TITOLO I PENSIONE DI INABILITÀ



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REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'INABILITÀ E DELL'INVALIDITÀ (ai sensi degli artt. 18, comma 8, e 20, comma 7, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza approvato con D.M. 15/10/1997, G.U. n. 255 del 31/10/1997 e successive integrazioni e modifiche) TITOLO I PENSIONE DI INABILITÀ Art. 1 - Domanda e documentazione Lo psicologo che risulti iscritto all'ente, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 18 del Regolamento per l attuazione delle attività di previdenza approvato con D.M. del 15/10/1997 e successive integrazioni e modifiche, che intende ottenere il riconoscimento della pensione di "inabilità", deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale: a) certificato rilasciato dal medico di base che attesti la totale e permanente inabilità ad esercitare l attività professionale specifica, con l'indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, che individui anche l'epoca della insorgenza dell incapacità in misura totale e con carattere permanente. La certificazione dovrà contenere, inoltre, espressa segnalazione in ordine alla branca specialistica relativa alla patologia invalidante, esclusiva o permanente, lamentata dal richiedente; b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, nel caso in cui l inabilità lamentata dal richiedente sia stata determinata da terzi, dalla documentazione comprovante: 1) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa; 2) i fatti e le responsabilità di chi abbia provocato l'inabilità; 3) il titolo della corresponsione all'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto; c) dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 attestante l inesistenza di trattamenti a carico dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Art. 2 - Commissione di accertamento Ricevuta l istanza, l Ente demanda l'accertamento dello stato di inabilità del richiedente a Commissione, costituita nell ambito della Regione ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano, al cui Ordine professionale appartiene l iscritto. Tale Commissione è composta da tre membri nominati come segue:?? uno psicologo, designato in qualità di presidente, da individuare tra gli iscritti al relativo Ordine Regionale o Provinciale cui appartiene il richiedente;?? due medici, designati in qualità di componenti, dei quali il primo in possesso di specializzazione in medicina legale o medicina del lavoro ed il secondo in possesso di specializzazione cui è riconducibile la patologia invalidante lamentata, esclusiva o prevalente, da individuare tra gli iscritti all Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, territorialmente competente rispetto all Ordine professionale di appartenenza del richiedente.

Il Presidente ed i Componenti della Commissione sono nominati dal Presidente dell Ente, previa richiesta di segnalazione dei nominativi designabili, ai Presidenti dei rispettivi Ordini professionali. Il richiedente la pensione ha facoltà di farsi assistere, a proprie spese, davanti alla Commissione, da consulente di parte, il quale potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnatogli dalla stessa Commissione. Il compenso per l accertamento, la cui misura non potrà eccedere le tariffe professionali, è comunicato all Ente con presentazione di idoneo titolo fiscale, da parte di ciascun componente della Commissione ed è liquidato dagli uffici ad ultimazione dell accertamento. Con analoga modalità, su richiesta del Presidente della Commissione, sono liquidate le spese sostenute per gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi disposti ai sensi dei successivi artt. 8 e 17. Art. 3 - Attribuzioni della Commissione La Commissione di cui al precedente art. 2, entro il termine di novanta giorni dall avvenuto conferimento dell incarico, provvede a sottoporre il richiedente a visita collegiale ed alla stesura di referto/verbale contenente ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici della infermità, alla data della sua insorgenza, alla data in cui è stata perduta in modo totale e permanente la capacità all'esercizio professionale, alla motivazione di tale esclusione ed alla revisionabilità della condizione di inabilità. La Commissione dovrà allegare al referto tutta la documentazione significativa prodotta dal richiedente relativa agli accertamenti diagnostici eseguiti, quella concernente gli accertamenti suppletivi richiesti dalla Commissione nonché le eventuali osservazioni del consulente di parte. Art. 4 - Provvedimenti del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione dell Ente, esaminata la documentazione di cui all'art. 3, accoglie o respinge la domanda di pensione. Il provvedimento è comunicato all interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento dovrà contenere l'assegnazione del termine di mesi tre dalla ricezione entro il quale, ove non vi abbia già provveduto, il richiedente dovrà procedere alla cancellazione dall'albo, a pena di revoca della deliberazione di accoglimento. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione con le modalità e nel termine di cui al successivo art. 6. La posizione assicurativa del pensionato di inabilità, dichiarato tale ai sensi del presente Regolamento cessa di produrre effetti a far tempo dalla data di decorrenza del trattamento. Tenuto conto dei tempi intercorrenti tra la presentazione della domanda e la conclusione della relativa procedura di accertamento, fermo restando l obbligo per il richiedente di corrispondere i contributi all Ente fino a quando permane la condizione di iscritto, le eventuali somme a titolo di contributo soggettivo ed integrativo, ovvero frazioni di essi, determinati ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento per l attuazione delle attività di previdenza, corrisposti per i periodi successivi alla predetta decorrenza possono essere restituiti al pensionato che ne faccia richiesta. Può formare, inoltre, oggetto di restituzione anche il contributo di maternità di cui all art. 30 del predetto Regolamento, ove corrisposto dall interessato per anni successivi a quello di decorrenza della

