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CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI Pagina 1 di 17

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto dell appalto Art. 2 - Durata e importo dell appalto INDICE Capo 2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO Art. 3 - Prestazioni previste in appalto Art. 4 - Modalità di erogazione del servizio Art. 5 - Referente Art. 6 - Variazioni del parco automezzi Art. 7 - Corrispettivo Art. 8 - Pagamenti Art. 9 - Revisione dei prezzi Art. 10 - Quinto d obbligo Art. 11 - Responsabilità e coperture assicurative Art. 12 - Tutela dei lavoratori dipendenti Art. 13 - Penali e risoluzione Art. 14 - Subappalto Cessione di contratto CAPO 3 - NORME FINALI Art. 15 - Modalità di gara Art. 16 - Modalità di presentazione dell offerta Art. 17 - Criteri di aggiudicazione Art. 18 - Requisiti di carattere generale Art. 19 - Requisiti di capacità economico-finanziaria Art. 20 - Requisiti di capacità tecnica Art. 21- Garanzie provvisoria e definitiva Art. 22- Spese contrattuali Art. 23- Foro competente Art. 24- Trattamento dati Art. 25- Osservanza di leggi e norme Allegato A Autoparco Provinciale Elenco 2009 Allegato B Elenco zone Allegato C Elenco voci di prezzo Allegato D Modulo offerta Pagina 2 di 17

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto dell appalto 1.1 Il presente capitolato disciplina l appalto del servizio di gestione e manutenzione del parco automezzi di proprietà dell Amministrazione Provinciale di Torino. L attività di gestione del parco auto, da effettuarsi nei centri di assistenza dislocati sul territorio provinciale, consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione e funzionamento, in ogni momento, di tutti gli automezzi costituenti il parco auto provinciale, anche mediante un servizio di pronto intervento 24/24. Sono esclusi gli interventi a seguito di sinistro o atti vandalici. 1.2 Il parco automezzi oggetto di gestione manutentiva, nella sua composizione attuale, è riepilogato nell allegato A al presente capitolato con l indicazione dell anno di immatricolazione e del chilometraggio di ogni singolo automezzo. Il parco auto è naturalmente soggetto ad invecchiamento e variazioni di quantità, marche e modelli. L impresa appaltatrice sarà obbligata ad assoggetarsi a suddette variazioni alle stesse condizioni del presente capitolato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. 1.3 Ai fini dell art. 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. si precisa che la prestazione oggetto del presente appalto si distingue tra prestazione principale (servizio di manutenzione meccanica ed elettrica) e prestazioni secondarie (gommista, recupero auto). 1.4 Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.lgs. 81/2008. 1.5 L Amministrazione si riserva la facoltà di inserire nel presente appalto anche autoveicoli acquisiti a noleggio. In tal caso l appaltatore è obbligato ad applicare agli autoveicoli a noleggio le stesse modalità di gestione previste per quelli di proprietà dal presente capitolato d oneri. Art. 2 Durata e importo dell appalto La durata dell appalto è fissata in 2 (due) anni, a partire dalla data di formale stipulazione del contratto. L amministrazione si riserva tuttavia la facoltà, ai sensi dell art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, di richiedere l avvio dell esecuzione in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione definitiva. Pagina 3 di 17

