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DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993) FOGLIO INFORMATIVO Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA POPOLARE DI BERGAMO Società per Azioni con socio unico Sede Legale e Direzione Generale: 24122 BERGAMO, Piazza Vittorio Veneto 8 Tel.: 800.500.200 - Fax: 0302473676 Indirizzo e-mail: servizio.clienti@ubibanca.it - Sito internet: www.ubibanca.com/bpb Codice ABI n. 05428.8 Iscritta all'albo delle Banche presso la Banca d'italia al n. 5561 Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03034840169 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo. CHE COS'È L'ANTICIPO FATTURE E/O DOCUMENTO E SMOBILIZZO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE L' COMMERCIALE Con le operazioni di smobilizzo di portafoglio commerciale la Banca anticipa al Cliente, totalmente o parzialmente, l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Presupposto dell'operazione è l'esistenza di un credito non scaduto del Cliente verso terzi e funzione peculiare della stessa è quella di consentire al Cliente la realizzazione anticipata del credito. Oggetto dello smobilizzo possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte ecc.), fatture commerciali, appunti commerciali elettronici (RiBa, SDD, RID, MAV), crediti non cartolari oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiaria. Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al Cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del Cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare dello stesso è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso è incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate). L apertura di credito può essere garantita dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e consorzi (Legge n.662 del 23/12/1996 e Legge n. 266 del 07/08/1977). Sono ammesse solo le linee a scadenza, con durata pari o inferiore ai 18 mesi, che decorrono dalla data di stipula/perfezionamento dell affidamento. La Banca operando con il Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 valuterà l'ammissione all'intervento di garanzia anche in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente. La linea di credito è pertanto garantita in una percentuale stabilita dal Fondo di Garanzia e sulla quota garantita dal Fondo la Banca non acquisirà alcuna altra garanzia reale, assicurativa o bancaria. La garanzia può essere acquisita su linee di credito a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI e dei Professionisti; per l esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it. Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 1 di 12

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese) ove contrattualmente previsto, la possibilità di restituire le somme anticipate dalla Banca, qualora il credito oggetto dello sconto o dello smobilizzo non venga onorato. TASSI Tasso annuo debitore: operazioni di portafoglio commerciale SBF/Sconto ed anticipi in euro: per affidamenti fino a euro 5.000,00 nominale max. 13,500% effettivo max. 14,1989% per affidamenti oltre a euro 5.000,00 e fino a euro 100.000,00 nominale max. 12,750% effettivo max. 13,3727% per affidamenti oltre a euro 100.000,00 nominale max. 9,750% effettivo max. 10,1123% Calcolo degli interessi anno civile Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 2 di 12

COMMISSIONI E VALUTE COMMISSIONE PER OGNI EFFETTO CARTACEO nostri Sportelli altre Banche del Gruppo UBI Banca DOMICILIATO PRESSO altre Banche aderenti dirette altre Banche aderenti indirette Presentati allo sconto (euro) Maggiorazione per diritto di brevità (euro) (a) 6,00 6,00 6,50 6,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Per richiesta d'esito 9,00 9,00 9,00 9,00 Per il quale il presentatore richieda una modifica (euro) Richiamato dal presentatore (euro) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Reso insoluto (euro) 12,00 12,00 12,00 12,00 Reso protestato (oltre alle spese di protesto e alle eventuali spese reclamate e telefoniche) 2,5000% sul valore nominale di ciascun effetto, con minimo per effetto di 15,00 euro e massimo per effetto di 40,00 euro 2,5000% sul valore nominale di ciascun effetto, con minimo per effetto di 15,00 euro e massimo per effetto di 40,00 euro 2,5000% sul valore nominale di ciascun effetto, con minimo per effetto di 15,00 euro e massimo per effetto di 40,00 euro 2,5000% sul valore nominale di ciascun effetto, con minimo per effetto di 15,00 euro e massimo per effetto di 40,00 euro (a) Per ogni effetto a scadenza e con protesto che non venga presentato almeno 12 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile presso nostri Sportelli e almeno 20 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile presso altre Banche. Maggiorazione per effetti domiciliati su Sportelli postali: per effetti di importo fino a euro 250,00 6,00 euro per ogni scaglione di euro 50,00 eccedenti euro 250,00 per effetto 0,50 euro Commissione per borderau (applicate a ciascuna distinta 2,50 euro presentata) Commissione per produzione elenco effetti/disposizioni di 3,00 euro incasso presentate Recupero spese postali per informazione insoluto 3,25 euro Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 3 di 12