pensione, nei quali, per quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la posizione del medesimo cessa di produrre effetti. Art. 5 - Revisione e revoca della pensione Entro dieci anni dal riconoscimento della pensione, il Consiglio di amministrazione può assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, mediante conferimento di incarico a Commissione prescelta con i criteri e le modalità di cui all'art. 2. In caso di nuova iscrizione del pensionato all Albo professionale la pensione viene revocata con effetto dalla stessa data. Art. 6 - Ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio di amministrazione Il ricorso contro il provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione dell Ente sulla domanda di pensione ovvero in materia di revoca è proponibile, allo stesso Consiglio, entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Agli effetti della tempestività della proposizione del ricorso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di accettazione, ove l'atto di ricorso non venga direttamente presentato all'ente. Il ricorrente può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione di appello, motivando in ordine alla richiesta. Art. 7 - Commissione di appello La Commissione di appello ha sede in Roma ed è nominata dal Presidente dell Ente secondo i criteri di cui al precedente art. 2, comma 1. Non possono far parte della Commissione di appello i membri che hanno preso parte alla Commissione di primo grado. In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura, ovvero di impossibilità clinica dell'interessato, risultante da certificato medico motivato, a recarsi presso detta Commissione, la visita in sede di appello viene disposta nel luogo di residenza del richiedente, provvedendosi alla nomina di apposita Commissione di appello locale nei modi indicati ai commi primo e secondo del presente articolo. Il ricorrente ha facoltà di farsi assistere da consulente di parte a proprie spese. Art. 8 - Documentazione clinica ed accertamento Il richiedente la pensione di inabilità è tenuto a produrre presso le Commissioni la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda. Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la Commissione ritenesse di acquisire sono a carico dell Ente.

