Polo Universitario della Provincia di Agrigento



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Polo Universitario della Provincia di Agrigento DIRETTIVA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. N. 3 del _15/02/2013_ OGGETTO: GESTIONE DELL ORARIO DI LAVORO, DEI PERMESSI, DEL LAVORO STRAORDINARIO E DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. La presente direttiva articola l'orario di lavoro per meglio ottimizzare le risorse umane, migliorare la qualità delle prestazioni, ampliare la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, migliorare i rapporti funzionali con altri uffici ed Amministrazioni. Sarà cura dei Responsabili di Settore fare osservare quanto nella stessa articolato. ART. 1 NORME DI PRINCIPIO 1. Il presente atto viene adottato ai fini di dare attuazione all art. 17 del C.C.N.L. 6-7-1995 Comparto Regione Enti Locali - nonché all art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000. 2. L'organizzazione del lavoro deve realizzare le condizioni ottimali per garantire: a. l'espletamento dei servizi erogati dal CUPA; b. garantire all utenza l'erogazione dei servizi pubblici essenziali; c. l'articolazione dell'orario di servizio deve assicurare gli obiettivi primari di efficienza, produttività e trasparenza della pubblica amministrazione, sanciti dalle vigenti disposizioni. ART. 2 DEFINIZIONI Alle definizioni sotto indicate viene attribuito il seguente significato: 1) ORARIO DI SERVIZIO: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura dell Ente e l'erogazione dei servizi ai cittadini.

2) ORARIO DI LAVORO: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 3) ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dei cittadini. ART. 3 ORARIO DI SERVIZIO 1. L orario di servizio settimanale si articola in termini di turnazione e flessibilità, di norma, dal lunedì al venerdì, e viene distribuito tra le ore 7,30 e le ore 19,00. 2. Il lavoratore, quando l articolazione dell orario di lavoro giornaliero sia maggiore a ore sei di lavoro, ivi compresa l eventuale effettuazione di orario straordinario, deve usufruire di una pausa, per non meno di mezz ora, della prestazione lavorativa finalizzata al recupero psicofisico. 3. Anche il personale che presta servizio a tempo parziale deve effettuare la pausa, secondo i criteri del precedente comma, nel caso in cui l orario superi le sei ore nella stessa giornata. 4. Qualora il dipendente abbia, eccezionalmente, omesso l obbligo delle timbrature di cui al precedente comma, sarà decurtata automaticamente mezz ora una volta superato l arco temporale delle sei ore giornaliere. ART. 4 ORARIO DI LAVORO L orario di lavoro del personale dipendente del CUPA a T.I. è di 36 ore settimanali ed è articolato, in relazione alle esigenze di servizio, in cinque giornate da lunedì al venerdì così suddiviso: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 Martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,30, con una pausa pranzo obbligatoria di 30 minuti. L orario di lavoro del personale dipendente CUPA a T.D. è di 18 e 20 ore settimanali così articolate: 20 ore: dal lunedì al venerdì (8,30-12,30) 18 ore: dal martedì al venerdì (8,30-13,00) I responsabili dei settori, per esigenze di servizio, previa verifica della sussistenza delle condizioni organizzative per l apertura degli uffici (di cui si assumono piena e diretta responsabilità), possono, di concerto con il Direttore amministrativo: a) autorizzare i propri dipendenti a prestare servizio: dalle ore 14,00 alle 19,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì col rispetto della pausa pranzo di 30 minuti; b) autorizzare i propri dipendenti a prestare servizio fino alle ore 19,00 nei giorni di martedì e giovedì; c) autorizzare i propri dipendenti ad anticipare l orario d ingresso in ufficio alle ore 7,45. Le autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse, anche, per consentire ai dipendenti di recuperare ore precedentemente non lavorate

