SEZIONE PRIMA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA ART. 1



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SEZIONE PRIMA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E ART. 1 Presso la Facoltà di Lettere e filosofia sono costituite le seguenti scuole di specializzazione in: a) Archeologia b) Storia dell arte DISPOSIZIONI GENERALI ART. 2 I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico. I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell abilitazione professionale, possono partecipare «sub conditione» all esame di ammissione; all atto di regolare l iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione. L eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, può essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l esistenza di un albo professionale. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non può essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana. Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono disciplinate nel presente regolamento e nel bando di concorso. I cittadini stranieri possono essere ammessi alle scuole di specializzazione qualora si trovino in possesso di un titolo accademico estero accettato dalle competenti Autorità accademiche italiane, in quanto ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell iscrizione a dette scuole, a quello richiesto dai relativi ordinamenti delle singole scuole. ART. 3 Il concorso di ammissione è per esami e titoli. L esame consiste: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell area di specializzazione; 1

b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica. Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indica eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame. Il candidato deve dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integra il punteggio, conseguito nell esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti alla specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola; d) le pubblicazioni scientifiche. ART. 4 Sono organi della scuola il Direttore ed il Consiglio della scuola. ART. 5 Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste per ciascun anno di corso. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal Consiglio della scuola e rese note attraverso idonee forme. ART. 6 Alla fine di ciascun anno, allo specializzando potrà eventualmente essere richiesto di superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal Direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l anno. È ammessa la ripetizione dell anno per una sola volta. 2

ART. 7 I corsi possono articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione. ART. 8 Il corso si conclude con un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità. ART. 9 Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla Facoltà di appartenenza, è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all eventuale pernottamento. DISPOSIZIONI PARTICOLARI ART. 10 Scuola di specializzazione in Archeologia La scuola di specializzazione in Archeologia ha sede presso la Facoltà di Lettere e filosofia. La Facoltà mette a disposizione le proprie strutture per quanto concerne la sede della direzione. La scuola si articola nei seguenti indirizzi: Archeologia classica e Archeologia tardoantica e medioevale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. La scuola rilascia il diploma di specialista in Archeologia classica e in Archeologia tardo-antica e medioevale. ART. 11 Il corso degli studi ha la durata di 3 anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 20 per ciascun anno di corso e complessivamente di 60 iscritti per l'intero corso di studi. 3

ART. 12 Alla scuola sono ammessi i laureati in Lettere della Facoltà di Lettere e filosofia, in Materie letterarie, in Conservazione dei beni culturali (con indirizzo Archeologico) nonché i laureati in Architettura. ART. 13 Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A. AREA DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE Archeologia subacquea Archeometria Bioarcheologia Elementi di informatica Esegesi delle fonti letterarie Metodologia e tecnica dello scavo Metrologia antica Museologia e museografia Rilievo e analisi dei monumenti antichi Teoria e tecniche del restauro Topografia antica Disegno e rilievo Tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione B. AREA DELL'ARCHEOLOGIA CLASSICA Archeologia e storia dell'arte greca Archeologia e storia dell'arte romana Archeologia e storia dell'arte tardo antica Archeologia fenicia e punica Archeologia dell'italia preromana Archeologia delle province romane Archeologia e antichità teatrali Epigrafia e antichità greche e romane Etruscologia Numismatica greca e romana Storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana C. AREA DELL'ARCHEOLOGIA TARDO-ANTICA E MEDIEVALE Archeologia tardo-antica e alto medievale Archeologia e storia dell'arte medievale Archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina 4

Archeologia e storia dell'arte partica e sasanide Archeologia e storia dell'arte islamica Epigrafia e antichità paleocristiane e medievali Numismatica e sfragistica medievali Paleografia e diplomatica Storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali Storia della città e del territorio D. AREA GIURIDICA Elementi di diritto amministrativo Estimo Legislazione dei beni culturali Legislazione internazionale comparata dei beni culturali Legislazione urbanistica ART. 14 Nell'arco dei 3 anni vengono tenuti complessivamente 10 (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studio formulato all'inizio del primo anno e approvato dal Consiglio della scuola. Il Consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni sono integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicative, sopralluoghi e viaggi di istruzione. Gli insegnamenti sono svolti secondo il seguente rapporto: 5 (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; 2 (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; 2 (o più) fra le discipline di 2 differenti aree di diversa specializzazione; 1 (o più) fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno 5 insegnamenti, 2 almeno dei quali composti da discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti sono distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attività didattica comprende per ogni anno 500 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche devono essere dedicate non meno di 250 ore. I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti, ognuno 5

dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, deve avere un unico titolare. ART. 15 Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del Consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con Istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una Soprintendenza ai Beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. ART. 16 Gli allievi partecipano a scavi programmati o organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo viene condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi. ART. 17 L'Università Cattolica, su proposta del Consiglio della scuola, può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. 6

