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studio cartello Il Consulente Fiscale Settembre 2013 SPAZIO AZIENDE ULTIME NOVITÀ FISCALI Studi di settore e malattia del contribuente Sentenza CTR Umbria n. 33/2013 Agevolazione prima casa abitazione di lusso determinazione superficie 17.7.2013, n. 17439 Agevolazione prima casa mancato trasferimento residenza 17.7.2013, n. 17442 Interessi di mora automatici secondo semestre 2013 Comunicato MEF 17.7.2013 Detrazione 50% e causale bonifico Parere DRE Piemonte 19.7.2013, n. 901-6/2013 Compensi amministratori 19.7.2013, n. 17673 L accertamento basato sugli studi di settore è valido ancorché il contribuente produca i certificati di malattia attestanti l impossibilità di svolgere pienamente l attività. Nella determinazione della superficie (240 mq) che comporta la qualificazione di lusso dell abitazione, con conseguente impossibilità di fruire delle agevolazioni prima casa, rientra anche il ripostiglio ancorché le relative caratteristiche dimensionali e strutturali siano analoghe a quelle della soffitta, esclusa per norma dal computo della superficie utile. Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall acquisto dell immobile con le agevolazioni prima casa nel Comune in cui lo stesso è situato non determina la decadenza delle stesse qualora tale evento sia stato determinato da causa di forza maggiore, sopraggiunta successivamente al rogito notarile. È stato pubblicato sulla G.U. 17.7.2013, n. 166 il Comunicato del Ministero dell Economia e delle Finanze che individua i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 31.12.2013: 8,50% (0,50% + maggiorazione del 8%) per la vendita dei prodotti in genere; 10,50% (0,50% + maggiorazione del 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili. La detrazione del 50% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta ancorché sulla causale del bonifico, in luogo della dicitura corretta (art. 16-bis, TUIR), siano indicati riferimenti normativi relativi all art. 1, comma 1, Legge n. 449/97 (riguardanti la detrazione nella misura del 36%) ovvero alla Legge n. 214/2011. I compensi agli amministratori di società di capitali non sono deducibili in mancanza di una specifica delibera assembleare. La deducibilità è infatti ammessa soltanto se il pagamento a favore dei manager è prestabilito dallo statuto o deliberato dai soci in assemblea. STUDIO CARTELLO Torino - Via Avogadro 11 Tel. 011.290.921 Fax 011.3024.9071 E-mail: info@cartello.it - Sito Web: www.cartello.it

COMMENTI L ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2013 E LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO IMU Con la pubblicazione sul S.O. n. 66/L alla G.U. 31.8.2013, n. 204 sono entrate in vigore, a decorrere dal 31.8.2013, le disposizioni contenute nel c.d. Decreto IMU. Oltre ad una serie di importanti interventi in materia di IMU, il citato Decreto contiene specifiche disposizioni in materia di cedolare secca, TARES, Cassa integrazione guadagni, ecc. ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU È abolita la prima rata dell acconto IMU 2013 relativa agli immobili per i quali l art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili: a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9; b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77; c. terreni agricoli e fabbricati rurali. ABOLIZIONE SECONDA RATA ACCONTO IMU 2013 È abolita la seconda rata dell acconto IMU 2013 relativamente ai c.d. immobili merce, ossia ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per gli immobili sopra citati è altresì prevista, dal 2014, l esenzione dall IMU (in luogo della possibile applicazione dell aliquota ridotta fino allo 0,38 disposta dal Comune). DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Il Decreto in esame riconosce l applicazione della detrazione prevista per l abitazione principale anche agli alloggi assegnati dagli IACP o Enti assimilati ex art. 93, DPR n. 616/77 (tale disposizione non presenta carattere di novità in quanto già operativa per effetto del richiamo, contenuto nella citata disposizione ora modificata). ESENZIONE IMU IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA A decorrere dal 2014 l esenzione IMU è estesa anche agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di ricerca scientifica. ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Il Decreto in esame prevede, ai fini IMU, l equiparazione all abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Ciò consente quindi di poter beneficiare delle agevolazioni previste per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.). Dal 2014 la predetta equiparazione all abitazione principale è estesa anche ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008. Pag. 2 di 5