L importo a base di gara è fissato in Euro 260.000,00 I.V.A. esclusa L Amministrazione si riserva la facoltà di innalzare l importo dell aggiudicazione fino alla concorrenza della base di gara, previa autorizzazione dell organo provinciale competente. L Amministrazione si riserva altresì la facoltà di cui all art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il progetto di base previsto dall art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs sopracitato verrà redatto dall appaltatore anche tenuto conto dell offerta tecnica presentata in sede di gara. Il mantenimento degli standard minimi fissati nel presente capitolato costituisce condizione essenziale per il nuovo affidamento ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Capo 2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO Art. 3 - Prestazioni previste in appalto 3.1 Generalità Nel presente appalto è ricompresa ogni attività che garantisca il perfetto e continuo funzionamento del parco auto provinciale, con la sola esclusione degli interventi di riparazione della carrozzeria. L elencazione delle prestazioni di seguito riportate ha carattere esemplificativo e non esaustivo. 3.2 Manutenzione programmata L appaltatore dovrà provvedere ai controlli periodici ed a tutti gli interventi di manutenzione programmata, secondo le prescrizioni della casa costruttrice. 3.3 Manutenzione ordinaria L appaltatore provvederà alla riparazione di guasti ed anomalie dei veicoli conseguenti al normale utilizzo, compresi ricambi e materiali di consumo, ad esclusione delle riparazioni derivanti da sinistro ed atti vandalici. 3.4 Manutenzione straordinaria L appaltatore provvederà ad ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all uso. Per le autovetture con percorrenza chilometrica superiore a 200.000 Km (250.000 per veicoli diesel) eventuali interventi di particolare gravità (ad es. revisione totale/parziale di motore, cambio, differenziale, sospensioni) saranno parzialmente a carico dell Amministrazione qualora il costo degli stessi sia superiore al valore commerciale del veicolo stimato in base alle quotazioni Eurotax (in tal caso la Ditta aggiudicataria risponderà sino alla concorrenza di tale valore); in queste ipotesi, inoltre, l intervento dovrà essere preventivamente concordato con la Provincia di Torino. 3.5 Controllo fluidi L appaltatore provvederà al controllo periodico del livello dei fluidi (es. radiatore, lavacristalli, olio motore, cambio ecc.) ed al loro rabbocco o sostituzione, ogni qualvolta si rilevi la necessità Pagina 4 di 17

indipendentemente dai Km percorsi. 3.6 Gommatura L appaltatore provvederà alle verifiche di pressione e stato di usura degli pneumatici, alla loro sostituzione in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada; provvederà altresì alla equilibratura ed alla convergenza delle ruote nonché alla riparazione delle forature. L appaltatore provvederà infine alla fornitura ed alla installazione degli pneumatici invernali/estivi rispettivamente entro il 30 ottobre ed entro il 30 aprile di ogni anno sui veicoli segnalati dalla Provincia. Previa autorizzazione scritta della Provincia di Torino, potranno essere forniti pneumatici del tipo 4 stagioni ; in tal caso dovranno essere concordate e stabilite per iscritto la marca e la tipologia dei pneumatici. 3.7 Controlli periodici ai sensi di legge L appaltatore dovrà gestire ed ottenere le relative certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei veicoli (art. 80 Nuovo Codice della Strada D.Lgs.285/92) ed al controllo periodico delle emissioni (bollino blu), compresa la preparazione meccanica dei veicoli per invio e superamento dei suddetti controlli. L appaltatore provvederà altresì al pagamento delle imposte di revisione che gli verranno interamente rimborsate dalla Provincia. 3.8 Call center Dovrà essere reso disponibile agli utilizzatori degli autoveicoli provinciali un servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24, che permetta di accertare in ogni momento lo stato di manutenzione dei veicoli, acquisire informazioni sull autofficina più vicina ed operativa e richiedere l intervento dell auto soccorso. 3.9 Report statistici relativi agli interventi effettuati L Appaltatore dovrá predisporre mensilmente e consegnare al Servizio Provveditorato e Servizi Generali entro il giorno 15 del mese successivo una reportistica di monitoraggio degli interventi effettuati, sulla base di un modello concordato con l Amministrazione. 3.10 Recupero automezzi in avaria Il recupero dei mezzi in avaria su tutto il territorio nazionale dovrà essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi compresi, con intervento entro 90 minuti dalla chiamata. La Provincia di Torino potrà usufruire gratuitamente del traino dal punto di fermo fino ad un centro di assistenza convenzionato ove il veicolo potrà essere riparato, oppure usufruire di piccoli interventi risolutivi in loco. 3.11 Interventi su autovetture in garanzia L appaltatore dovrà provvedere all effettuazione degli interventi sulle autovetture in garanzia e delle operazioni relative ai cosiddetti tagliandi presso centri di assistenza tecnica qualificata e Pagina 5 di 17

