IL CONTROLLO E L'IDENTIFICAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO



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IL CONTROLLO E L'IDENTIFICAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO A differenza del cittadino italiano, lo straniero ha l'obbligo, a richiesta dell'ufficiale o agente di P.S., di esibire i documenti identificativi. Qualora lo straniero si rifiuti o non sia in grado di provare la propria identità, ovvero vi siano dubbi sulla sua identità personale, può essere sottoposto a rilievi segnaletici. Unitamente al documento di riconoscimento, lo straniero deve essere munito del permesso di soggiorno o di altro titlo equipollente. Lo straniero deve esibire due tipi di documenti: sia quello di identificazione, sia quello attestante la regolarità del soggiorno. L art. 6/3^ del T.U. sanziona penalmente la mancata esibizione anche di uno solo di essi senza giustificato motivo. Tuttavia sembra improbabile che una persona regolarmente soggiornante, immotivatamente ometta di esibire un documento di identificazione. Attenzione: Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio secondo cui, a seguito della modificazione dell art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, intervenuta ad opera dell art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il reato di inottemperanza all ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (Cass.Pen.Sezioni Unite n.1678 del 24.2.2011) Il controllo e l identificazione dei cittadini stranieri sono attività complesse e, quando tali operazioni sono svolte nei confronti dei cosiddetti extracomunitari, vanno sempre effettuate con le dovute cautele al fine di prevenire, od essere in grado di reprimere immediatamente, atti inconsulti o altre reazioni in relazione a circostanze di tempo e di luogo. MODALITÀ PER IL CONTROLLO DELLO STRANIERO CON DOCUMENTI Verificare presenza e regolarità di:- Passaporto o documento equipollente deve essere in corso di validità Controllo dei documenti di viaggio; controllo della presenza e della regolarità sul passaporto della vignetta visto d ingresso se il soggetto da controllare appartiene a quei paesi per i quali è obbligatorio il visto, se presente il visto controllare la scadenza verificare, se entrato da un paese Schengen timbro d ingresso del paese in cui è entrato, se entrato da frontiera esterna all U.E. timbro dell Ufficio di Polizia di Frontiera per poter soggiornare regolarmente in Italia uno stranero deve avere alternativamente a seconda dei casi:- Timbro uniforme sul passaporto ( o su altro documento di viaggio) apposto dalla Polizia di Frontiera dalla quale è entrato per soggiorni ( visite, turismo, studio, affari) inferiori a tre mesi; Dichiarazione di presenza in Italia Vistata dalla questura per soggiorni ( visite, turismo, studio, affari) inferiori a tre mesi Permesso di soggiorno in corso di validità Ricevuta della richiesta di rilascio o di rinnovo di permesso di soggiorno ( che non deve essere troppo datata- verificare presso Ufficio Immigrazione circa lo stato di rilascio del permesso di soggiorno) NEL CASO CHE:

non siano trascorsi ancora i previsti otto giorni lavorativi da tale data lo straniero va invitato a regolarizzare la sua posizione presso la Questura ( sentire l'ufficio immigrazione per l'eventuale invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione); siano invece trascorsi gli otto giorni lavorativi, lo straniero deve esibire il permesso di soggiorno ovvero il tagliandino di ricevuta attestante che egli ha presentato la richiesta all autorità di P.S../Poste Qualora lo straniero sia in possesso di valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese U.E. egli deve esibire la ricevuta della dichiarazione di soggiorno in Italia rilasciata dalla Questura (se non ha adempiuto all obbligo si applica una sanzione amministrativa per violazione dell art. 5 c. 7 DLgs. 286/98); Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l espulsione amministrativa lo straniero che dovesse dichiarare di aver smarrito il documento o di averne subito il furto, non è sufficiente l esibizione di copia della denuncia di smarrimento o patito furto, ma devono essere svolti accertamenti per i necessari riscontri. IDENTIFICAZIONE DI STRANIERO IRREGOLARE O CLANDESTINO E considerato clandestino lo straniero che è entrato in Italia eludendo i controlli alla frontiera, ovvero senza regolare visto d ingresso (quando richiesto). è privo di documenti di identificazione ovvero è autorizzato ad entrare, ma poi non ottiene/richiede il titolo di soggiorno, E' considerato irregolare lo straniero che non ha i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale ( es.permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato). Per straniero si intende tutti quei cittadini che non fanno parte dell Unione Europea. Unione europea : organismo sovranazionale composto da 27 Stati membri. Dall 1 gennaio 2007 ne fanno parte: Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Cipro, Romania e Bulgaria. MODALITÀ OPERATIVE E PROCEDURA DI ESPULSIONE PER STRANIERO IRREGOLARE O CLANDESTINO accompagnamento coattivo in caserma per l identificazione (art. 349 C.P.P./ art.11 decreto legge n. 59/1978) compilazione del verbale di fermo di identificazione; Dare comunicazione al P.M. dell avvenuto fermo d identificazione, notiziare l ufficio immigrazione della Questura per l attivazione della procedura di espulsione dal T.N. Compilazione Dichiarazione d identità plurilingue da parte dello straniero accertamenti presso la Banca Dati FF.PP. e riscontro N-SIS sulla base delle generalità declinate dallo straniero; rilievi segnaletici (compilazione di: cartellino segnaletico, scheda impronte palmari e foglietto dattiloscopico di controllo); verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia/ufficio (qualora l indicazione del domicilio appaia scarsamente attendibile od il luogo difficilmente individuabile, al fine di evitare disguidi/difficoltà nelle notificazioni, è opportuno che la elezione del domicilio avvenga presso il difensore); accertamenti AFIS. Effettuare accertamenti SDI su eventuali Alias emersi dal casellari centrale d'identità al fine di verificare eventuali provvedimenti a carico.

