SEZIONE I DISCIPLINA SPECIALE DELLA FORNITURA



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1 CONSORZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO SA/1 -IN LIQUIDAZIONE LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 10/02/1993 GARA INFORMALE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL CONSORZIO DI BACINO SA/1 DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE SEZIONE I DISCIPLINA SPECIALE DELLA FORNITURA Articolo 1 Oggetto della fornitura Articolo 2 Caratteristiche della fornitura Articolo 3 - Durata della fornitura Articolo 4 Importo del contratto Articolo 5 Ordinativi di fornitura Articolo 6 Consegne Articolo 7 Gestione dei resi Articolo 8 Penalità Articolo 9 Integrazione del catalogo Articolo 10 Invariabilità dei prezzi SEZIONE II CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI Articolo 11 Tutela dei dati Articolo 12 - Subappalto Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti Articolo 14 Revisione dei prezzi Articolo 15 - Stipulazione del contratto Articolo 16 Emissione di ordine in pendenza di stipula Articolo 17 Responsabilità dell impresa Articolo 18 Personale Articolo 19 - Esecuzione in danno Articolo 20 - Risoluzione del contratto

2 Articolo 21 Clausola risolutiva espressa Articolo 22 Fallimento dell impresa aggiudicataria Articolo 23 Divieto di cessione del contratto Articolo 24 Cessione di crediti derivanti da contratto Articolo 25 Controversie Articolo 26 Rinvio a norme di diritto vigenti SEZIONE III DISCIPLINA DI GARA Articolo 27 - Procedura di gara Articolo 28 Criterio di aggiudicazione Articolo 29 - Modalità presentazione offerta Articolo 30 Patto di Integrità Articolo 31 Requisiti di ordine generale Articolo 32 Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica Articolo 33 - Modalità di svolgimento della gara Articolo 34 Clausola Consip Articolo 35 RTI e consorzi ordinari di concorrenti Articolo 36 Consorzi di cooperative ed artigiani Articolo 37 Consorzi stabili Articolo 38 - Motivi di esclusione dalla gara Articolo 39 Cauzione definitiva Articolo 40 - Verifica dei requisiti Pagina 3 di 21 Articolo 41 - Trattamento dei dati Articolo 42 - Informazioni e Responsabile del procedimento ALLEGATI - Allegato A Modello per la presentazione delle dichiarazioni. - Allegato B Modello per la presentazione offerta economica. - Allegato C Patto di Integrità.

3 SEZIONE I DISCIPLINA SPECIALE DELLA FORNITURA Articolo 1 Oggetto della fornitura Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura a consegne ripartite di articoli vari di cancelleria, descritti nell allegato B al presente capitolato d oneri e destinati agli uffici consortili. Poiché il Consorzio di Bacino SA/1 non è in grado di quantificare con esattezza i quantitativi di ogni articolo di cancelleria che verranno richiesti nel corso della durata del contratto, l esecuzione della fornitura avverrà con la formula dell accordo quadro ai sensi dell art. 59 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163. Articolo 2 Caratteristiche della fornitura Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie degli articoli oggetto della fornitura sono riportate nell allegato B al presente Capitolato. Gli articoli offerti dovranno rispettare obbligatoriamente le caratteristiche minime indicate nel modello allegato B. Tenuto conto dell oggetto della fornitura e del fatto che le esigenze degli uffici consortili sono suscettibili di variazioni nel periodo di validità e di efficacia del contratto, il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 9 - Integrazione del catalogo, l integrazione dell elenco degli articoli. Articolo 3 - Durata della fornitura La fornitura di materiale vario di cancelleria ha durata pari a due mesi decorrenti dal 02/11/2010 e fino al 31/12/2010 L Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta all impresa aggiudicataria da effettuarsi prima della scadenza del contratto e salvo la risoluzione anticipata del contratto per chiusura della fase liquidatoria del Consorzio di Bacino Sa1, alle medesime condizioni di prezzi e modalità di esecuzione della fornitura. In ogni caso l eventuale proroga, è subordinata all adozione di specifico provvedimento amministrativo, esecutivo ai sensi di legge. Articolo 4 Importo del contratto Poiché per la natura dei prodotti oggetto della fornitura l Amministrazione non è in grado di quantificare con esattezza il materiale occorrente nel corso del contratto, si procederà all affidamento con il sistema dell accordo quadro ai sensi dell art. 59 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163. Il Responsabile del procedimento effettuerà ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell importo massimo per l intera durata del contratto, comprensivo di proroga, pari a complessivi. 18.000,00 oltre IVA. Tale importo rappresenta comunque, l importo massimo entro il quale il responsabile del procedimento potrà effettuare ordinativi nel corso della durata del contratto e della sua eventuale proroga, ben potendo emettere ordini per un importo inferiore. Articolo 5 Ordinativi di fornitura Gli ordinativi di fornitura verranno emessi dall Ufficio Acquisti e saranno trasmessi via fax all aggiudicatario. L Amministrazione si impegna a non emettere ordinativi di importi inferiori a 100,00 (Euro cento,00) ciascuno. L aggiudicatario potrà assegnare agli articoli di cui all allegato B un proprio codice articolo a cui l Amministrazione farà riferimento al momento dell emissione degli ordinativi.