garantita per la manutenzione dei veicoli e per la distribuzione dei ricambi, autorizzati ad intervenire dalla casa costruttrice nei termini di garanzia dei veicoli e dislocati sul territorio provinciale. Art. 4 - Modalità di erogazione del servizio 4.1 Pianificazione attività Entro 30 gg dall aggiudicazione ed entro il 30 dicembre di ogni anno con riferimento all anno successivo, l appaltatore dovrà predisporre un cronoprogramma (organizzato per data o chilometri), relativo ad ogni singolo veicolo, relativo agli interventi di manutenzione programmata e controllo periodico. Dovrà essere redatta, per ogni autoveicolo, una apposita scheda che dovrà indicare le date di programmazione degli interventi (o i chilometri), le scadenze relative ai controlli periodici con relativa data di effettuazione. Dovrà altresì indicare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull autoveicolo, con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio ecc..) 4.2 Centri di assistenza La Ditta aggiudicataria deve definire le modalità organizzative del servizio e deve presentare l elenco dei centri di assistenza convenzionati. L appaltatore dovrà mettere a disposizione della Provincia minimo n. 3 centri di assistenza completi in ogni zona del territorio provinciale e minimo n. 10 centri di assistenza completi nell area della città di Torino. La ripartizione del territorio nelle cosiddette zone risulta dall allegato B al presente capitolato. Il centro di assistenza si considera completo, e quindi rispondente alle esigenze dell Amministrazione, solo se comprensivo delle seguenti attività: officina di riparazione meccanica, elettrauto e gommista Le tre suddette attività non necessariamente devono essere svolte nella stessa sede né dallo stesso soggetto giuridico e devono essere indicate nell oggetto attività riportato nel certificato di iscrizione alla CCIAA dello stesso. I centri di assistenza convenzionati devono garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8.30 e le ore 18.30). Il numero di centri di assistenza convenzionati offerto in sede di gara dall appaltatore deve essere mantenuto costante per tutta la durata dell appalto. La sostituzione di un centro di assistenza che, per qualsivoglia motivo (anche chiusura per ferie), non sia disponibile resta a carico della ditta appaltatrice, la quale deve garantire la continuità del servizio. L appaltatore dovrà sempre mantenere aggiornato l elenco completo di tutti gli operatori convenzionati, ripartito per zone e con esatta indicazione della competenza (meccanico elettrauto ecc..). Suddetto elenco dovrà altresì indicare il nome o i nomi dei responsabili a cui l Amministrazione potrà fare riferimento, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, per lo svolgimento del servizio con la massima celerità e precisione. Pagina 6 di 17

4.3 Esecuzione a regola d arte Ogni intervento (programmato, ordinario o straordinario) dovrà essere effettuato a regola d arte. Ogni prestazione potrà essere a tal fine controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. L appaltatore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell Amministrazione Provinciale. Qualora l appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l Amministrazione Provinciale potrà far eseguire le manutenzioni/riparazioni da officina di propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. 4.4 Pezzi di ricambio Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l utilizzo di ricambi originali o di qualità certificata pari all originale, ovvero prodotti da case che forniscono il primo equipaggiamento alle case produttrici e dalle stesse autorizzati, nonché il corretto smaltimento dei pezzi sostituiti. Nell ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato l Amministrazione si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese dell appaltatore. 4.5 Tempistiche di intervento Tutti gli interventi programmati dovranno essere effettuati entro 24 ore solari dal fermo auto, fatti salvi casi particolari che dovranno essere segnalati per iscritto dall appaltatore e che dovranno essere autorizzati per iscritto dalla Provincia di Torino. Gli interventi per manutenzioni straordinarie dovranno essere programmati entro 24 ore solari dalla segnalazione e comunque effettuati entro il periodo concordato con l Amministrazione. Art. 5 - Referente L appaltatore dovrà nominare, ai fini dell aggiudicazione, un referente per l appalto che dovrà essere reperibile in orario d ufficio tramite mezzo telefonico. Art. 6 - Variazioni del parco automezzi Nel corso del contratto il parco automezzi, come definito nell elenco allegato nel presente capitolato (Allegato A), potrà essere soggetto a variazioni in relazione allo stato degli autoveicoli, soggetti ad inevitabile usura ed invecchiamento, alla quantità degli stessi, soggetta ad aumento o diminuzione nonchè a quanto previsto dall art. 7. Di ogni variazione quantitativa del parco auto verrà data tempestiva comunicazione scritta all appaltatore. Le variazioni del parco automezzi incidono sul corrispettivo complessivo dovuto all appaltatore. Art. 7 - Corrispettivo Il corrispettivo mensile è dato dalla somma dei canoni offerti applicati al parco auto esistente nel periodo cui la fatturazione è riferita. Pagina 7 di 17