Art. 9 - Decesso del richiedente la pensione di inabilità Qualora il richiedente la pensione di inabilità deceda prima di essere sottoposto a visita medicocollegiale o prima che siano stati ultimati i relativi accertamenti, la Commissione effettua valutazione peritale sulla base della documentazione medica prodotta dai superstiti interessati. Art. 10 - Decorrenza della pensione di inabilità Ove la valutazione effettuata dalla Commissione ai sensi degli artt. 3 e 9 del presente Regolamento concluda per l'accertamento della inabilità e sia intervenuto provvedimento di accoglimento da parte del Consiglio di amministrazione, la pensione è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora la Commissione, in sede di accertamento, individui l epoca di insorgenza dell inabilità totale e permanente in misura normativamente rilevante agli effetti dell attribuzione del diritto alla relativa prestazione, posteriormente alla presentazione della domanda, la decorrenza del trattamento verrà fissata dal 1 giorno del mese successivo a tale termine. TITOLO II PENSIONE DI INVALIDITÀ Art. 11 - Domanda e documentazione Lo psicologo che risulti iscritto all Ente, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 20 del Regolamento per l attuazione delle attività di previdenza, che intende ottenere il riconoscimento della pensione di "invalidità", deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà allegare la seguente documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale: a) certificato rilasciato dal medico di base attestante che la capacità dell iscritto all esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o di difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l iscrizione all Ente a meno di un terzo, con l'indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, che individui anche l'epoca della insorgenza dell infermità in misura normativamente rilevante. La certificazione dovrà contenere, inoltre, espressa segnalazione in ordine alla branca specialistica relativa alla patologia invalidante, esclusiva o permanente, lamentata dal richiedente; b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, nel caso in cui l invalidità lamentata dal richiedente sia stata determinata da terzi, dalla documentazione comprovante: 1) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa; 2) i fatti e le responsabilità di chi abbia provocato l'invalidità; 3) il titolo della corresponsione all'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto; c) dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 attestante l inesistenza di trattamenti a carico dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Art. 12 - Commissione di accertamento La Commissione incaricata dell'accertamento dell'invalidità denunciata è nominata e composta con le modalità del precedente art. 2. Art. 13 - Attribuzione della Commissione La Commissione di cui al precedente art. 12, entro il termine di novanta giorni dall avvenuto conferimento dell incarico, provvede a sottoporre il richiedente a visita collegiale ed alla stesura di referto/verbale contenente ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici dell'infermità, alla data della sua insorgenza, alla data in cui la capacità dell'esercizio della professione si è ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, la motivazione di tale riduzione nonché il parere sulla revisionabilità della infermità riscontrata. Art. 14 - Provvedimenti del Consiglio di amministrazione e ricorsi Il provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all art. 4 è comunicato all interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso avverso il provvedimento è ammesso ai sensi del precedente art. 6. Art. 15 - Revisione e revoca della pensione La persistenza della invalidità, nei confronti dei titolari di pensione che siano state dichiarate revisionabili, è accertata ogni quattro anni dall Ente mediante conferimento di incarico a Commissioni nominate e prescelte ai sensi del precedente art. 2. Art. 16 - Commissione di appello Per la nomina, la composizione ed il luogo dei lavori della Commissione di appello si applica l'art. 7 del presente Regolamento. Art. 17 - Documentazione clinica ed accertamento Il richiedente la pensione di invalidità è tenuto a produrre presso le Commissioni la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda. Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la Commissione ritenesse di acquisire sono a carico dell Ente. Art. 18 - Decesso del richiedente la pensione di invalidità Ove il richiedente la pensione di invalidità deceda prima di essere sottoposto a visita medico-collegiale o prima che siano ultimati i relativi accertamenti, la Commissione effettua valutazione peritale sulla base della documentazione prodotta dai superstiti interessati.

Art. 19 - Decorrenza della pensione di invalidità Ove la valutazione effettuata dalla Commissione ai sensi degli artt. 13 e 18 del presente Regolamento concluda per l'accertamento della invalidità e sia intervenuto provvedimento di accoglimento da parte del Consiglio di amministrazione, la pensione è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora la Commissione, in sede di accertamento, individui l insorgenza dell inabilità in misura normativamente rilevante agli effetti dell attribuzione del diritto alla relativa prestazione, in epoca posteriore alla presentazione della domanda, la decorrenza del trattamento verrà fissata dal 1 giorno del mese successivo a tale termine. Art. 20 - Conversione della pensione di invalidità Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l esercizio della professione e maturato i requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all art. 13 del Regolamento per l attuazione della attività di previdenza dell Ente, può richiedere la liquidazione di quest ultima in sostituzione della pensione di invalidità. È ammessa, altresì, la possibilità di convertire, la pensione di invalidità in pensione di inabilità, ove l interessato, che ne faccia richiesta, possa far valere i necessari requisiti da documentare ai sensi del precedente art. 1. Per la definizione della domanda nonché del relativo trattamento derivanti dall esercizio della facoltà di cui al precedente comma, trovano applicazione tutte le disposizioni recate al Titolo I del presente Regolamento.