non assicura a priori il riconoscimento del diritto agli ecoincentivi sopra richiamati.



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ECOINCENTIVI ULTERIORI INDICAZIONI Premesso che, come comportamento generale, il consulente automobilistico deve tenere un approccio prudente laddove la casistica che gli viene proposta non trovi riscontro puntuale nella legge (Finanziaria 2007), nelle circolari applicative (finora solo quella Aci/PRA del 29.12.2006) e nella documentazione (certa), e premesso ancora che, si ribadisce, il consulente medesimo non garantisce l ottenimento delle agevolazioni di cui agli ecoincentivi (frutto di rispetto delle condizioni di partenza e dei riscontri a consuntivo a cura della Pubblica Amministrazione), ma unicamente il corretto svolgimento ed esito delle formalità interessate (immatricolazione - prima iscrizione radiazione), si osserva quanto segue (questioni sostanzialmente segnalate all Aci e per le quali o quanto meno per alcune delle quali dovrebbero uscire ulteriori note dell Ente), riportando subito le conclusioni cui si è giunti e le indicazioni comportamentali, e poi, a proseguire, gli approfondimenti caso per caso. Poiché nessuna Autorità ha ancora dato un indirizzo sui casi non esplicitamente disciplinati o dubbi cioè non o non ancoraacclarati, individuati nel prosieguo con l asterisco *- nell agire in funzione delle indicazioni specifiche dei punti da a 0, si può pure predisporre una informativa ai propri Committenti, che la controfirmeranno, di carattere onnicomprensivo e con la cennata manleva al consulente, del genere: In attesa di chiarimenti ufficiali e, comunque, nell eventualità che non pervengano, si fa presente che la richiesta degli ecoincentivi previsti dai commi da 224 a 236 dell art. della legge 296/2006 Finanziaria 2007, nelle seguenti circostanze: - Immatricolazione veicolo nuovo di fabbrica di importazione parallela - Immatricolazione del veicolo nuovo in leasing - Cointestazione del veicolo destinato alla rottamazione o del veicolo nuovo - Intestazione del veicolo destinato alla rottamazione a persona deceduta - Intestazione del veicolo nuovo uso taxi pubblico da piazzao noleggio con o senza conducente - Intestazione del veicolo nuovo a imprese attive nel settore della pesca, dell acquacoltura e della produzione agricola Regolamento 998/2006 della Commissione, già 69/200, sugli aiuti cosiddetti de minimis - Intestazione a soggetti imprenditori che non rendono la dichiarazione sostitutiva di non fruizione di aiuti della regola de minimis di cui al Regolamento UE citato tra parentesi al precedente trattino, o la dichiarazione di trovarsi nei limiti della regola stessa - Autocarro destinato alla rottamazione che proviene da situazione tipo quella dei Fiat o OM 40, cosi omologati o immatricolati cioè con oltre 3.500 Kg. di massa complessiva e poi, prima o dopo l immatricolazione, riclassificati Fiat/OM 40/35 per ricondurli all interno dei 3.500 Kg. di massa complessiva - Situazioni identiche/analoghe a quelle finora elencate realizzate vigenti gli ecoincentivi, poi espunti in sede di conversione, del D.L. 262/2006 conv. dalla legge 286/2006 - Situazioni diverse da quelle previste dalla Finanziaria 2007 gestite come ecoincentivo ex D.L. 262/2006 menzionato al trattino precedente e/o, sempre con riferimento al D.L. 262, con parametri non più ammessi o, infine, riferite a immatricolazioni dal 3/0/2006 al 3/2/2006, ma con contratto di acquisto anteriore al 3/0/2006. non assicura a priori il riconoscimento del diritto agli ecoincentivi sopra richiamati. Luogo, data e timbro e firma dell agenzia Timbro e Firma per ricevuta e presa conoscenza del Committente, Impresa.., che con la sottoscrizione che segue intende anche esonerare ed esonera espressamente la suddetta agenzia da ogni responsabilità in ordine agli ecoincentivi richiesti nelle condizioni sopraelencate.

CONCLUSIONI PER ORA Premesso che la questione della coincidenza intestazione e dell acquisizione in leasing in questo caso chiaramente ammissibile ovviamente non si pone per il comma 228 dell art. della Finanziaria 2007 disciplinante l acquisto degli autoveicoli omologati con alimentazione GPL, Metano, elettrica o a idrogeno anche qualora abbinata a quella a benzina/gasolio, quando l immatricolazione avviene senza una corrispondente rottamazione, guardando alla ratio delle disposizioni e usando la ragionevolezza, ad avviso associativo la chiave di lettura dovrebbe essere la seguente. Degli ecoincentivi possono godere autoveicoli e motocicli nuovi di fabbrica, ancorché di importazione parallela*, per: a le Persone fisiche purchè ci sia coincidenza di intestazione tra veicolo dato in rottamazione e veicolo nuovo, salvi i casi di: - immatricolazioni con ecoincentivo fatte vigente il D.L. 262/2006 * - familiare convivente - cointestazione tra persone fisiche* - eredità * Auspicando il superamento della coincidenza intestazione per le persone fisiche attraverso il riconoscimento dell avere il legislatore detto più di quello che voleva, o con una modifica introdotta in sede di conversione di uno dei D.L. in attesa. b le Persone giuridiche * senza *coincidenza di intestazione tra veicolo dato in rottamazione e veicolo nuovo, pertanto si ammette *anche il caso del veicolo dato in rottamazione intestato ad un socio o amministratore e quello nuovo intestato alla società ma non viceversa, poiché così si ricade nei casi della lettera ache precede. In entrambi i casi aquando l acquisto è come ditta individuale o esercente arte, professione o lavoro autonomoe bè ammessa l intestazione del veicolo nuovo in leasing *, facendo poi riferimento, per quanto precede, sulla coincidenza intestazione del veicolo dato in rottamazione e relative eccezioni, alla figura dell utilizzatore. Restano fermi gli impedimenti di accesso all ecoincentivo per costruttori, importatori e rivenditori di veicoli ancorché acquistino il veicolo nuovo per uso aziendale*e le esclusioni per l uso di terzi *e quelle previste dal Regolamento Comunitario sugli aiuti de minimis *, con riferimento, per tali aiuti, alle sole imprese individuali o societarie che siano.

1. CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE ACI/PRA DEL 29.12.2006: - il certificato di stato di famiglia, salvo future diverse precisazioni, non può essere sostituito con autocertificazione, deve essere in bollo e non anteriore a 6 (sei) mesi; - al punto 5, concernente gli incentivi per i motocicli, si tenga presente che il contributo è anticipato non dal centro di demolizione autorizzato, probabilmente un refuso, bensì dal venditore ; inoltre le condizioni per l erogazione sono le stesse che per gli autoveicoli, con particolare riferimento al discorso della possibile intestazione a familiare convivente del motociclo da rottamare e al divieto di godere dell incentivo per coloro la cui attività riguarda la produzione o lo scambio di tali veicoli. Infine, con riferimento ai motocicli acquistati tra il 1 e il 31 dicembre 2006, per i quali gli adempimenti relativi agli incentivi possono essere svolti entro il 31 gennaio 2007, si consiglia di considerare quest ultima data come termine anche per la richiesta al PRA della radiazione del motociclo destinato alla rottamazione; - quanto poi alla gestione degli acquisti/immatricolazioni di autoveicoli relativi al periodo 3 ottobre/31 dicembre 2006, per la quale la circolare PRA rinvia a successive istruzioni (con termini eventualmente da fissare e che non è certo legata alla data del 31.01.2007, data riguardante esclusivamente i motocicli), si rimarca che il rinvio opera sicuramente per tutti gli autoveicoli interessati iscritti al PRA entro il citato 31.12.2006. Non dimenticando che l attuale previsione non coincide esattamente con quella, non prevista in sede di conversione, del D.L. 262/2006 (il valore dei 140 gr/km è ora fino a e non al di sotto, gli autocarri sono quelli di massa complessiva fino a 3.500 g, anziché fino a 3.500 di portata (*), mentre sul mutato rinvio al contratto di acquisto rispetto al precedente acquisto ed immatricolazione si auspica che si convenzioni la valorizzazione della data