Il canone mensile retribuisce tutte le attività di gestione dell autoveicolo previste dal presente capitolato. Nessun altro corrispettivo è dovuto all appaltatore. Ai mezzi di nuovo inserimento, successivo alla pubblicazione della gara, ove si tratti di auto nuove o fino a due anni di età, sul canone verrà applicato lo sconto offerto in sede gara per le auto nuove. Il canone di riferimento, per ogni nuovo inserimento, sarà determinato assumendo quello più basso offerto in sede di gara relativamente a: - ove presente, mezzo di uguale denominazione e casa costruttrice (ad esempio nel caso di FIAT PUNTO sarà assunto il valore più basso offerto per una FIAT PUNTO presente nell elenco allegato A, indipendentemente dal tipo di modello, versione, alimentazione, età ecc.) - mezzo avente caratteristiche analoghe, qualora nell elenco allegato A non sia reperibile un mezzo di denominazione e casa costruttrice identici a quelli del mezzo di nuova acquisizione; Il canone sarà computato per tutto il mese se l ingresso nel parco auto avviene fino al giorno 15 del mese (compreso), computato dal mese successivo se l ingresso è avvenuto a partire dal giorno 16. In caso di uscita dell autoveicolo dal parco auto (vendita, rottamazione, permuta...) si riconosce il pagamento del canone fino alla fine del mese in cui è avvenuta la fuoriuscita dall autoparco Art. 8 - Pagamenti La liquidazione dei canoni avverrà sulla base di emissione di regolare fattura trimestrale, a seguito della regolare esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge. Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura attestato dal protocollo dell'amministrazione, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ Art. 9 - Revisione dei prezzi I prezzi offerti dell appalto saranno sottoposti a revisione annuale - a decorrere dal dodicesimo mese successivo all inizio dell esecuzione del servizio - a richiesta dell appaltatore; al riguardo si richiamano i disposti dell art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. La suddetta richiesta dovrà essere inoltrata unicamente al Dirigente del Servizio Provveditorato e Servizi Generali (Responsabile del Procedimento), che provvederà agli adempimenti di competenza. Art. 10 - Quinto d obbligo Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto di questo capitolato, l appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell importo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, l appaltatore ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Pagina 8 di 17

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando l appaltatore dichiara alla Provincia di Torino che di tale diritto intende avvalersi. Art. 11 - Responsabilità e coperture assicurative L appaltatore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell esecuzione del rapporto contrattuale: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa; - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell Amministrazione provinciale; - a terzi e/o cose di loro proprietà. Art. 12 - Tutela dei lavoratori dipendenti La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. E tenuta altressì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. L innosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell Amministrazione provinciale e fa sorgere il diritto per l Amministrazione al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. La Ditta appaltatrice esonera per tanto fin da ora l Amministrazione provinciale nella maniera più ampia di qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia. Art. 13 - Penali e risoluzione 13.1 Penali In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati, l'amministrazione, previa contestazione scritta alla Ditta, avrà facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati. Le penali saranno notificate alla Ditta in via amministrativa e l'ammontare delle stesse sarà addebitato sui crediti della Ditta. 13.1.1 Rispetto dei tempi In caso di ritardi nel pronto intervento verrà applicata una penale di euro 25,00 per ogni mezz ora di ritardo. In caso di ritardi negli interventi programmati verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardo nell invio della reportistica di cui all art. 3.9 e del cronoprogrmma di cui all art. 4.1 verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Pagina 9 di 17

13.1.2 Ripetizione di interventi Nel caso in cui lo stesso intervento debba essere ripetuto nelle 48 ore successive alla sua effettuazione l appaltatore provvederà a propria cura e spese e il primo intervento si intenderà come non effettuato con conseguente applicazione delle penali di cui all art.13.1.1, secondo capoverso. 13.1.3 Continuità del servizio Nel caso in cui le singole zone restino temporaneamente sprovviste del numero minimo di centri di assistenza verrà applicata una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di chiusura ingiustificata, oltre all addebito del costo di eventuali interventi indispensabili ed improrogabili. Verrà altresì applicata una penale di euro 50,00 nel caso in cui l appaltatore non comunichi anticipatamente la chiusura di una officina e/o il nominativo e l indirizzo dell officina sostitutiva. 13.1.4 Multe Sono a carico dell appaltatore eventuali multe comminate alla Provincia per autovetture non in regola con i controlli periodici (bollino blu e revisioni). 13.2 Risoluzione La Stazione appaltante può dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile, con riserva del risarcimento danni ed incameramento della cauzione definitiva, nei seguenti casi: a) messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione della impresa appaltatrice; b) accertato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal soggetto ordinante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato; c) impossibilità o incapacità dell appaltatore di ripristinare, entro 5 giorni lavorativi, il numero minimo di centri di assistenza dislocati nelle zone secondo le prescrizioni del presente capitolato; d) nel caso di reiterati ritardi o reiterate inadempienze da parte della impresa appaltatrice (per reiterati ritardi o inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati); Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all impresa appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge. Art. 14 - Subappalto Cessione di contratto Per quanto concerne il subappalto si applicano i disposti dell art. 118 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Provincia. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Pagina 10 di 17