Scuola di specializzazione in Storia dell arte ART. 18 La scuola di specializzazione in Storia dell arte ha sede presso la Facoltà di Lettere e filosofia. La Facoltà mette a disposizione le proprie strutture per quanto concerne la sede della direzione. La scuola si articola nei seguenti indirizzi: a) storia dell arte medioevale e moderna; b) storia dell arte contemporanea; c) storia delle arti minori. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale. La scuola rilascia il diploma di specialista in Storia dell arte con l indicazione dell indirizzo seguito. ART. 19 Il corso degli studi ha la durata di 3 anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 30 per ciascun anno di corso e complessivamente di 60 iscritti per l intero corso di studi. ART. 20 All attuazione delle attività didattiche provvedono le Facoltà di Lettere e filosofia, Giurisprudenza, Economia e il dipartimento di Studi medioevali, umanistici e rinascimentali. ART. 21 Alla scuola sono ammessi i laureati delle Facoltà di Lettere e filosofia, Scienze della formazione, Architettura, Beni culturali, Storia. ART. 22 Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A. AREA DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE Elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali Metodologia e didattica degli audiovisivi 7

Iconologia e iconografia Museologia e museografia Paleografia e diplomatica Storia e tecnica del restauro Storia della fotografia Storia dell architettura Letteratura artistica Metodologia della storia dell arte Estetica Fenomenologia degli stili Sociologia dell arte Psicologia dell arte Elementi di chimica Storia delle tecniche artistiche Museotecnica Storia del teatro Storia della musica B. AREA DI INTERESSE GENERALE Storia del collezionismo Storia del disegno, dell incisione e della grafica Araldica Storia dello spettacolo Archivistica Storia medioevale Storia moderna Storia contemporanea Storia della liturgia Agiografia Storia della chiesa Epigrafia medioevale e moderna Storia del costume e della moda Storia comparata dell arte europea Storia sociale dell arte Storia della critica dell arte Storia delle arti minori (o applicate) Storia della miniatura Storia delle arti applicate e industriali Storia del costume e della moda Storia del libro a stampa illustrato Storia dell oreficeria Numismatica e sfragistica C. AREA DELLE ARTI MINORI (O APPLICATE) 8

Storia delle maioliche Storia dei tessili Numismatica medioevale e moderna e medaglistica D. AREA DELLA STORIA DELL ARTE MEDIOEVALE Archeologia e storia dell arte tardo antica Storia dell arte islamica Archeologia medioevale Storia dell arte bizantina Storia dell arte medioevale Storia dell architettura medioevale Archeologia cristiana Storia dell arte del rinascimento Storia dell arte dell età barocca Storia dell arte fiamminga e olandese Storia dell arte dei Paesi europei Storia dell arte moderna Storia dell architettura moderna Storia dell arte lombarda Storia del disegno e della grafica E. AREA DELLA STORIA DELL ARTE MODERNA F. AREA DELLA STORIA DELL ARTE CONTEMPORANEA Archeologia industriale Storia del cinema Storia dell arte contemporanea Storia e tecnica della fotografia Storia dell architettura contemporanea G. AREA GIURIDICA Elementi di diritto amministrativo Estimo Legislazione dei beni culturali Legislazione internazionale comparata dei beni culturali Legislazione urbanistica. 9

ART. 23 Nell arco dei 3 anni vengono tenuti complessivamente almeno 10 insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studio formulato all inizio del primo anno e approvato dal Consiglio della scuola. Il Consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente: 5 (o più) fra le discipline dell area dell indirizzo prescelto; 2 (o più) fra le discipline nell area delle metodologie e delle tecniche; 2 (o più) fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo; 1 (o più) fra le discipline dell area giuridica. Lo specializzando è tenuto a seguire nel primo anno 5 insegnamenti, 2 almeno dei quali composti con discipline nell ambito dell indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L attività didattica per i primi 2 anni comprende 400 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta, l attività didattica comprende 200 ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare. ART. 24 Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del Consiglio della scuola, un periodo di studio all estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all estero viene valutato secondo procedure individuate dal Consiglio della scuola. ART. 25 L Università Cattolica su proposta del Consiglio della scuola può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di 10

formazione degli specializzandi. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. 11