PROVINCIA DI COSENZA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI RELATIVI AL CONSEGUIMENTO DELL ATTESTATO DI IDONEITA PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI O DI VIAGGIATORI INDICE Art. 1 - Generalità e fonti normative Art. 2 - Requisiti per l ammissione all esame Art. 3 - Indizione della sessione d esame Art. 4 - Domanda di ammissione all esame Art. 5 - Commissioni esaminatrici Art. 6 - Ammissione all esame Art. 7 - Prove d esame Art. 8 Esame Completo Art. 9 Esame per il solo ambito nazionale o internazionale Art. 10 Esame di Controllo Art. 11 - Attestati Art. 12 - Modalità di ripetizione dell esame Art. 13 - Norme finali pag. 1
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI RELATIVI AL CONSEGUIMENTO DELL ATTESTATO DI IDONEITA PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI O DI VIAGGIATORI Art. 1 GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE 1. Ai sensi dell art. 105, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la competenza in materia di esami per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di terzi di cose e di persone è attribuita alle Province. 2. Il presente Regolamento, emanato come previsto dall accordo Stato-Regioni-Enti locali sottoscritto in data 14/02/2002, disciplina lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui al D. Lgs. 395/2000. 3. Le prove d esame vertono sulle materie elencate nell allegato I del D.Lgs. 395/2000. 4. Il presente Regolamento è redatto in osservanza, fra l altro, delle seguenti disposizioni: - Legge 6 giugno 1974, n. 298: Istituzione dell Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada e successive modificazioni ed integrazioni; - D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, (e successive modificazioni ed integrazioni): Attuazione della direttiva del Consiglio dell Unione Europea n. 98/76/CE del 01/10/98, modificativa della Direttiva n. 96/26/CE del 29/04/96 riguardante l accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ; - D. M. 28 aprile 2005 n. 161: Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci ; - Circolare del Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione generale per l autotrasporto di persone e cose (ex APC5) n. 3 del 23 giugno 2006. - Circolare del Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione generale per l autotrasporto di persone e cose (ex APC5) n. 5 del 9 novembre 2006. pag. 2
Art. 2 REQUISITI PER L AMMISSIONE ALL ESAME 1. Possono partecipare alle prove d esame le persone maggiori d età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente Regolamento presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale. 2. Ai fini della dimostrazione del titolo di studio necessario per accedere all esame, o al corso qualora il candidato fosse in possesso della scuola dell obbligo, i cittadini italiani o comunitari potranno produrre una autocertificazione resa nelle forme di legge, per attestare il possesso di detto titolo di studio o della scuola dell obbligo; i cittadini extra comunitari dovranno produrre una dichiarazione in tal senso per il tramite della propria ambasciata o consolato di stanza in Italia. 3. Anche in assenza dei requisiti dell assolvimento dell obbligo scolastico e del diploma superiore o attestato di frequenza al corso di formazione, è consentito sostenere la prova d esame di controllo, di cui al successivo art 10 del presente Regolamento, a coloro che provino di aver maturato 5 anni di esperienza pratica complessiva, continuativa e attuale all interno di un impresa regolarmente iscritta all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi della normativa vigente o esercente l attività di trasportatore di persone su strada in base ad un valido titolo legale, ricoprendo una delle seguenti posizioni comprovate da idonea documentazione: - amministratore unico, ovvero membro del Consiglio d amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto del punto successivo, per ogni altro tipo di ente; - socio illimitatamente responsabile per le società di persone; - titolare di impresa individuale o familiare o collaboratore dell impresa familiare; - persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2 livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2 livello del CCNL autoferrotramvieri e al 10 livello CCNL del noleggio. 4. Per gli effetti del comma precedente l esperienza pratica ivi contemplata: a) si considera continuativa, se la direzione dell attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; b) si considera attuale, se alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova d esame di controllo, la direzione dell attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi. pag. 3