CAPO 3 - NORME FINALI Art.15 - Modalità di gara 15.1 Si procederà a seguito di espletamento di procedura aperta, con il metodo delle offerte segrete con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei criteri fissati dall Amministrazione e riportati nel presente capitolato e nel bando di gara, ai sensi dell art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Miglior offerente sarà il soggetto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposito provvedimento dirigenziale, pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto. L amministrazione si riserva di non aggiudicare. 15.2 La valutazione della congruità dell offerta risultata più vantaggiosa in sede di gara verrà effettuata ai sensi degli artt. 86 comma 2, 87,88 e 89 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Le voci di prezzo che concorrono a formare l importo complessivo a base di gara sono elencate nell Allegato C al presente capitolato. Le offerte economiche dovranno essere corredate sin dalla loro presentazione, ai sensi dell art. 86 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dalle giustificazioni relative alle voci di prezzo di cui sopra. Si richiamano altresì i disposti dei commi 3, 3 bis, 3 ter e 4 dell art. 86 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si darà luogo all aggiudicazione anche nel caso di un unica offerta ammissibile, purchè la medesima sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all oggetto del contratto. Art. 16 - Modalità di presentazione dell offerta Le imprese concorrenti per essere ammesse dovranno, entro il termine indicato nel bando di gara, far pervenire un plico sigillato contenente 3 distinte buste: Busta 1 recante all esterno l indicazione 1- Documentazione amministrativa, contenente a pena di esclusione i seguenti documenti: a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in conformità a quanto richiesto dal bando di gara. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento e contenere l impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; b) documentazione relativa alla garanzia provvisoria di cui all art.21 del presente capitolato, come disciplinato dal bando di gara; c) ricevuta del versamento del contributo a favore dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, effettuato per l importo e secondo le modalità definiti dal bando di gara. Pagina 11 di 17

Busta 2 recante all esterno l indicazione 2- Offerta tecnica, contenente a pena di esclusione i seguenti documenti: - elencazione dei centri di assistenza completi ai sensi dell art. 4.2 del presente capitolato (indirizzo, denominazione e ragione sociale) con l indicazione dettagliata delle officine che li compongono ove non siano compresenti presso la stessa sede le figure del meccanico, elettrauto e gommista (deve essere rispettato il quantitativo minimo di n. 3 centri di assistenza completi convenzionati in ogni zona del territorio provinciale e n. 10 centri di assistenza completi convenzionati nell area della città di Torino); - (eventuale) descrizione del servizio aggiuntivo offerto rispetto a quanto previsto dal capitolato d oneri (tipologia prestazioni rese, modalità di esecuzione, finalità perseguite, potenzialità ecc.) Non sono ammesse offerte condizionate o alternative, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. Busta 3 recante all esterno l indicazione 3 Offerta economica, contenente a pena di esclusione: Offerta economica, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, redatta sulla base del modulo offerta Allegato D al presente capitolato distinta in: - prezzo complessivo offerto per il servizio biennale di gestione e manutenzione del parco auto provinciale espresso mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell apposita scheda di offerta predisposta dall Amministrazione; - ribasso percentuale unico e uniforme sull importo dei canoni offerti da applicarsi alle autovetture nuove fino a 2 anni di età; Entrambe le voci dell offerta dovranno essere espresse oltre che in cifre anche in lettere. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per l Amministrazione. In caso di errore nella sommatoria dell importo mensile complessivo offerto o nel prodotto risultante del prezzo mensile complessivo offerto per la quantità di mesi, faranno fede i prezzi unitari offerti. Si precisa che eventuali correzioni apportate all'offerta dovranno essere espressamente e specificamente confermate e sottoscritte, a pena di esclusione. Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, alternative o incomplete. L offerta avrà validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine di presentazione della stessa: oltre tale data l offerente avrà la facoltà di svincolarsi. Il termine di cui sopra verrà sospeso qualora il ritardo sia dovuto a cause imputabili all aggiudicatario. Art. 17 - Criteri di aggiudicazione L aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, a favore della Ditta che otterrà il punteggio complessivo più elevato, da determinarsi come segue: 1. Prezzo offerto per la gestione e la manutenzione biennale del parco auto: punti 60 2. Sconto percentuale per gestione automezzi nuovi: punti 5 3. (eventuale) Capillarità della rete di assistenza: punti 27 Pagina 12 di 17