GIORNI VALUTA EFFETTI Valuta di addebito per commissioni e diritti nostri Sportelli Valuta di addebito per effetti protestati o insoluti: altre Banche del gruppo Ubi Banca DOMICILIATI PRESSO altre Banche aderenti dirette data di accredito dell'importo della presentazione - effetti a scadenza data di scadenza - effetti a vista (giorni fissi antecedenti data della lettera di ritorno) Valuta di addebito per effetti richiamati: altre Banche aderenti indirette 7 7 20 20 - effetti a scadenza data scadenza - effetti a vista (giorni fissi antecedenti data della lettera di ritorno) Modalità di accredito dell'importo della presentazione sconto Modalità di calcolo dei giorni di sconto: - effetti a scadenza (giorni lavorativi successivi alla data di decorrenza) - effetti a vista (giorni lavorativi successivi alla data di presentazione) 7 7 20 20 data decorrenza + giorni 1 lavorativi 2 2 4 4 2 2 4 4 Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 4 di 12

GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF): Trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa al Cliente nei singoli giorni del periodo di riferimento. La commissione è addebitata in via posticipata, per trimestre solare, in unica soluzione per Cliente affidato con valuta ultimo giorno del trimestre solare. In caso di variazione della condizione nel corso del trimestre di riferimento, si applicherà per ciascun giorno del trimestre il valore vigente a tale data. Sono escluse dalla determinazione della media degli affidamenti le linee di credito concesse per il rilascio di garanzie a carico della Banca nonché l'eventuale quota parte di linee promiscue pro-tempore utilizzate nella forma tecnica del rilascio di garanzie a carico della Banca (crediti di firma). In caso di estinzione di tutti gli affidamenti nel corso del trimestre, la commissione sarà applicata in ragione proporzionale al tempo di affidamento nel periodo. importo commissione 0,50% periodicità di addebito trimestrale Recupero spese per affidamenti (applicato alla chiusura dell ultimo trimestre solare dell anno, in via unitaria per tutti gli affidamenti ed in unica soluzione, per controparte affidata a tale data) euro 0,00 mantenimento della condizione precedentemente pattuita per le controparti già affidate Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 5 di 12

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE In caso di utilizzo da parte del Cliente, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca addebita sul conto corrente la Commissione di istruttoria veloce (CIV), in misura fissa e valore assoluto, non eccedente i costi mediamente sostenuti dalla Banca stessa, secondo le proprie procedure interne, per svolgere l istruttoria a fronte di sconfinamenti della propria clientela e i costi a questa direttamente connessi. Benché la Banca espleti le attività di istruttoria veloce in presenza di qualsiasi sconfinamento, per espresso accordo a beneficio del Cliente, la CIV trova applicazione in sostituzione della Penale di Sconfino, nella misura convenuta, a fronte di ciascuno sconfinamento rispetto al giorno lavorativo precedente - calcolato sul saldo disponibile di fine giornata del conto corrente - qualora tale sconfinamento/incremento sia superiore per importo ai valori indicati di seguito, fatte in ogni caso salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa. In caso di pluralità di affidamenti, ai fini del calcolo dei tassi effettivi globali (TEG) la CIV sarà da intendersi come imputata pro-quota per ciascuno di essi. L addebito delle CIV maturate in ciascun trimestre bancario è convenzionalmente posticipato alla fine del trimestre stesso, con la valuta ultimo giorno del trimestre. Le condizioni saranno applicate in relazione alla qualifica di consumatore o non consumatore in essere al momento dell addebito. Resta fermo che l autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l autorizzazione di ulteriori operazioni richieste dal Cliente o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito. Caratteristiche commissione / Qualifica del Cliente Consumatore diversa da Consumatore Importo della CIV: 40,00 euro 100,00 euro Importo dello sconfinamento (o incremento dello sconfinamento): maggiore di 100,00 euro maggiore di 100,00 euro Importo massimo della CIV per trimestre: 160,00 euro non previsto Valuta di addebito: ultimo giorno del trimestre al quale è riferito la CIV (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre). Esclusioni di Legge: la CIV non è dovuta: a) nei rapporti con consumatori: quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: i. per gli sconfinamenti in assenza di affidamento, il saldo passivo complessivo anche se derivante da più addebiti è inferiore o pari a 500,00 euro; per gli utilizzi extra fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi anche se derivante da più addebiti è inferiore o pari a 500,00 euro; ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni di calendario consecutivi. Questa esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (1/1-31/3; 1/4-30/06; 1/07-30/09; 1/10-31/12); b) nei rapporti con consumatori e non consumatori: se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; c) nei rapporti con consumatori e non consumatori: se lo sconfinamento non ha avuto luogo per la Banca non vi ha acconsentito. Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 6 di 12