4 Articolo 6 Consegne La consegna degli articoli di cancelleria dovrà essere effettuata presso la sede legale del CONSORZIO BACINO SA1, viale G. Marconi n. 55 84013 Cava de Tirreni (SA) esclusivamente al Responsabile del presente procedimento o ad un suo delegato, indicato al successivo articolo 42 o ad un dipendente da questi incaricato. La consegna degli articoli di cancelleria, dovrà comunque essere effettuata entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell ordinativo di cui al precedente punto. Nei casi di urgenza e su richiesta del Responsabile del procedimento o di un suo delegato, l aggiudicatario si impegna a consegnare gli articoli richiesti entro sette (7) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell ordine; in tal caso le spese di trasporto per la consegna a mezzo di corriere espresso saranno addebitate all Amministrazione. Tutte le consegne dovranno essere precedute da avviso telefonico al Responsabile Acquisti, almeno nei tre giorni precedenti la consegna stessa. Copia dell ordinativo dovrà essere allegata alla fattura di riferimento. L aggiudicatario effettua le consegne degli articoli di cancelleria a proprio rischio e si assume tutte le relative spese. Articolo 7 Gestione dei resi Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, oppure da collaudi o utilizzi successivi, l Amministrazione rilevi: - difformità in quantità (quantità dell articolo consegnato maggiore della quantità dell articolo ordinato); - difformità di qualità (articolo non ordinato o articolo difforme, viziato o difettoso); ne darà comunicazione, via fax, al Fornitore attivando così le pratiche di reso. Il fornitore si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro dieci giorni naturali e consecutivi dall invio della segnalazione, la merce in esubero o non conforme, concordando con il responsabile del procedimento le modalità di ritiro. Nel caso di articolo non ordinato o difforme, viziato o difettoso, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, ferma restando l applicazione delle penali. Il fornitore dovrà procedere all emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità), sia già stata fatturata. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura e del numero di protocollo assegnato dall Amministrazione. Articolo 8 Penalità In caso di inadempimento verranno applicate le seguenti penalità, salvo quanto previsto al successivo articolo 20 - Risoluzione del contratto: _ Difformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli offerti in sede di gara -. 10,00 per articolo; _ ritardo di oltre cinque giorni nella consegna degli articoli di cancelleria -. 30,00 per ciascun giorno di ritardo; _ ritardo di oltre un giorno nella consegna (anche parziale) con corriere espresso per ordini urgenti (art. 6 Consegne del presente capitolato d oneri) degli articoli di cancelleria -. 50,00 per ciascun giorno di ritardo. Alla comminazione delle penali si procederà tramite apposita nota scritta. Articolo 9 Integrazione del catalogo Qualora il Responsabile del procedimento ritenesse opportuno effettuare integrazioni dell elenco esistente (allegato B ), verrà richiesto per iscritto al fornitore di effettuare una proposta di integrazione; è facoltà dell aggiudicatario presentare la proposta.