di immatricolazione) (*); - nei fac-simili delle dichiarazioni sostitutive di notorietà occorre fare alcune piccole correzioni a) su tutti, all inizio, la parola venditrice vale sia per la società che per la ditta individuale, ergo, una volta cancellata la voce che non ricorre ( società se ditta individuale, o viceversa), la parola venditrice deve restare, risultando quindi, a seconda del caso, società venditrice ovvero ditta individuale venditrice b) per gli allegati 1, 2 e 3, dove appare l opzione selezionabile alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno con emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per m, le parole alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno vanno eliminate, risultando quindi l opzione costituita dalle sole parole con emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per Km ; infatti il caso, ove ricorra, delle emissioni di CO2 inferiori ai 120 gr/m riguarda non tanto le alimentazioni elettrica o ad idrogeno (che dovrebbero avere CO2 pari a zero), quanto appunto quelle a GPL o a metano c) nell allegato 4, al punto 1 della parte riguardante le dichiarazioni che vengono rese, va eliminata la parola stato, per cui la dichiarazione corretta diventa 1. il motociclo nuovo è immatricolato come euro 3, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione ; - fin qui è stato usato un criterio cronologico per le osservazioni sulla circolare Aci, cui si deroga per l argomento consegna copia del certificato di rottamazione nella pratica di prima iscrizione, poiché richiede una particolare articolazione. Senza entrare troppo nei dettagli, specificando solo che sul punto è in primis mal formulata la norma (chiedendo al venditore di, tra l altro, dichiarare -?! copia del certificato di rottamazione, adempimento impossibile e dunque ad avviso di chi scrive inapplicabile, anche perché diversamente il legislatore non avrebbe contemporaneamente previsto il termine di quindici giorni successivo alla consegna), valgano due considerazioni: a) le circolari, come è noto, operano all interno della legge e non possono modificarla, perciò, in prima battuta, è evidente che la richiesta della copia del certificato di rottamazione a corredo della formalità di prima iscrizione non possa che riguardare il caso in cui la rottamazione sia avvenuta/avvenga anteriormente alla prima iscrizione medesima, non applicandosi quando la rottamazione come prevede la legge avviene nei quindici giorni successivi alla consegna dell autoveicolo (consegna che sarà in data pari o posteriore all immatricolazione e, nel caso dello STA, anche alla prima iscrizione)

b) comunque la mancata allegazione ancorché nelle condizioni atte a consentirla di cui alla lettera a) che precede non può essere motivo di ricusazione della formalità poiché, ai sensi della disciplina del procedimento amministrativo, un Ufficio Pubblico non può richiedere documenti che siano già in suo possesso, come sarebbe ed è quando la radiazione sia avvenuta anteriormente alla prima iscrizione. Conseguentemente l allegazione in esame è atto di pura cortesia, ma forse, sotto un profilo di economicità ed uniformità della procedura è cosa sostanzialmente inutile. Sembrerebbe più utile, nella misura in cui se ne abbia la possibilità, indicare nella sezione Altri dati della nota PRA di prima iscrizione, se la radiazione al PRA del veicolo in rottamazione del quale si indica la targa sia già avvenuta; - non è più richiesta l allegazione alle formalità di prima iscrizione e di radiazione di copia delle relative carte di circolazione. Se il consulente ritiene di farlo, lo può fare a titolo di pura cortesia (come peraltro doveva essere in precedenza, senza costituire motivo di ricusazione la non allegazione). 