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non trovano applicazione né la CIV, né gli interessi previsti per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido. SPESE COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI E DUPLICATI Periodicità addebito spese per produzione e invio comunicazioni/informazioni trimestrale Periodicità di invio estratto conto ( 1 ) trimestrale Periodicità invio Documento di Sintesi annuale Comunicazioni di modifiche unilaterali euro 0,00 Comunicazioni/informazioni obbligatorie per legge (per ogni documento): spedite per posta ordinaria, se non esenti per legge ( 2 ) euro 1,11 inviate per via telematica tramite Le mie contabili ( 3 ) euro 0,00 Comunicazioni/informazioni non obbligatorie per legge (per ogni documento): ( 4 ) spedite per posta ordinaria euro 1,11 inviate per via telematica tramite Le mie contabili ( 5 ) euro 0,00 Comunicazioni/informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o più frequenti rispetto agli obblighi di legge o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio) Per le spese relative a duplicati di documenti diversi o per la copia di singole operazioni si veda il Foglio Informativo: Prodotto/servizio Foglio Informativo Rilascio duplicati di operazioni e documenti diversi 22.01.011 Rilascio certificazioni e servizi diversi 22.01.004 TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO Clicca sul numero per aprire il Foglio Informativo Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo ai prodotti di Aperture di credito in conto corrente, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca www.ubibanca.com/bpb. Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 7 di 12

CALCOLO DELLA COMMISSIONE DOVUTA AL FONDO DI GARANZIA LEGGE 992/96 Il calcolo della commissione dovuta al Fondo di Garanzia viene effettuato a cura del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo) che comunica alla Banca erogante l importo dovuto per ciascuna operazione assistita dal Fondo. L addebito della commissione viene fatto a cura della Banca dopo avere ricevuto da parte del Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale) la comunicazione di ammissione al Fondo con la quantificazione dell importo dovuto. La commissione, se dovuta, viene determinata in termini di percentuale dell'importo garantito della linea di credito. Imprese ubicate nel Mezzogiorno Imprese femminili Imprese ubicate in aree di crisi Riserve PON e POin Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 Start up innovative Incubatori certificati Altre imprese Imprese di autotrasporti (Q) (I) (Q) (I) (Q) (I) (Q) (I) (Q) (I) (Q) (I) (Q) (I) (Q) (I) 80% 1,5 80% 1,5 80% 1,5 80% 2,5 80% 2,5 80% 2,5 60% 1,5 60% 1,5 (Q): quota di copertura espressa in % (I): importo massimo garantito espresso in milioni di Euro COMMISSIONE DI GARANZIA Nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo è prevista l applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione una tantum diversificata in funzione delle dimensioni dell impresa (micro, piccola o media), calcolata sulla base dell importo garantito: 0,25% micro impresa; 0,50% piccola impresa; 1,00% media impresa. La commissione a favore del Fondo di Garanzia non è dovuta per le operazioni finanziarie riferite a: Soggetti beneficiari finali ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno; Imprese femminili; Piccole Imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria; Imprese sociali; Imprese di autotrasporto; Start up innovative e incubatori certificati. ANTICIPI E PAGAMENTI DIRETTI PAC L'anticipazione prevista corrisponde ad una somma fino all'80 per cento dei contributi annui (pagamenti diretti) previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) in favore delle imprese agricole che hanno presentato la Domanda Unica di Pagamento entro il 15 maggio di ogni anno (scadenza solo per il 2015 prorogata al 15 giugno). Durata Tasso: massimo 15 mesi fisso (invariato durante la durata contrattuale) Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 8 di 12