Tale proposta può essere effettuata sia sulla base di prodotti già presenti sul catalogo ufficiale del fornitore e non inseriti nel contratto, oppure sulla base di ricerche di mercato. Il fornitore, dopo aver svolto le idonee ricerche, dovrà inviarle all Ufficio Acquisti unitamente ad un campione per ogni articolo proposto, salvo diverse indicazioni. L invio dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno naturale e consecutivo dal ricevimento della richiesta di proposta di integrazione; l Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la proposta, di negoziare il prezzo e di inserire l articolo nel catalogo. In entrambi i casi, l integrazione del Catalogo deve essere corredata, laddove previsto dalla normativa vigente, anche dalle schede dei dati di sicurezza degli articoli. La proposta del fornitore dovrà in ogni caso indicare, per ogni nuovo articolo: - le caratteristiche prestazionali; - i materiali utilizzati; - il prezzo proposto; - eventuali articoli alternativi corredati delle medesime informazioni. L integrazione dell elenco degli articoli di cancelleria non comporta un aumento del limite massimo raggiungibile indicato al precedente art. 4 Importo del contratto. Articolo 10 Invariabilità dei prezzi I prezzi risultanti dagli atti di gara devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente Capitolato d oneri e non potranno variare nel corso del contratto. 5 SEZIONE II CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI Articolo 11 Tutela dei dati L aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine l aggiudicatario si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell espletamento delle forniture, per qualsiasi finalità estranea alla corretta esecuzione delle forniture medesime. In sede di stipula del contratto l aggiudicatario, tramite il proprio legale rappresentante, sarà nominato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati personali in discussione. A tal fine l aggiudicatario dovrà fornire i nominativi che potranno avere accesso alle informazioni nell esecuzione delle forniture; questi ultimi verranno nominati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. Su richiesta del Consorzio di Bacino SA/1 l aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le misure minime di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Capo II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Articolo 12 - Subappalto In caso di subappalto si applica quanto previsto dall art.118 - Subappalto e attività che non costituiscono subappalto - del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per avvalersi del subappalto l impresa deve indicare nell allegato A al presente Capitolato d oneri, le forniture e il relativo valore che intende subappaltare. Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle forniture e/o dei servizi accessori di cui al presente Capitolato, è fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare al Consorzio di Bacino SA/1, il nome di ciascun sub-contraente, l'importo del/dei contratto/i, l'oggetto della/delle fornitura/e o del/dei servizio/i affidato/i. Il sub-contraente deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all art.38 del D.Lgs. n.163/2006; l aggiudicatario presenta al Consorzio di Bacino SA/1 la certificazione attestante il possesso di tali requisiti da parte del subappaltatore o, in alternativa, presenta dichiarazione

sostitutiva resa dal sub-contraente ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme allo schema allegato A al presente Capitolato. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti L impresa aggiudicataria della fornitura invierà le fatture relative alle consegne effettuate allegandovi l ordinativo di fornitura emesso dal Responsabile del procedimento o da un suo delegato. Il pagamento delle fatture avverrà, previa verifica da parte dell Ufficio Acquisti della regolarità delle forniture, entro 90 ( novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. Il pagamento avverrà per mezzo di bonifico bancario e i costi di tale operazione saranno a carico del fornitore medesimo. I corrispettivi risultanti dagli atti di gara devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente Capitolato e non potranno variare in aumento per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto al successivo articolo 15. Nel caso di R.T.I. il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore dell'impresa mandataria del raggruppamento. L impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente all Ufficio Acquisti, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l impresa potrà sospendere la prestazione delle forniture e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora l impresa si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell Amministrazione da comunicarsi in forma scritta. Articolo 14 Revisione dei prezzi I corrispettivi risultanti dagli atti di gara devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potranno variare in aumento per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell art. 115 Adeguamento dei prezzi, del D.Lgs. 163/2006, i prezzi offerti dovranno essere sottoposti, a decorrere dalla seconda annualità contrattuale, alla revisione del prezzo entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi di cui all art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 dello stesso D.Lgs. 163/2006, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto. Di conseguenza, qualora il prezzo pattuito si discosti da quello indicato ai sensi del summenzionato art. 7 comma 5, il prezzo del contratto sarà soggetto a revisione. Articolo 15 - Stipulazione del contratto Il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza mediante gli usi del commercio. ove l aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto ai sensi del successivo art. 40 - Verifica dei requisiti- o non provveda, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data indicata nell invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto, a quanto richiesto o provveda alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare la fornitura all'impresa seconda classificata. Articolo 16 Emissione di ordine in pendenza di stipula 6