nell ambito della flessibilità. L autorizzazione di cui alla lettera c) deve, invece, essere motivata esclusivamente da ragioni di servizio e deve essere limitata nel tempo. ART. 5 CONTROLLO 1. L'orario di lavoro, comunque articolato ed indipendentemente dalla sede lavorativa, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e con sistema automatizzato. 2. Tutto il personale è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che deve essere utilizzato dal dipendente personalmente per registrare l inizio ed il termine dell orario, nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi comunque denominati e preventivamente autorizzati). 3. L'omissione nella timbratura è considerata un fatto eccezionale: qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell ingresso o dell uscita, deve necessariamente essere giustificato mediante l apposito modulo con l attestazione dell orario di uscita ed entrata controfirmata dal Responsabile del Settore AA.GG. entro il giorno successivo. 4. Non sono consentite omissioni reiterate e nel caso in cui tali episodi, di cui al precedente comma, si verificassero con frequenza, il Responsabile del Settore AA.GG., nonché Responsabile del Personale, può avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente, oltre alla decurtazione dello stipendio. Ove trattasi di responsabile di settore il procedimento è di competenza del Direttore amministrativo. 5. Il controllo dell orario di lavoro compete al SERV.4 del Settore AA.GG. il quale comunica, giornalmente, al proprio Responsabile di Settore, le presenze/assenze e i ritardi ai fini di eventuali provvedimenti. 6. Ogni Responsabile di Settore è responsabile per il personale assegnato al proprio servizio ed è, pertanto, tenuto a far rispettare l orario di lavoro nonché le norme contenute nel presente Regolamento. ART. 6 FLESSIBILITA 1. La flessibilità dell orario di lavoro è pari a trenta minuti giornalieri. 2. Essa può essere usufruita, senza bisogno di richiesta alcuna, solo ed esclusivamente per posticipare, fino a trenta minuti, l entrata mattutina o pomeridiana. Il recupero della flessibilità in entrata potrà essere effettuato tramite prolungamento dell orario di uscita o in un unica soluzione, entro il mese successivo, da concordare con il responsabile del personale. 3. La flessibilità dell orario di lavoro non può essere utilizzata per anticipare l entrata sia mattutina che pomeridiana. 4. Oltre la fascia di flessibilità autorizzata non è consentito effettuare ritardi rispetto all orario di ingresso, fatto salvo che il dipendente non sia stato di volta in volta opportunamente autorizzato dal Responsabile del Settore e dal Responsabile del Personale, con utilizzo dei permessi di cui all art. 20 C.C.N.L. 6-7-1995 (36 ore annue di permessi brevi). 5. In caso di mancata autorizzazione per ritardi, superiori a trenta minuti giornalieri, rispetto all orario di ingresso, il Responsabile del Settore sentito il Responsabile del Personale può avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente, oltre alla decurtazione dello stipendio.

ART. 7 PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 1. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell ordinario orario di lavoro, autorizzato sia dal Responsabile del Settore che dal Responsabile del Personale. 2. L'istituto del lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro assegnato ai dipendenti. 3. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza del Responsabile del Settore e del Responsabile del Personale che potranno autorizzare le ore straordinarie unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali. 4. Il Responsabile del Settore e il Responsabile del Personale non possono autorizzare l effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario liquidabili eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all inizio dell anno. Il suddetto monte ore è assegnato sotto forma di budget finanziario ogni anno e di esso ne viene contestualmente data informazione alla RSU dell Ente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative. 5. L'Ufficio personale, durante l anno, provvede, con cadenza trimestrale, alla liquidazione delle prestazioni sulla scorta dei prospetti trasmessi dai dipendenti opportunamente autorizzati e previa corrispondenza con la presenza in servizio risultante dal sistema automatizzato e nel limite del fondo assegnato ad ogni singolo settore. 6. La prestazione lavorativa giornaliera eccedente l orario di lavoro individuale, richiesta al dipendente in via eccezionale dal Responsabile di Settore, può dare luogo a recuperi su richiesta del dipendente. Detti recuperi potranno cumulare le ore, fino a trasformarle in giorni di assenza. Resta tuttavia stabilito che, tali prestazioni lavorative aggiuntive giornaliere, concorrono alla costituzione del monte delle 180 ore di straordinario massimo effettuabili annualmente dal dipendente, unitamente alle ore di straordinario per le quali il dipendente richiede la liquidazione ed a quelle conteggiate nella banca delle ore. ART. 8 L ORARIO DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1. Agli incaricati delle posizioni organizzative dovranno essere assegnati obiettivi realisticamente raggiungibili con apposito provvedimento e secondo la normativa vigente. 2. Per i titolari di posizione organizzativa si applicano le norme di cui al presente regolamento, fatta eccezione quelle contenute nell art. 7 in quanto, come espressamente previsto dall art. 10 comma 1 - del C.C.N.L. 31-3-1999, lo stipendio si intende omnicomprensivo ed eventuali prestazioni in eccedenza, oltre il normale orario di lavoro, non danno luogo a remunerazione aggiuntiva, né, tantomeno, a recupero. ART. 9 PERMESSI 1. Il dipendente, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali, può usufruire:

a) di un massimo di 36 ore annue di permessi brevi (art. 20 C.C.N.L. 6-7-1995) da utilizzare per non più della metà delle ore di lavoro giornaliero. Il recupero dei permessi deve essere effettuato entro il mese successivo; b) permessi retribuiti da documentare debitamente (art. 19 C.C.N.L. 6-6-1979); i permessi di cui al comma 2 dell art. 19, possono essere concessi, nel limite di 3 giorni all anno, per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; questi permessi possono essere richiesti nei seguenti casi: nascita di figli, ricovero ospedaliero di un componente del nucleo familiare o parente di primo grado, visite specialistiche, esami di laboratorio del dipendente, citazioni in Tribunale quale teste a titolo personale e non in qualità di dipendente; c) otto giorni all anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; d) tre giorni consecutivi per ogni evento per lutti del coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado; 2. Qualora il dipendente dovesse interrompere il servizio, per motivi di salute, prima dell orario di scadenza dell orario di lavoro, e presenti certificazione medica, nei termini previsti dal CCNL, decorrente dal giorno stesso, si vedrà riconosciuta come malattia l intera giornata di lavoro e le ore di servizio prestate non saranno in alcun modo computabili né ai fini retributivi né ai fini di eventuali recuperi. 3. Sono salvi i permessi esplicitamente previsti da norme di legge valevoli per la generalità dei lavoratori (maternità assistenza disabili incarichi o mandati elettorali etc.). ART. 10 FERIE Per le ferie si applica la normativa di cui all art. 18 del C.C.N.L. 6-7-1995. 1. I giorni di ferie maturati vanno consumati, di norma, entro il 31 dicembre dell anno cui si riferiscono. 2. Solo per casi eccezionali i giorni maturati e non consumati entro il termine di cui al comma precedente, previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile di Settore o dal Direttore amministrativo per i titolari di posizione organizzativa, possono essere usufruiti entro il 30 aprile dell anno successivo. 3. Tale termine viene ritenuto inderogabile e può essere prorogato solo ed esclusivamente in caso di assenza prolungata per altro motivo (malattia, maternità, infortunio). 4. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1

giugno - 30 settembre, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. 5. Qualora un dipendente non proceda alla programmazione delle ferie per l anno, è il Responsabile di Settore o il Responsabile del Personale di concerto con il Direttore amministrativo, per i titolari di posizione organizzativa, a programmare le ferie con comunicazione scritta al dipendente interessato. 6. Durante il periodo di ferie non possono essere inserite giornate di recupero a qualsiasi titolo. 7. Le ferie si interrompono nel caso di ricovero ospedaliero o malattia di durata superiore a tre giorni (almeno quattro giorni) debitamente certificata. ART. 11 BUONI PASTO 1. Il C.U.P.A., attribuisce un buono pasto ai dipendenti che, dopo aver prestato servizio nelle ore mattutine, proseguono l attività lavorativa in orario pomeridiano, ai sensi della legge n. 135 del 07.08.2012. il buono pasto viene fissato per un importo massimo di 7. 2. I dipendenti possono usufruire del buono pasto nel caso in cui tra l orario di lavoro mattutino e quello pomeridiano, sia esso orario ordinario o straordinario, ci sia un interruzione non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore. Per fruire del buono pasto, il rientro pomeridiano deve avere durata di almeno due ore continuative. 3. Il buono pasto non viene attribuito al dipendente che effettua il rientro pomeridiano per recuperare eventuali debiti orari. 4. I dipendenti potranno utilizzare i buoni pasto presso gli esercizi abilitati e comunicati dall Ufficio Personale. ART. 12 - NORME FINALI 1. La presente Direttiva si applica a tutto il personale dipendente del C.U.P.A. ed entra in vigore a partire da. 2. Da quel momento cessa di avere efficacia ogni altra disposizione precedentemente prevista ed in contrasto con la disciplina contenuta nel presente atto. RESPONSABILE SETTORE AA.GG. Dott.ssa Olga Matraxia