5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione dell istanza. Art. 3 INDIZIONE DELLA SESSIONE D ESAME 1. Con cadenza almeno annuale la provvede ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità in materia sia di trasporto di merci che di viaggiatori. Il bando è emanato con determinazione del Dirigente del Settore Trasporti della Provincia ed è pubblicato all Albo della Provincia. 2. Tale provvedimento oltre ad individuare il Segretario della Commissione, conterrà le modalità ed i termini entro cui le domande d ammissione agli esami dovranno pervenire al Protocollo Generale dell Ente. Non farà fede il timbro postale. Con atto successivo saranno stabilite la data, l ora e la sede presso cui si terranno le prove d esame. 3. Le domande che, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre i termini di cui al comma precedente, saranno archiviate definitivamente. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all esame, di cui al presente Regolamento, che l interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva. Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE ALL ESAME 1. Chi intende sostenere l esame ed ottenere l attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci o di viaggiatori deve rivolgere domanda scritta, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo, alla - Settore Trasporti Esami idoneità professionale trasporto merci/viaggiatori, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla struttura competente. 2. Nella domanda l interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto di seguito indicato: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, recapito per le comunicazioni riguardanti l esame (che altrimenti saranno indirizzate alla residenza dichiarata) ed inoltre eventuale recapito telefonico, fax ed e-mail; b) idoneità professionale che s intende conseguire (trasporto merci/trasporto viaggiatori) e suo ambito (solo nazionale, nazionale e internazionale, solo internazionale); c) tipologia di esame che si chiede di sostenere: esame completo oppure esame di controllo; d) di possedere i requisiti ed i titoli di cui al presente Regolamento all art. 2, provvedendo inoltre alla loro idonea documentazione. pag. 4
3. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, ovvero alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 4. Alla domanda dovrà essere allegata attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, che in nessun caso verrà restituito, ed il cui importo è di 52,00. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate sul bando di indizione della sessione d Esami. Tale importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale. 5. Non si terrà conto delle domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia autenticata nei modi di legge o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti o dalla attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria. Le stesse potranno essere regolarizzate, giusto quanto previsto al successivo art. 6, comma 2. 6. La mancata presentazione del candidato alla prova d esame nel giorno stabilito sarà considerata rinuncia allo stesso. Il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altre ammissioni all esame. Tuttavia, qualora l assenza sia dovuta a cause di forza maggiore, attestata con valida documentazione, che dovrà pervenire al protocollo della Provincia nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data di assenza all esame, il versamento potrà essere fatto valere esclusivamente per un altra domanda di ammissione ad esami dello stesso tipo, che l interessato dovesse presentare entro il termine di un anno dalla data di effettuazione del versamento medesimo. 7. Tale procedura non è ripetibile, pertanto l assenza anche alla seconda convocazione comporterà l archiviazione definitiva dell istanza ed il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altra domanda di ammissione all esame. 8. In caso di giudizio di non idoneità all esame si procederà all archiviazione definitiva dell istanza. Anche in questo caso il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altra domanda. Art. 5 COMMISSIONI ESAMINATRICI 1. Per ciascuna delle due tipologie d idoneità professionale (trasporto merci/trasporto viaggiatori) è istituita una Commissione esaminatrice con sede presso il Settore Trasporti della. 2. La Commissione esaminatrice per il conseguimento dei titoli d idoneità professionale per l autotrasporto di merci, è composta da: a) il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia, o un suo delegato, che la presiede; b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ufficio Provinciale di Cosenza, designati dal Direttore di detto Ufficio, esperti nelle materie d esame; pag. 5
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente della Regione Calabria esperti nelle materie d esame; d) un esperto effettivo ed uno supplente nelle materie d esame in possesso di Laurea in Economia e Commercio (o equipollente) ed un esperto effettivo ed uno supplente laureato in Giurisprudenza, designati dal Presidente della Provincia. 3. La Commissione esaminatrice per il conseguimento dei titoli d idoneità professionale per l autotrasporto di viaggiatori, è composta da: a) il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia, o un suo delegato, che la presiede; b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ufficio Provinciale di Cosenza, designati dal Direttore di detto Ufficio, esperti nelle materie d esame; c) un rappresentante effettivo ed uno supplente della Regione Calabria esperti nelle materie d esame; d) un esperto effettivo ed uno supplente nelle materie d esame in possesso di Laurea in Economia e Commercio (o equipollente) ed un esperto effettivo ed uno supplente laureato in Giurisprudenza, designati dal Presidente della Provincia. 