Successivamente all aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto. Il Consorzio di Bacino SA/1 si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l emissione di apposito ordinativo di fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto. Articolo 17 Responsabilità dell impresa L impresa è responsabile dell esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione delle forniture e dei servizi connessi. Di conseguenza risponderà nei confronti del Consorzio di Bacino SA/1 e dei terzi per l inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l esecuzione del contratto l impresa è responsabile per i danni derivanti a terzi anche dell operato dei suoi dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l obbligo del controllo. E fatto dunque obbligo all impresa di mantenere il Consorzio di Bacino SA/1 indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati. L aggiudicatario si impegna a manlevare il Consorzio di Bacino SA/1 da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Consorzio di Bacino SA/1 stesso da parte dei dipendenti dell impresa ai sensi dell art. 1676 del Codice civile e si obbliga a manlevare il Consorzio di Bacino SA/1 da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa del proprio servizio. Articolo 18 Personale Nel caso di utilizzo di personale dipendente, l impresa si impegna ad assumerlo nei livelli contrattuali non inferiori a quelli minimi previsti, in relazione alle mansioni assegnate ed a retribuirlo in misura almeno pari a quella stabilita dal contratto applicato. L impresa si obbliga, altresì, ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti fatta salva la possibilità dell accentramento contributivo autorizzato dall I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto. L impresa ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese che svolgono i servizi oggetto del presente capitolato d oneri e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell offerta e per tutta la durata del contratto. Articolo 19 - Esecuzione in danno Qualora l impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato ovvero non dovesse provvedere alla risoluzione totale o parziale del problema segnalato, oltre all applicazione delle relative penali, l Amministrazione potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla impresa aggiudicataria. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Consorzio di Bacino SA/1 potrà a propria completa discrezione, rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell impresa ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Articolo 20 - Risoluzione del contratto E fatta salva la facoltà dell Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1454 del Codice civile, a tutto rischio e danno dell impresa aggiudicataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati all Amministrazione, qualora le forniture non 7

vengano effettuate secondo quanto pattuito e l impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione delle stesse, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali. L Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art.1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: _ Mancata sostituzione dei prodotti difformi rispetto a quelli offerti in sede di gara. _ ritardo di oltre 10 (dieci) giorni nella consegna (anche parziale) degli articoli di cancelleria ordinati. _ Ritardo di tre consegne anche non consecutive. _ Riscontrata difformità degli articoli consegnati rispetto a quelli offerti per oltre tre volte. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all impresa secondo le vigenti disposizioni di legge. Articolo 21 Clausola risolutiva espressa Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, il Consorzio di Bacino SA/1 provvederà alla risoluzione del contratto. Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell art.1456 del codice civile, salvo il diritto del Consorzio di Bacino SA/1 di richiedere all impresa il risarcimento dei danni subiti, in caso di: 8 precedente articolo 11 Tutela dei dati, e concernenti il personale, indicati al precedente articolo 18 - Personale. E sempre facoltà del Consorzio di Bacino SA/1 di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Articolo 22 Fallimento dell impresa aggiudicataria In caso di fallimento dell impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Consorzio di Bacino SA/1 si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell art.140 del D.Lgs. 163/2006. Articolo 23 Divieto di cessione del contratto E vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di modificazioni soggettive del soggetto esecutore del contratto si applica quanto previsto all art.116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. Il Consorzio di Bacino SA/1 si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione. Articolo 24 Cessione di crediti derivanti da contratto Nel caso in cui l impresa intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto dall art. 117 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto del D.Lgs.n.163/2006. In particolare, ai fini dell opponibilità al Consorzio di Bacino SA/1, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Consorzio di Bacino SA/1 medesimo. La cessione diviene efficace qualora il Consorzio di Bacino SA/1 non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell atto.