Invio telematico del cartellino segnaletico al Casellario Centrale d Identità, al fine di verificare se il soggetto è già stato fotosegnalato, dove, per quali motivi ed eventualmente con quali generalità; Eventuale richiesta di presentazione immediata (20 bis D.Lvo 274/2000) con citazione contestuale (20 bis D.Lvo 274/2000) al Giudice di Pace Trasmettere la cnr. relativa agli eventuali reati ravvisati, unitamente gli atti di P.G. compilati e gli esiti degli accertamenti effettuati ( verbale di fermo, richiesta di presentazione, esito Afis ecc.) all Ufficio immigrazione e alla Procura della Repubblica per i provvedimenti di rispettiva competenza. Lo straniero può fare ingresso in Italia solo se:- Si presenta presso un valico di frontiera, Possiede un passaporto o un documento di viaggio E' titolare nei casi in cui è richiesto di un visto d'ingresso o di transito Dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza Non deve essere segnalato non ammissibile al SIS Tipi di espulsione Espulsione amministrativa disposta dal Prefetto art.13 co.2 D.Lvo 286/98 Straniero clandestino/ straniero Irregolare. Espulsione di pubblica Sicurezza disposta dal M.I. art.13 c.1 D.lvo 286/90 Espulsione giudiziaria disposta dal Giudice art.16 c.1 D.Lvo 286/98 Casi di espulsione Lo straniero può essere espulso se si trova in uno dei seguenti casi:- Ingresso clandestino, mancanza di richiesta del permesso di soggiorno, Rifiuto del permesso di soggiorno a seguito di presentazione di istanza, Rifiuto del rinnovo del P.S.,revoca o annullamento del permesso di soggiorno, mancata richiesta di rinnovo entro i termini stabiliti,,mancata dichiarazione di presenza sul T.N. in caso di dichiarazione di presenza, lo straniero si trattiene oltre i tre mesi previsti, o oltre il termine indicato dal VISTO d'ingresso Se non è possibile l'immediata espulsione lo straniero viene trattenuto presso i CIE centri di identificazione ed espulsione nei quali può essere trattenuto fino ad un massimo di 180 gg previa convalida da parte del G.d.P., in caso di impossibilità di trattenimento per indisponibilità di posto o nel caso che siano scaduti i termini massimi di permanenza gli stranieri vengono muniti dell'ordine del Questore di lasciare il T.N. entro 5 giorni. Accompagnamento alla frontiera: straniero colpito da Decreto del Prefetto di espulsione, il questore da esecuzione al provvedimento del Prefetto il giudice di pace deve convalidare il provvedimento entro le 48 ore successive dopo la convalida viene data esecuzione al provvedimento mediante accompagnamento dello straniero alla frontiera aerea. Per l'ingresso, il soggiorno il transito gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido nel nostro ordinamento Visto d'ingresso: è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel T.N. ( vds lista Stati soggetti a visto) viene rilasciato dalla rappresentanze diplomatiche o consolari italiane

Soggiorni di breve durata non superiori a tre mesi (L.28.05.2007 nr.68) per visita, affari turismo e studio vi è l'obbligo dello straniero di dichiarare la propria presenza entro 8 giorni dall'ingresso, in caso di mancata dichiarazione o se lo straniero si trattiene oltre i tre mesì Espulsione. Il Permesso di soggiorno è l'atto amministrativo con il quale lo straniero regolarmente entrato viene autorizzato a permanere in Italia. Tale documento consiste in una smart card, resistente all usura; a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di emissione, e riporta: le generalità del titolare; la foto; la tipologia del documento; la data di emissione e di validità dello stesso; le generalità dei figli; il codice fiscale. Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta la stessa numerazione e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore. Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico autonomo. Permesso di soggiorno rilasciato da uno stato UE:- Lo straniero già munito di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato UE ha l'obbligo di dichiarare la sua presenza (art.5 co.7 D.Lvo 286/98) Come si ottiene il permesso di soggiorno: Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi al Questore della Provincia ove si stabilisce lo straniero. Il permesso di soggiorno è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso e permette di soggiornare in Italia per il periodo di validità. Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del P.S., lo straniero che esibisce tale ricevuta ha i medesimi diritti connessi al possesso del titolo ( Direttiva M.I. 20.02.2007) Rinnovo del permesso di soggiorno:- deve essere richiesto al Questore della Provincia di dimora almeno 90 giorni prima della scadenza per lavoro subordinato a tempo indeterminato, 60 giorni prima della scadenza per lavoro a tempo determinato e almeno 30 giorni prima negli altri casi. TRASCORSI 60 giorni dalla scadenza il titolare del permesso di soggiorno diventa irregolare. Rinnovo del permesso di soggiorno procedura:- Lo straniero si reca presso un Ufficio PT spedisce il KIT contenente i documenti richiesti, dopo un certo tempo verrà convocato presso un Ufficio di Polizia per rilievi fotodattiloscopici dopo circa 2 mesi viene rilasciato il P.S. nel frattempo la ricevuta postale costituisce documento idoneo al soggiorno ( va comunque contattata la Questura di dimora per conoscere lo stato del rilascio del P.S.) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) D.Lvo 08.01.2007 nr.3. previsto per stranieri in possesso di P.S. valido da almeno 5 anni è a tempo indeterminato, espulsione prevista solo per gravi motivi. Immigrazione clandestina e procedura davanti al G.d.P.

L art. 1, comma 16 del pacchetto sicurezza, aggiunge al TU Stranieri l art. 10-bis introducendo ex novo il reato di Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La norma punisce l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello stato, ove per illegali, si intendono l'ingresso e il soggiorno che siano avvenuti fuori dalle regole previste dal TU Stranieri. L ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato sono una contravvenzione punita con l ammenda da 5.000 a 10.000 euro, rispetto alla quale però il respingimento o l espulsione dello straniero determinano il non luogo a procedere. Le condotte punite sono due: la prima è relativa allo straniero che entra nello stato in violazione delle disposizioni del TU. E un reato istantaneo che si consuma al momento dell ingresso. la seconda condotta punita è invece relativa allo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle norme sul soggiorno previste dal TU. Per l esecuzione dell espulsione non è necessario il nulla osta dell autorità giudiziaria. La competenza a conoscere di questo reato è del giudice di pace. E' stato introdotto un nuovo modello procedimentale davanti al G.d.P. Il nuovo modello si articola su:- Presentazione Immediata art.20 Bis DLVO 274/2000 Citazione contestuale dell'imputato in udienza art.20 ter DLVO 274/2000 La polizia giudiziaria presenta, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, a giudizio l imputato dinanzi al giudice di pace. In taluni casi può citarlo direttamente in udienza senza attendere il termine di 15 giorni per la fissazione. Sintesi operativa:- la polizia giudiziaria chiede al P.M. l'autorizzazione alla presentazione immediata dell'imputato a giudizio dinanzi al G.d.P (art 20 bis); quando ricorrono gravi e comprovate ragioni d'urgenza, ovvero l'imputato si trova in stato di arresto/fermo la P.G. chiede al P.M. la citazione contestuale (art.20 ter), il P.M. autorizza la presentazione nei 15 giorni successivi «Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell imputato in casi particolari). Per i reati procedibili d ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l autorizzazione a presentare immediatamente l imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. Art. 20-ter (Citazione contestuale dell imputato in udienza in casi particolari). Nei casi previsti dall articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale ( arresto per altro reato o trattenimento CIE), la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l udienza. Inottemperanza ordine del Questore procedura davanti al GdP Il D.L. 23.06.2011 nr.89 entrato in vigore il 24.06.2011 ha ridisegnato le procedure di espulsione degli stranieri irregolari ed ha rimodulato le diverse fattispecie dei reati di violazione dell Ordine del Questore di lasciare il T.N. Per quanto attiene le norme penali, le maggiori novità riguardano l art.14 D.Lvo 286/98, il cui comma 5 ter punisce lo straniero che, senza giustificato motivo, viola l ordine di allontanamento dal T.N. emesso nei suoi confronti dal Questore, con le seguenti nuove sanzioni:- Multa da 10,000 a 20.000 euro, qualora l espulsione sia stata disposta nei casi in cui si sarebbe dovuto procedere all immediato accompagnamento alla frontiera ( ma no lo si è fatto a causa di situazioni transitorie che hanno impedito l effettuazione del rimpatrio); multa da 6.000 a 15.000 euro, qualora lo stranieri non abbia obbedito all ordine di rimpatrio volontario di cui al comma 5 dell art 13 D.Lo 286/98.

Radicalmente mutato anche il trattamento sanzionatorio per lo straniero che, senza giustificato motivo, viola un secondo ordine di allontanamento del Questore : il nuovo art.14 comma 5 quater D.Lvo 286/98 punisce tale condotta con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Il D.L 89/2011 ha altresì introdotto due nuove figure di reato; più precisamente, i delitti di cui all art.13 comma 5.2 e 14 comma 1 bis D.Lvo 286/98. Si tratta, rispettivamente, della violazione delle misure di garanzia che il Questore dispone durante il termine-compreso tra i 7 ed i 30 giorniconcesso allo straniero per il c.d. rimpatrio volontario e delle misure che lo stesso Questore può disporre, in luogo del trattenimento presso il C.I.E., nei confronti dello straniero in attesa di essere espulso coattivamente dal territorio dello Stato mediante accompagnamento alla frontiera. L inottemperanza ad anche una sola di tali misure è punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro. Lo stesso decreto attribuisce la competenza per tali reati al G.d.P. e l instaurazione dei relativi procedimenti dovrà avvenire con le modalità previste dagli artt.20 bis e 20 ter del D.Lvo 274/2000, cioè con la procedura già in opera per il reato di clandestinità (art.10 bis D.Lvo 286/98) Qualora, ricorra uno dei reati la P.G. dovrà formulare al P.M. richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio dell imputato ai sensi dei citati artt.20bis e 20 ter. Dopodichè, ottenuta dal P.M. l autorizzazione di cui all art.20 bis comm3 ovvero di cui all art.20 ter commi 2 e 3, sarà la stessa P.G. a dover provvedere alla presentazione dell imputato davanti al G.d.P. e alla relative notifiche. LISTA DEGLI STATI I CUI CITTADINI SONO SOGGETTI ALL OBBLIGO DEL VISTO. I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall'obbligo di visto d ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela. I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall obbligo di visto in qualunque caso.

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. REGOLE PER I CITTADINI DELL UNIONE EUROPEA E I LORO FAMILIARI (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30; circolare del ministero dell Interno del 6 aprile 2007, n. 19; circolare del ministero dell Interno del 18/07/2007, n. 39; circolare del ministero dell Interno dell 8 agosto 2007, n. 45; decreto legislativo 28 febbraio 2008, n.32) Tutti i cittadini dell Unione europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi. Il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sicurezza dello Stato nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Nelle suddette ipotesi è adottato un provvedimento di allontanamento, che può essere emesso anche per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno. Soggiorni di durata inferiore a tre mesi I cittadini dell Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d identità valido per l espatrio. La dichiarazione di presenza per i cittadini dell Unione europea Il cittadino dell Unione o il suo familiare, in ragione della durata del soggiorno, può dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale presso un ufficio di polizia; L ISCRIZIONE ANAGRAFICA I cittadini dell Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l iscrizione anagrafica al comune di residenza. N.B. Con la sentenza della Corte di Giustia dell Unione Europea del 28.04.2011 la Corte ha stabilito la non conformità della normativa nazionale ripsetto a quella comunitaria, laddove è prevista la reclusione per i cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, in caso di inottemperanza all ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro. Ne consegue che la violazione degli artt.14,comma 5 ter e 14,comma 5-quater, D.Lvo 286/98 non comportano l applicazione di alcuna sanzione penale essendo con tale sentenza intervenuta l abrogazione di fatto delle sanzioni penali previste ai succitati commi 5 ter e 5 quater dell art.14 del D.Lvo 286/98. Ne consegue che le eventuali notizie di reato relative a tali norme, saranno oggetto di archiviazione e eventuali arresti in flagranza comporteranno l immedita liberazione dell arrestato ai sensi dell art.389 c.p.p. per essere stato eseguito l arresto fuori dei casi consentiti. Si precisa che il reato di cui all art.13 co.13 del D.Lvo 286/98 rimane tuttora in vigore non essendo stato toccato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE.