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Transcript:

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SOMMARIO 1. Normativa 2. Definizioni 3. Premessa 4. Elenco Speciale 5. Diritto al voto maggiorato 6. Legittimazione all iscrizione 7. Modalità di richiesta della iscrizione 8. Decorrenza dell iscrizione 9. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato 10. Cancellazione dall Elenco Speciale per rinuncia 11. Altre cause di cancellazione dall Elenco Speciale 2

1. Normativa Provvedimento Congiunto: Documento regolamentare adottato congiuntamente da Banca d Italia e Consob, del 22 febbraio 2008, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, come successivamente modificato, da ultimo, con atto del 24 febbraio 2015; Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; Tuf: (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Istruzioni operative: Istruzioni operative per i flussi informativi tra intermediari ed emittenti relativi alle azioni a voto maggiorato ai sensi dell art. 23-bis del Provvedimento Post-Trading ( 1 ). 2. Definizioni Comunicazioni: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell art. 23-bis (Maggiorazione del voto) del Provvedimento emanato da Banca d Italia e Consob; Elenco Speciale: il Libro Soci Stabili istituito da Class Editori S.p.A. ai sensi dell art. 127- quinquies del Tuf e dell art. 143-quater del Regolamento Emittenti; Intermediari: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all art. 1, lett. m) del Provvedimento congiunto; Intermediario depositario: la società Computershare S.p.A. avente sede legale in via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano; Record date: la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari. 1 https://www.abi.it/doc_mercati/finanza/diritti-degli-azionisti/diritti-degliazionisti/istruzioni_operative_voto_maggiorato_26nov2015.pdf 3

3. Premessa Il presente Regolamento è stato adottato in data 2016 dal Consiglio di Amministrazione di CLASS EDITORI S.p.A. (d ora in poi la Società ) ai sensi dell art. 11, comma 13 dello Statuto Sociale che disciplina il diritto di voto maggiorato. La Società ha nominato Computershare S.p.A. ( Intermediario depositario ) quale soggetto incaricato della gestione, organizzazione e amministrazione del Libro Soci Stabili ( Elenco Speciale ). Inoltre, con il presente Regolamento in conformità allo Statuto, intende disciplinare i criteri di tenuta e di aggiornamento dell Elenco Speciale nonché definire i termini e le modalità per l iscrizione, la modifica e la cancellazione dei soggetti legittimati. Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Le modifiche necessarie per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall Amministratore Delegato che ne riferirà al cda in occasione della successiva riunione consiliare. Per tutto ciò che concerne l introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al Tuf, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Congiunto e allo statuto sociale di Class Editori. Il contenuto di quest ultimo è da ritenersi prevalente. 4. Elenco Speciale La Società ha istituito un Elenco Speciale, che costituisce un documento complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci. 5. Diritto al voto maggiorato A ciascuna azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell Elenco Speciale istituito dalla Società vengono attribuiti due voti. 4

6. Legittimazione all iscrizione CLASS EDITORI S.P.A. E legittimato a richiedere l iscrizione nell Elenco Speciale l azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (es. piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto). L iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano vincolate in pegno, qualora l intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all esercizio del diritto di voto. Con la sottoscrizione della Richiesta, il soggetto legittimato adempie alle prescrizioni stabilite dall art. 11 dello Statuto della Società. Inoltre, indica il numero di azioni per le quali chiede l iscrizione, rilascia le dichiarazioni e dichiara di assumere gli impegni ivi previsti. 7. Modalità di richiesta di iscrizione Il soggetto legittimato che intenda iscriversi nell Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell Intermediario depositario, un istanza contenente l attestazione del possesso azionario in conformità all art. 23-bis del Provvedimento Congiunto. La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal titolare. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto inerente le azioni che sono oggetto della richiesta. Al fine di ottenere l iscrizione nell Elenco Speciale, il soggetto legittimato dovrà pertanto: - indicare all Intermediario, presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni Class Editori, il numero delle azioni che intende iscrivere nell Elenco Speciale; - richiedere, al medesimo Intermediario, di far pervenire a Class Editori - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella classeditorispa@legalmail.it, la Comunicazione che, ai sensi dell art. 23-bis, comma 2, del Provvedimento Congiunto, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene richiesta l iscrizione nell Elenco Speciale. Unitamente alla richiesta precedente, dovrà essere comunicato l impegno del soggetto indicato a comunicare, tempestivamente alla Società e all Intermediario, l eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell azione o della legittimazione all esercizio del diritto di voto. 5