9 Articolo 25 Controversie Le parti dichiarano di eleggere come unico Foro competente il Foro di Salerno. Articolo 26 Rinvio a norme di diritto vigenti Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. SEZIONE III DISCIPLINA DI GARA Articolo 27 - Procedura di gara La gara verrà espletata mediante gara informale per cottimo fiduciario. Articolo 28 Criterio di aggiudicazione Si procederà all aggiudicazione della fornitura così come descritta nel presente capitolato, con il criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell art. 82, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Articolo 29 - Modalità presentazione offerta Per poter partecipare alla gara, l impresa dovrà far pervenire a questo Consorzio di Bacino SA/1, entro e non oltre i termini indicati nella lettera d invito di gara, un plico chiuso e sigillato con indicazione del mittente, del numero di fax (per eventuali comunicazioni inerenti la procedura di gara) e con la seguente scritta: Offerta per la fornitura di articoli di cancelleria - Gara informale Ufficio Acquisti mediante Raccomandata A.R., corriere privato o tramite recapito diretto al Protocollo. L indirizzo al quale inoltrare il plico è: Consorzio di Bacino SA/1 viale Marconi n. 55-84013 Cava de Tirreni (SA). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Prova dell avvenuto recapito è data esclusivamente dal timbro apposto dall ufficio Protocollo del Consorzio di Bacino SA/1. Per le offerte pervenute in ritardo, non saranno ammessi reclami. Per plico sigillato s intende un plico od una busta su cui, oltre alla normale chiusura propria del plico o della busta (lembi incollati o nastro a funicella) sia applicato sulla chiusura (e cioè sui lembi incollati o sulla legatura) un sigillo, ossia una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a confermare l autenticità della chiusura originaria al fine di evitare manomissioni del contenuto. In particolare, il sigillo può consistere sia in una impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca riscaldata o piombo, sia in una striscia incollata con timbri e firme. Tale plico dovrà contenere: 1. Dichiarazione, redatta in carta libera, contenente quanto previsto dall allegato A al presente Capitolato, sottoscritta dal titolare dell impresa o dal legale rappresentante munito di regolare mandato, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (in caso contrario la firma apposta sulla dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi dell art.38, D.P.R. 445/2000); 2. L Offerta Economica, compilata sul modello allegato B al presente Capitolato e con le modalità ivi indicate, dovrà indicare il prezzo offerto per ciascun articolo espresso in cifre al netto dell IVA. A pena di esclusione dalla procedura di gara, la scheda per la presentazione dell offerta: a) non dovrà contenere condizioni o essere espressa in modo indeterminato a norma dell art. 72 comma 1 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

b) dovrà essere sottoscritta - nel modo indicato alla successiva lettera c)- completata senza abrasioni o correzioni di sorta, in ogni sua parte e dovrà contenere tutti i dati richiesti; c) dovrà essere firmata, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, dal titolare dell impresa o dal suo legale rappresentante (in caso di RTI dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti) munito di regolare mandato; d) dovrà essere chiusa in una busta sigillata riportante la dicitura Offerta Economica. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. Tale busta chiusa dovrà essere inserita nel plico sigillato contenente tutti gli altri documenti di gara come sopra specificato. I prezzi dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove l impresa indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l operazione di troncamento cioè non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa. Non sono ammesse offerte parziali o limitate ad una parte della fornitura, offerte condizionate o univocamente non determinabili. 3. Patto di Integrità (allegato C") di cui al successivo articolo 30 debitamente controfirmato da parte del legale rappresentante dell impresa. Articolo 30 Patto di Integrità Il Consorzio di Bacino SA/1 ha adottato, un protocollo d intesa denominato Patto di Integrità, allo scopo di combattere l illegalità e promuovere la trasparenza nelle procedure di gara. A pena di esclusione dell offerta l impresa dovrà sottoscrivere il documento allegato C al presente Capitolato d oneri, che farà parte integrante del contratto, accettandone senza condizione alcuna tutte le clausole e gli impegni ivi presenti. Articolo 31 Requisiti di ordine generale Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedure di affidamento le imprese che non posseggono i requisiti di ordine generale indicati all art.38 del D.Lgs. n.163/2006 o per le quali sussistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell art.2359 cod. civ. con altre imprese concorrenti nella stessa gara (art.34 comma 2 D.Lgs. n.163/2006). Ai sensi dell art.38, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 l impresa concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva l impresa può utilizzare il modello allegato A al presente Capitolato d oneri. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le imprese non residenti in Italia, se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Articolo 32 Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento le imprese che non posseggono i requisiti di seguito elencati. 1) Ai sensi dell art.39 del D.Lgs. n.163/2006, l impresa dovrà essere iscritta al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l artigianato almeno dal 2005. Le imprese non residenti in Italia debbono provare la propria iscrizione con le modalità previste al citato art.39, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n.163/2006. 10