4. (eventuale) Servizi aggiuntivi punti 5 5. (eventuale) Possesso certificazione ISO 9001:2000 punti 3 1. Prezzo offerto per la gestione e la manutenzione biennale del parco auto: alla ditta concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso verranno attribuiti 60 punti. Alle altre ditte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: X = Pi x C Po Dove: X : Punteggio attribuito al concorrente Pi : Prezzo più basso C : coefficiente attribuito al fattore prezzo (60) Po : Prezzo offerto 2. Sconto percentuale per gestione automezzi nuovi fino a 2 anni di età: lo sconto percentuale offerto si intenderà riferito ai canoni da corrispondere per la gestione di automezzi nuovi come definiti all art. 7 corrispettivo. Il punteggio massimo pari a punti 5 verrà assegnato alla Ditta che avrà offerto il maggior sconto percentuale sui canoni per la gestione di automezzi nuovi. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio applicando la seguente formula: SX = Sconto percentuale X x 5 Sconto percentuale Max Dove: SX: è il punteggio assegnato alla ditta concorrente X Sconto percentuale X: è lo sconto percentuale offerto Sconto percentuale Max: è lo sconto percentuale massimo offerto 3. Capillarità della rete di assistenza (eventuale): i 27 punti verranno così suddivisi: a) Fino a 22 punti per centri di assistenza completi (già convenzionati alla data di presentazione dell offerta) situati sul territorio della Provincia di Torino (esclusa la Città di Torino). In questa sede devono essere indicati solo i centri di assistenza completi eccedenti il numero minimo previsto dall art. 4.2. Alla Ditta concorrente che avrà presentato il maggior numero complessivo di centri di assistenza tecnica verranno attribuiti 22 punti. Alle altre ditte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: PX = Numero centri di assistenza completi X x 22 Numero centri di assistenza completi Max Pagina 13 di 17

Dove: PX: è il punteggio attribuito alla ditta concorrente X Numero centri di assistenza X: è il numero dei centri di assistenza completi da valutare ( eccedenti il numero minimo). Numero centri di assistenza Max: è il numero dei centri di assistenza completi del concorrente che ne ha offerto il maggior numero (eccedenti il numero minimo) b) Fino a 5 punti per centri di assistenza completi (già convenzionati alla data di presentazione dell offerta) situati sul territorio della Città di Torino. In questa sede devono essere indicati solo i centri di assistenza completi eccedenti il numero minimo previsto dall art. 4.2. Alla ditta concorrente che avrà presentato il maggior numero complessivo di centri di assistenza tecnica completi verranno attribuiti 5 punti. Alle altre ditte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: PX = Numero centri di assistenza completi X x 5 Numero centri di assistenza completi Max Dove: PX: è il punteggio attribuito alla ditta concorrente X Numero centri di assistenza X: è il numero centri di assistenza completi da valutare (eccedenti il numero minimo) Numero centri di assistenza Max è il numero dei centri di assistenza completi del concorrente che ne ha offerto il maggior numero (eccedenti il numero minimo) 4. Servizi aggiuntivi (eventuale): la Ditta offerente può presentare unitamente all offerta la disponibilità ad effettuare altri servizi aggiuntivi, che restino compresi nel canone, senza ulteriori spese per l Amministrazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 5 5. Sistema di qualità conforme allo standard ISO 9001:2000 (eventuale): Possesso della certificazione di sistema di qualità conforme allo standard ISO 9001:2000 rilasciata da organismo ufficialmente accreditato secondo lo standard EN 45000 e/o EN ISO/ICE 17000. Il punteggio attribuito è pari a punti 3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese suddetto requisito dovrà essere posseduto almeno dall impresa capogruppo. Nel caso due o più concorrenti risultassero migliori offerenti sarà considerata più vantaggiosa l offerta che abbia quantificato il punteggio più elevato con riferimento alla componente prezzo di cui al precedente punto 1. Si darà luogo all aggiudicazione anche nel caso di un unica offerta ammissibile, purchè la medesima sia ritenuta conveniente ed idonea. Dopo l aggiudicazione definitiva si addiverrà alla formalizzazione del relativo contratto. Art. 18 - Requisiti di carattere generale Pagina 14 di 17