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il soggetto legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l impegno di comunicare tempestivamente alla Società l eventuale cambio di controllo. Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società ( 2 ). Non saranno accettate richieste di iscrizione nell Elenco Speciale avvenute con modalità diverse rispetto a quella sopra indicate. 8. Decorrenza dell iscrizione L iscrizione nell Elenco Speciale è effettuata con efficacia il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le perviene la richiesta e la certificazione/comunicazione. La Società notifica all Intermediario, senza indugio, l avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell eventuale diniego. Il soggetto iscritto nel Libro acconsente che il proprio intermediario segnali a Computershare ogni circostanza e vicenda che, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello Statuto, incida sulla titolarità del diritto di voto o faccia venir meno i presupposti per la maggiorazione del voto o comunque incida sullo status delle azioni iscritte. La legittimazione al beneficio del voto maggiorato è mantenuta, senza soluzione di continuità, nei seguenti casi: in capo al soggetto iscritto, in caso di costituzione in pegno delle azioni o di cessione di usufrutto, se egli conserva il diritto di voto; in capo all erede o al legatario, in caso di successione a causa di morte; in capo alla società beneficiaria di fusione o scissione del soggetto iscritto. Le Nuove Azioni emesse in capo al soggetto iscritto, a seguito di un aumento del capitale sociale gratuito o a pagamento, sono iscritte nell Elenco Speciale con efficacia pari alle Azioni Originarie dello stesso soggetto. 2 http://www.classeditori.it/votomaggiorato.asp 6

9. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato L acquisizione del voto maggiorato avrà effetto dal primo giorno lavorativo del ventiquattresimo mese successivo a quello dell iscrizione nell Elenco Speciale. La durata della ininterrotta appartenenza delle azioni al soggetto iscritto è attestata dalla sua iscrizione nell Elenco Speciale. In assenza di cause che ne determinino la cancellazione dall Elenco Speciale, la Società provvederà a confermare all intermediario del soggetto iscritto il conseguimento del voto maggiorato. Ai fini dell esercizio del voto maggiorato e in occasione di ciascuna assemblea, l azionista dovrà richiedere all intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni Class Editori, di far pervenire a Class Editori tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella classeditorispa@legalmail.it, la Comunicazione che, ai sensi del citato art. 23-bis, comma 3, attesta la durata di ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto di maggiorazione. 10. Cancellazione dall Elenco Speciale per rinuncia Il soggetto che intende rinunciare in tutto o parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella classeditorispa@legalmail.it, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Post Trading, che determina la cancellazione dall Elenco Speciale delle azioni per le quali il soggetto intende rinunciare. 11. Altre cause di cancellazione dall Elenco Speciale La legittimazione al beneficio del voto maggiorato viene meno in tutti i casi in cui il soggetto iscritto perda il diritto di voto. Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società procede alla cancellazione dall Elenco Speciale: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell azione, restando inteso che per 7

cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell azionista; b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati. Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l Intermediario, non appena raccolto l ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Post Trading, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella classeditorispa@legalmail.it, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione. Nel caso di cui alla lett. b) che precede, l azionista deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell evento che determina la cancellazione dall Elenco Speciale e la Società deve comunicare all Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l aggiornamento dall Elenco Speciale, la cancellazione dall Elenco Speciale o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell art. 23-bis, comma 10, del Regolamento Post Trading. Salvo diverse indicazioni, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall Elenco Speciale le azioni iscritte con data più recente. L intestazione o la disintestazione fiduciaria non rilevano, purché non vi sia stata una modifica del fiduciante e ciò venga attestato dal fiduciario in occasione della richiesta di variazione del soggetto iscritto. Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l iscrizione di tutte o di parte delle azioni, la Società segnala all Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l aggiornamento nell Elenco Speciale, l avvenuta cancellazione. Il presente Regolamento è pubblicato, nella sua forma in vigore, sul sito internet della Società. 8