Data 12 Marzo 2013 Protocollo: 93/13/GG/cm Servizio: Politiche Industria Contrattazione Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione Oggetto: Formazione attrezzature. CIRCOLARE N. 18 - A tutte le strutture UIL LORO SEDI Oggi, 12 marzo 2013, entra in vigore l Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. L'Accordo che costituisce un significativo passo avanti sul terreno degli obblighi formativi e quindi della sicurezza - attua le disposizioni dell'art.73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e sm., relative alla formazione/addestramento specifico richiesto per gli operatori impegnati nell'utilizzo di determinate attrezzature considerate particolarmente pericolose. Riferimenti normativi Comma 7 D. Lgs. 81/2008 - Art.71 Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. Comma 4 D. Lgs. 81/2008 - Art.73 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71, comma 7, ricevano una formazione informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.
Comma 5 In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate: le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Per quanto riguarda il campo di applicazione dell Accordo del 22 febbraio 2012 e le disposizioni relative all entrata in vigore va evidenziato che: si applica anche ai soggetti di cui all'art.21, ovvero ai componenti le imprese familiari e i lavoratori autonomi riguarda una formazione aggiuntiva rispetto agli obblighi formativi nei confronti dei lavoratori di cui all art. 37 del D.Lgs.81/08 oggetto delle disposizioni di cui all Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per le attrezzature non elencate negli allegati dell Accordo in oggetto, ovvero per le attrezzature indicate dall art. 73 comma 4, il datore di lavoro deve comunque prevedere la formazione dei lavoratori anche in assenza della definizione di requisiti minimi i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature in oggetto, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo stesso. L'elenco delle attrezzature (Allegato A Parte A) per cui è richiesta una specifica abilitazione, una sorta in sostanza di patentino, è in realtà piuttosto ampio: attrezzature estremamente complesse quali le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru (mobili e a torre), i carrelli elevatori (semoventi con conducenti a bordo, semoventi a braccio telescopico, industriali semoventi), carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi, trattori agricoli o forestali macchine di movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, pompa per calcestruzzo) il cui utilizzo è molto diffuso, principalmente nel settore edile ma alcune di esse sono utilizzate anche nelle attività agricole e forestali. Soggetti formatori (Allegato A Parte B) Regioni e Province autonome, Ministero del lavoro, Inail, Associazioni sindacali e datoriali, Ordini e Collegi professionali cui afferiscono coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione. Le aziende produttrici/distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici (per i loro dipendenti) delle attrezzature individuate, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello definito in ciascuna Regione. Gli Enti bilaterali (D.Lgs. 276/03) e gli Organismi paritetici (D.Lgs.81/08), entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione Le scuole edili costituite nell ambito degli Organismi paritetici I soggetti formatori devono possedere esperienza di almeno tre anni nella formazione sulle specifiche attrezzature di cui all'accordo o esperienza di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza.
Caratteristiche dei docenti (Allegato A Parte B) Potrà essere impegnato come docente personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature di cui trattasi. Può svolgere il ruolo di docente anche personale interno alle aziende. Requisiti generali di cui devono essere in possesso i soggetti formatori (Allegato I) Al fine di garantire sicurezza ed efficienza delle esercitazioni pratiche l'accordo individua I requisiti di natura generale, di cui devono essere in possesso i soggetti formatori, relativamente all'idoneità dell'area e alla disponibilità delle attrezzature. Pertanto per le attività pratiche devono essere disponibili: un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività di addestramento e con idonee caratteristiche geotecniche e morfologiche la disponibilità di carichi, ostacoli e apprestamenti utili all'addestramento e alle prove di valutazione le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione e idonei all'attività di addestramento (possibilità di intervento dell'istruttore in caso di situazioni di rischio) dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione La formazione via e-learning (Allegato II) Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo della formazione via e-learning, individua gli stessi principi assunti come riferimento dai due Accordi del dicembre 2011 per la formazione dei datori di lavoro, lavoratori dirigenti e preposti in relazione a: sede e strumentazione programma e materiale didattico formalizzato tutor valutazione durata materiali Inoltre gli Allegati da III a X dell Accordo forniscono i requisiti minimi dei corsi di formazione teoricopratico per lavoratori addetti alle singole macchine indicando lo specifico il monte ore formativo. Le disposizioni di cui sopra valgono per tutti i settori mentre, per quanto riguarda l Agricoltura e l Edilizia, in conseguenza di quesiti posti al Ministero del Lavoro si hanno delle indicazioni specifiche, da parte del Ministero stesso, che riassumiamo di seguito e di cui trovate in allegato le specifiche circolari emesse.
Per quanto riguarda il settore dell AGRICOLTURA, i quesiti posti dalle Associazioni datoriali del settore, hanno dato luogo a indicazioni del Ministero del lavoro mediante la Circolare n. 12 del 11 marzo 2013 (in allegato) che affronta i seguenti tre temi. 1. Ai fini della documentazione dell esperienza nell uso delle attrezzature di lavoro dei lavoratori del settore agricolo (di cui al punto 9.4. dell Accordo del 22 febbraio 2012) si considerano le seguenti situazioni: - nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore (e per suoi eventuali collaboratori famigliari) si può documentare l esperienza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR n.445/2000) che attesti la disponibilità in azienda delle attrezzature di lavoro e che l attività lavorativa è stata svolta negli anni di riferimento e non antecedente a dieci anni nell ambito del normale ciclo produttivo aziendale - nel caso di lavoratore subordinato si può documentare l esperienza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR n.445/2000) che attesti l individuazione dei periodi di tempo in cui ha svolto l attività, alla dipendenza della/delle aziende nominativamente individuate e che, negli anni di riferimento - non antecedente a dieci anni l attività lavorativa si è realizzata nell ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Il datore di lavoro è comunque sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore Utilizzo saltuario occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro individuate nell accordo 22.02.2012. Anche in caso di utilizzo saltuario od occasionale - che si configuri come connesso ad attività lavorativa - è necessario il conseguimento della specifica abilitazione. Non è invece necessaria l abilitazione in presenza di attività quali le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria, ecc.. Corso di aggiornamento (minimo di 4 ore) di cui al punto 6 dell Accordo. 22.02.2012 Le 3 ore, relative agli argomenti dei moduli pratici, possono essere utilizzate per il corso di aggiornamento ed effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti non superiore a 24 unità. ---------&&&&&&------ Per il settore EDILE il Formedil ha inviato al Ministero del lavoro e alla Commissione istituita per il monitoraggio dell applicazione dell Accordo Stato regioni in oggetto un quesito riguardante l equivalenza delle attività formative del Progetto 16 ore Mics (moduli integrati per costruire in sicurezza) - Attrezzature di lavoro per il cantiere edile e stradale con quanto previsto per le medesime attrezzature dall Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 In merito il Ministero ha risposto: che i percorsi formativi FORMEDIL così come risultanti dall Accordo del 3 febbraio 2012 stipulato dalle parti del settore ad integrazione dell Accordo relativo a 16 ore (Mics), possono essere considerati equivalenti a quelli di cui all Accordo 22.02.2012 subordinatamente agli esiti positivi derivanti dall attività di monitoraggio da parte della Commissione di cui all accordo stesso e ad una adeguata relazione predisposta da FORMEDIL che garantisca della corretta e uniforme attuazione dei percorsi formativi da parte di tutte le scuole edili sul territorio nazionale perché: - FORMEDIL è un organismo paritetico ed è senza scopo di lucro - i contenuti dei percorsi formativi di FORMEDIL e le relative verifiche rispondono a quanto previsto dall Accordo 22.02.2012 e che le attrezzature interessate dall equivalenza delle attività formative sollevata con l istanza di Formedil sono le seguenti:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori 2. Gru per autocarro 3. Gru a torre sia con rotazione in alto che con rotazione in basso 4. Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi, con conducente a bordo 5. Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso 6. escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 7. pompe per calcestruzzo. Fraterni saluti. IL SEGRETARIO CONFEDERALE (Paolo Carcassi) All./2
m_lps.38.circolari.registrazione.0000012.11-03-2013