MAGNIFICA COMUNITA DI CADORE REGOLAMENTO DEL MARCHIO COLLETTIVO "CADORE DOLOMITI" INDICE DEL REGOLAMENTO TITOLO I - ISTITUZIONE DEL MARCHIO Art.1 Istituzione del Marchio Art.2 Finalità e organismi di gestione del Marchio Art.3 Diffusione ed uso del Marchio TITOLO II - USO DEL MARCHIO Art.4 Soggetti abilitati all utilizzo Art.5 Ambito oggettivo di utilizzo Art.6 Condizioni di uso Art.7 Responsabilità dell uso TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI Art.8 Vigilanza sull uso Art.9 Contraffazioni ed alterazioni del Marchio Art.10 Pubblicizzazione e promozione del Marchio TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.11 Registrazione del Marchio Art.12 Controversie 1/8
TITOLO 1 - ISTITUZIONE DEL MARCHIO Art.1 - ISTITUZIONE DEL MARCHIO La Magnifica Comunità di Cadore, Ente morale di diritto pubblico che rappresenta l unitarità della popolazione e delle istituzioni Cadorine, su sollecito dei comuni che la costituiscono delle associazioni e sodalizi sprotyivi presenti sul territorio, istituisce il Marchio collettivo CADORE DOLOMITI (d ora in poi anche solo il Marchio ). Il Marchio è composto dal logotipo (grafia) e dal simbolo propone la scritta Cadore - Dolomiti sotto il disegno stilizzato del profilo di una montagna, intende valorizzare l esistenza di un rapporto simbiotico tra il popolo e l ambiente naturale presso il quale vive e dal quale traggono ispirazione le proprie eccellenze in tutti gli ambiti, anche in quello sportivo ove si auspica lo stesso marchio venga ampliamente diffuso ed utilizzato Il Marchio CADORE DOLOMITI è composto da (descrizione tecnica dei colori utilizzati pantone). I colori rispettano la classificazione del Pantone (per le tinte piatte) e le indicazioni in percentuale la CMYK della scala europa. Il Marchio graficamente è configurato secondo il disegno allegato sub All A al presente Regolamento. Il Marchio è stato depositato presso l Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA di Belluno per ottenere la registrazione nazionale dinanzi all Ufficio Italiano Marchi e Brevetti. Il Marchio è applicabile a tutte le classi di prodotti e di servizi. Art.2 - FINALITA E ORGANISMI DI GESTIONE DEL MARCHIO La finalità del Marchio è di promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi, che sono realizzate all interno di una zona geografica coincidente con il territorio del Cadore, relativamente ai comuni di: 1. Auronzo di Cadore 2. Borca di Cadore 3. Calalzo di Cadore 4. Cibiana di Cadore 5. Comelico Superiore 6. Danta di Cadore 7. Domegge di Cadore 8. Lorenzago di Cadore 9. Lozzo di Cadore 10. Ospitale di Cadore 11. Perarolo di Cadore 12. Pieve di Cadore 2/8
13. S. Nicolo' di Cadore 14. S.Pietro di Cadore 15. S.Stefano di Cadore 16. S.Vito di Cadore 17. Sappada 18. Selva di Cadore 19. Valle di Cadore 20. Vigo di Cadore 21. Vodo di Cadore 22. Zoppè di Cadore (d ora in poi l Area) e identificata dal Marchio stesso, e che hanno come obiettivi il miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell Area. In particolare il Marchio deve essere in grado di: consentire ai consumatori un immediata identificazione dei prodotti/attività/servizi che sono propri dell Area e essere garantiti delle loro provenienza imprenditoriale; sostenere ed incentivare le produzioni e attività e servizi delle imprese cadorine; consentire ai dettaglianti ed ai distributori in genere dell Area di differenziare il prodotto locale e di differenziarsi sulla base della percentuale di questo prodotto che viene venduto/utilizzato/somministrato; valorizzare l operato delle istituzioni, agli enti locali e gli enti no-profit del Cadore. 1. La gestione del Marchio è assicurata attraverso l attività dei soggetti di seguito riportati: La Magnifica Comunità di Cadore, attraverso i propri organi amministrativi e la struttura operativa che intenderà individuare approva il Regolamento d uso del Marchio; cura gli adempimenti relativi alla registrazione del Marchio; predispone il Regolamento d uso del Marchio e le sue modifiche; istituisce e tiene il registro del Marchio; approva le richieste d'uso del Marchio; autorizza gli organismi di controllo; dispone la sospensione e la revoca delle approvazioni d'uso del Marchio; irroga le sanzioni; tutela il Marchio e svolge attività di promozione e divulgazione in collaborazione con le strutture regionali e locali competenti; Art.3 - DIFFUSIONE ED USO DEL MARCHIO La diffusione e l uso del Marchio avverranno secondo i criteri e le modalità indicate nel presente Regolamento. 3/8
Il Marchio è un marchio collettivo di natura commerciale e facoltativo. I soggetti che promuovono manifestazioni o svolgono attività economiche nel contesto del Cadore non sono obbligati all adozione del Marchio stesso ed alla sua diffusione. TITOLO II - USO DEL MARCHIO Art.4 - SOGGETTI ABILITATI ALL USO DEL MARCHIO Il Marchio può essere utilizzato liberamente solo dai Promotori che ne hanno la titolarità e a cui spetta ogni diritto di riproduzione, modificazione e diffusione dello stesso. E data facoltà di usare il Marchio ai soggetti persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati - che abbiano i seguenti requisiti: svolgere la propria attività produttiva, commerciale e/o di prestazione di servizi nel territorio del Cadore fabbricare e/o commercializzare prodotti o prestare servizi legati al territorio del Cadore, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico. In particolare, l'uso del Marchio potrà essere concesso a: imprese, enti pubblici e loro enti strumentali, organismi di promozione del territorio; associazioni di categoria, associazioni socioculturali e sportive. I soggetti che ottengono l uso del Marchio non possono, a loro volta, concederne o, comunque, autorizzarne l uso a terzi. Per ottenere l'approvazione d'uso del Marchio i soggetti che la ottengono dovranno soddisfare le seguenti condizioni: devono svolgere la loro attività all interno dell Area geografica identificata dal Marchio; nel caso di imprese con più unità locali le produzioni/servizi per le quali può essere utilizzato il Marchio sono solo quelle realizzate dalle unità locali ricadenti nell area.; devono rispettare quanto previsto dal presente Regolamento; devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità, decoro ed opportunità: non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell interdizione dall esercizio di una professione o di un arte o dell interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 4/8
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici-ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore; non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso. non dedicarsi, direttamente e/o indirettamente, alla produzione e/o commercializzazione di prodotti e/o servizi afferenti all ambito della pornografia, delle armi, e, in generale, delle produzioni che possano in qualche modo danneggiare l uomo, gli animali e l ambiente. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti: a) nel caso d impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all esercizio dell impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi; b) nel caso di società semplice e società in nome collettivo, da tutti i soci; c) nel caso di società in accomandita semplice o per azioni da tutti i soci accomandatari d) per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative dagli amministratori; e) nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente. Il Concedente si riserva ampia discrezionalità nella valutazione del possesso di tali requisiti. Art.5 - AMBITO OGGETTIVO DI UTILIZZO 1. Il Marchio può essere utilizzato esclusivamente per i fini di cui all art. 2. co. 1 del presente Regolamento. 2. Il Marchio potrà essere riprodotto tramite ogni mezzo di riproduzione grafica purché nel rispetto di quanto previsto dal Manuale D uso allegato al presente Regolamento sub All. B 3. E vietato ogni utilizzo del Marchio contrario alla legge, all ordine pubblico o al buon costume. 4. I prodotti e i servizi per i quali é possibile richiedere l uso del presente Marchio devono essere realizzati o prestati nel territorio dell Area. Il processo produttivo, con riferimento ai prodotti, non può essere limitato alla sola attività di confezionamento. 5. Il Marchio deve essere associato ai prodotti e/o servizi tramite etichette, fascette, involucri, cartellini penduli in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del Marchio con il prodotto e/o servizio. Inoltre, può anche essere utilizzato dai Concessionari nel materiale promozionale o pubblicitario 5/8
relativo esclusivamente ai prodotti e/o servizi oggetto della concessione, purché venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento. Art.6 - CONDIZIONI D USO 1. Chiunque voglia utilizzare il Marchio deve farne istanza alla Magnifica Comunità di Cadore e sottoscrivere la Richiesta d'uso del Marchio (d ora in poi anche il Licenziatario) sub All C al presente Regolamento. 2. la Magnifica Comunità di Cadore, attraverso i propri organi istituzionali o le struttura operativa di cui intenderà dotarsi approva la richiesta d'uso del Marchio. 3. L'approvazione della richiesta d'uso del Marchio d uso obbliga il Licenziatario a osservare integralmente le disposizioni del presente Regolamento. 4. L'approvazione all'uso del Marchio s intende revocata di diritto nei seguenti casi: violazione di un precetto qualsiasi del presente Regolamento; mancata corresponsione nei tempi e con le modalità prescritte dei diritti di utilizzo; violazione dei tempi e modalità di utilizzo del Marchio; ogni altro caso espressamente previsto dall'approvazione d uso del Marchio. 5. La risoluzione di diritto sarà fatta valere dalla Magnifica Comunità di Cadore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 6. Il Licenziatario che ha ricevuto la comunicazione di risoluzione dovrà immediatamente cessare l utilizzo del Marchio. 7. Il Licenziatario che avrà avuta risolta di diritto la Convenzione non potrà pretendere dal Concedente nessun risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. Art. 7 - RESPONSABILITA NELL USO 1. Le responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l utilizzo del Marchio sono esclusivamente a carico del soggetto che lo utilizza. 2. Il è tenuto a lasciare indenne il Concedente da qualsiasi richiesta di danni e/o da altra pretesa venga avanzata da terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi prestati con il Marchio. 3. Il Licenziatario è tenuto a cessare o a sospendere l uso del Marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Concedente perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio stesso. 4. Il Licenziatario è obbligato a risarcire al Concedente di ogni danno o pregiudizio che derivi al Concedente dall'approvazione dell'uso del Marchio. Le clausole limitative di responsabilità o di esclusione sono nulle. TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI 6/8
Art.8 - VIGILANZA SULL USO 1. La Magnifica Comunità di Cadore può richiedere in qualsiasi momento al Licenziatario notizie e chiarimenti sull utilizzo del Marchio. 2. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento, da parte del Licenziatario, anche in tempi successivi al rilascio dell'approvazione, compete al Concedente del Marchio che ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, controlli nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi oggetto della concessione d uso del Marchio. 3. I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l esito e qualora rilevino usi del Marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata. 4. Il Concedente in caso d inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché negli eventuali regolamenti attuativi, potrà in qualsiasi momento, a seconda della gravità, sospendere o revocare l'approvazione d uso. 5. Le sanzioni potranno essere la sospensione per mesi sei e nei casi più gravi la revoca. Art.9 - CONTRAFFAZIONI ED ALTERAZIONI DEL MARCHIO 1. Il Concedente sarà libero di intraprendere ogni azione intesa alla tutela del Marchio da contraffazioni ed alterazioni. 2. Il Marchio non può essere utilizzato - in via esclusiva in funzione di segno distintivo di prodotti e/o servizi realizzati dai Concessionari. Esso, tuttavia, - in conformità alle condizioni alla quali è stata concessa l'approvazione d uso può comparire, in aggiunta ai segni distintivi aziendali dei Concessionari, fermo restando che in ogni caso, il Marchio deve essere utilizzato in modo tale da non essere confuso, assimilato, sovrapposto ai segni distintivi aziendali dei singoli Concessionari. 3. Ciascun Licenziatario s impegna a segnalare senza ritardo alla Magnifica Comunità di Cadore ogni episodio di contraffazione del Marchio di cui venga a conoscenza nonché di ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui venisse a conoscenza lesivi dell immagine del Marchio o contrari alle disposizioni del presente regolamento. Art.10 PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE 1. Il Concedente pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la richiesta d'uso del Marchio e per la sua approvazione. TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.11 - REGISTRAZIONE DEL MARCHIO 1. Il presente Regolamento è parte integrante del Marchio Collettivo. Esso avrà efficacia dalla data di deposito del Marchio. 7/8
2. Il presente Regolamento è modificabile con decisione unanime dei Promotori. 3. La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun Licenziatario e diviene efficace e vincolante decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. 4. Nel predetto termine ciascun Licenziatario ha facoltà di rinunciare all'uso del marchio, previa comunicazione alla Magnifica Comunità di Cadore Art.12 - CONTROVERSIE 1. Eventuali controversie circa l interpretazione e l applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole saranno sottoposte a mediazione secondo il Regolamento di Conciliazione della Camera di mediazione di Belluno. 8/8