Progetto Campagna di Informazione sull Indennizzo Diretto, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico



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Progetto Campagna di Informazione sull Indennizzo Diretto, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico realizzazione grafica: GICA service srl - info@gicaservice.it stampa: duemme grafica sas - info@duemmegrafica.it 2

Progetto Campagna di Informazione sull'indennizzo Diretto Negli ultimi 40 anni tre grandi rivoluzioni hanno cambiato completamente il rapporto tra i possessori di veicoli a motore e le compagnie assicurative. La prima grande rivoluzione, fu l'introduzione della Responsabilità Civile obbligatoria per tutti i possessori di veicoli a motore avvenuta nel lontano 1971. In quella data nacque l'obbligo per tutti i possessori di veicoli di coprire, attraverso una polizza assicurativa i danni derivanti da un sinistro. La seconda rivoluzione fu la liberalizzazione delle tariffe nel 1994. La portata della norma tendeva ad aumentare la concorrenza tra gli operatori a beneficio degli utenti al fine di abbassare il costo dei premi. Queste due rivoluzioni non hanno avuto l'effetto previsto a causa della mancanza di comunicazione nonché di un adeguato controllo. La terza rivoluzione a cui abbiamo assistito, è l'introduzione dell'indennizzo diretto, ovvero la possibilità offerta agli assicurati di farsi risarcire direttamente dalla propria compagnia, nel verificarsi di alcune condizioni, riducendo i tempi di risarcimento e la gestione del sinistro. Al fine di evitare che anche questo ultimo cambiamento possa trasformarsi in un ennesimo fallimento e ripercuotersi in maniera negativa sugli utenti, la Federconsumatori e l'adusbef, hanno deciso di realizzare il Progetto Campagna di Informazione sull'indennizzo Diretto - CIID con il quale si pongono come obiettivo principale, l'incremento della conoscenza degli utenti consumatori sull'esistenza di questo nuovo strumento, sulle sue peculiarità, sulle modalità di accesso e di funzionamento. 3

INDENNIZZO DIRETTO, COSA E'? L'indennizzo diretto è la nuova procedura di risarcimento dei danni da incidenti stradali che consente all'automobilista leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria compagnia di assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro. La compagnia del danneggiato è obbligata difatti, a provvedere alla liquidazione dei danni all'assicurato per conto della compagnia di assicurazione del responsabile dell'incidente. Provvederà poi a regolare i propri rapporti economici con quest'ultima. La procedura di indennizzo diretto è stata introdotta con il Decreto Bersani poi convertito in legge (legge 2 aprile 2007, 40) ed è operativa dal 1 febbraio 2007. QUANDO PUO' ESSERE ATTIVATA LA PROCEDURA? La procedura del risarcimento diretto dei danni si applica quando in un incidente stradale sono coinvolti soltanto due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia (sono compresi anche i veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché assicurati con imprese con sede legale in Italia). Possono accedere all'indennizzo diretto anche gli assicurati proprietari di ciclomotori immatricolati a partire dal 14 luglio 2006, dotati quindi del nuovo sistema di targatura (a 6 caratteri). Per quelli in circolazione prima di tale date si applica soltanto se gli assicurati decidano volontariamente di aderire al nuovo regime. 4

E' possibile attivare la procedura quando a seguito del sinistro vi siano danni al veicolo ed il conducente abbia riportato lesioni di lieve entità, ovvero danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. Si può accedere all'indennizzo diretto anche nel caso di danni a cose trasportate o di lesioni subite dai passeggeri anche se gravi. COME RICHIEDERE L'INDENNIZZO DIRETTO La richiesta di risarcimento può essere presentata dall'assicurato che a seguito di incidente si ritiene totalmente dalla parte della ragione o responsabile solo in parte del sinistro. La richiesta deve essere allegata al modulo blu di constatazione amichevole di incidente, e nel caso di danni al veicolo e alle cose deve contenere le seguenti informazioni: I nomi degli assicurati Le targhe dei due veicoli coinvolti La denominazione delle due imprese assicurative La descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro Le generalità di eventuali testimoni L'indicazione dell'eventuale intervento di organi di polizia 5

Nel caso di lesioni subite dal conducente è necessario indicare anche: L'età, l'attività ed il reddito del danneggiato L'entità delle lesioni subite Dichiarazione del danneggiato circa il diritto o meno a prestazioni di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie L'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti L'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista La compagnia di assicurazione è tenuta a fornire all'assicurato il supporto tecnico necessario alla compilazione della richiesta di risarcimento diretto, in particolar modo ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed ai veicoli, e per la illustrazione e la precisazione dei criteri di individuazione del grado di responsabilità (allegato A). Una volta compilata la richiesta può essere consegnata alla compagnia a mano, spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con telegramma o in via telematica. 6

LA PROCEDURA Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento diretto, la compagnia di assicurazione deve: valutare la regolarità della documentazione e qualora la ritenga incompleta è tenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a richiedere all'assicurato le integrazioni ed i chiarimenti necessari, offrendo la propria assistenza e consulenza tecnica darne immediata comunicazione alla compagnia di assicurazione della persona ritenuta, in tutto o in parte, responsabile del sinistro. A tal fine comunica esclusivamente le informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. La procedura a questo punto impone alla compagnia di assicurazione il rispetto di tempi certi per comunicare al danneggiato l'offerta di risarcimento oppure i motivi specifici per cui non è possibile formulare l'offerta. Difatti dal momento in cui riceve la richiesta di risarcimento ha: 30 giorni di tempo, nel caso in cui a seguito del sinistro si siano rilevati esclusivamente danni materiali e se la richiesta di risarcimento è accompagnata dal modello blu firmato da entrambi i conducenti dei veicoli 60 giorni di tempo, se i danni riguardano solo i veicoli o le cose ed infine 90 giorni di tempo, se nell'incidente si sono verificate anche lesioni a persone 7