parametro di riferimento euribor 3 mesi media mese precedente rilevabile in fase di erogazione rilevato dal Comitato di Gestione dell'euribor (Euribor Panel Steering Commiteé), diffusa sul circuito Reuters alla corrispondente pagina e pubblicata il giorno seguente sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". In caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dei quotidiani sopracitati, deve essere considerata la quotazione rilevata dal Comitato di Gestione spread max 9,00 punti percentuale CONVENZIONE CON CREDITAGRI ITALIA (CREDITAGRI) PER ANTICIPI PAC 2015 L'anticipazione prevista corrisponde ad una somma fino all'80 per cento dei contributi annui (pagamenti diretti) previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) in favore delle imprese agricole aderenti al sistema Coldiretti/Creditagri interessate ad anticipare la liquidità derivante dai contributi PAC richiesti mediante Domanda Unica di Pagamento entro il 15 giugno 2015. L'anticipazione è assistita da garanzia CreditAgri Italia pari al 5% dell'importo. Durata massima 30 giugno 2016 Tasso: fisso (invariato durante la durata contrattuale) parametro di riferimento euribor 3 mesi media mese precedente rilevabile in fase di erogazione rilevato dal Comitato di Gestione dell'euribor (Euribor Panel Steering Commiteé), diffusa sul circuito Reuters alla corrispondente pagina e pubblicata il giorno seguente sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". In caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dei quotidiani sopracitati, deve essere considerata la quotazione rilevata dal Comitato di Gestione spread max 2,50 punti percentuale RECESSO E RECLAMI RECESSO Sia il Cliente che la Banca hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento, con efficacia anche immediata, dall'apertura di credito, ancorché convenuta a tempo determinato. Dal momento dell efficacia del recesso, il Cliente sarà tenuto al pagamento alla Banca di quanto dovuto, con termine non inferiore ad 1 (un) giorno solo nel caso di recesso intimato dalla Banca. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, il recesso sarà consentito: nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato: in presenza di giustificato motivo, oppure con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni; nel caso di apertura di credito a tempo determinato: solo in presenza di una giusta causa. In questo caso, per il pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto sarà concesso un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Resta peraltro fermo che, nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte di un Cliente che rivesta la qualifica di consumatore, quest ultimo ha l obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all esercizio della facoltà di recesso. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, alla Banca è altresì riconosciuta la facoltà di ridurre l apertura di credito Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 9 di 12

o di sospenderla temporaneamente. RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Il Cliente può presentare reclami alla Banca: con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto; con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Banca Popolare di Bergamo reclami, Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO (BG); con posta elettronica, all indirizzo e-mail reclami@bpb.it. con posta elettronica certificata, all indirizzo e-mail bpb.reclami@pecgruppoubi.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a: a) l'arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca; b) all'organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario con sede a Roma,Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l esercizio di azioni individuali davanti all Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010). LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO Cessione di credito Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF) Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) Tasso annuo effettivo Tasso annuo nominale Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente. Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. Tasso di interesse che esprime il rendimento a debito o a credito derivante da una capitalizzazione degli interessi sul capitale con frequenza diversa da quella annuale. Tasso d'interesse, in percentuale e su base annua, richiesto dalla Banca sull'erogazione di un finanziamento, al netto di spese accessorie ed oneri. Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 10 di 12

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 11 di 12

(1) Periodicità di invio estratto conto: in assenza di scelta diversa da parte del Cliente, la periodicità di invio estratto conto, è da intendersi trimestrale. (2) Comunicazioni/informazioni obbligatorie per legge spedite per posta ordinaria, se non esenti per legge: in particolare, le comunicazioni obbligatorie in base alla normativa sui servizi di pagamento (ricevute post esecuzione messe a disposizione in Filiale). (3) Comunicazioni/informazioni obbligatorie per legge inviate per via telematica tramite Le mie contabili : funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di internet banking QUI UBI e QUI UBI Affari (gratuito in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili. (4) Comunicazioni/informazioni non obbligatorie per legge: trattasi di comunicazioni richieste con periodicità più frequente rispetto agli obblighi di legge (ad esempio, estratti conto decadali/giornalieri), delle contabili di conto corrente (diverse dalle ricevute per singole operazioni di pagamento, messe a disposizione in Filiale) e di eventuali altre comunicazioni o documenti non obbligatori. (5) Comunicazioni/informazioni non obbligatorie per legge inviate per via telematica tramite Le mie contabili : funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di internet banking QUI UBI e QUI UBI Affari (gratuito in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili. Decorrenza 01/11/2015 Foglio 12.01.006 pag. 12 di 12