IV/185. LA BELLEZZA DEL CREATO Settembre: IV^ Giornata della Chiesa italiana per la salvaguardia del creato



Documenti analoghi
CONFSAL, FESICA-CONFSAL E CONFSAL-FISALS

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

ANF : nuovi livelli di reddito

Studio Nicco. Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio Lomazzo Dott.sa Elisabetta. Consulenti del Lavoro

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8. Variazione situazione nucleo familiare dal. Mod. ANF/DIP - COD.

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/ al Variazione situazione nucleo familiare dal

Domanda Assegno per il Nucleo Familiare (ANF 2015) dall Angolo del Dipendente (opzione operativa da luglio 2015)

Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le rilevanze INPS e INPDAP

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8

FAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF]

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

Le condizioni di erogazione degli assegni familiari per l'anno 2004/2005.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

Le pensioni nel Le pensioni da lavoro. Allegato n. 2

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI

Risoluzione n. 114/E

Le prestazioni collegate al reddito

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

Sindacato Pensionati Italiani. Invalidi civili SPI CGIL - DIPARTIMENTO NAZIONALE PREVIDENZA

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

RAVENNA RA ITALIA RAVENNA RA ITALIA VIA DI ROMA 123 CAP 48101

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

L ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANF E L ASSEGNO FAMILIARE - AF

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano

TuttoInps. Le prestazioni a sostegno del reddito. L'assegno per il nucleo familiare. Sommario

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Roma, 08/07/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 88

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

Documento sul Regime Fiscale

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena Il Sindaco

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Servizio INFORMATIVA 730

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione

Ministero dell Economia e delle Finanze

Certificazione dei redditi - 1/6

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191

ASSEGNI FAMILIARI

Barrare la casella corrispondente. (compilare solo se si appartiene ad una delle categorie indicate) *Dati facoltativi. Essepaghe s.r.l.

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Regolamento Sanimpresa

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del 14/12/2015

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

La somma aggiuntiva sulle pensioni di basso importo: la «quattordicesima»

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013

PROVINCIA DI CAGLIARI

Roma, 29/05/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 112

Nuovo calcolo ISEE 2014 redditi inclusi NUOVO ISEE

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

Come leggere la Busta Paga. G.I. G.I. Formazione

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

PER L ASSEGNO SOCIALE, CRESCE DAL 2013 IL REQUISITO DELL ETA

Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

La pensione ai superstiti

Informativa per la clientela

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

Documenti per l iscrizione al I anno a.s Certificato sostitutivo del diploma di 3^ media. Completare l iscrizione entro la fine di Agosto

COMUNE CAMPIONE D ITALIA

Prestazioni L'assegno per il nucleo familiare Sommario A CHI SPETTA...2 L'ASSEGNO AL CONIUGE...2 I REQUISITI...3 PER QUALI PERSONE SPETTA...

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

ANF per il lavoro dipendente

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso. Art.1 Premesse

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Borse di Studio per Neolaureati Anno Accademico 2014

Transcript:

INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto 8-10-2009 9:28 Pagina 185 LA BELLEZZA DEL CREATO Settembre: IV^ Giornata della Chiesa italiana per la salvaguardia del creato IV/185 Le Chiese (la nostra Chiesa Cattolica, la Chiesa Protestante e la Chiesa ortodossa), le varie confessioni religiose (dal Buddismo all Islam), la cultura mondiale nell era della globalizzazione nelle sue forme e figure più rappresentative (da Bahumann a Beck, da La Touche a Stiglitz e a Vandana Shiva), le Istituzioni mondiali (dall ONU al FMI, dalla UE al G8) i Centri di eccellenza per la ricerca universitaria e non, concordano tutti su un medesimo assunto: l attuale grado di devastazione della terra è una conseguenza di gravi e decisivi errori e limiti nell impostazione filosofica, etica, spirituale e religiosa dell umanità, ed in particolare del progetto dell Occidente, che è quello che è diventato egemonico a livello mondiale. Quali allora i limiti di cui si è sopra parlato? 1) Sul piano teologico, la non giusta valorizzazione della fisionomia autentica e del ruolo della creazione/natura/ambiente, ridotti a semplice oggetto della manipolazione dell uomo, a strumento del suo insignorirsi, a momento della sua autoaffermazione in quanto padrone e possessore del mondo (Cartesio). 2) Il ridimensionamento della dimensione trinitaria della vita divina, che avrebbe permesso di inserire la natura/creazione nell abbraccio comunicativo delle Tre Persone della Trinità, innalzando essa alla dignità di figliolanza creaturale. 3) La solennizzazione dell uomo posto come vicario di Dio che attraverso la protesi della tecnica si faceva interprete, traduttore e garante del disegno di Dio sul mondo. 4) Il concetto di uomo che viene diviso fra dimensione spirituale e materiale, smarrendo il senso di una co-appartenenza solidale con la stoffa della terra e dell universo. La conseguenza di questi quattro errori è stato il prevalere del regno della quantità, di un mondo della tecnica senz anima, di un mondo senza bellezza. Non a caso i due progetti che si sono imposti dentro la modernità (cultura borghese tecnocratica e cultura marxista) hanno congelato la storia di questi quattrocento anni all interno di quel contesto e di quelle prospettive che oggi appaiono avere esaurito anche quegli elementi di spinta propulsiva che potevano essere presenti in passato. Hanno però preparato il terreno per una più ardua, complessa e fine impresa dell abitare in cui il primato torni agli autentici valori etici e spirituali in una prospettiva in cui teocentrismo, cosmocentrismo ed antropocentrismo trovino finalmente, nella giusta scansione gerarchica, il loro equilibrio e la loro armonia. A cura di don Francesco Poli Vice Cons. Naz.

INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto 8-10-2009 9:28 Pagina 186 IV/186 segue dal numero precedente articolo: Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici Equiparati Ai sensi dell art. 38, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Inabili Si intendono inabili i soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Lo stato di inabilità può essere attestato mediante presentazione di idonea documentazione, vale a dire certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o dalle Commissioni sanitarie delle USL attestante l inabilità (invalidità al 100%) del soggetto menomato, ovvero copia dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilità a carico dell INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell INAIL. Nuclei numerosi Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell assegno, si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti. Ai soli fini dell individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva infatti a tal fine il solo stato di figlio o equiparato. Pertanto, occorrerà valutare che nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni. In presenza dei presupposti di cui sopra, rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell assegno, anche i figli ed equiparati tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Ne consegue che i figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell applicazione delle tabelle relative e che gli eventuali redditi dagli stessi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare. Nell applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli ed equiparati di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell individuazione del nucleo numeroso. Per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea. Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Nipoti minori in linea retta viventi a carico dell ascendente Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, per i nipoti di età inferiore a 18 anni, devono ricorrere le seguenti condizioni:

INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto 8-10-2009 9:28 Pagina 187 1) l ascendente deve provvedere abitualmente al mantenimento del minore. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza; in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 2) deve essere accertata la non autosufficienza economica del nipote. La condizione della non autosufficienza economica può essere ritenuta sussistente al di sotto di un limite reddituale mensile pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Nel 2009 tale limite è pari a Euro 645,29. Nel reddito del beneficiario non devono essere computati redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte; 3) i genitori dei minori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono percepire alcun reddito, da intendersi quest ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita. Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest ultima, essendo un erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all incremento del patrimonio del genitore stesso. IV/187 Paesi convenzionati Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo dei richiedenti lavoratori i familiari residenti nei seguenti Stati esteri convenzionati: Stati dell Unione Europea; Capo Verde; Stati della ex Jugoslavia; Liechtenstein; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Svizzera; Tunisia (massimo 4 figli); Santa Sede. Reddito del nucleo Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare: a) Redditi complessivi assoggettabili all Irpef: Redditi da lavoro parasubordinato, dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione ecc.) percepiti in Italia o all estero compresi gli arretrati; Redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell eventuale detrazione dell abitazione principale. b) Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare solo se superiori complessivamente a Euro 1.032,91) ad esempio:

INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto 8-10-2009 9:28 Pagina 188 IV/188 Pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti; Interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.). Non sono considerate reddito Non sono considerate reddito, e pertanto non vanno indicate nel modello di domanda, le somme relative alle seguenti voci: i trattamenti di famiglia comunque denominati; i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell erogazione; l indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale; le rendite vitalizie erogate dall Inail; l indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome; l indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti; l indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali; l indennità per ciechi parziali; l indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili; le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all assegno di super invalidità; le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio; gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati; le pensioni di guerra. La misura La misura dell assegno varia anche in base alle ore di lavoro: Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana. Tabelle Le tabelle contengono i livelli di reddito familiare e la misura dell assegno per il nucleo familiare a seconda della tipologia del nucleo familiare. (Per l elenco delle tabelle v. www.inps.it - TUTTO INPS - Prestazioni - Prest.Sost.Redd. - Assegno nucleo familiare - Tabelle). L assegno può essere pagato al coniuge Dal 1 gennaio 2005 (legge 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 559) l assegno può essere pagato al coniuge che non ha un autonomo diritto alla corresponsione dell assegno fermo restando che l accertamento dei requisiti continua ad essere effettuato con riferimento all avente diritto. Il coniuge può richiedere il pagamento all INPS dell assegno, con il modello ANF/PREST (SR 32) inoltrato all INPS, se la richiesta è contemporanea alla domanda di assegno per il nucleo familiare del coniuge avente diritto, ovvero con il mod. ANF/PREST 559 (SR 56) se inoltrata successivamente.

INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto 8-10-2009 9:28 Pagina 189 INPS Circolare n., 5 del 16/01/2009 Disposizioni in merito all attuazione della convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale a favore della FIDALDO e delle OO.SS.. In data 3 maggio 2000, con deliberazione n. 276, è stata approvata e poi sottoscritta la convenzione con La Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO), la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio Alberghi Mense (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali e Affini (FISASCAT-CISL), l Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), la Federazione Sindacale dei Lavoratori a Servizio dell Uomo (FEDERCOLF), per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Detta convenzione, ancorché sottoscritta in data 3 maggio 2000, non è stata mai resa operativa per volontà della stessa Fidaldo e delle Organizzazioni Sindacali, che, con lettera del 6 maggio 2004, chiedevano a questo Istituto una sospensione della sua attuazione. Successivamente, con lettera del 13 settembre 2007, la FIDALDO e le altre OO.SS. chiedevano all Istituto l attivazione della convenzione, con relativa assegnazione del codice INPS. Con ulteriore lettera del Fondo Colf dell 8 febbraio 2008, all uopo costituito dalle Associazioni indicate in oggetto, venivano comunicate poi le coordinate bancarie e tutti gli estremi del c/c bancario del Fondo stesso. Premesso quanto sopra e al fine di dare attuazione alla convenzione in oggetto, si forniscono le istruzioni di seguito riportate. I datori di lavoro domestico che intendono versare tale contributo in favore delle Associazioni in oggetto, all atto della compilazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti dall Istituto per il versamento dei contributi obbligatori, riempiranno le caselle previste indicando il codice assegnato al Fondo Colf e il relativo importo. In tal modo autorizzeranno l INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale. È a carico delle OO.SS. l informativa ai propri associati relativa all ammontare del contributo ed al codice di attribuzione da riportare sui bollettini. Tale codice è identificato dalla sigla F2. Le OO.SS. si impegnano, inoltre, a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati relativi all operazione saranno trattati dall INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste in convenzione. Le Sedi Periferiche INPS verseranno sul conto corrente intestato al Fondo Colf, senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per contributi contrattuali risultanti dai bollettini elaborati, al netto del rimborso delle spese e della relativa. Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. Il costo unitario di gestione per singolo bollettino, relativo al servizio di esazione, aggiornato rispetto a quello previsto nella convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2000, è pari a 0,25 per l anno 2008. Le Sedi periferiche forniranno al Fondo, entro il mese di aprile dell anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, un apposito rendiconto dal quale risulterà: l ammontare dei contributi incassati risultanti dai bollettini elaborati nell anno di riferimento; l ammontare delle somme corrisposte; l ammontare del rimborso spese e della relativa IVA. I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle Strutture dell Istituto con successivo messaggio. Si fa riserva circa le istruzioni operative e contabili che verranno fornite al momento in cui risulterà aggiornata la procedura automatizzata relativa alla riscossione dei contributi dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il Direttore generale Crecco IV/189

INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto 8-10-2009 9:28 Pagina 190 IV/190 ALLEGATO 1 CONVENZIONE FRA L ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO(FIDALDO), LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO ALBERGHI MENSE (FILCAMS-CGIL), LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (FISASCAT-CISL),L UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTUCS-UIL), LA FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL UOMO (FEDERCOLF),PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE. L anno 2000 il giorno 15 del mese di settembre in Roma, fra l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente Massimo Paci, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.276 del 3 maggio 2000 e 1) la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestici (in seguito denominata FIDALDO), nella persona del Presidente Laura Pogliano Besozzi; 2) la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio Alberghi Mense e Servizi (FILCAMS- CGIL), nella persona del Segretario Generale Ivano Corraini; 3) la Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FI- SASCAT-CISL), nella persona del Segretario Generale Gianni Baratta; 4) l Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), nella persona del Segretario Generale Brunetto Boco; 5) la Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell uomo (FEDERCOLF), nella persona del Segretario Generale Franca Tiberio; visto l articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso indicati possono essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ad assumere, su richiesta delle Confederazioni sindacali a carattere nazionale, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle Confederazioni sindacali medesime, nonché i contributi che siano stabiliti dai contratti di lavoro; vista la richiesta del 2 giugno 1997 della FIDALDO e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori domestici FEDERCOLF (Acli), FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL di stipulare una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, di cui all art.45 del CCNL 16/7/1996, tramite i bollettini di c/c postale utilizzati dai datori di lavoro domestico per il versamento dei contributi obbligatori; vista la nota n. 6/PS/51650/RCS/Conv. del 30/7/1999 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa; vista la legge 675 del 31/12/1996 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; considerato che il servizio di esazione di cui sopra non intralcia le attività istituzionali dell Istituto, si conviene quanto segue: Art. 1 Ai sensi della legge 311/73 le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all INPS la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro. Art. 2 Le Associazioni sindacali firmatarie in epigrafe costituiranno un Fondo al quale affluiranno i contributi di assistenza contrattuale dovuti dagli associati. La riscossione del contributo di assistenza contrattuale avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi.

INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto 8-10-2009 9:28 Pagina 191 A tal fine i datori di lavoro domestico, all atto della compilazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti dall Istituto per il versamento dei contributi obbligatori compileranno le apposite caselle presenti nel bollettino stesso per indicare rispettivamente il codice del Fondo in favore del quale intendono versare il contributo di assistenza contrattuale e il relativo l importo, autorizzando in tal modo l INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale. IV/191 Art. 3 Sarà cura delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall INPS al Fondo, nonché l ammontare del contributo da versare. Le Organizzazioni firmatarie si impegnano inoltre a portare a conoscenza degli associati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati relativi all operazione saranno trattati dall INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione. Le medesime Organizzazioni sindacali comunicheranno all INPS - Sede Centrale l ammontare del contributo dovuto dai propri associati e le successive variazioni. Art. 4 L INPS considererà versato a titolo di contributo di cui alla presente convenzione il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul bollettino di conto corrente. Qualora il contribuente non intenda versare il contributo di che trattasi, non deve apporre alcuna indicazione sul bollettino di conto corrente. È escluso, per l INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi. L INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione. Art. 5 Le Associazioni Sindacali firmatarie della presente convenzione, dopo aver costituito il Fondo per il contributo di assistenza contrattuale, ne comunicheranno all INPS l avvenuta costituzione, il nome del responsabile, il numero di conto corrente bancario e relative coordinate su cui effettuare le rimesse oggetto della Convenzione. Il responsabile del Fondo di cui al comma precedente avrà il compito di intrattenere con l IN- PS tutti i rapporti connessi all applicazione della convenzione. Qualsiasi variazione relativa alle specifiche del conto corrente e del nominativo del responsabile del Fondo dovrà essere effettuata con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione. Art. 6 I costi di esazione del contributo di assistenza contrattuale sono stati determinati dai competenti Uffici dell Istituto sulla base dei criteri della contabilità industriale. Per determinare il costo di gestione di ogni singolo bollettino è stata seguita una metodologia che individua: il costo medio per minuto della risorsa umana dedicata (7 qualifica funzionale) incrementato di una quota per i costi generali di amministrazione e per il funzionamento dei centri di costo di servizio (pari a L.1.397); il tempo mediamente necessario per la gestione complessiva del singolo bollettino (pari a minuti 0,187), calcolato sulla base della osservazione diretta dell attività lavorativa riferita ad un campione di operatore; il costo del servizio di cui trattasi in L.261 per singolo bollettino, dato dal prodotto tra il tempo occorrente e il costo per minuto. È a carico del Fondo costituito dalle Organizzazioni firmatarie, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto 8-10-2009 9:28 Pagina 192 IV/192 Le stesse Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. Art. 7 Le Agenzie INPS verseranno sul conto corrente del Fondo indicato dalle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione, senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dai bollettini elaborati sulla base di quanto convenuto nel precedente articolo 4, al netto del rimborso delle spese di cui al precedente art.6 e della relativa IVA. Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. Unitamente al versamento di cui al primo comma, l INPS fornirà al Fondo, per i bollettini elaborati, una distinta dei datori di lavoro che hanno versato il contributo, con l indicazione del periodo contributivo e dell ammontare del versamento. Entro il mese di aprile dell anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, le Agenzie INPS trasmetteranno al Fondo un apposito rendiconto dal quale risulterà: l ammontare dei contributi di assistenza contrattuale incassati risultanti dalla elaborazione dei bollettini elaborati nell anno di riferimento; l ammontare delle somme corrisposte, di cui al primo comma; l ammontare del rimborso spese e della relativa IVA di cui all art.6. Art. 8 L INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti aderenti alle Organizzazioni firmatarie e, comunque, dei i soggetti di cui all art.2, verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall applicazione della presente convenzione. I rapporti conseguenti all attuazione della presente convenzione, compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro domestico per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e i datori di lavoro interessati. In particolare l INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali. Art. 9 Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione sono a carico del Fondo costituito dalle Organizzazioni firmatarie. Art. 10 La presente convenzione avrà validità sino al 31 dicembre 2001. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza. Il Presidente dell INPS Massimo Paci Il Presidente della FIDALDO Laura Pogliano Besozzi Il Segretario Generale della FILCAMS-CGIL Ivano Corraini Il Segretario Generale della FISASCAT-CISL Gianni Baratta Il Segretario Generale della UILTUCS-UIL Brunetto Boco Il Segretario Generale della FEDERCOLF Franca Tiberio