4. I componenti supplenti sostituiscono, per l'intera durata della seduta quelli effettivi, solo in caso di loro assenza o impedimento. 5. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dall incarico. 6. Svolge le mansioni di Segretario un dipendente della Provincia, appartenente almeno alla cat. C, individuato dal Dirigente del Settore Trasporti. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito da altro dipendente della Provincia, appartenente almeno alla cat. C, nominato dal Presidente della Commissione. 7. La Commissione è convocata dal suo Presidente. A cura del Segretario della Commissione, gli avvisi di convocazione per la partecipazione alle sedute, sono inviati ai componenti effettivi, anche per via telegrafica o a mezzo fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita, comunicandoli per conoscenza anche ai membri supplenti. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. Il componente effettivo che sia impossibilitato a prendere parte alla seduta, deve darne immediata comunicazione al Presidente della Commissione ed al proprio supplente; tale comunicazione ha, per quest ultimo, valore di convocazione, anche in deroga ai limiti temporali previsti e ne consente la partecipazione alla seduta. L'ingiustificata mancata comunicazione dell'impossibilità a partecipare può essere causa di decadimento dall'incarico. 8. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre anni, decorrenti dalla sua nomina. Analogamente con Decreto del Presidente della Provincia, su proposta del Dirigente del Settore Trasporti, si provvede per i casi di decadimento dall incarico; in tali casi si procede alla nomina pag. 6
del nuovo componente, secondo nuova designazione effettuata dall'organismo competente. 9. Al fine di evitare interruzioni del servizio, i componenti della Commissione Provinciale e i loro supplenti restano comunque in carica sino a che siano sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, con cui si provvede contestualmente a nominare i nuovi componenti. 10. Ai componenti presenti, Presidente e Segretario inclusi, viene corrisposto un compenso di 103.00 per ogni effettiva partecipazione a ciascuna riunione indetta dal Presidente, al lordo delle ritenute di legge. Tale importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale. Il compenso spetterà al componente effettivo o a quello supplente, non essendo possibile la loro presenza contemporanea, salvo che la stessa non sia esplicitamente richiesta dal Presidente della Commissione. Il compenso spetterà, ove compatibile con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi. Ai soli componenti della Commissione che non hanno la residenza anagrafica e la sede di lavoro nel Comune di Cosenza, sede della Commissione, compete il rimborso delle spese documentate per il viaggio ed il vitto. 11. Per la validità della seduta d esame è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione, in quanto Collegio perfetto. La stessa Commissione dovrà procedere in maniera collegiale alla correzione e valutazione dei quiz e dell esercitazione sul caso pratico. 12. Oltre quelli previsti ai successivi artt. 6 e 7 del presente Regolamento, i compiti della Commissione esaminatrice sono: a) prendere visione dei nominativi dei candidati e rilasciare dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati medesimi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, incompatibilità derivante dall essere legati fra loro da vincoli di parentela o di affinità entro il 4 grado. b) predisporre le prove scritte che costituiscono l esame, ossia le schede, differenti per ciascun candidato, con i quesiti scelti tra quelli messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti e le schede contenenti i testi riguardanti la soluzione di un caso pratico messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti ; c) ogni altro adempimento che sarà ad essa sottoposto a cura del Presidente della Commissione; 13. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti. Art. 6 AMMISSIONE ALL ESAME 1. Il Segretario della Commissione cura l istruttoria e la corrispondenza relativa allo svolgimento degli esami ed al funzionamento della Commissione; pag. 7