Nel caso di richiesta di risarcimento incompleta, la decorrenza di questi termini è però interrotta, e riprenderà una volta che la compagnia riceverà la documentazione integrativa. Nella valutazione della procedibilità della pratica, la compagnia di assicurazione applica i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nell'allegato A. Nel caso in cui l'incidente non rientri nelle ipotesi previste nella tabella, la compagnia analizza il caso specifico attenendosi ai principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli. ACCETTAZIONE RIFIUTO E MANCATA OFFERTA Accettazione Se l'assicurato accetta l'offerta economica di risarcimento della compagnia, non deve corrispondere nessun compenso per l'assistenza e la consulenza ricevute. E' tenuto a corrispondere un compenso esclusivamente al medico legale intervenuto ad effettuare una perizia nel caso di lesioni personali. La compagnia di assicurazione deve corrispondere il risarcimento all'assicurato entro 15 giorni dalla sua accettazione. L'assicurato una volta ricevuto l'importo rilascia alla compagnia quietanza liberatoria valida anche nei confronti della compagnia del responsabile dell'incidente. Rifiuto e mancata offerta Se l'assicurato ritiene non soddisfacente l'offerta, può comunque richiedere alla compagnia di fargli avere l'importo proposto considerandolo un acconto sull'eventuale liquidazione definitiva del danno. 8

Difatti, l'assicurato nel caso in cui la compagnia di assicurazione non presenti alcuna offerta o nel caso in cui la presenti e lui la ritenga insoddisfacente può promuovere nei confronti della propria compagnia azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti. QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO Non è possibile richiedere l'indennizzo diretto nel caso in cui: Non vi è stata collisione fra i veicoli Nella collisione sono coinvolti più di due veicoli L'incidente è avvenuto all'estero A seguito dell'incidente vi siano stati danni a beni immobili, pedoni o ciclisti Nell'incidente è coinvolto un ciclomotore sprovvisto della nuova targa In tutti questi casi, è necessario rivolgere alla compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile dell'incidente per richiedere il risarcimento. E' possibile richiedere in parte l'indennizzo diretto quando: A seguito dell'incidente il conducente abbia riportato lesioni gravi (superiori al 9% di invalidità) In questo caso, infatti, la procedura di risarcimento diretto può essere attivata per i danni al veicolo ed alle cose trasportate. Mentre per i danni alla persona è necessario rivolgersi alla compagnia assicuratrice del responsabile della collisione. Se nell'incidente è coinvolto un veicolo non assicurato la richiesta di 9

risarcimento danni deve essere fatta alla compagnia di assicurazione che viene indicata al danneggiato dall'isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo). COME SI ORGANIZZANO LE COMPAGNIE DI ASSICURA- ZIONE PER ATTUARE IL SISTEMA DI INDENNIZZO DIRETTO Al fine di regolare i rapporti economici ed organizzativi per la gestione dell'indennizzo diretto, le compagnie di assicurazione stipulano fra di loro una convenzione. Questa convenzione deve prevedere fra l'altro la creazione di una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. 10

Le compensazioni fra le compagnie di assicurazione avvengono sulla base di costi medi individuati in base all'importo dei risarcimenti effettivamente pagati dalle compagnie nell'anno precedente, e sono distinti per tipo di veicolo, danni alle cose ed alle persone e per aree territoriali. Questi costi vengono determinati da un Comitato tecnico costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e composto da: Un rappresentante del Ministero Un rappresentante dell'isvap Un rappresentante dell'associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Un esperto in scienze statistiche Due rappresentanti del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti 11

Allegato A CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA' Principi generali Ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private, si applicano i seguenti principi: - se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro. La responsabilità è del veicolo Y che urta posteriormente - se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. La responsabilità è del veicolo Y che cambia fila La responsabilità è al 50% se non c'è cambiamento di fila - Se uno dei due veicoli ri rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro. 12

La responsabilità è di Y che si rimette in circolazione dopo una sosta - Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo. La responsabilità è al 50% visto che entrambi i veicoli superano l'asse mediano della carreggiata La responsabilità è di Y che sorpassa l'asse mediano della carreggiata - Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici. La responsabilità è di Y che proviene da sinistra - Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro. La responsabilità è di Y che essendo in circolazione urta un veicolo in sosta 13

- Se uno dei veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro. La responsabilità è di Y che circola in retromarcia SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA' SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI Il riparto delle responsabilità per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di specie, i criteri contemplati dalla tabella allegata A (casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole), recante lo schema di ripartizione delle responsabilità sulla base della casistica ricorrente. (nel prospetto è riportata la situazione relativa alla responsabilità del veicolo A) Legenda T - (Torto) Indica la responsabilità totale a carico del veicolo A C - (Concorso) Indica una corresponsabilità paritetica (50%) dei due conducenti R - (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a carico del veicolo A NC - Tipologia di sinistro non verificabile 14

Le percentuali di responsabilità indicate nello schema possono variare in funzione: - della corresponsabilità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%. - del mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%. A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro. 15

Progetto Campagna di Informazione sull Indennizzo Diretto, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico