Anno Scolastico 2014 / 2015 REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE



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Premessa 1 Anno Scolastico 2014 / 2015 REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una adeguata programmazione predisposta nelle scuole fin dall inizio dell anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. Finalità 2 La fase di programmazione si basa su progetti articolati e coerenti, realizzati dai docenti e dagli organi collegiali, che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione. In questi progetti deve trovare adeguato spazio la rispondenza al profilo e all area di professionalizzazione. 2. La finalità delle visite di istruzione è di contribuire alla crescita personale, culturale e professionale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. 3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività programmate per non vanificarne gli scopi. Tipologia dei viaggi 3 4. I viaggi d istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare. a) Viaggi di integrazione culturale: sono finalizzati a promuovere una maggiore conoscenza del nostro Paese o dei Paesi esteri, nei loro aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Rientra tra questi viaggi anche la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella della scuola. b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: hanno come scopo preminente l acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle acquisite in classe, in vista di un sempre più efficace scambio tra scuola e società. c) Visite guidate: si effettuano, nell arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d interesse storicoartistico, parchi naturali, etc. d) Viaggi connessi ad attività sportiva: permettono di fare esperienza di diverse attività sportive e devono avere valenza formativa, anche sotto il profilo dell educazione alla salute. Vi rientrano la partecipazione a manifestazioni 1 CM 291/92 art. 1 2 CM 291/92 art. 2 3 CM 291/92 art. 3; CM 623/96 art. 2

sportive scolastiche nazionali e internazionali, nonché le attività in ambiente naturale, quali escursioni, settimane bianche, campi scuola. e) Scambi linguistico-culturali con l estero: permettono di aprirsi alla conoscenza e comprensione di realtà scolastiche e sociali diverse da quella italiana, sia attraverso il soggiorno in famiglia - mediante lo scambio reciproco di ospitalità tra gli studenti e tra gli insegnanti -, sia attraverso l inserimento degli alunni nelle classi corrispondenti della scuola ospitante (secondo criteri che tengano conto tanto delle esigenze della scuola quanto degli interessi dei partecipanti). f) Scambi culturali e di tipo professionalizzante con istituiti sul territorio nazionale: permettono il confronto diretto tra coetanei di altre città italiane e una più diretta conoscenza di una realtà scolastica diversa dalla propria seppure appartenente alla stessa nazione. Destinatari 4 5. Nessun viaggio può essere effettuato senza che sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Possono fare eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse e i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche. 6. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione; per i viaggi all estero è necessario un documento valido per l espatrio. Gli alunni saranno forniti di idoneo badge di identificazione. In alcuni casi ( viaggi e progetti professionalizzanti) può essere richiesta la divisa dell Istituto. 7. È preferibile che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella stessa fascia di età, dal momento che più facilmente studenti coetanei condividono esigenze ed interessi. 8. Gli studenti partecipanti si impegnano a: a. essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi; b. custodire attentamente i propri oggetti personali e i documenti; c. indossare quando richiesto il badge e la divisa della scuola; d. vigilare sullo stato delle camere d albergo, segnalando guasti o problemi riscontrati all arrivo; e. partecipare a tutte le iniziative proposte dai docenti; f. non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti, specialmente nel caso di spostamenti autonomi o serali; g. ascoltare e seguire le indicazioni non solo dei docenti, ma anche delle guide e del personale degli alberghi e dei luoghi di ristoro, e del capofamiglia in caso di scambi educativi che prevedano soggiorno in famiglia; h. tenere un comportamento educato e corretto in tutte le situazioni. i. Il comportamento tenuto durante tale attività didattica concorrerà alla valutazione finale della condotta. 9. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a discrezione della dirigenza, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio 4 CM 291/92 art. 4 e regolamento interno

dell istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. 10. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta. L autorizzazione deve essere richiesta dalla scuola sulla base di un programma dettagliato e analitico che dovrà contenere l itinerario degli spostamenti e le località da visitare, gli alberghi con relativi recapiti telefonici e ogni altra notizia utile. 11. Il Consiglio di classe, insieme al Dirigente Scolastico, si riserva di escludere dai viaggi gli alunni che abbiano dato prova di uno scarso controllo disciplinare o di una insufficiente interiorizzazione delle regole della comunità scolastica o di inadeguato rendimento imputabile a disinteresse. Destinazione 5 12. Per gli alunni del primo biennio sono consentiti solo spostamenti sull intero territorio nazionale per gite di un solo giorno, senza pernottamento. Viaggi con pernottamento sono consentiti solo nel caso di scambi con altre istituzioni scolastiche. 13. I viaggi di istruzione per gli alunni del secondo biennio sono organizzati in Italia per un solo giorno. I viaggi all estero sono consentiti per le sole classi quarte, nel caso di Progetti professionalizzanti debitamente inseriti nel POF, approvati dal collegio docenti per la loro valenza didattica e dal Consiglio di Istituto per la sfera di sua competenza. 14. Solo per le classi finali si prevede un viaggio all Estero di più giorni. 15. Le mete devono essere approvate dai Consigli di classe, con la consultazione delle rappresentanze dei genitori e degli alunni. 16. In fase di progettazione elemento rilevante nella scelta della mèta sarà la valutazione dei costi, per evitare in ogni modo di chiedere alle famiglie quote di compartecipazione elevate o comunque di entità tale da determinare situazioni discriminatorie. Organi competenti 17. I viaggi d istruzione sono rimessi all autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola 6. In particolare, spetta al collegio dei docenti determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe 7. Tutti i viaggi e le visite guidate devono essere stati approvati dai consigli di classe, con indicazione della mèta e della durata, entro il mese di novembre dell anno scolastico in corso, in modo da consentire un adeguata 5 Regolamento interno 6 «L intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche[ ] La scuola determina, pertanto, autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell iniziativa in modo che sia compatibile con l attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata» (CM 623/96); cfr. anche CM 291/92 art. 6 e regolamento interno 7 art. 3 D.P.R. n. 416/1974.

programmazione anche per gli aspetti amministrativi,sia del viaggio stesso, sia dell attività didattica in classe. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 8 18. Considerata l opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni. Detto limite è elevato a 10 giorni per viaggi o scambi con paesi extraeuropei. Il limite dei sei giorni potrà essere superato, previa autorizzazione formale del consiglio di classe, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse. 19. È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell ultimo mese delle lezioni, durante il quale l attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi e alle verifica, in vista della chiusura dell anno scolastico. Accompagnatori 9 20. Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni; nel caso di effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e a condizione che il bilancio dell istituzione scolastica lo consenta, il numero di accompagnatori può essere elevato fino a tre per classe. 21. Gli accompagnatori devono essere individuati tra i docenti della classe, preferibilmente con competenze attinenti alle finalità del viaggio. 22. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione. 23. L incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. 24. L incarico comporta l obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l assunzione delle responsabilità di cui all art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e naturale. 25. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il DS, per gli interventi del caso, degli 8 CM 291/92 art. 7 9 CM 291/92 art. 8

inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall agenzia o ditta di trasporto. Organizzazione 10 26. Considerato che le iniziative perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che l istituto (secondo la procedura di cui al D.I. 28 maggio 1975 e al DM 1/2/01) deliberi di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, etc.). 27. Qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l inclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione. Assicurazione contro gli infortuni 11 28. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da copertura assicurativa contro gli infortuni. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata concorre sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione. Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i DS) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche. Altri aspetti finanziari 12 29. Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio. 30. È previsto l accreditamento al DS o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio. Alla fine del viaggio deve esser reso conto di dette spese con la relativa documentazione. 31. Al momento della prenotazione l allieva/o deve versare la caparra che in caso di non partecipazione al viaggio non sarà restituita. Testo approvato nella seduta del Consiglio d Istituto del 22 ottobre 2012 10 CM 291/92 art. 9 11 CM 291/92 art. 10 12 CM 291/92 art. 11