2. AUTOVEICOLI NUOVI DI FARICA DI IMPORTAZIONE PARALLELA (*): Premesso che la circolare Aci non vi fa cenno, questa Associazione ritiene che tali autoveicoli abbiano diritto a rientrare tra quelli capaci degli ecoincentivi, ciò in applicazione del diritto comunitario ed in particolare del rispetto del principio di libera circolazione delle merci. In questo caso il contributo dovrebbe essere versato al venditore dall importatore parallelo e da quest ultimo fatto valere il credito d imposta. Tuttavia occorre che il consulente si faccia rilasciare una dichiarazione di consapevolezza (e manleva) del committente in ordine al fatto che esiste il precedente negativo asserito dall Aci/PRA a seguito di chiarimento ottenuto dal Ministero dell Economia e delle Finanze con riferimento agli ecoincentivi del D.L. 262/2006, sostanzialmente simili anche se non mantenuti in sede di conversione del decreto legge stesso. In altre parole, fermi i confini del ruolo consulenziale come espressi all inizio del presente documento, deve essere chiaro che in mancanza di esplicita indicazione di ammissibilità, potrebbe manifestarsi il rischio di dover affrontare un contenzioso per far valere il diritto. 3. AUTOVEICOLI E MOTOCICLI DA ACUISIRE IN LEASING (*)/INTESTAZIONE DEL VEICOLO DA ROTTAMARE A FAMILIARE CONVIVENTE: Purtroppo i due aspetti si intersecano, nel senso che la previsione dell intestazione a familiare convivente costituisce una statuizione dalla quale possono essere tratte alcune conseguenze problematiche, anche in riferimento agli ecoincentivi non convertiti del D.L. 262/2006. Infatti a) la possibilità di acquisire veicoli incentivati in leasing (*) non è presente nella Finanziaria 2007, pur apparendo la non ricomprensione o la non previsione in via interpretativa una ad avviso della scrivente dimenticanza, per varie ragioni, anche di profilo costituzionale, che è inutile esporre in questa sede b) però, contro quanto esposto al punto precedente depone la formulazione legislativa per gli ecoincentivi del DL 138/2002 conv. dalla legge 178/2002, ove l acquisizione in leasing era esplicitamente postulata c) altro argomento contrario è l aver stabilito la possibilità dell intestazione del veicolo da rottamare a familiare convivente, essendo evidente che, quanto meno per una persona fisica (pur potendo provare a fare dei distinguo tra acquisto da parte di persona fisica esercente impresa individuale ovvero arte, professione o lavoro autonomo e soggetto privato ) non ci sarebbe mai coincidenza di intestazione tra veicolo in rottamazione e veicolo nuovo e men che meno potrebbe esistere un convivente di una società (di leasing nelle vicende in esame) d) ancora a sfavore l uso della parola acquisto, presente anche negli ecoincentivi non convertiti del solito D.L. 262/2006, anche se per le formalità fatte con riferimento a questi ultimi non si può essere certi che non siano avvenute immatricolazioni in leasing (*) mancando del tutto il concetto del familiare convivente

e) quanto alla previsione del familiare convivente, essa sembra condurre all obbligo benché per relazione, mentre sempre negli ecoincentivi del nominato D.L. 138/2002 la coincidenza di intestazione tra veicolo in rottamazione e veicolo nuovo era postulata direttamente, e, anche qui, nella legge, insieme alla possibilità del familiare convivente della coincidenza di intestazione, si ripete, tra veicoli in rottamazione e veicolo nuovo, perlomeno relativamente alle persone fisiche, visto che non esistono, come si è già notato, conviventi delle persone giuridiche f) dal confronto infine delle condizioni di cui al presente punto previste dalla Finanziaria 2007 e dal D.L. 262/2006 (per quest ultimo finchè ne sono rimaste in vigore le previsioni in materia), sussiste l ulteriore problema della ricomprensione (*) nell effetto retroattivo (3.10.2006 31.12.2006) delle intestazioni a persone giuridiche e/o di quelle, a persone giuridiche o fisiche che siano, non coincidenti nell intestazione tra veicolo rottamato e veicolo nuovo, salva la situazione del familiare convivente. La conclusione che si trae da quanto esposto in questo punto è che situazioni nelle quali il veicolo nuovo voglia essere acquisito in leasing (*) e/o nelle quali non ci sia coincidenza di intestazione tra veicolo in rottamazione e veicolo nuovo (in particolare nel caso delle persone fisiche, salvo il caso del familiare convivente, ma non potendosi escludere a priori una interpretazione che estenda il principio di coincidenza anche alle persone giuridiche (*) o, addirittura, che le escluda, appunto per il solo richiamo al familiare convivente) e/o quando l operazione debba riguardare persone giuridiche, non darebbero totale tranquillità sul fronte del diritto all ecoincentivo. Pertanto, a meno di chiarimenti ufficiali che intervengano nel frattempo, laddove il committente, pur avvertito, insista nel procedere, comportarsi alla stregua del punto 2, acquisendo una sua opportuna dichiarazione, come lì spiegato, di consapevolezza e manleva. Se poi il precetto della coincidenza di intestazione regge del tutto, sono da escludere dagli ecoincentivi veicoli acquistati dal socio/amministratore a fronte di rottamazione di veicolo della società (*) e viceversa (*) (rilevando in più che nella prima ipotesi ci potrebbe essere conflitto di interessi). 