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all art. 34 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i, iscritti alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato (o equivalente in paesi UE), in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato, in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili, per i quali non operi alcuna delle cause di esclusione di cui all art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Possono partecipare alla gara altresì raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 19 - Requisiti di capacità economico-finanziaria Saranno ritenute capaci finanziariamente ed economicamente, ai fini del presente appalto, le imprese che, con riferimento al triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, abbiano realizzato un fatturato annuo almeno pari a Euro 130.000,00 (I.V.A. esclusa), derivante dall esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto di gara. In caso di associazione temporanea di imprese ex art. 37 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. suddetto requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Il soggetto concorrente può soddisfare questo requisito avvalendosi dei requisiti di capacità economico finanziaria di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. come disciplinato dal bando di gara. Suddetto requisito potrà essere comprovato, ai fini dell art. 48 commi 1 e 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante produzione di copia delle fatture quietanzate, certificati di regolare esecuzione rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o altra documentazione equivalente. Ai fini dell ammissione alla gara i concorrenti dovranno rendere altresì tutte le ulteriori dichiarazioni previste dal bando di gara. Art. 20 - Requisiti di capacità tecnica Per essere ammesse alla gara le ditte devono avere già attivato al momento della presentazione dell offerta minimo n. 3 centri di assistenza completi in ogni zona (cfr. allegato B) del territorio provinciale e minimo n. 10 centri di assistenza completi nell area della città di Torino Il centro di assistenza si considera completo se rispetta le condizioni previste dall art. 4.2. In caso di associazione temporanea di imprese ex art. 37 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. suddetto requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Il soggetto concorrente può soddisfare questo requisito avvalendosi dei requisiti di capacità economico finanziaria di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. come disciplinato dal bando di gara. Suddetto requisito potrà essere comprovato, ai fini dell art. 48 commi 1 e 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante produzione di: - copia di scritture private o altra documentazione idonea ad attestare il convenzionamento dei centri di assistenza in momento antecedente la presentazione dell offerta da parte del concorrente; - certificati di iscrizione alla CCIAA relativi ad ogni soggetto giuridico che gestisce le singole attività costituenti il centro di assistenza. Pagina 15 di 17

Art. 21 - Garanzie provvisoria e definitiva 21.1 GARANZIA PROVVISORIA: i concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno presentare una garanzia provvisoria, nella misura del 2% dell importo indicato a base d asta, come previsto dall art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta e dovrà essere corredata dall impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia deve altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 c.c. nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria od assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari di cui all art. 107 del D.Lgs. 358/1993, oppure mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino - UniCredit Banca Ag. 54, Via Bogino n. 12 (tel. 011/861-2412). La quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., potranno beneficiare della riduzione del 50% della garanzia in questione. Le modalità di svincolo della presente garanzia sono disciplinate dal bando di gara. 21.2 GARANZIA DEFINITIVA: l impresa aggiudicataria dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 c.c. nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., potranno beneficiare della riduzione del 50% della garanzia in questione. La cauzione sarà svincolata a chiusura di tutta la contabilità e risolta ogni eventuale contestazione. Art. 22 Spese contrattuali Le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dell Appaltatore. Art. 23 - Foro competente Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza esclusiva del Foro di Torino. Art. 24 - Trattamento dati Pagina 16 di 17

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dalla Provincia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è la Provincia. Art. 25 - Osservanza di leggi e norme Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle seguenti disposizioni: - decreto legislativo 163/2006 e s.m.i; - Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di Torino. - codice civile. Pagina 17 di 17