2. Al riguardo delle domande d ammissione agli esami il Segretario della Commissione provvede a: a) effettuare la verifica del possesso dei requisiti richiesti ed i controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati; b) nel caso di accertata mancanza dei requisiti richiesti, non accogliere la domanda dandone motivata comunicazione all interessato a mezzo lettera raccomanda A.R. (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione) con data di invio anteriore almeno di 15 gg. rispetto al giorno fissato per gli esami; c) comunicare la data, la sede e l ora delle prove d esame agli ammessi, o i motivi di esclusione ai non ammessi, a mezzo lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione), inviata almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l esame; 3. Nel caso di domande incomplete od errate secondo quanto previsto all art. 4 comma 5, è cura del Segretario della Commissione richiedere agli interessati, a mezzo lettera raccomanda A.R. (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione), la loro integrazione o regolarizzazione, assegnando a tal fine un termine ultimo. In tale richiesta dovrà essere evidenziato che della domanda si terrà conto solo se regolarizzata entro il termine ultimo assegnato. Decorso inutilmente tale termine la Commissione comunicherà al richiedente la non ammissione all esame. La domanda potrà essere ritenuta valida esclusivamente per la sessione d esami immediatamente successiva, ovviamente a condizione che l integrazione o la regolarizzazione richiesta pervenga entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di ammissione relative a tale sessione. Nel caso di mancata integrazione o regolarizzazione entro tale ulteriore termine la Commissione provvederà nuovamente a non accogliere la domanda, che verrà definitivamente archiviata. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda d ammissione all esame, di cui al presente Regolamento, che l interessato dovesse presentare entro il termine di un anno dalla data di effettuazione del versamento medesimo; 4. L elenco dei candidati ammessi all esame, redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione è affisso a cura del Segretario medesimo all Albo della Provincia e presso gli Uffici del Settore Trasporti. 5. L amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità relativa agli eventuali disguidi o ritardi nella ricezione delle comunicazioni riguardanti gli esami. Art. 7 PROVE D ESAME 1. Gli esami si svolgono con le modalità indicate negli artt. 7 e 8 del D. Legislativo n. 395/2000 e s.m.i. e nelle circolari attuative emanate al riguardo dal Ministero dei Trasporti. pag. 8
2. In ciascuna seduta si effettuano esami soltanto per uno dei due tipi di trasporto, merci o viaggiatori. 3. L'elenco generale dei quesiti e delle esercitazioni sono resi pubblici dalla competente struttura del Ministero dei Trasporti così come previsto dall articolo 8, comma 5 del D. Legislativo 395/2000. 4. Per ciascuna prova d esame il candidato dispone di due ore. 5. Per essere ammessi a sostenere l esame, gli aspiranti dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità in corso di validità. 6. Prima dello svolgimento delle prove d esame il Segretario della Commissione deve leggere ai candidati i successivi commi 7, 8 e 9. 7. Tutte le prove devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna biro consegnata al candidato all inizio della prova e su carta recante il timbro della Provincia e la sigla del Presidente e di almeno un componente della Commissione. Non è ammesso l utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nella prova di cui al comma 1 lett. a) non sono ammesse correzioni e pertanto non è possibile rettificare la risposta data, in presenza di correzioni la risposta verrà considerata in ogni caso errata. 8. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande; 9. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o quant altro possa essere d ausilio nello svolgimento della prove, copiare o far copiare le risposte dei quesiti, allontanarsi dall aula prima del termine del turno d esame. Durante le prove non è ammesso utilizzare o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazioni, non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è immediatamente escluso dall esame. Durante lo svolgimento delle prove la Commissione ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala esami. 10. Al termine della prova a quiz, la Commissione esaminatrice provvede immediatamente a rendere noto l elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l indicazione, per ciascuno, della valutazione delle singole prove e del punteggio complessivo. L elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro Commissario, è affisso, a cura del Segretario della Commissione, presso l aula d esame. L affissione avrà effetto formale di comunicazione e notifica agli interessati. Successivamente la Commissione provvede a far iniziare la seconda prova scritta. La scelta della busta, contenente l esercitazione su un caso pratico dell esame, verrà effettuata alla presenza dei candidati, garantendo la casualità della scelta. 11. I candidati che non superano la prima prova scritta sono da considerarsi respinti; 12. Al termine della correzione degli elaborati della seconda prova d esame verrà formato a cura della Commissione l elenco provvisorio degli idonei e dei non pag. 9
idonei da approvare in via definitiva con determinazione del Dirigente del settore Trasporti. A tal fine la Commissione trasmette al Settore tale elenco unitamente alla copia del verbale di cui al comma successivo; 13. Per ogni giorno d esame o di riunione verrà redatto apposito verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice. Il verbale dovrà consentire, a posteriori, la ricostruzione dell attività e delle decisioni della Commissione stessa. Lo stesso è redatto dal Segretario in unico esemplare e firmato da tutti i componenti. Art. 8 ESAME COMPLETO 1. Le prove scritte che costituiscono l esame su argomenti riguardanti il trasporto nazionale ed internazionale (Esame Completo), consistono in: - 60 domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative; - una esercitazione su un caso pratico; 2. Per la prova a quiz a risposta multipla la Commissione predispone le schede contenenti 60 quesiti. Gli stessi potranno essere somministrati anche variando l ordine delle risposte, inoltre saranno ripartiti con metodo informatico e con estrazione da attuarsi al momento dell esame, diversificata per ogni candidato, come segue: - 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale; - 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell azienda; - 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato; - 10 quesiti per la materia di Norme ed Esercizio Tecnico; - 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale; 3. La Commissione avrà inoltre cura di ripartire i 60 quiz somministrati ai candidati in questo modo: a) 40 di tipo nazionale; b) 20 di ambito internazionale; 4. Per la valutazione di tale prova sono attribuibili al massimo sessanta punti. 5. L esercitazione su un caso pratico verrà estratta dall intero corpo delle esercitazioni che contengono indifferentemente elementi di ambito nazionale e/o di ambito internazionale; 6. Il punteggio massimo attribuibile è pari a quaranta punti; 7. Il candidato supera l esame se ottiene: a) almeno trenta punti per la prova a quiz; b) almeno venti punti per la esercitazione; c) un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti specificando però che: - per ottenere i 30 punti ai quiz, il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti di ciascuna materia; pag. 10
- per ottenere i 20 punti all esercitazione, il candidato deve rispondere correttamente almeno alla metà delle richieste contenute nell esercitazione stessa. Art. 9 ESAME PER IL SOLO AMBITO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 1. L esame limitato ad argomenti riguardanti i soli trasporti nazionali consta dello stesso numero di prove di quello completo, con identico numero di quiz (60) ed esercitazioni (1) sul caso pratico vertenti esclusivamente su materie riguardanti il trasporto nazionale. 2. Per la valutazione di tale tipologia d esame valgono i medesimi criteri dettati per l esame completo. 3. Per coloro che sono in possesso di attestato che consente di esercitare trasporti su strada esclusivamente in ambito nazionale, l esame di cui all art. 8 comma 1 del D.Lgv. 395/2000 verterà soltanto su 60 quiz ed un esercitazione pratica di ambito internazionale. Art. 10 ESAME DI CONTROLLO 1. Le prove scritte che costituiscono tale l esame di cui al presente articolo, consistono in: - 60 domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative; - una esercitazione su un caso pratico; 2. L esame di controllo è superato se il candidato ottiene: a) almeno trenta punti per la prova a quiz; b) almeno sedici punti per la esercitazione; c) un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 3. Per lo svolgimento e valutazione di tale tipologia d esame, si applicano, ove compatibili, i medesimi criteri previsti per l esame completo. Art. 11 ATTESTATI 1. Sulla base della determinazione di cui al precedente art. 7 comma 12, il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia rilascia, l attestato di idoneità professionale conformemente alle disposizioni di cui all art. 9 del D.Lgs. 395 del 22 dicembre 2000 e s.m.i. e circolari applicative. 2. Al candidato in possesso dell attestato per i soli trasporti in ambito nazionale che successivamente superi l esame per l ambito internazionale verrà rilasciato il pag. 11
nuovo attestato completo solo previo ritiro dell originale dell attestato limitato ai trasporti nazionali, che verrà debitamente annullato. 3. A cura del Segretario della Commissione, sarà inoltre aggiornato apposito registro che riporta i soggetti in possesso di detto attestato rilasciato dalla Provincia. 4. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l esame in difetto dei requisiti di cui al presente Regolamento, il Dirigente procederà, con propria Determinazione alla revoca dell attestato. Art. 12 MODALITÀ DI RIPETIZIONE DELL ESAME 1. I candidati giudicati non idonei in sede d esame possono sostenere nuovamente gli esami nella successiva sessione utile non prima che siano decorsi almeno tre mesi dalla data dell esame sostenuto con esito negativo. A tal fine l interessato deve presentare una nuova domanda di ammissione agli esami alla quale deve allegare attestazione di avvenuto nuovo versamento dei diritti di segreteria di cui al precedente art. 4, comma 4. Art. 13 NORME FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in quanto applicabile. Eventuali nuove norme, variazioni ed integrazioni vincolanti nella normativa sovraordinata si intendono automaticamente estese al presente Regolamento. pag. 12