2) L impresa non dovrà aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni (dalla data di indizione della gara) per inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione della fornitura. L impresa partecipante può attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per la presentazione della dichiarazione sostitutiva l impresa può utilizzare il modello allegato A al presente Capitolato d oneri. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Articolo 33 - Modalità di svolgimento della gara La gara si svolgerà in seduta pubblica e avrà inizio all ora stabilita nella lettera d invito di gara anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala. Il Consorzio di Bacino SA/1 si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data dell esperimento di gara senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione a favore dell offerta che avrà offerto il prezzo più basso. In caso di parità di offerta, entro la seconda cifra decimale con arrotondamento in base alla terza cifra decimale, verrà richiesta alle imprese un offerta migliorativa, ove nessuna delle imprese accetti di migliorare l offerta economica si procederà mediante sorteggio. Sono ammessi ad intervenire esclusivamente il titolare, il legale rappresentante o persona da questi delegata, dell impresa partecipante; ciò dovrà essere comprovato da apposita dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Ai sensi dell art.55, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006 il Consorzio di Bacino SA/1 si riserva di non procedere all aggiudicazione nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida. Il Consorzio di Bacino SA/1 si riserva comunque la facoltà di non procedere all aggiudicazione, qualora lo ritenga necessario, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. In caso di revoca dell aggiudicazione o se gli accertamenti di cui al successivo articolo 40 in merito al rispetto dei requisiti per la partecipazione non confermano quanto dichiarato dall aggiudicatario, o in caso di risoluzione del contratto, il Consorzio di Bacino SA/1 si riserva la facoltà di aggiudicare la gara all impresa che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell offerta economica la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all accettazione dell aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Ai sensi dell art.11 del D.Lgs. n.163/2006 per ciascun concorrente l offerta è vincolante per centoottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L offerta dell aggiudicatario è irrevocabile fino al sessantesimo giorno dalla data dell aggiudicazione definitiva. Articolo 34 Clausola Consip Qualora Consip Spa avesse attivato, ai sensi dell articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, successivamente all indizione della presente gara o comunque prima dell aggiudicazione, una convenzione relativa alla medesima tipologia di fornitura, è facoltà del Consorzio di Bacino SA/1 modificare il presente procedimento di gara. Articolo 35 RTI e consorzi ordinari di concorrenti 11

Ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. n.163/2006 sono ammessi alla presente procedura di gara i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. Nel caso di raggruppamento verticale, così come definito all art.37, comma 2, nell offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Articolo 36 Consorzi di cooperative ed artigiani Sono ammessi alla presente procedura di gara i consorzi di cui all art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006. In tal caso dovranno essere indicati per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura. Articolo 37 Consorzi stabili Ai sensi dell art.36 del D.Lgs. n.163/2006 si intendono per consorzi stabili quelli formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una struttura di impresa. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Sia il consorzio che le consorziate dovranno compilare il modulo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all allegato A, ma i requisiti di cui al precedente articolo 32, dovranno essere posseduti dal consorzio anche avvalendosi delle imprese consorziate indicate quali esecutrici della fornitura, fermo restando che tutte le imprese del consorzio dovranno essere iscritte nel registro delle imprese. Articolo 38 - Motivi di esclusione dalla gara Oltre a quanto previsto espressamente in altri parti del presente Capitolato d oneri non sarà ammessa alla gara l offerta nel caso in cui: _ non risulti pervenuta entro il termine per la presentazione stabilito nel bando di gara; _ manchi taluno dei documenti richiesti al precedente articolo 29 Modalità presentazione offerta; _ l offerta economica di cui al precedente articolo 29, punto 2, non sia redatta sul modello allegato B e con le modalità descritte all articolo 29 Modalità presentazione offerta; medesimo; _ manchi o risulti incompleta di alcuna delle dichiarazioni contenute nell allegato A al presente Capitolato; _ le caratteristiche tecniche minime degli articoli oggetto della fornitura siano difformi da quelle richieste e descritte nel precedente articolo 2 Caratteristiche della fornitura del presente Capitolato d oneri; _ non siano soddisfatti i requisiti di ordine generale individuati al precedente articolo 31; _ non siano soddisfatti i requisiti per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e i consorzi ordinari di concorrenti individuati al precedente articolo 35; _ non siano soddisfatti i requisiti per i Consorzi di cooperative ed artigiani individuati al precedente articolo 36; _ non siano soddisfatti i requisiti per i Consorzi stabili individuati al precedente articolo 37; Articolo 39 Cauzione definitiva 12

Ai sensi dell art. 113 del D.lgs n.163/2006 l aggiudicatario dell appalto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, non è pertanto ammessa la costituzione della garanzia in contanti. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La cauzione dovrà avere validità pari alla durata del contratto e sarà restituita non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo la verifica da parte dell Amministrazione dell esatto adempimento delle prestazioni stabilite dal presente capitolato d oneri. L aggiudicatario è tenuto a reintegrare le somme versate a titolo di cauzione entro 10 (dieci) giorni dall applicazione delle penali da parte dell Amministrazione dovuta al mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Articolo 40 - Verifica dei requisiti Il Consorzio di Bacino SA/1, prima di stipulare il contratto con l aggiudicatario, si riserva di compiere eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui all art.31 e all allegato A del presente Capitolato. In particolare, l Amministrazione richiederà, all impresa aggiudicataria, di presentare campionatura dei prodotti offerti in sede di gara; l Amministrazione potrà richiedere, anche a campione, le schede tecniche degli articoli. Qualora tale prova non sia fornita o non confermi le specifiche tecniche richieste, il Consorzio di Bacino SA/1 procederà alla revoca dell aggiudicazione all impresa prima classificata; in tale caso è facoltà del Consorzio di Bacino SA/1 provvedere all aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria, richiedendo a quest ultimo la presentazione della relativa documentazione tecnica. La falsa dichiarazione comporta l applicazione di sanzioni penali (art.76 D.P.R. n. 445/2000), costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto (art.38 D.Lgs. n.163/2006). In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l Amministrazione potrà procedere, anche a campione, a verifiche d ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. Articolo 41 - Trattamento dei dati Ai sensi e per gli effetti dell art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che: _ la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto; _ il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste; _ la conseguenza dell eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara; _ i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1)il personale dell ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione; _ i dati acquisiti sono trattati prevalentemente con strumenti informatici e conservati sia in archivio digitale sia cartaceo; _ i diritti dell interessato sono quelli previsti dall art.7 del D.Lgs. n.196/2003; _ l interessato può accedere direttamente in ogni momento ai dati che lo riguardano rivolgendosi all Ufficio Gare e Appalti; Articolo 42 - Informazioni e Responsabile del procedimento Ai sensi dell art.10 del d.lgs n.163/2006 il responsabile del procedimento è il Dott. Gennaro Di Marino. 13

Le informazioni potranno essere richieste esclusivamente via fax o tramite recapito telefonico allo 089/342069 contattando l avv. Walter Celano. Il responsabile del procedimento e/o il suo delegato, fornirà/nno le informazioni complementari richieste ai sensi dell art.71, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. 14 L ISTRUTTORE PREPOSTO IL RESPONSABILE AREA Avv. Walter Celano ECONOMICO FINANZIARIA Dott. Gennaro Di Marino