4. COINTESTAZIONE DEL VEICOLO IN ROTTAMAZIONE/COINTESTAZIONE DEL VEICOLO NUOVO (*): Fattispecie non disciplinata finora, ma disciplinata amministrativamente negli ecoincentivi di cui al più volte menzionato D.L. 138/2002. Fermo quanto indicato al punto 3 precedente e ferme le relative cautele, sembrerebbe possibile, nel caso di veicolo in rottamazione intestato a più persone, dell intestazione del veicolo nuovo a una sola o a parte di tali persone (o ai loro familiari conviventi), a condizione che gli esclusi dichiarino (dichiarazione sostitutiva di notorietà) la loro consapevolezza/consenso. Viceversa non sembrano esserci ragioni ostative all intestazione a più persone del veicolo nuovo rispetto all intestazione del veicolo in rottamazione, purchè almeno una corrisponda con l intestatario del veicolo in rottamazione o sia suo familiare convivente. Non appare nemmeno ragionevole che si verifichino nelle situazioni appena descritto riduzioni o cambiamento negli ecoincentivi, ma non si finisce di ripeterlo in ogni modo acquisire dichiarazioni di consapevolezza/manleva del Committente. Nei limiti del possibile, in ultimo, non impegolarsi in assurde cointestazioni tra persone giuridiche e persone fisiche, sia per la massima incertezza in questi casi sul diritto all ecoincentivo, sia per le questioni fiscali che una cosa del genere comporta. 5. INTESTAZIONE DEL VEICOLO IN ROTTAMAZIONE A PERSONA DECEDUTA (*): Anche questa situazione, altrettanto prevista amministrativamente al tempo del dianzi ricordato D.L. 138/2002, ferme le opportune cautele già espresse (dichiarazioni di consapevolezza e manleva all agenzia da parte del committente) se e finchè mancano istruzioni ufficiali specifiche, sembra praticabile per gli eredi (indipendentemente dalla convivenza), o anche per uno/parte di costoro, a condizione in quest ultima ipotesi che gli eredi non usufruenti dichiarino, tramite dichiarazione sostitutiva di notorietà, la loro qualità di erede e la loro consapevolezza/consenso. Inoltre la qualità di erede dovrà ovviamente essere autodichiarata in primis da quello o da quelli che si intestano il veicolo nuovo.

6. RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE SUGLI AIUTI COSIDDETTI DE MINIMIS PER GODERE DEGLI ECOINCENTIVI: La legge sugli ecoincentivi della Finanziaria 2007 prescrive quanto in titolo. Anche se la circolare Aci non ne fa cenno e la legge non prescrive altro, il Regolamento comunitario in materia di aiuti De Minimis statuisce l esclusione di alcune categorie e l acquisizione di una idonea dichiarazione dell impresa (interessata all ecoincentivo nella specifica circostanza) non appartenente alle categorie escluse, come appena rilevato, a priori. Si riporta in calce un fac-simile di detta dichiarazione sostitutiva, contenente l esplicitazione dello status dell impresa (la questione riguarda solo le imprese, sia individuali che societarie) non richiedente l ecoincentivo con riferimento appunto agli aiuti De Minimis, alla non appartenenza alle categorie escluse e al non essere imprese in difficoltà, dichiarazione concernente quindi le imprese individuali e quelle societarie [salva la loro ammissibilità in relazione al punto 3 (e con valenza anche per le vicende 3.10.2006 31.12.2006)]. Siffatta dichiarazione sarebbe utile allegarla alla formalità di prima iscrizione (indipendentemente da eventuali rifiuti del PRA), ma va almeno fatta acquisire al venditore e, a cura di quest ultimo, in copia al costruttore o all importatore. Il contenuto della dichiarazione potrà lasciare perplessi, in particolare in ordine all esclusione dei settori della pesca, dell acquacoltura e della produzione agricola (*), si deve fare presente che l esigenza della dichiarazione e i relativi contenuti sono scaturiti e sono stati confermati con riferimento agli analoghi contributi statali erogati per l acquisto di veicoli omologati esclusivamente con alimentazione a gas o allestiti nei tre anni dall immatricolazione. Laddove peraltro vengano espresse perplessità sulle esclusioni diverse da quanto specificato subito nel capoverso che segue, ovvero il committente non ritenga di far predisporre la dichiarazione, farsi rilasciare more solito, da costui, dichiarazione di consapevolezza e manleva. Di sicuro non si discute l esclusione dall ecoicentivo dei veicoli acquistati uso di terzi da imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Il Regolamento 1998/2006 viene messo domani in banca dati associativa. 7. ESCLUSIONE DAGLI ECOINCENTIVI DEGLI ACUISTI DI VEICOLI PER LA CUI PRODUZIONE O AL CUI SCAMIO E DIRETTA L ATTIVITA DELL IMPRESA: Oltre all evidente esclusione, in forza della prescrizione in titolo, di chi costruisce o importa veicoli e di chi li rivende, si ritiene che con il termine scambio siano ricompresi anche i tassisti (*) e i noleggiatori con (*) o senza conducente (*) (non potendo poi, in assenza sempre di indicazioni ufficiali, fare delle distinzioni tra veicoli di costoro destinati all attività e veicoli destinati all uso aziendale) (*). Ciò, unito all esclusione, rammentata alla fine del precedente punto 6), delle imprese di autotrasporto, porterebbe all esclusione dagli ecoincentivi di tutti i veicoli uso di terzi. Per converso siffatta previsione di esclusione per i veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa conduce, a contrariis, al fatto che tutte le imprese (individuali o societarie) possano godere degli ecoincentivi. (così come il fatto di incentivare anche gli autocarri). Con questo, qualora sia richiesto l ecoincentivo per una delle ultime tre categorie elencate (tassisti, noleggiatori con e senza conducente), nonostante la rappresentazione da parte del consulente di quanto precede, operare con la solita dichiarazione di consapevolezza/manleva del committente. 8. RISPONDENZA FIN DALL ORIGINE DELL AUTOCARRO IN ROTTAMAZIONE AI REUISITI DI MEDESIMA CATEGORIA E MASSA COMPLESSIVA La formulazione della legge non si direbbe lasciare molto spazio a interpretazioni, per cui, salvo porre la problematica al Ministero dell Economia laddove il caso si presentasse (segnalandolo anche a questa sede nazionale), dovendone attendere però il responso, non appaiono ammissibili rottamazioni di vecchi FIAT o OM (o si altre case, esistesse situazione analoga) 40 riclassificati in 40/35. (*)

9. ROTTAMAZIONE/RADIAZIONE AL PRA NEI 15 GG. DALLA CONSEGNA DEL VEICOLO NUOVO: Evitare, il più possibile, di radiare dal PRA oltre il quindicesimo giorno (contato a calendario, quindi compresi i giorni festivi) dalla immatricolazione del veicolo nuovo. 10. CUMULO DI INCENTIVI (GPL/METANO DISAILI) Non sembra ci siano motivi ostativi al cumulo degli ecoincentivi della Finanziaria 2007 con gli incentivi di 1.500 e 650 Euro previsti per il GPL/Metano (e con eventuali incentivi locali per queste alimentazioni). Ad esempio un autovettura immatricolata con il contributo di 800 Euro, nella misura in cui monti nei 3 anni dall immatricolazione (quindi anche subito dopo) un impianto GPL o Metano potrà godere ferme le relative condizioni del contributo di 650 Euro per l installazione. Idem per quanto riguarda i disabili, premesso che la Finanziaria 2007 ha innovato un po in materia (art.1, commi 36 e 37, riportati domani in banca dati associativa), il contributo qui trattato si cumulerà con l IVA al 4%, l agevolazione sui redditi e l esenzione da IPT (alle condizioni già note), mentre per la tassa automobilistica, spettando di norma al disabile l esenzione, varrà tuttavia anche l esenzione da ecoincentivo, nella misura in cui sia triennale e il disabile cambiasse il veicolo dopo il secondo anno, visto che appunto una delle novità della Finanziaria 2007 è il limite di 2 (due) anni e non più di quattro per il possesso minimo da parte del disabile (o della persona cui è fiscalmente a carico). Attenzione però che, come si è già avuto modo di segnalare, dalle previsioni della Finanziaria 2007 (va garantito l utilizzo prevalente da parte del disabile) è sostanzialmente non (più) ammessa la cointestazione con soggetto non disabile, e questo ovviamente vale pure per gli ecoincentivi (il principio è da valere per tutti, anche se in Finanziaria trattano, al comma 36, solo quelli con disabilità motorie). Comunque, qualora per un caso o per l altro (o per entrambi) vi fossero situazioni ostative, se ne farà oggetto di tempestiva comunicazione. Usare, quindi, sempre il criterio della massima prudenza nel fornire eventuali informazioni sul punto. 