CLASSIFICATI... 799 PAKISTAN... 036 PALAU... 216 PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).. 279 PANAMA... 051 PAPUA NUOVA GUINEA... 186 PARAGUAY... 052 PENON DE ALHUCEMAS... 232 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA... 233 PERU'... 053 PITCAIRN... 175 POLINESIA FRANCESE... 225 POLONIA... 05 PORTOGALLO... 055 PORTORICO... 220 PRINCIPATO DI MONACO... 091 QATAR... 168 RAS EL KAIMAH... 22 REGNO UNITO... 031 REUNION... 27 ROMANIA... 061 RUANDA... 151 RUSSIA (FEDERAZIONE DI)... 262 SAHARA OCCIDENTALE... 166 SAINT KITTS E NEVIS... 195 SAINT LUCIA... 199 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE... 222 SAINT-PIERRE E MIQUELON... 28 SALOMONE ISOLE... 191 SALVADOR... 06 SAMOA... 131 SAN MARINO... 037 SAO TOME E PRINCIPE... 187 SENEGAL... 152 SEYCHELLES... 189 SERBIA... 289 SHARJAH... 23 SIERRA LEONE... 153 SINGAPORE... 17 SIRIA... 065 SLOVACCA REPUBBLICA... 276 SLOVENIA... 260 SOMALIA... 066 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH. 283 SPAGNA... 067 SRI LANKA... 085 ST. HELENA... 25 ST. VINCENTE E LE GRENADINE... 196 STATI UNITI D AMERICA... 069 SUDAFRICANA REP.... 078 SUDAN... 070 SURINAM... 12 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS... 286 SVEZIA... 068 SVIZZERA... 071 SWAZILAND... 138 TAGIKISTAN... 272 TAIWAN... 022 TANZANIA... 057 TERRITORI FRANCESI DEL SUD... 183 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.. 25 THAILANDIA... 072 TIMOR EST... 287 TOGO... 155 TOKELAU... 236 TONGA... 162 TRINIDAD E TOBAGO... 120 TRISTAN DA CUNHA... 229 TUNISIA... 075 TURCHIA... 076 TURKMENISTAN... 273 TURKS E CAICOS (ISOLE)... 210 TUVALU... 193 UCRAINA... 263 UGANDA... 132 UMM AL QAIWAIN... 2 UNGHERIA... 077 URUGUAY... 080 UZBEKISTAN... 271 VANUATU... 121 VENEZUELA... 081 VERGINI AMERICANE (ISOLE)... 221 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)... 29 VIETNAM... 062 WAKE ISOLE... 178 WALLIS E FUTUNA... 218 YEMEN... 02 ZAMBIA... 058 ZIMBABWE... 073 93