ABITAZIONE PRINCIPALE MILITARI E POLIZIOTTI Il Decreto in esame prevede inoltre che ai fini dell applicazione dell IMU concernente l abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dai seguenti soggetti: personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale appartenente alla carriera prefettizia; non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. EFFICACIA DELIBERAZIONI IMU PER IL 2013 Dopo aver differito al 30.11.2013 il termine a disposizione dei Comuni per l approvazione del bilancio di previsione 2013, il Decreto in esame prevede che per il 2013 le delibere / regolamenti IMU acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. ALIQUOTA CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO Il Decreto in esame interviene anche in materia di cedolare secca riducendo dal 19% al 15% l aliquota applicabile ai contratti a canone concordato. La nuova percentuale ridotta è applicabile già dal 2013. NOVITÀ IN MATERIA DI TARES La TARES, ossia la tariffa sui rifiuti e sui servizi, introdotta a decorrere dal 2013, si compone di 2 elementi: 1. una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti; 2. una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione. Ora il Decreto in esame prevede che per il 2013 il Comune può applicare la componente della tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti, nel rispetto del principio chi inquina paga : commisurando la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio; determinando la tariffa per ogni categoria / sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; commisurando la tariffa in base ai criteri previsti dal DPR n. 158/99; prevedendo riduzioni / esenzioni anche al sussistere di fattispecie diverse da quelle contenute nel DL n. 201/2011, in base al quale dette agevolazioni possono essere riconosciute, ad esempio, per gli immobili con unico abitante ovvero ad uso stagionale o discontinuo. Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell ultima rata del tributo tenendo conto dei predetti nuovi criteri di individuazione della tariffa. RIDUZIONE DETRAIBILITÀ POLIZZE VITA/INFORTUNI Tra le fonti utilizzate dal Legislatore per la copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel c.d. Decreto IMU si riscontra la riduzione per il 2013 da 1.291 a 630 (a 230 dal 2014) del limite massimo detraibile ai fini dei premi delle assicurazioni vita / infortuni. Pag. 3 di 5

Lunedì 16 settembre SCADENZARIO Mese di SETTEMBRE CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE LIQUIDAZIONE MENSILE DICHIARAZIONI D'INTENTO RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI ALTRE RITENUTE ALLA FONTE DIPENDENTI GESTIONE SEPARATA AGRICOLTURA Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. Liquidazione riferita al mese di agosto e versamento dell imposta dovuta. Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse per la prima volta fatture senza registrate per il mese di agosto (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale termine ultimo e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d intento ricevute. Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto codice tributo 1004). Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di, 1020 a titolo di IRES). Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto. Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Versamento della seconda rata 2013 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Pag. 4 di 5

Venerdì 20 settembre MOD. 770/2013 SEMPLIFICATO MOD. 770/2013 ORDINARIO Termine ultimo, come prorogato dal DPCM 24.7.2013, per l invio telematico, diretto o tramite intermediario abilitato, del mod. 770 Semplificato relativo al 2012. Termine ultimo, come prorogato dal DPCM 24.7.2013, per l invio telematico, diretto o tramite intermediario abilitato, del mod. 770 Ordinario relativo al 2012. Mercoledì 25 settembre COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili). Lunedì 30 settembre DIPENDENTI MOD. UNICO 2013 MOD. 2013 MOD. IRAP 2013 MOD. CNM MOD. 730/2013 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO PARAMETRI ADEGUAMENTO ELENCHI BLACK LIST MENSILI RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA NELL UE AGENTI / MEDIATORI COMUNICAZIONE CCIAA MOD. 730/2013 SITUAZIONI PARTICOLARI Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. mod. UNICO 2013, relativo al 2012, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l anno solare. la dichiarazione relativa al 2012 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata. mod. IRAP 2013, relativo al 2012, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l anno solare. mod. CNM relativo al 2012, da parte della società consolidante. Richiesta al sostituto d imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2013 la seconda o unica rata dell acconto 2013. Versamento dell sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2012 (codice tributo 6493). Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a 500, relative ad agosto (soggetti mensili). Presentazione all Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell istanza di rimborso dell assolta in un altro Stato UE relativa al 2012 da parte degli operatori residenti. Presentazione alla CCIAA della comunicazione per l aggiornamento della posizione nel Registro delle Imprese / REA da parte di agenti / rappresentanti di commercio e mediatori. Presentazione del mod. 730/2013, relativo ai redditi 2012, da parte dei soggetti privi di sostituto d imposta, con un saldo a credito. Pag. 5 di 5