11.UN PAIO DI RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI - Per quelle formalità residuali di prima iscrizione con ecoincentivo fuori dello STA, stare attenti a effettuare la prima iscrizione rigorosamente nei 6 giorni previsti dall art. 93 del Codice Stradale; - l Unasca ritiene particolarmente opportuno che il consulente consegni, insieme alla carta di circolazione (in modo che pervenga all intestatario della carta stessa), copia della nota NP2 di prima iscrizione, sulla quale ci sono i richiami per gli ecoincentivi, ovvero dichiarazione su carta intestata di averli richiesti per prima iscrizione al PRA e in cosa dovrebbero consistere, ferma la verifica a consuntivo della P.A.. 12. ROTTAMAZIONE SENZA ACUISTO (CONTRIUTO DI 80,00 EURO DEL DEMOLITORE): Può essere utile suggerire al Demolitore proprio Cliente, nelle circostanze in epigrafe, di indicare l applicazione dell agevolazione sul certificato di rottamazione o con una dichiarazione a parte. 13. TAELLE DI RELAZIONE DIRETTIVE UE ANTINUINAMENTO E CLASSIFICAZIONE EURO Già trasmesse ieri e-mail a tutti gli Iscritti e inserite nel sito associativo, sezione Norme e circolari. Attenzione però a palesi discordanze, quali ad es. assenza di indicazioni di direttive antinquinamento su carta di circolazione di veicolo immatricolato per la prima volta, per citare, dal 1994. In questi casi verificare attraverso l omologazione. Si ripete inoltre quanto già segnalato con riferimento agli ecoincentivi non convertiti del D.L. 262/2006: il dato dell emissione media/combinata di C02 per m., mentre sul COC sta al numero 46.2 (il valore messo per ultimo), sulla carta di circolazione corrisponde al Codice V7; inoltre nel caso di autoveicoli omologati con doppia alimentazione /GPL o /Metano dovrebbero essere indicati entrambi i valori di emissione su COC e libretto del veicolo nuovo. Chiaramente il valore di emissioni cui rispondere è quello dell autoveicolo a enzina o Gasolio per gli incentivi di cui ai commi 226 e 227, e a GPL o Metano per i soli incentivi di cui al comma 228 con riferimento qui solamente allo stare al di sotto dei 120 gr/m di CO2.

ECOINCENTIVI DI CUI AI COMMI 226, 227, 228 E 236 DELLA LEGGE 296/2006 FINANZIARIA 2007 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA SULLA REGOLA DEGLI AIUTI DE MINIMIS Art. 47 DPR 445/2000 e comma 229 della citata Legge 296 La/Il sottoscritta/o nata/o a ( ) il, titolare/legale rappresentante (1) dell Impresa con sede a ( ) in ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall articolo 76 dello stesso DPR n. 445, e consapevole della condizione disposta dall articolo 75 dello stesso DPR n. 445, per cui si decade dai benefici ottenuti nel caso di dichiarazione non veritiera, DICHIARA, AI FINI DEL GODIMENTO DEGLI ECOINCENTIVI IN TITOLO, CHE L IMPRESA non sta usufruendo di aiuti ------------------------------- (1) si trova e resta nei limiti della regola de minimis di cui al Regolamento 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 (già Regolamento 69/2001). Dichiara inoltre, sempre con riferimento alla regola de minimis di cui sopra, che l Impresa non esercita l attività di autotrasporto merci per conto terzi, né attività nei settori della pesca, dell acquacoltura e della produzione agricola (Regolamenti n. 104/2000 del Consiglio e 1860/2004 della Commissione) e che, infine, l impresa stessa non è in amministrazione controllata o straordinaria, né in concordato preventivo o in fallimento o in qualunque altra procedura concorsuale, né in liquidazione. Luogo e Data Firma del Dichiarante Allega fotocopia completa documento di identità o riconoscimento, in corso di validità, della/del firmataria/o (1) Depennare il caso che non ricorre